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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/11/2025, n. 8603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8603 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40748/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40748/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOTI MIRKO MARIO e Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE ENRIO MARTINI 9 20139 MILANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VEBER Controparte_1 P.IVA_1
ROSSELLA, con studio in VIA G.POLI, 33/35 80055 PORTICI
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI.
Con ricorso ritualmente notificato, ha proposto opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione Parte_1 chiedendo di accertare la nullità e l'inesistenza degli atti presupposti e preliminari connessi al fermo amministrativo iscritto sull'autovettura di sua proprietà BMW tg FP934RD, pronunciarsi l'annullamento di tale atto, dichiarare la prescrizione delle somme richieste nelle cartelle esattoriali poste a base del fermo amministrativo e la non debenza del credito di € 27.315,94.
Il ricorrente ha svolto in particolare le seguenti censure: a) nullità del verbale di fermo amministrativo per nullità assoluta e/o inesistenza degli atti presupposti, in quanto l'iscrizione del fermo non era stata proceduta dalla notifica del preavviso di fermo cosi come previsto dall'art. 86 comma 1 DPR 602/1973 e considerata la mancata notifica del fermo amministrativo stesso;
b) nullità e/o illegittimità del preavviso di fermo per mancata emanazione del regolamento di attuazione previsto dall'art. 86 del DPR 602/1973, rilevando che la mancata emanazione dei regolamenti attuativi comportava l'inapplicabilità della disciplina del fermo;
c) l'intervenuta pagina 1 di 4 prescrizione dei crediti azionati in quanto le relative cartelle esattoriali erano state notificate negli anni
2012/2019, oltre il termine quinquennale previsto per i crediti relativi alle contribuzioni previdenziali ed assistenziali e per le sanzioni relative a violazioni del codice della strada, nonché per i diritti annuali dovuti alla
Camera di Commercio e per i tributi locali, nonché oltre il termine decennale per gli altri crediti.
Si è costituita che ha preliminarmente eccepito il difetto di Controparte_2 competenza relative alle cartelle ed agli avvisi di addebito fondati su crediti tributari, in quanto devoluti al giudice tributario, così come per degli altri crediti, venendo in rilievo la competenza funzionale e per valore del giudice di pace.
Nel merito la convenuta ha dedotto la infondatezza delle domande attoree, allegando la rituale notifica di tutti gli atti della riscossione, ivi comprese le cartelle di pagamento mediante posta elettronica certificata e la notifica di atti interruttivi.
La causa, all'esito della prima udienza, è stata rinviata per la discussione orale ed è stata decisa con successivo deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di competenza in favore del giudice di pace, così come di quella, da intendersi come eccezione di difetto di giurisdizione, in favore del giudice tributario.
In primo luogo, si rileva che le prime due censure svolte dal ricorrente fanno valere dei vizi formali incidenti sulla validità dell'iscrizione del fermo amministrativo e, come tali, sono qualificabili come opposizione agli atti esecutivi.
Ne deriva che, in relazione a tale azione è configurabile la competenza del tribunale, e non del giudice di pace, nonché la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. in tal senso, Cass.civ., sez.3, 6 novembre 2015 n.22782,
Cass.civ., sez. un. 28 luglio 2021 n. 21682).
Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, in merito al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, la giurisprudenza di legittimità ha testualmente affermato: “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass.civ. sez. un. n. 21642/2021 cit). pagina 2 di 4 Nel caso in esame, sulla base delle allegazioni contenute nel ricorso, la prescrizione sarebbe maturata nel periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale e quindi spetta alla cognizione del giudice ordinario.
Il complessivo valore dei crediti per cui si chiede l'accertamento della prescrizione esclude, poi, la configurabilità della competenza per valore del giudice di pace.
Venendo al merito, si rileva l'infondatezza delle prime due doglianze svolte dal ricorrente.
In primo luogo, vi è evidenza documentale della notifica del preavviso di fermo amministrativo al ricorrente, quale unico atto per cui è previsto l'obbligo di notifica, a mezzo di posta elettronica certificata in data 2 ottobre
2023; la documentazione prodotta da non risulta specificamente contestata da Controparte_1 parte del ricorrente.
In secondo luogo, diversamente da quanto prospettato dalla difesa di parte ricorrente, la omessa emanazione dei decreti ministeriali previsti dal comma 4 dell'art. 86 DPR 602/1973 non comporta l'impossibilità di procedere al fermo.
Al contrario, come ribadito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 21801 del 28 ottobre 2016, il fermo amministrativo di beni mobili registrati può essere comunque eseguito dall'agente della riscossione, trovando applicazione l'art. 3 comma 41 del DL 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, il quale prevede espressamente che “le disposizioni del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 86 si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 cit. articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel Decreto Ministeriale Finanze 7 settembre 1998, n. 503”.
Con riferimento alla prescrizione, si osserva quanto segue.
Come si evince da quanto dedotto dal ricorrente a pag. 7 e 8 del ricorso, non vi sono specifiche contestazioni sull'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali nelle date indicate nell'estratto di ruolo ma la prescrizione viene eccepita sul presupposto del decorso di un termine maggiore a quello quinquennale o decennale dalla notifica della cartella. Sotto tale profilo, si reputano tardive le doglianze svolte dal ricorrente nelle note difensive autorizzate in vista della discussione orale volte a lamentare la assenza di prova della notifica di alcune cartelle.
ha allegato la notifica di alcuni atti interruttivi, costituiti dalla intimazione di Controparte_1 pagamento n. 133 2019 9003557208 notificata in data 26 novembre 2019 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e la intimazione di pagamento n. 133 2022 9001445443 notificata in data 08 giugno 2022 a mezzo pec, producendo le relative relate di notifica.
Orbene, la notifica di tali atti ha interrotto la decorrenza dei termini di prescrizione con riferimento alle seguenti cartelle: n. 133 2015 0004355466000; n. 133 2016 0004640012000; n. 133 2018 00000056766001, n. 133 2019
0000447850000; n. 1332019000061002300100; n. 133 2015 0002089001000; n. 133 2016 0006464428000; n.
133 2017 00015583540000; n. 133 2017 00033561000000; n.133 2018 00000046598700.
Invero, la notifica di tali cartelle è avvenuta a partire dal mese di marzo 2015 in poi, sicchè le notifiche dei due atti di intimazione nel 2019 e nel 2022 (tenendo conto altresì del periodo di sospensione previsto dalla normativa pagina 3 di 4 Covid) hanno interrotto la decorrenza dei termini di prescrizione, anche quello quinquennale applicabile alle sanzioni amministrative, ai crediti contributivi ed ai diritti di iscrizione alla camera di commercio.
A diverse conclusioni si perviene con riferimento alle cartelle n. 13320120012047837-0001 e n..13320140001280221-0001, che si riferiscono a diritti di iscrizione alla camera di commercio, soggetti al termine quinquennale di prescrizione (cfr. Cass.civ., sez. 5, 21 luglio 2022 n. 22897).
In tal caso, la notifica delle cartelle risale all'ottobre 2012 ed al mese di giugno 2014, sicché alla data di notifica del primo atto interruttivo nel 2019 risulta già decorso il termine prescrizionale.
Alla luce dei rilievi fin qui formulati, in parziale accoglimento della domanda, va dichiarata la prescrizione dei soli crediti oggetto delle cartelle esattoriali n. 13320120012047837-0001 e n. 13320140001280221-0001 per un importo complessivo di € 737,90, dando atto della legittimità di iscrizione del fermo amministrativo con riferimento ai restanti crediti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che vede la parziale soccombenza reciproca delle parti, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda di accerta la prescrizione dei crediti oggetto delle Parte_1 cartelle esattoriali n. 13320120012047837-0001 e n. 13320140001280221-0001 per un importo complessivo di
€ 737,90;
-rigetta nel resto la domanda attorea;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 11 novembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40748/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOTI MIRKO MARIO e Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE ENRIO MARTINI 9 20139 MILANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VEBER Controparte_1 P.IVA_1
ROSSELLA, con studio in VIA G.POLI, 33/35 80055 PORTICI
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI.
Con ricorso ritualmente notificato, ha proposto opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione Parte_1 chiedendo di accertare la nullità e l'inesistenza degli atti presupposti e preliminari connessi al fermo amministrativo iscritto sull'autovettura di sua proprietà BMW tg FP934RD, pronunciarsi l'annullamento di tale atto, dichiarare la prescrizione delle somme richieste nelle cartelle esattoriali poste a base del fermo amministrativo e la non debenza del credito di € 27.315,94.
Il ricorrente ha svolto in particolare le seguenti censure: a) nullità del verbale di fermo amministrativo per nullità assoluta e/o inesistenza degli atti presupposti, in quanto l'iscrizione del fermo non era stata proceduta dalla notifica del preavviso di fermo cosi come previsto dall'art. 86 comma 1 DPR 602/1973 e considerata la mancata notifica del fermo amministrativo stesso;
b) nullità e/o illegittimità del preavviso di fermo per mancata emanazione del regolamento di attuazione previsto dall'art. 86 del DPR 602/1973, rilevando che la mancata emanazione dei regolamenti attuativi comportava l'inapplicabilità della disciplina del fermo;
c) l'intervenuta pagina 1 di 4 prescrizione dei crediti azionati in quanto le relative cartelle esattoriali erano state notificate negli anni
2012/2019, oltre il termine quinquennale previsto per i crediti relativi alle contribuzioni previdenziali ed assistenziali e per le sanzioni relative a violazioni del codice della strada, nonché per i diritti annuali dovuti alla
Camera di Commercio e per i tributi locali, nonché oltre il termine decennale per gli altri crediti.
Si è costituita che ha preliminarmente eccepito il difetto di Controparte_2 competenza relative alle cartelle ed agli avvisi di addebito fondati su crediti tributari, in quanto devoluti al giudice tributario, così come per degli altri crediti, venendo in rilievo la competenza funzionale e per valore del giudice di pace.
Nel merito la convenuta ha dedotto la infondatezza delle domande attoree, allegando la rituale notifica di tutti gli atti della riscossione, ivi comprese le cartelle di pagamento mediante posta elettronica certificata e la notifica di atti interruttivi.
La causa, all'esito della prima udienza, è stata rinviata per la discussione orale ed è stata decisa con successivo deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di competenza in favore del giudice di pace, così come di quella, da intendersi come eccezione di difetto di giurisdizione, in favore del giudice tributario.
In primo luogo, si rileva che le prime due censure svolte dal ricorrente fanno valere dei vizi formali incidenti sulla validità dell'iscrizione del fermo amministrativo e, come tali, sono qualificabili come opposizione agli atti esecutivi.
Ne deriva che, in relazione a tale azione è configurabile la competenza del tribunale, e non del giudice di pace, nonché la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. in tal senso, Cass.civ., sez.3, 6 novembre 2015 n.22782,
Cass.civ., sez. un. 28 luglio 2021 n. 21682).
Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, in merito al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, la giurisprudenza di legittimità ha testualmente affermato: “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass.civ. sez. un. n. 21642/2021 cit). pagina 2 di 4 Nel caso in esame, sulla base delle allegazioni contenute nel ricorso, la prescrizione sarebbe maturata nel periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale e quindi spetta alla cognizione del giudice ordinario.
Il complessivo valore dei crediti per cui si chiede l'accertamento della prescrizione esclude, poi, la configurabilità della competenza per valore del giudice di pace.
Venendo al merito, si rileva l'infondatezza delle prime due doglianze svolte dal ricorrente.
In primo luogo, vi è evidenza documentale della notifica del preavviso di fermo amministrativo al ricorrente, quale unico atto per cui è previsto l'obbligo di notifica, a mezzo di posta elettronica certificata in data 2 ottobre
2023; la documentazione prodotta da non risulta specificamente contestata da Controparte_1 parte del ricorrente.
In secondo luogo, diversamente da quanto prospettato dalla difesa di parte ricorrente, la omessa emanazione dei decreti ministeriali previsti dal comma 4 dell'art. 86 DPR 602/1973 non comporta l'impossibilità di procedere al fermo.
Al contrario, come ribadito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 21801 del 28 ottobre 2016, il fermo amministrativo di beni mobili registrati può essere comunque eseguito dall'agente della riscossione, trovando applicazione l'art. 3 comma 41 del DL 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, il quale prevede espressamente che “le disposizioni del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 86 si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 cit. articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel Decreto Ministeriale Finanze 7 settembre 1998, n. 503”.
Con riferimento alla prescrizione, si osserva quanto segue.
Come si evince da quanto dedotto dal ricorrente a pag. 7 e 8 del ricorso, non vi sono specifiche contestazioni sull'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali nelle date indicate nell'estratto di ruolo ma la prescrizione viene eccepita sul presupposto del decorso di un termine maggiore a quello quinquennale o decennale dalla notifica della cartella. Sotto tale profilo, si reputano tardive le doglianze svolte dal ricorrente nelle note difensive autorizzate in vista della discussione orale volte a lamentare la assenza di prova della notifica di alcune cartelle.
ha allegato la notifica di alcuni atti interruttivi, costituiti dalla intimazione di Controparte_1 pagamento n. 133 2019 9003557208 notificata in data 26 novembre 2019 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e la intimazione di pagamento n. 133 2022 9001445443 notificata in data 08 giugno 2022 a mezzo pec, producendo le relative relate di notifica.
Orbene, la notifica di tali atti ha interrotto la decorrenza dei termini di prescrizione con riferimento alle seguenti cartelle: n. 133 2015 0004355466000; n. 133 2016 0004640012000; n. 133 2018 00000056766001, n. 133 2019
0000447850000; n. 1332019000061002300100; n. 133 2015 0002089001000; n. 133 2016 0006464428000; n.
133 2017 00015583540000; n. 133 2017 00033561000000; n.133 2018 00000046598700.
Invero, la notifica di tali cartelle è avvenuta a partire dal mese di marzo 2015 in poi, sicchè le notifiche dei due atti di intimazione nel 2019 e nel 2022 (tenendo conto altresì del periodo di sospensione previsto dalla normativa pagina 3 di 4 Covid) hanno interrotto la decorrenza dei termini di prescrizione, anche quello quinquennale applicabile alle sanzioni amministrative, ai crediti contributivi ed ai diritti di iscrizione alla camera di commercio.
A diverse conclusioni si perviene con riferimento alle cartelle n. 13320120012047837-0001 e n..13320140001280221-0001, che si riferiscono a diritti di iscrizione alla camera di commercio, soggetti al termine quinquennale di prescrizione (cfr. Cass.civ., sez. 5, 21 luglio 2022 n. 22897).
In tal caso, la notifica delle cartelle risale all'ottobre 2012 ed al mese di giugno 2014, sicché alla data di notifica del primo atto interruttivo nel 2019 risulta già decorso il termine prescrizionale.
Alla luce dei rilievi fin qui formulati, in parziale accoglimento della domanda, va dichiarata la prescrizione dei soli crediti oggetto delle cartelle esattoriali n. 13320120012047837-0001 e n. 13320140001280221-0001 per un importo complessivo di € 737,90, dando atto della legittimità di iscrizione del fermo amministrativo con riferimento ai restanti crediti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che vede la parziale soccombenza reciproca delle parti, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda di accerta la prescrizione dei crediti oggetto delle Parte_1 cartelle esattoriali n. 13320120012047837-0001 e n. 13320140001280221-0001 per un importo complessivo di
€ 737,90;
-rigetta nel resto la domanda attorea;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 11 novembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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