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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 30/01/2026, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1089/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1694/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19390/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- RIMBORSO IND. IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 413/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso prot. n. 41641 del 26/02/2024, allo scopo di ottenere la restituzione, di quelle che, a parere dell'istante, erano le maggiori imposte indebitamente trattenute sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal
Fondo di previdenza del MEF nell'anno 2015, di cui alla CU2016 già agli atti del processo. Deduce che, pur a fronte di un rapporto di lavoro cessato nel lontano 2014 e di un'erogazione dell'indennità in parola nell'anno
2015, non sarebbe maturata in suo danno la prescrizione e/o decadenza del diritto al rimborso dovendo individuare il dies a quo di decorrenza dei termini solo dalla pubblicazione della risposta n. 425 del 27 giugno
2023 all'interpello n. 958-587/2023, presentato dal Fondo di Previdenza, con la quale sono state chiarite le modalità di tassazione dell'indennità aggiuntiva di fine servizio erogabile agli iscritti al Fondo stesso, ai sensi del d.p.r. n. 1034/1984, “in quanto, da quella data, è mutato l'indirizzo tecnico-giuridico in materia” per cui, in ordine all'indennità supplementare erogata dal suddetto fondo, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, l'imponibile andava determinato riducendo il suo ammontare netto di una somma pari ad euro 309,87
(lire 600.000) per ciascuno anno preso a base di commisurazione.
Si costituiva l'Ufficio che eccepiva l'intervenuta decadenza del diritto al rimborso, a norma dell'art. 38 del
DPR 602/73 avendo il ricorrente presentato l'istanza oltre il termine di 48 mesi previsti dal predetto articolo.
I primi giudici accoglievano il ricorso, ritenendo che il termine dal quale far decorrere la decadenza dal diritto al rimborso non fosse quello di 48 mesi ex art. 38 del DPR n. 602/1973, ma decennale per la ripetizione dell'indebito ex art. 2946 c.c., a far data dal mutamento di indirizzo espresso con la risposta n. 425 del 27 giugno 2023 all'interpello n. 958-587/2023 dell'Amministrazione. Pertanto, pur essendo la ricorrente stata collocata a riposo in data 31 dicembre 2014, l'istanza di rimborso da ella presentata in data 26.02.2024 doveva ritenersi tempestiva e fondata.
Presenta appello l'Ufficio, che con unico articolato motivo di gravame eccepisce la nullità della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per non avere la CGT di I grado di Napoli dichiarato l'intervenuta decadenza del diritto di richiedere il rimborso, avendo la contribuente presentato l'istanza oltre i quarantotto mesi dalla data in cui era stato assoggettato a ritenuta diretta, e aver ritenuto, invece, che il dies a quo del termine decadenziale, dettato da tale disposizione, coincidesse con la data di pubblicazione della risposta all'interpello.
Si costituisce la contribuente, che contesta le avverse deduzioni e chiede confermarsi la sentenza appellata, con vittoria di spese.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
La sentenza gravata risulta viziata da nullità per violazione e falsa applicazione dell'articolo 38 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, in quanto non ha dichiarato l'intervenuta decadenza del diritto della contribuente di richiedere il rimborso, pur avendo la stessa presentato l'istanza oltre il termine di quarantotto mesi dalla data in cui era stata operata la ritenuta diretta. I primi giudici hanno erroneamente ritenuto che il termine decadenziale dovesse decorrere dalla pubblicazione della risposta a interpello n. 956-587/2023, del 8 settembre 2023, invocando un presunto “mutamento di prassi” che avrebbe fatto decorrere ex novo il termine per la richiesta di rimborso.
Tale interpretazione non trova riscontro né nella normativa né nella giurisprudenza di legittimità. Infatti,
l'articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce in maniera chiara e generale che il termine decadenziale di 48 mesi decorre dalla data del versamento o, se trattasi di ritenuta operata dal sostituto d'imposta, dalla data in cui la ritenuta stessa è stata operata. Questo principio è stato ribadito dalla Suprema Corte in numerose pronunce, tra le quali Cass. n. 8151/2019 e Cass. S.U. n. 13676/2014, secondo cui anche eventuali pronunce della Corte di Giustizia UE, con effetto retroattivo, non incidono sul decorso dei termini già maturati, a tutela del principio di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche consolidate.
È vero che la risposta a interpello n. 956-587/2023 ha chiarito la natura dell'indennità erogata dal Fondo come “equipollente al TFR”, confermando l'applicazione della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR, ma tale chiarimento riguarda esclusivamente la qualificazione fiscale del trattamento e non può in alcun modo influire sulla decorrenza dei termini decadenziali previsti dalla legge.
L'interpretazione della normativa tributaria in ordine alla natura dell'indennità non può giustificare la riapertura di rapporti esauriti e la presentazione tardiva della domanda di rimborso.
La giurisprudenza è peraltro costante nel ritenere che il diritto al rimborso di un tributo versato indebitamente non può essere qualificato come indebito civilistico di diritto comune per aggirare i termini di decadenza, atteso che il nostro ordinamento prevede un regime speciale per la ripetizione del pagamento indebito basato su istanza di parte, a pena di decadenza dal relativo diritto (cfr. Cass. n. 26341/2023; n. 18299/2022; n.
41334/2021). Il legislatore ha attribuito ai termini di decadenza una funzione di presidio della certezza dei rapporti giuridici e della stabilità dei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, limite che non può essere superato da mutamenti di prassi o interpretazioni successive. Pertanto, la disciplina del termine decadenziale è immodificabile da cambiamenti interpretativi e che la possibilità di presentare istanze di rimborso ex nuovo non può mai prescindere dal rispetto dei termini di legge. In sostanza, il mutamento interpretativo relativo alla qualificazione fiscale dell'indennità non incide sulla decorrenza del termine decadenziale previsto dall'art. 38 D.P.R. n. 602/1973, il quale deve ritenersi rigorosamente applicato.
Nel caso in esame, la ritenuta sull'indennità del Fondo è stata operata nell'anno 2015. L'istanza di rimborso
è stata presentata oltre il termine di 48 mesi previsto dall'articolo 38 D.P.R. n. 602/1973, con conseguente decadenza dal diritto. La sentenza impugnata, affermando che il termine dovesse decorrere dalla pubblicazione della risposta all'interpello, ha fatto applicazione erronea della legge e ha travisato la fattispecie concreta, violando principi fondamentali come la certezza del diritto e la intangibilità dei rapporti giuridici consolidati (cfr. Cass. n. 13234/2022; Cass. n. 7390/2019).
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese del doppio grado attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1694/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19390/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- RIMBORSO IND. IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 413/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso prot. n. 41641 del 26/02/2024, allo scopo di ottenere la restituzione, di quelle che, a parere dell'istante, erano le maggiori imposte indebitamente trattenute sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal
Fondo di previdenza del MEF nell'anno 2015, di cui alla CU2016 già agli atti del processo. Deduce che, pur a fronte di un rapporto di lavoro cessato nel lontano 2014 e di un'erogazione dell'indennità in parola nell'anno
2015, non sarebbe maturata in suo danno la prescrizione e/o decadenza del diritto al rimborso dovendo individuare il dies a quo di decorrenza dei termini solo dalla pubblicazione della risposta n. 425 del 27 giugno
2023 all'interpello n. 958-587/2023, presentato dal Fondo di Previdenza, con la quale sono state chiarite le modalità di tassazione dell'indennità aggiuntiva di fine servizio erogabile agli iscritti al Fondo stesso, ai sensi del d.p.r. n. 1034/1984, “in quanto, da quella data, è mutato l'indirizzo tecnico-giuridico in materia” per cui, in ordine all'indennità supplementare erogata dal suddetto fondo, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, l'imponibile andava determinato riducendo il suo ammontare netto di una somma pari ad euro 309,87
(lire 600.000) per ciascuno anno preso a base di commisurazione.
Si costituiva l'Ufficio che eccepiva l'intervenuta decadenza del diritto al rimborso, a norma dell'art. 38 del
DPR 602/73 avendo il ricorrente presentato l'istanza oltre il termine di 48 mesi previsti dal predetto articolo.
I primi giudici accoglievano il ricorso, ritenendo che il termine dal quale far decorrere la decadenza dal diritto al rimborso non fosse quello di 48 mesi ex art. 38 del DPR n. 602/1973, ma decennale per la ripetizione dell'indebito ex art. 2946 c.c., a far data dal mutamento di indirizzo espresso con la risposta n. 425 del 27 giugno 2023 all'interpello n. 958-587/2023 dell'Amministrazione. Pertanto, pur essendo la ricorrente stata collocata a riposo in data 31 dicembre 2014, l'istanza di rimborso da ella presentata in data 26.02.2024 doveva ritenersi tempestiva e fondata.
Presenta appello l'Ufficio, che con unico articolato motivo di gravame eccepisce la nullità della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per non avere la CGT di I grado di Napoli dichiarato l'intervenuta decadenza del diritto di richiedere il rimborso, avendo la contribuente presentato l'istanza oltre i quarantotto mesi dalla data in cui era stato assoggettato a ritenuta diretta, e aver ritenuto, invece, che il dies a quo del termine decadenziale, dettato da tale disposizione, coincidesse con la data di pubblicazione della risposta all'interpello.
Si costituisce la contribuente, che contesta le avverse deduzioni e chiede confermarsi la sentenza appellata, con vittoria di spese.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
La sentenza gravata risulta viziata da nullità per violazione e falsa applicazione dell'articolo 38 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, in quanto non ha dichiarato l'intervenuta decadenza del diritto della contribuente di richiedere il rimborso, pur avendo la stessa presentato l'istanza oltre il termine di quarantotto mesi dalla data in cui era stata operata la ritenuta diretta. I primi giudici hanno erroneamente ritenuto che il termine decadenziale dovesse decorrere dalla pubblicazione della risposta a interpello n. 956-587/2023, del 8 settembre 2023, invocando un presunto “mutamento di prassi” che avrebbe fatto decorrere ex novo il termine per la richiesta di rimborso.
Tale interpretazione non trova riscontro né nella normativa né nella giurisprudenza di legittimità. Infatti,
l'articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce in maniera chiara e generale che il termine decadenziale di 48 mesi decorre dalla data del versamento o, se trattasi di ritenuta operata dal sostituto d'imposta, dalla data in cui la ritenuta stessa è stata operata. Questo principio è stato ribadito dalla Suprema Corte in numerose pronunce, tra le quali Cass. n. 8151/2019 e Cass. S.U. n. 13676/2014, secondo cui anche eventuali pronunce della Corte di Giustizia UE, con effetto retroattivo, non incidono sul decorso dei termini già maturati, a tutela del principio di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche consolidate.
È vero che la risposta a interpello n. 956-587/2023 ha chiarito la natura dell'indennità erogata dal Fondo come “equipollente al TFR”, confermando l'applicazione della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR, ma tale chiarimento riguarda esclusivamente la qualificazione fiscale del trattamento e non può in alcun modo influire sulla decorrenza dei termini decadenziali previsti dalla legge.
L'interpretazione della normativa tributaria in ordine alla natura dell'indennità non può giustificare la riapertura di rapporti esauriti e la presentazione tardiva della domanda di rimborso.
La giurisprudenza è peraltro costante nel ritenere che il diritto al rimborso di un tributo versato indebitamente non può essere qualificato come indebito civilistico di diritto comune per aggirare i termini di decadenza, atteso che il nostro ordinamento prevede un regime speciale per la ripetizione del pagamento indebito basato su istanza di parte, a pena di decadenza dal relativo diritto (cfr. Cass. n. 26341/2023; n. 18299/2022; n.
41334/2021). Il legislatore ha attribuito ai termini di decadenza una funzione di presidio della certezza dei rapporti giuridici e della stabilità dei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, limite che non può essere superato da mutamenti di prassi o interpretazioni successive. Pertanto, la disciplina del termine decadenziale è immodificabile da cambiamenti interpretativi e che la possibilità di presentare istanze di rimborso ex nuovo non può mai prescindere dal rispetto dei termini di legge. In sostanza, il mutamento interpretativo relativo alla qualificazione fiscale dell'indennità non incide sulla decorrenza del termine decadenziale previsto dall'art. 38 D.P.R. n. 602/1973, il quale deve ritenersi rigorosamente applicato.
Nel caso in esame, la ritenuta sull'indennità del Fondo è stata operata nell'anno 2015. L'istanza di rimborso
è stata presentata oltre il termine di 48 mesi previsto dall'articolo 38 D.P.R. n. 602/1973, con conseguente decadenza dal diritto. La sentenza impugnata, affermando che il termine dovesse decorrere dalla pubblicazione della risposta all'interpello, ha fatto applicazione erronea della legge e ha travisato la fattispecie concreta, violando principi fondamentali come la certezza del diritto e la intangibilità dei rapporti giuridici consolidati (cfr. Cass. n. 13234/2022; Cass. n. 7390/2019).
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese del doppio grado attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado