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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/11/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3208/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata e con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 16/10/2025 da
e , rappresentati e difesi dall'avv. Michele Parte_1 Parte_2
Allamprese, giusta procura in atti;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Cerignola in data 20.01.2024
(anno 2024, numero 5, parte II, serie A )
□ separati consensualmente giusta sentenza di omologa n. 198/2025 del 14.05.2025 rg 465.25, in seguito a comparizione personale dei coniugi, svolta in modalità cartolare, in data 15.04.2025;
□ senza figli.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
16/10/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha reso parere favorevole il 24.10.2025.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Si ritiene di non dover disporre nulla in ordine alle spese, stante la provenienza congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Cerignola in data 20.01.2024 e trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del predetto Comune(anno 2024, numero 5, parte II, serie A );
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda la Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Foggia il 25/11/2025 .
IL GIUDICE RELATORE
DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA
IL PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO BUCCARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata e con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 16/10/2025 da
e , rappresentati e difesi dall'avv. Michele Parte_1 Parte_2
Allamprese, giusta procura in atti;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Cerignola in data 20.01.2024
(anno 2024, numero 5, parte II, serie A )
□ separati consensualmente giusta sentenza di omologa n. 198/2025 del 14.05.2025 rg 465.25, in seguito a comparizione personale dei coniugi, svolta in modalità cartolare, in data 15.04.2025;
□ senza figli.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
16/10/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha reso parere favorevole il 24.10.2025.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Si ritiene di non dover disporre nulla in ordine alle spese, stante la provenienza congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Cerignola in data 20.01.2024 e trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del predetto Comune(anno 2024, numero 5, parte II, serie A );
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda la Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Foggia il 25/11/2025 .
IL GIUDICE RELATORE
DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA
IL PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO BUCCARO