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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 22/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1805 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
in atti identificata, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Luigi Pietro Scilinguo, giusta delega in calce alla citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio di Supino, via IV Novembre n. 29.
-ATTORE-
C O N T R O
identificata come in atti, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Natalino Guerrieri (C.F.: ), presso il cui CodiceFiscale_1
studio in Frosinone, Piazza Fellini n. 4 è elettivamente domiciliata in virtù di delega a margine e unita alla presente comparsa.
-CONVENUTO –
Oggetto: risarcimento danni da caduta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la SI.ra Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Frosinone la SI.ra per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: in via principale: - accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della SInora ai Controparte_1
sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni cagionati alla SInora Parte_1 e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti e subendi, patrimoniali e non (e, comunque, nessuno escluso) conseguente al sinistro per cui è causa, unitariamente considerato, comprensivo del danno biologico, del danno morale ed esistenziale, delle spese mediche sostenute e documentate;
danni che si quantificano complessivamente in € 50.311,00, oltre il danno morale ed esistenziale, o quella maggiore o minore somma che riterrà di giustizia, a favore della SI.ra , oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo soddisfo, entro i limiti di competenza del Giudice adito;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse non sussistere la responsabilità della Convenuta ex art. 2051 c.c., accertare e dichiarare la responsabilità dello stesso ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni come sopra calcolati, a favore della SI.ra , entro i limiti della competenza. ….” Parte_1
Assumeva, a sostegno della domanda, che il 25.9.2017 alle ore 17 circa si recava presso la Farmacia Santa Cecilia, sita in Tecchiena di Alatri, sulla strada provinciale e, dopo aver acquistato alcuni medicinali, ritornava presso la propria autovettura, che aveva parcheggiato sull'antistante piazzale e, da fuori, consegnava, attraverso il finestrino lato passeggero, i medicinali acquistati allo zio, che era rimasto in macchina;
mentre tornava indietro per rimettersi alla guida, “non ravvedendosi dei tombini” che, secondo la sua prospettazione, sporgevano dal piano di calpestio, e inciampava cadendo terra. Aggiungeva che il piazzale era cosparso di ghiaia, perché erano in corso dei non meglio precisati lavori di bitumazione.
In conseguenza della caduta la SI.ra riportava lesioni personali, Parte_1
pertanto veniva soccorsa e trasportata presso il locale nosocomio, ove i sanitari le riscontravano la frattura della tibia destra;
precisava che a seguito di tali lesioni, sulla scorta della valutazione medico-legale, espressa dal proprio consulente, residuavano postumi invalidanti nella misura del 16%.
Si costituiva giudizio la SI.ra , la quale chiedeva il Controparte_1
rigetto nel merito della domanda attorea per fatto imputabile all'attrice: in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo, all'epoca dei fatti, la custode e non avendo la disponibilità del piazzale.
Acquisite le memorie ex art. 171 ter c.p.c., ritenuta superflua l'attività istruttoria, veniva fissata l'udienza dell'8/04/25 per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c per lo scambio delle memorie ivi previste.
Ritiene questo Tribunale che la domanda non sia fondata.
Si osserva che l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta circa il difetto di legittimazione passiva deve essere riqualificata in termini diversi, ossia come carenza della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, attinente al merito della causa.
Sul punto, parte convenuta, più che non legittimata passiva, si presenta piuttosto carente di titolarità passiva del rapporto.
La differenza tra legittimazione ad agire e titolarità passiva è ben spiegata dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2951/2016, secondo la quale i due istituti hanno presupposti distinti e presentano una diversa ripartizione dell'onere della prova.
Nello specifico, la legittimazione ad agire o a resistere attiene al diritto all'azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare (c.d. titolarità del diritto ad agire). La sua carenza, dunque, può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Trattasi quindi di eccezione in senso lato.
Altra cosa è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. Quest'ultima è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. Si tratta dunque di una mera difesa, priva di termine decadenziale.
Ciò precisato, l'attrice agisce nei confronti nella SI.ra , Controparte_1
ai sensi dell'art.2051 c.c., nella asserita, sua, qualità di custode del piazzale ove si sarebbe verificato l'infortunio oggetto di causa.
In punto di diritto, dottrina e giurisprudenza individuano nella figura del custode il soggetto che ha l'effettivo potere materiale sulla cosa, rispetto al quale è onere del danneggiato fornire la prova di tale possesso e/o disponibilità.
Occorre, pertanto, verificare se parte attrice abbia fornito prova adeguata circa il possesso di tale qualità in capo alla convenuta al momento della presentazione della domanda.
Ad avviso di questo Tribunale la risposta al quesito è negativa.
Sul punto specifico, infatti, parte attrice non solo non ha offerto siffatta prova, ma dagli atti di causa è emersa la prova del contrario.
E' risultato, per l'appunto, che parte convenuta aveva stipulato e registrato diversi mesi prima della caduta, ossia il 24/02/2017, un regolare contratto di locazione ad uso commerciale con la Farmacia Santa Cecilia dei dottori
Bove Giancarlo e Follo Armando snc, con allegata planimetria, avente ad oggetto sia il locale destinato, appunto, a farmacia che l'antistante piazzale.
Per effetto di tale contratto di locazione, la custodia, sin dall'immissione in possesso avvenuta a partire dall'1.3.2017, è stata trasferita alla società conduttrice.
Ne deriva che alla data del 25.9.2017, giorno della caduta, il custode del piazzale era la società conduttrice e non la SI.ra . CP_1
La stessa attrice era a conoscenza di tale circostanza, così come si evince dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. n. 2 produzione parte convenuta),
A tale proposito, con lettera a.r. del 24.9.2019 proprio la SI.ra Parte_1
chiedeva il risarcimento dei danni al Dott. Follo Armando, nella sua qualità di titolare della Farmacia Santa Cecilia, esponendo la seguente motivazione,
a sostegno della sua richiesta: “Poiché il piazzale dove si è verificato il sinistro è a lei locato, quindi sotto la sua custodia e diretta responsabilità e non vi erano indicazioni o cartelli che segnalavano il pericolo per i lavori in corso per un cantiere lasciato accessibile e incustodito, con la presente la SInora avanza formale richiesta di risarcimento del Parte_1
danno …”.
A seguito di tale lettera il titolare della Farmacia inoltrava denuncia cautelativa di sinistro alla compagnia di assicurazione che copriva la responsabilità civile verso terzi dell'esercizio, HDI Assicurazioni spa, sicché veniva aperto la relativa pratica di sinistro.
La su richiamata compagnia istruiva la pratica, eseguendo gli accertamenti del caso, diretti a verificare la sussistenza dell'asserita responsabilità dell'assicurato, onde procedere nel caso a risarcire il danno.
All'esito degli accertamenti, svolti attraverso i propri periti, l'HDI
Assicurazioni spa, disattendeva la richiesta di risarcimento dei danni, con la seguente motivazione, che veniva comunicata anche alla propria assicurata: “Torniamo sul sinistro emarginato per SInificare di non ritenere impegnata la Vostra responsabilità nella causazione delle lesioni lamentate dalla SI.ra Sulla base degli accertamenti esperiti e Parte_1
della documentazione acquisita è infatti emerso che non risultavano sussistere insidie e/o pericoli occulti;
l'evento risulta essersi determinato per mero caso fortuito e/o disattenzione della stessa controparte che, giova ricordarlo, è caduta dopo essere uscita dalla farmacia quindi dopo aver già percorso in andata il tratto di piazzale interessato dai lavori”. (cfr. doc. n. 3 prod. parte convenuta).
Ciò posto, anche in ordine al profilo dell'asserita responsabilità della convenuta, la domanda non appare fondata, atteso che l'ostacolo comunque era visibile e prevedibile, essendo il fatto avvenuto in un pomeriggio di settembre, in una condizione di luce naturale sicuramente sufficiente, evitabile, essendo l'attrice già entrata all'interno della farmacia, quindi consapevole della presenza dell'asserita insidia.
Appare quindi evidente una condotta di natura colposa in capo all'attrice, che elide il nesso causale tra il sinistro e il danno, al pari del caso fortuito.
Quanto alle spese, pur non sussistendo i presupposti della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., soprattutto con riferimento al dolo e alla colpa grave in capo all'attrice, si rileva che la stessa ha comunque intrapreso un'azione di natura risarcitoria nei confronti dell'odierna convenuta, solo dopo aver chiesto invano i danni al soggetto ritenuto correttamente titolare della posizione giuridica, in quanto custode e aver ricevuto una risposta negativa dalla compagnia in merito alla responsabilità della Farmacia.
Si tratta di un comportamento processualmente poco trasparente che deve stigmatizzato e valutato ai fine della liquidazione delle spese.
p.q.m.
Rigetta la domanda proposta.
Condanna la SI.ra alla rifusione delle spese di lite che Parte_1
liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta.
Frosinone, il 18/04/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1805 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
in atti identificata, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Luigi Pietro Scilinguo, giusta delega in calce alla citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio di Supino, via IV Novembre n. 29.
-ATTORE-
C O N T R O
identificata come in atti, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Natalino Guerrieri (C.F.: ), presso il cui CodiceFiscale_1
studio in Frosinone, Piazza Fellini n. 4 è elettivamente domiciliata in virtù di delega a margine e unita alla presente comparsa.
-CONVENUTO –
Oggetto: risarcimento danni da caduta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la SI.ra Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Frosinone la SI.ra per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: in via principale: - accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della SInora ai Controparte_1
sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni cagionati alla SInora Parte_1 e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti e subendi, patrimoniali e non (e, comunque, nessuno escluso) conseguente al sinistro per cui è causa, unitariamente considerato, comprensivo del danno biologico, del danno morale ed esistenziale, delle spese mediche sostenute e documentate;
danni che si quantificano complessivamente in € 50.311,00, oltre il danno morale ed esistenziale, o quella maggiore o minore somma che riterrà di giustizia, a favore della SI.ra , oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo soddisfo, entro i limiti di competenza del Giudice adito;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse non sussistere la responsabilità della Convenuta ex art. 2051 c.c., accertare e dichiarare la responsabilità dello stesso ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni come sopra calcolati, a favore della SI.ra , entro i limiti della competenza. ….” Parte_1
Assumeva, a sostegno della domanda, che il 25.9.2017 alle ore 17 circa si recava presso la Farmacia Santa Cecilia, sita in Tecchiena di Alatri, sulla strada provinciale e, dopo aver acquistato alcuni medicinali, ritornava presso la propria autovettura, che aveva parcheggiato sull'antistante piazzale e, da fuori, consegnava, attraverso il finestrino lato passeggero, i medicinali acquistati allo zio, che era rimasto in macchina;
mentre tornava indietro per rimettersi alla guida, “non ravvedendosi dei tombini” che, secondo la sua prospettazione, sporgevano dal piano di calpestio, e inciampava cadendo terra. Aggiungeva che il piazzale era cosparso di ghiaia, perché erano in corso dei non meglio precisati lavori di bitumazione.
In conseguenza della caduta la SI.ra riportava lesioni personali, Parte_1
pertanto veniva soccorsa e trasportata presso il locale nosocomio, ove i sanitari le riscontravano la frattura della tibia destra;
precisava che a seguito di tali lesioni, sulla scorta della valutazione medico-legale, espressa dal proprio consulente, residuavano postumi invalidanti nella misura del 16%.
Si costituiva giudizio la SI.ra , la quale chiedeva il Controparte_1
rigetto nel merito della domanda attorea per fatto imputabile all'attrice: in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo, all'epoca dei fatti, la custode e non avendo la disponibilità del piazzale.
Acquisite le memorie ex art. 171 ter c.p.c., ritenuta superflua l'attività istruttoria, veniva fissata l'udienza dell'8/04/25 per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c per lo scambio delle memorie ivi previste.
Ritiene questo Tribunale che la domanda non sia fondata.
Si osserva che l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta circa il difetto di legittimazione passiva deve essere riqualificata in termini diversi, ossia come carenza della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, attinente al merito della causa.
Sul punto, parte convenuta, più che non legittimata passiva, si presenta piuttosto carente di titolarità passiva del rapporto.
La differenza tra legittimazione ad agire e titolarità passiva è ben spiegata dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2951/2016, secondo la quale i due istituti hanno presupposti distinti e presentano una diversa ripartizione dell'onere della prova.
Nello specifico, la legittimazione ad agire o a resistere attiene al diritto all'azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare (c.d. titolarità del diritto ad agire). La sua carenza, dunque, può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Trattasi quindi di eccezione in senso lato.
Altra cosa è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. Quest'ultima è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. Si tratta dunque di una mera difesa, priva di termine decadenziale.
Ciò precisato, l'attrice agisce nei confronti nella SI.ra , Controparte_1
ai sensi dell'art.2051 c.c., nella asserita, sua, qualità di custode del piazzale ove si sarebbe verificato l'infortunio oggetto di causa.
In punto di diritto, dottrina e giurisprudenza individuano nella figura del custode il soggetto che ha l'effettivo potere materiale sulla cosa, rispetto al quale è onere del danneggiato fornire la prova di tale possesso e/o disponibilità.
Occorre, pertanto, verificare se parte attrice abbia fornito prova adeguata circa il possesso di tale qualità in capo alla convenuta al momento della presentazione della domanda.
Ad avviso di questo Tribunale la risposta al quesito è negativa.
Sul punto specifico, infatti, parte attrice non solo non ha offerto siffatta prova, ma dagli atti di causa è emersa la prova del contrario.
E' risultato, per l'appunto, che parte convenuta aveva stipulato e registrato diversi mesi prima della caduta, ossia il 24/02/2017, un regolare contratto di locazione ad uso commerciale con la Farmacia Santa Cecilia dei dottori
Bove Giancarlo e Follo Armando snc, con allegata planimetria, avente ad oggetto sia il locale destinato, appunto, a farmacia che l'antistante piazzale.
Per effetto di tale contratto di locazione, la custodia, sin dall'immissione in possesso avvenuta a partire dall'1.3.2017, è stata trasferita alla società conduttrice.
Ne deriva che alla data del 25.9.2017, giorno della caduta, il custode del piazzale era la società conduttrice e non la SI.ra . CP_1
La stessa attrice era a conoscenza di tale circostanza, così come si evince dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. n. 2 produzione parte convenuta),
A tale proposito, con lettera a.r. del 24.9.2019 proprio la SI.ra Parte_1
chiedeva il risarcimento dei danni al Dott. Follo Armando, nella sua qualità di titolare della Farmacia Santa Cecilia, esponendo la seguente motivazione,
a sostegno della sua richiesta: “Poiché il piazzale dove si è verificato il sinistro è a lei locato, quindi sotto la sua custodia e diretta responsabilità e non vi erano indicazioni o cartelli che segnalavano il pericolo per i lavori in corso per un cantiere lasciato accessibile e incustodito, con la presente la SInora avanza formale richiesta di risarcimento del Parte_1
danno …”.
A seguito di tale lettera il titolare della Farmacia inoltrava denuncia cautelativa di sinistro alla compagnia di assicurazione che copriva la responsabilità civile verso terzi dell'esercizio, HDI Assicurazioni spa, sicché veniva aperto la relativa pratica di sinistro.
La su richiamata compagnia istruiva la pratica, eseguendo gli accertamenti del caso, diretti a verificare la sussistenza dell'asserita responsabilità dell'assicurato, onde procedere nel caso a risarcire il danno.
All'esito degli accertamenti, svolti attraverso i propri periti, l'HDI
Assicurazioni spa, disattendeva la richiesta di risarcimento dei danni, con la seguente motivazione, che veniva comunicata anche alla propria assicurata: “Torniamo sul sinistro emarginato per SInificare di non ritenere impegnata la Vostra responsabilità nella causazione delle lesioni lamentate dalla SI.ra Sulla base degli accertamenti esperiti e Parte_1
della documentazione acquisita è infatti emerso che non risultavano sussistere insidie e/o pericoli occulti;
l'evento risulta essersi determinato per mero caso fortuito e/o disattenzione della stessa controparte che, giova ricordarlo, è caduta dopo essere uscita dalla farmacia quindi dopo aver già percorso in andata il tratto di piazzale interessato dai lavori”. (cfr. doc. n. 3 prod. parte convenuta).
Ciò posto, anche in ordine al profilo dell'asserita responsabilità della convenuta, la domanda non appare fondata, atteso che l'ostacolo comunque era visibile e prevedibile, essendo il fatto avvenuto in un pomeriggio di settembre, in una condizione di luce naturale sicuramente sufficiente, evitabile, essendo l'attrice già entrata all'interno della farmacia, quindi consapevole della presenza dell'asserita insidia.
Appare quindi evidente una condotta di natura colposa in capo all'attrice, che elide il nesso causale tra il sinistro e il danno, al pari del caso fortuito.
Quanto alle spese, pur non sussistendo i presupposti della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., soprattutto con riferimento al dolo e alla colpa grave in capo all'attrice, si rileva che la stessa ha comunque intrapreso un'azione di natura risarcitoria nei confronti dell'odierna convenuta, solo dopo aver chiesto invano i danni al soggetto ritenuto correttamente titolare della posizione giuridica, in quanto custode e aver ricevuto una risposta negativa dalla compagnia in merito alla responsabilità della Farmacia.
Si tratta di un comportamento processualmente poco trasparente che deve stigmatizzato e valutato ai fine della liquidazione delle spese.
p.q.m.
Rigetta la domanda proposta.
Condanna la SI.ra alla rifusione delle spese di lite che Parte_1
liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta.
Frosinone, il 18/04/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani