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Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 507/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il giudice designato, dott. Daniele Moro, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da (C.F. Parte_1
), P.IVA_1
rilevato che i documenti prodotti dalla ricorrente sono da considerarsi, nel procedimento per ingiunzione, prove scritte idonee a dimostrare, ai sensi degli artt. 633 e seguenti c.p.c., l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile;
considerato che
, ad una prima sommaria valutazione, non appaiono esservi clausole contrattuali abusive ai sensi degli artt. 33 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria;
ritenuto che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; rilevato che parte ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi sulla somma di euro
10.963,75 con decorrenza dalla data del 30.06.2018;
considerato che
la somma di cui in precedenza è già comprensiva di interessi, sicché la pretesa formulata non può trovare accoglimento stante il divieto di cui all'art. 1283 c.c.;
INGIUNGE A
(C.F. ) e a (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
) C.F._2
di pagare alla parte ricorrente, in solido tra loro, per le causali di cui al ricorso, entro il termine di 40 giorni decorrente dalla notificazione del presente provvedimento:
- la somma di € 10963,75;
- gli interessi, in assenza di specificazione, nella misura del tasso legale, dalla data di deposito del ricorso sino al saldo;
- le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, il costo del contributo unificato e della marca da bollo se dovuto e pagato, oltre il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo, non sarà possibile far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali e si procederà ad esecuzione forzata.
Cremona, 18/03/2025 Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il giudice designato, dott. Daniele Moro, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da (C.F. Parte_1
), P.IVA_1
rilevato che i documenti prodotti dalla ricorrente sono da considerarsi, nel procedimento per ingiunzione, prove scritte idonee a dimostrare, ai sensi degli artt. 633 e seguenti c.p.c., l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile;
considerato che
, ad una prima sommaria valutazione, non appaiono esservi clausole contrattuali abusive ai sensi degli artt. 33 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria;
ritenuto che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; rilevato che parte ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi sulla somma di euro
10.963,75 con decorrenza dalla data del 30.06.2018;
considerato che
la somma di cui in precedenza è già comprensiva di interessi, sicché la pretesa formulata non può trovare accoglimento stante il divieto di cui all'art. 1283 c.c.;
INGIUNGE A
(C.F. ) e a (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
) C.F._2
di pagare alla parte ricorrente, in solido tra loro, per le causali di cui al ricorso, entro il termine di 40 giorni decorrente dalla notificazione del presente provvedimento:
- la somma di € 10963,75;
- gli interessi, in assenza di specificazione, nella misura del tasso legale, dalla data di deposito del ricorso sino al saldo;
- le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, il costo del contributo unificato e della marca da bollo se dovuto e pagato, oltre il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo, non sarà possibile far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali e si procederà ad esecuzione forzata.
Cremona, 18/03/2025 Il giudice
Daniele Moro