Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/2003, n. 44159
CASS
Sentenza 1 ottobre 2003

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La nullità del decreto di citazione a giudizio conseguente al mancato invito all'indagato a rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. pen., sussiste anche nell'ipotesi in cui il predetto sia già stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., a seguito di emissione di ordinanza applicativa di misura cautelare, stante le diverse finalità dei due istituti, in quanto l'interrogatorio ai sensi dell'art. 294 attiene alla difesa con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, mentre quello ex art. 375 ha la finalità di portare a conoscenza dell'indagato tutti gli elementi individuati nel corso delle indagini preliminari, onde consentire la prospettazione di questioni in fatto o in diritto idonee ad evitare l'esercizio dell'azione penale. Detta nullità deve essere qualificata a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen., e se tempestivamente dedotta determina la nullità degli atti conseguenti, ivi comprese le sentenze di primo e secondo grado, ex art. 185 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/2003, n. 44159
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44159
    Data del deposito : 1 ottobre 2003

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