Sentenza 1 ottobre 2003
Massime • 1
La nullità del decreto di citazione a giudizio conseguente al mancato invito all'indagato a rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. pen., sussiste anche nell'ipotesi in cui il predetto sia già stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., a seguito di emissione di ordinanza applicativa di misura cautelare, stante le diverse finalità dei due istituti, in quanto l'interrogatorio ai sensi dell'art. 294 attiene alla difesa con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, mentre quello ex art. 375 ha la finalità di portare a conoscenza dell'indagato tutti gli elementi individuati nel corso delle indagini preliminari, onde consentire la prospettazione di questioni in fatto o in diritto idonee ad evitare l'esercizio dell'azione penale. Detta nullità deve essere qualificata a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen., e se tempestivamente dedotta determina la nullità degli atti conseguenti, ivi comprese le sentenze di primo e secondo grado, ex art. 185 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/2003, n. 44159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44159 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. Umberto PAPADIA - Presidente -
Dott. Amedeo POSTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Aldo GRASSI - Consigliere -
Dott. Vittorio VANGELISTA - Consigliere -
Dott. Mario GENTILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
CC GI, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, emessa il 28/01/03. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile.
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Atti al Tribunale di Nola.
Udito il difensore Avv. Michele Ragosta, difensore di fiducia del ricorrente, CC GI.
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 28/01/03, confermava la sentenza del Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in data 14/11/01, appellata da CC GI, imputato, tra l'altro, dei reati di cui agli artt. 20 lett. B) L. 47/85 [capo a) della rubrica]; 18 e 20 L. 64/74 [capo c) della rubrica]; 349 cp [capo d)] e condannato alla pena di mesi dieci di reclusione e lire 900.000 di multa. Pena sospesa subordinatamente all'abbattimento delle opere abusive, non menzione;
demolizione del manufatto;
ripristino dello stato di luoghi.
Avverso la citata sentenza, CC GI proponeva ricorso per Cassazione, deducendo:
1. che l'imputato, pur avendo chiesto nel termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso ex art. 415 bis cpp di essere sottoposto ad interrogatorio, non era stato convocato per tale incombente;
con conseguente nullità assoluta del giudizio di 1° grado;
2. che non era stata data lettura dell'interrogatorio reso dall'imputato al Gip durante la fase delle indagini preliminari;
3. che il Comune di San Giuseppe Vesuviano non rientrava nell'elenco dei Comuni soggetti al rispetto della normativa antisismica. Peraltro non era stato impiegato nella costruzione materiale in cemento armato;
per cui non ricorrevano gli estremi del reato ex art. 18 L. 64/74;
4. che la pena irrogata era eccessiva e sproporzionata in relazione all'entità dei fatti per cui vi era stata condanna.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 01/10/03, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Atti al Tribunale di Nola.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione. Il ricorrente in via preliminare ha eccepito la violazione del diritto di difesa, in relazione alla norma di cui agli artt. 552, 2° comma, e 415 bis cpp.. In particolare, il CC ha dedotto che, a seguito della notifica dell'avviso ex art. 415 bis cpp, effettuata il 13/01/01, aveva fatto richiesta per essere interrogato, in data 25/01/01, ossia entro il termine di gg. 20 previsto dalla citata norma. Orbene, nonostante la predetta tempestiva richiesta, il CC non era convocato, non essendo stato fissato il giorno dell'interrogatorio, ex art. 375 cpp, con conseguente nullità del decreto di citazione a giudizio,
ai sensi dell'art. 552, 2° comma, cpp. La nullità è stata dedotta sia nel giudizio di 1° grado, nel corso del relativo dibattimento, sia nei motivi di appello avverso la decisione del Tribunale di Nola.
I giudici di merito hanno respinto l'eccezione affermando che l'interrogatorio richiesto ex art. 415 bis cpp non era necessario, poiché l'imputato era stato già interrogato dal Gip in data 26/10/2000, ex art. 294 cpp, a seguito di applicazione di misura cautelare coercitiva nei confronti del CC (nella specie era stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla PG, di cui all'art. 282 cpp). Così riassunti i termini essenziali della questione in esame, va affermato che è errato in diritto quanto sostenuto dai giudici di merito sul punto de quo. Al riguardo va rilevato che la nullità del decreto di citazione a giudizio (ex art. 552, 2° comma, cpp) - conseguente al mancato invito all'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3°, cpp (a seguito di tempestiva richiesta da parte dell'indagato medesimo ex art. 415 bis cpp) - sussiste anche nell'ipotesi in cui il predetto indagato sia stato già sottoposto ad interrogatorio di garanzia, ex art. 294 cpp;
essendo diverse le finalità dei due istituti. L'interrogatorio ex art. 294 cpp attiene alla difesa dell'indagato in ordine alla sua libertà personale ed in riferimento alla sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza, sia delle esigenze cautelari. L'interrogatorio di cui all'art. 416 bis - 375, 3° comma cpp, ha la finalità di portare a conoscenza dell'indagato tutti gli elementi di accusa individuati dal PM nel corso delle indagini preliminari, onde consentire allo stesso di prospettare le circostanze di fatto e dedurre le questioni di diritto favorevoli alla sua difesa, al fine di evitare l'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti [vedi Cass. Sez. III Sent. n. 4526 del 06/06/2002 (ud 26/11/01) rv 221053].
Va, peraltro, evidenziato che nella fattispecie in esame, mentre in sede di interrogatorio ex art. 294 cpp era stato contestato al CC il solo reato di cui all'art. 349 cpp, nel decreto di citazione a giudizio ex art. 552 cpp, erano stati contestati gli ulteriori reati di cui agli artt 20 lett. B) L. 47/85, 17, 18 e 20 L. 64/74, in ordine ai quali il CC non si era mai difeso, neanche nel corso dell'interrogatorio attinente all'applicazione della misura coercitiva personale.
Sussiste, quindi, la eccepita violazione del diritto di difesa. Trattasi di nullità a regime intermedio [ai sensi degli artt. 178 lett. c), 180 cpp] tempestivamente dedotta dalla difesa del CC nel corso del dibattimento di 1° grado e reiterata nei motivi di appello.
La nullità del decreto di citazione a giudizio, ex art. 552 cpp, determina la nullità di tutti gli atti conseguenti, ivi comprese le sentenze di 1° e 2° grado, ex art. 185 cpp.. L'accoglimento della predetta eccezione preliminare di nullità processuale, preclude l'esame dei restanti motivi del ricorso proposto da CC GI.
Vanno, pertanto, annullate senza rinvio la sentenza del Tribunale di Nola del 14/11/01 e la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 28/01/03, entrambe emesse nei confronti di CC GI. Gli atti vanno trasmessi al PM presso il tribunale di Noia per l'ulteriore corso.
P. Q. M.
La Corte,
Annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale di Nola, nonché quella della Corte di Appello di Napoli del 28/01/03 e dispone restituirsi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 NOVEMBRE 2003.