Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/05/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 19 febbraio 2025, iscritta al n. 401 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Fabrica di Roma (VT) al Viale degli Eroi n. 11 presso lo studio dell'Avv. Sabrina Pacelli che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso
E
, nata a [...] il [...], c.f. CP_1
, elettivamente domiciliata in Civita Castellana (VT), al C.F._2
Viale della Repubblica n. 24, presso lo studio dell'Avv. Silvia La Bella che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 16 aprile 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 CP_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 14 maggio 2016 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Civita Castellana (VT), parte II, serie A, n. 7).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia a Roma il Per_1
23 agosto 2019; che sono separati per effetto della sentenza n. 205/2024 emessa dal
Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 14 febbraio 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. Ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
2. la casa coniugale, di proprietà del padre della Sig.ra viene assegnata a CP_1
quest'ultima;
3. la figlia minorenne sarà collocata prevalentemente presso la madre, con Per_1
facoltà per il padre di vederla e stare con lei a fine settimana alterni dal sabato mattina alle ore 08,00 fino alla domenica sera alle ore 21,00;
4. la settimana in cui il padre non terrà con sé la bambina durante il week-end, la potrà tenere il mercoledì ed il giovedì dalle ore 18,00 alle ore 21,00;
5. la settimana in cui il padre terrà con sé la bambina durante il week- end la potrà tenere anche un giorno infrasettimanale corrispondente al giovedì dalle ore 18,00 alle ore 21,00;
6. il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 CP_1
della figlia, mensilmente la somma di curo trecentodieci (E 310/00) da versare entro il giorno quindici di ogni mese, con rivalutazione ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla emissione della sentenza di divorzio, oltre al 50% delle spese
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straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Viterbo n. 1916 del 11.09.2018, che i coniugi dichiarano di conoscere;
7. i ricorrenti divideranno al 50% l'assegno unico che viene corrisposto dal e CP_2
si impegnano a sottoscrivere le dovute certificazioni;
8. le festività di Natale e Capodanno saranno trascorse con la madre e con il padre, alternando annualmente il giorno della Vigilia di Natale, Santo ST ed Epifania con il giorno di Natale, del 31 dicembre e 1° gennaio ad iniziare dal Natale 2025. trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre dalle ore 09,00 fino all'indomani Per_1
quando la prenderà la madre alle ore 09,00. Il padre terrà la figlia il giorno di. S to
ST ed il giorno dell'Epifania dalle ore 09,00 alle ore 21,00 trascorrerà Per_1
con la madre il giorno di Natale fino all'indomani alle ore 09,00, il 31 dicembre ed il primo gennaio. Nei giorni festivi in cui NA sarà presso il padre potrà fermarsi a dormire da lui purché il giorno seguente sia festivo ed in tal caso la madre la prenderà l'indomani mattina alle ore 09,00;
9. le festività pasquali saranno trascorse alternando un anno ciascuno la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, ad iniziare dal giorno di Pasqua 2025 che lo trascorrerà con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre dalle ore 09,00 di mattina. Quando trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre si fermerà a Per_1
dormire presso di lui e la madre prenderà la figlia alle ore 09,00 del giorno seguente;
10 potrà trascorrere le vacanze estive per 15 giorni con il padre e 15 giorni Per_1
con la madre, anche non consecutivi, previa preventiva comunicazione entro il giorno 5 di giugno di ogni anno, con indicazione della località ed indirizzo del soggiorno;
11. la figlia potrà trascorrere le eventuali vacanze invernali con il padre e con la madre, previa comunicazione almeno 15 gg. prima della partenza;
12. trascorrerà il giorno del proprio compleanno per metà giornata con la Per_1
madre e per l'altra metà con il padre, a seconda del giorno della settimana in cui cada lo stesso;
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13. i coniugi si rilasciano reciproco assenso alla iscrizione della figlia minore nei reciproci passaporti;
14. il Sig. autorizza la Sig.ra ad iscrivere la figlia, per l'anno Pt_1 CP_1
scolastico 2025- 2026, presso l'Istituto Paritario Suore Francescane di Civita
Castellana per la scuola primaria, con onere unicamente a carico della Sig.r CP_1
che, a titolo meramente indicativo, si indica nella iscrizione e retta mensile e acquisto di libri di testo”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Civita
Castellana (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 CP_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
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Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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