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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/05/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1562/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1562/2023 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Righi Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
convenuta contumace
e con
con l'avv. Tomasello CP_2
pagina 1 di 8 Premesso che:
- il ricorrente allega di aver prestato la propria opera alle dipendenze di Controparte_1
dal 15.09.2022 al 31.05.2023 con rapporto di lavoro regolarizzato – anche ai fini previdenziali e contributivi – solo a far dal 1.12.2022. In tale data egli sarebbe stato infatti assunto da con contratto di lavoro a tempo determinato sino al Controparte_1
31.05.2023, termine finale desumibile dalle (pochissime) buste paga consegnate dall'ex datrice di lavoro (doc. 2);
- riferisce che “Sempre dai cedolini paga, si evince che il sig. era inquadrato al Pt_1 livello D1 del CCNL Metalmeccanica Confindustria […], con mansioni di manutentore”, ma precisa di aver svolto in realtà tutt'altra attività: quella di allevamento bovini, in una stalla sita in Mossano (VI), Via Montruglio, 18, occupandosi di mungitura, nutrimento vitelli, pulizia stalla e animali (circa 150 tra mucche e vitelli), lavorando dal lunedì alla domenica, dalle 4,00 alle 11,00 del mattino e poi dalle 16,00 alle 21,00, senza mai chiedere ferie e/o permessi, ed occupandosi anche della sorveglianza notturna degli animali essendo collocata nei pressi della stalla la roulotte nella quale egli dormiva;
- rileva che la predetta stalla sarebbe di proprietà “o comunque riconducibile” al sig.
[...]
, che gestiva personalmente e quotidianamente l'allevamento di bovini sito CP_3
appunto in Mossano (VI), via Montruglio n. 18, che risulta essere altresì amministratore unico e legale rappresentante della convenuta che si occupa di Controparte_1
fabbricazione di strutture metalliche e ha con sede legale a Castegnero e unità locale a
Barbarano di Mossano, via Riviera Berica n. 1 (v. doc. 4);
- il ricorrente domanda in via principale:
1) l'accertamento dell'illegittimità e invalidità del contratto di lavoro a tempo determinato, con la condanna di al ripristino del Controparte_1
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurato dal 15.09.2022 per la qualifica e gli orari di cui in narrativa, nonché al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
2) la nullità / invalidità / illegittimità ed inefficacia del licenziamento orale intimato in data 31.05.2023 in difetto della forma scritta prescritta dall'art. 2 comma 2 604/1966 ovvero comunque per difetto di giusta causa e/o di giustificato motivo, con condanna pagina 2 di 8 di alla reintegrazione del lavoratore nel posto di Controparte_1 lavoro oltre al pagamento di un'indennità, dovuta per il risarcimento del danno subito, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e in ogni caso non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
3) la condanna di corrispondere al ricorrente la somma Controparte_1 complessiva lorda di € 21.188,72 (di cui € 1.742,72 per TFR) a titolo di arretrati/differenze retributive dovuti in ragione dei mesi effettivamente lavorati dal ricorrente in costanza del rapporto di lavoro (calcolati sino al 15.11.23, da maggiorare delle ulteriori somme maturande), ovvero le diverse somme, anche maggiori, risultanti di giustizia, o in seguito a C.T.U. contabile;
4) la condanna di l versamento a beneficio di Controparte_1 CP_2 convenuto in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 c.p.c., dell'importo di €
6.992,27, a titolo di contributi omessi e/o anche a titolo di risarcimento del danno ex art. 2116, 2 co., c.p.c. a favore del lavoratore;
nonché in ogni caso al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per l'intero periodo lavorato - ivi compreso il periodo non regolarizzato -, con riserva di agire per il risarcimento del danno e/o per la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962;
5) la condanna al pagamento sulle somme riconosciute al ricorrente della rivalutazione e gli interessi di legge dalla maturazione di ogni singolo credito fino al saldo effettivo ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
- la società, a cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio;
CP_
- l' costituitosi invece in giudizio, si è rimesso all'accertamento del giudice;
rilevato che:
- il teste ha confermato di aver inviato il ricorrente, suo amico, Testimone_1 amico “a Nanto, da ”, a lavorare nella stalla in cui prima aveva Controparte_3 lavorato personalmente, dedicandosi all'allevamento del bestiame. Il teste ha altresì dichiarato che nella stalla di Mossano “Non c'era nessun altro, qualche volta passava e dava una mano solo il padrone della stalla, . Anche passava Per_1 Controparte_3
pagina 3 di 8 qualche volta”;
- nel corso dell'istruttoria è stato sentito anche il teste , che in effetti si è Testimone_2 confermato essere il “padrone della stalla” come riferito dal teste cioè il Tes_1
titolare dell'Azienda Agricola Fracasso Claudio, che pare essere effettivamente il luogo in cui il ricorrente ha svolto la prestazione descritta in ricorso;
- il teste ha dichiarato di aver affittato la stalla della predetta Azienda alla sig.ra S_
, che sulla base della produzione odierna risulta essere la moglie del sig. PA
; Controparte_3
- egli ha riferito di aver insegnato al ricorrente il lavoro, “perché non Controparte_4 conosceva l'ambiente, né come funzionavano i macchinari, la sala mungitura ecc.”, aggiungendo: “il lavoro del ricorrente consisteva nel mungere le mucche, da quello che ho capito io. Quello gli ho insegnato, altro no. L'ho fatto per un brevissimo periodo. Non so riferire l'orario di lavoro del ricorrente.
Il signor l'ho conosciuto perché chiusa l'attività di allevamento sono andato CP_3
a lavorare da un terzista, e l'ho conosciuto. Il terzista faceva lavorazioni conto terzi: mietitrebbie, trinciati di mais, trasporti…un terzista agricolo. si faceva fare i CP_3
lavori di trebbiatura e trinciatura del mais. Lui coltivava, poi non so se fosse lui o
. Penso siano marito e moglie, poi non lo so. Insieme non li ho mai visti. Controparte_4
In ogni caso non si trattava di campi miei.
Non mi risulta che abbia avuto a che fare con il mio ambiente, con l'azienda CP_3 che ho affittato alla . però veniva, in stalla dopo che l'ho affittata. CP_4 CP_3
Sistemava quello che c'era da sistemare, dava una mano ai ragazzi. Io comunque insegnavo e poi andavo via […] “;
- ebbene, alla luce degli elementi raccolti nel processo, appare chiaro che il ricorrente, come l'amico di origine indiana sentito come testimone, nello svolgimento della propria attività lavorativa nella stalla di Mossano hanno ricevuto ordini e direttive dal sig.
. A prescindere dalle allegazioni - a tratti generiche - svolte sul punto, CP_3 quest'ultimo infatti è stato da loro inequivocabilmente identificato come unico referente del rapporto di lavoro instaurato di fatto, come emerge dalla testimonianza del sig. Tes_1
[...]
- secondo le buste paga e la CU 2023, però, il rapporto di lavoro instaurato dalla convenuta pagina 4 di 8 con il ricorrente non copre l'intero periodo oggetto di causa (compreso tra il 15.9.2022 ed il 31.5.2023), ma il più limitato periodo compreso tra il 1.12.2022 ed il 31.5.2023. I fatti allegati e provati con riferimento al periodo precedente non possono giuridicamente collegarsi alla convenuta, che svolge attività del tutto diversa da quella di allevamento di bovini, ha sede in un diverso luogo rispetto all'Azienda agricola nella quale il ricorrente ha effettivamente lavorato e, rispetto al rapporto come descritto in atti, presenta un unico punto di contatto, rappresentato dal proprio legale rappresentante, che è il sig.
[...]
, del tutto insufficienti ai fini che qui rilevano;
CP_3
- appare pertanto che la vicenda possa spiegarsi con l'accertamento di un fenomeno di illecita interposizione della società , che mai in realtà ha esercitato alcun Controparte_1
potere del datore di lavoro nei confronti del ricorrente, se non quelli di gestione amministrativa del rapporto, nel periodo compreso tra il 1.12.2022 ed il 31.5.2023;
- il lavoratore, cionondimeno, chiede l'accertamento del rapporto e le tutele proprio nei confronti della società predetta;
ciò chiarito, quanto alla validità del contratto di lavoro a tempo determinato, rilevato che:
- essendo pacifico che il ricorrente è stato assunto da (come risulta Controparte_1
dalle buste paga e dalla CU in atti) e non essendo prodotto agli atti alcun contratto sottoscritto tra e il ricorrente, va dichiarata l'invalidità del termine risultante CP_1
dai cedolini (coincidente con la data in cui il ricorrente allega essere stato estromesso) ai sensi dell'art. 19 co. 4 d. lgs. n. 81/2015, secondo cui “Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione”;
- ai sensi dell'art. 28 co. 2 del medesimo d. lgs. n. 81/2015, “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966.
Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il
pagina 5 di 8 lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.
La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”;
- considerati da un lato la breve durata del rapporto e dall'altro il capitale sociale dell'impresa (che da visura risulta essere pari a 150.000 euro) e soprattutto il contegno della convenuta, che pare aver realizzato un'operazione negoziale del tutto anomala salvo poi sottrarsi ai propri obblighi nei confronti del lavoratore, appare equo riconoscere al ricorrente a titolo di indennità la somma corrispondente a 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
quanto alle somme rivendicate a titolo di spettanze retributive, rilevato che:
- a fronte dell'allegato inadempimento dell'obbligo retributivo, sarebbe spettato al datore di lavoro, debitore della prestazione retributiva dalla data di assunzione, dimostrare l'adempimento o l'impossibilità a sé non imputabile;
- non costituendosi in giudizio non ha assolto al predetto onere;
Controparte_1
- la domanda, tuttavia, può essere accolta solo in parte;
- infatti, non può essere condannata al pagamento delle retribuzioni Controparte_1
rivendicate con riferimento al periodo precedente alla formale assunzione dell'1.12.2022,
e quindi precedente all'inizio dell'interposizione, considerato che come già si è detto il rapporto descritto in ricorso, instaurato senza alcuna regolarizzazione, risulta imputabile e ad un soggetto del tutto diverso dalla persona giuridica convenuta, che è responsabile pertanto dell'esecuzione dell'unico contratto a sé riferito e riferibile, quello di cui vi è riscontro in atti;
- non può d'altra parte ritenersi in alcun modo che l'attività di accudimento dei bovini di un'azienda agricola intestata a soggetto del tutto estraneo alla controversia sia stata prestata nell'interesse, nemmeno indiretto della società, né che quest'ultima abbia in alcun modo agito, nelle circostanze oggetto di causa, in veste di datore di lavoro;
- non può essere accolta nemmeno la domanda di condanna della convenuta al pagamento del TFR, atteso l'accoglimento della domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto ancora in essere in quanto a tempo indeterminato;
pagina 6 di 8 - per tale ragione alla somma indicata nel conteggio allegato al ricorso (doc. 5) vanno detratte le voci corrispondenti alle mensilità anteriori all'assunzione formale nonché al tfr, con la conseguenza che la società va condannata al pagamento in favore del ricorrente
CP_ della somma di euro 15.673,32 e al versamento all' dei contributi eventualmente omessi sulle voci che compongono il predetto credito;
quanto infine all'impugnazione del licenziamento, rilevato che:
- nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine, quand'anche illegittimamente stipulato, la comunicazione da parte del datore di lavoro della scadenza del termine non può essere qualificata, di per sé, come un licenziamento. Perché vi sia un licenziamento, infatti, è necessaria la manifestazione unilaterale della volontà di estinguere il rapporto in nell'esercizio del diritto di recesso normativamente riconosciuto ad entrambe le parti del rapporto di lavoro. Una simile manifestazione non è configurabile nel caso di disdetta con la quale il datore di lavoro, al diverso scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto, comunichi la scadenza del termine, sia pure invalidamente apposto, al dipendente, “sicchè lo svolgimento delle prestazioni cessa in ragione della esecuzione che le parti danno ad una clausola nulla” (Cass. n. 14814/2005);
- il ricorrente, d'altra parte, non ha allegato alcun fatto che possa qualificarsi come effettiva estromissione da parte del datore di lavoro, pertanto non può dirsi intimato alcun licenziamento nel caso di specie;
- ne consegue il rigetto della domanda in esame;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
CP_
- quanto alle spese di lite, considerata la posizione defilata assunta nel processo dall' e considerata l'anomalia della vicenda, si reputano sussistenti le ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
- vengono poste integralmente a carico della convenuta contumace le spese di lite di parte ricorrente, anche in ragione della gravità della condotta e della delicata situazione personale professionale in cui la ricorrente si è trovato per effetto delle vicende oggetto di causa, riassunte in ricorso.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o pagina 7 di 8 assorbita:
- accerta che a far data dall'1.12.2022 è insorto tra il ricorrente ed un Controparte_1
rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- condanna la società predetta al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità onnicomprensiva nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre a interessi di valutazione dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- condanna altresì la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 15.673,32 a titolo di retribuzioni e indennità per ferie e permessi non goduti maturati e non corrisposti, oltre a interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
CP_
- condanna la società al versamento all' dei contributi non ancora versati sulle voci che compongono il predetto credito;
- rigetta ogni altra domanda;
- pone a carico della convenuta contumace le spese di lite del ricorrente, che liquida in euro
5000,00 oltre spese generali, iva e cpa;
CP_
- compensa le spese di lite tra il ricorrente e l'
Vicenza, 23/05/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1562/2023 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Righi Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
convenuta contumace
e con
con l'avv. Tomasello CP_2
pagina 1 di 8 Premesso che:
- il ricorrente allega di aver prestato la propria opera alle dipendenze di Controparte_1
dal 15.09.2022 al 31.05.2023 con rapporto di lavoro regolarizzato – anche ai fini previdenziali e contributivi – solo a far dal 1.12.2022. In tale data egli sarebbe stato infatti assunto da con contratto di lavoro a tempo determinato sino al Controparte_1
31.05.2023, termine finale desumibile dalle (pochissime) buste paga consegnate dall'ex datrice di lavoro (doc. 2);
- riferisce che “Sempre dai cedolini paga, si evince che il sig. era inquadrato al Pt_1 livello D1 del CCNL Metalmeccanica Confindustria […], con mansioni di manutentore”, ma precisa di aver svolto in realtà tutt'altra attività: quella di allevamento bovini, in una stalla sita in Mossano (VI), Via Montruglio, 18, occupandosi di mungitura, nutrimento vitelli, pulizia stalla e animali (circa 150 tra mucche e vitelli), lavorando dal lunedì alla domenica, dalle 4,00 alle 11,00 del mattino e poi dalle 16,00 alle 21,00, senza mai chiedere ferie e/o permessi, ed occupandosi anche della sorveglianza notturna degli animali essendo collocata nei pressi della stalla la roulotte nella quale egli dormiva;
- rileva che la predetta stalla sarebbe di proprietà “o comunque riconducibile” al sig.
[...]
, che gestiva personalmente e quotidianamente l'allevamento di bovini sito CP_3
appunto in Mossano (VI), via Montruglio n. 18, che risulta essere altresì amministratore unico e legale rappresentante della convenuta che si occupa di Controparte_1
fabbricazione di strutture metalliche e ha con sede legale a Castegnero e unità locale a
Barbarano di Mossano, via Riviera Berica n. 1 (v. doc. 4);
- il ricorrente domanda in via principale:
1) l'accertamento dell'illegittimità e invalidità del contratto di lavoro a tempo determinato, con la condanna di al ripristino del Controparte_1
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurato dal 15.09.2022 per la qualifica e gli orari di cui in narrativa, nonché al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
2) la nullità / invalidità / illegittimità ed inefficacia del licenziamento orale intimato in data 31.05.2023 in difetto della forma scritta prescritta dall'art. 2 comma 2 604/1966 ovvero comunque per difetto di giusta causa e/o di giustificato motivo, con condanna pagina 2 di 8 di alla reintegrazione del lavoratore nel posto di Controparte_1 lavoro oltre al pagamento di un'indennità, dovuta per il risarcimento del danno subito, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e in ogni caso non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
3) la condanna di corrispondere al ricorrente la somma Controparte_1 complessiva lorda di € 21.188,72 (di cui € 1.742,72 per TFR) a titolo di arretrati/differenze retributive dovuti in ragione dei mesi effettivamente lavorati dal ricorrente in costanza del rapporto di lavoro (calcolati sino al 15.11.23, da maggiorare delle ulteriori somme maturande), ovvero le diverse somme, anche maggiori, risultanti di giustizia, o in seguito a C.T.U. contabile;
4) la condanna di l versamento a beneficio di Controparte_1 CP_2 convenuto in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 c.p.c., dell'importo di €
6.992,27, a titolo di contributi omessi e/o anche a titolo di risarcimento del danno ex art. 2116, 2 co., c.p.c. a favore del lavoratore;
nonché in ogni caso al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per l'intero periodo lavorato - ivi compreso il periodo non regolarizzato -, con riserva di agire per il risarcimento del danno e/o per la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962;
5) la condanna al pagamento sulle somme riconosciute al ricorrente della rivalutazione e gli interessi di legge dalla maturazione di ogni singolo credito fino al saldo effettivo ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
- la società, a cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio;
CP_
- l' costituitosi invece in giudizio, si è rimesso all'accertamento del giudice;
rilevato che:
- il teste ha confermato di aver inviato il ricorrente, suo amico, Testimone_1 amico “a Nanto, da ”, a lavorare nella stalla in cui prima aveva Controparte_3 lavorato personalmente, dedicandosi all'allevamento del bestiame. Il teste ha altresì dichiarato che nella stalla di Mossano “Non c'era nessun altro, qualche volta passava e dava una mano solo il padrone della stalla, . Anche passava Per_1 Controparte_3
pagina 3 di 8 qualche volta”;
- nel corso dell'istruttoria è stato sentito anche il teste , che in effetti si è Testimone_2 confermato essere il “padrone della stalla” come riferito dal teste cioè il Tes_1
titolare dell'Azienda Agricola Fracasso Claudio, che pare essere effettivamente il luogo in cui il ricorrente ha svolto la prestazione descritta in ricorso;
- il teste ha dichiarato di aver affittato la stalla della predetta Azienda alla sig.ra S_
, che sulla base della produzione odierna risulta essere la moglie del sig. PA
; Controparte_3
- egli ha riferito di aver insegnato al ricorrente il lavoro, “perché non Controparte_4 conosceva l'ambiente, né come funzionavano i macchinari, la sala mungitura ecc.”, aggiungendo: “il lavoro del ricorrente consisteva nel mungere le mucche, da quello che ho capito io. Quello gli ho insegnato, altro no. L'ho fatto per un brevissimo periodo. Non so riferire l'orario di lavoro del ricorrente.
Il signor l'ho conosciuto perché chiusa l'attività di allevamento sono andato CP_3
a lavorare da un terzista, e l'ho conosciuto. Il terzista faceva lavorazioni conto terzi: mietitrebbie, trinciati di mais, trasporti…un terzista agricolo. si faceva fare i CP_3
lavori di trebbiatura e trinciatura del mais. Lui coltivava, poi non so se fosse lui o
. Penso siano marito e moglie, poi non lo so. Insieme non li ho mai visti. Controparte_4
In ogni caso non si trattava di campi miei.
Non mi risulta che abbia avuto a che fare con il mio ambiente, con l'azienda CP_3 che ho affittato alla . però veniva, in stalla dopo che l'ho affittata. CP_4 CP_3
Sistemava quello che c'era da sistemare, dava una mano ai ragazzi. Io comunque insegnavo e poi andavo via […] “;
- ebbene, alla luce degli elementi raccolti nel processo, appare chiaro che il ricorrente, come l'amico di origine indiana sentito come testimone, nello svolgimento della propria attività lavorativa nella stalla di Mossano hanno ricevuto ordini e direttive dal sig.
. A prescindere dalle allegazioni - a tratti generiche - svolte sul punto, CP_3 quest'ultimo infatti è stato da loro inequivocabilmente identificato come unico referente del rapporto di lavoro instaurato di fatto, come emerge dalla testimonianza del sig. Tes_1
[...]
- secondo le buste paga e la CU 2023, però, il rapporto di lavoro instaurato dalla convenuta pagina 4 di 8 con il ricorrente non copre l'intero periodo oggetto di causa (compreso tra il 15.9.2022 ed il 31.5.2023), ma il più limitato periodo compreso tra il 1.12.2022 ed il 31.5.2023. I fatti allegati e provati con riferimento al periodo precedente non possono giuridicamente collegarsi alla convenuta, che svolge attività del tutto diversa da quella di allevamento di bovini, ha sede in un diverso luogo rispetto all'Azienda agricola nella quale il ricorrente ha effettivamente lavorato e, rispetto al rapporto come descritto in atti, presenta un unico punto di contatto, rappresentato dal proprio legale rappresentante, che è il sig.
[...]
, del tutto insufficienti ai fini che qui rilevano;
CP_3
- appare pertanto che la vicenda possa spiegarsi con l'accertamento di un fenomeno di illecita interposizione della società , che mai in realtà ha esercitato alcun Controparte_1
potere del datore di lavoro nei confronti del ricorrente, se non quelli di gestione amministrativa del rapporto, nel periodo compreso tra il 1.12.2022 ed il 31.5.2023;
- il lavoratore, cionondimeno, chiede l'accertamento del rapporto e le tutele proprio nei confronti della società predetta;
ciò chiarito, quanto alla validità del contratto di lavoro a tempo determinato, rilevato che:
- essendo pacifico che il ricorrente è stato assunto da (come risulta Controparte_1
dalle buste paga e dalla CU in atti) e non essendo prodotto agli atti alcun contratto sottoscritto tra e il ricorrente, va dichiarata l'invalidità del termine risultante CP_1
dai cedolini (coincidente con la data in cui il ricorrente allega essere stato estromesso) ai sensi dell'art. 19 co. 4 d. lgs. n. 81/2015, secondo cui “Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione”;
- ai sensi dell'art. 28 co. 2 del medesimo d. lgs. n. 81/2015, “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966.
Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il
pagina 5 di 8 lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.
La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”;
- considerati da un lato la breve durata del rapporto e dall'altro il capitale sociale dell'impresa (che da visura risulta essere pari a 150.000 euro) e soprattutto il contegno della convenuta, che pare aver realizzato un'operazione negoziale del tutto anomala salvo poi sottrarsi ai propri obblighi nei confronti del lavoratore, appare equo riconoscere al ricorrente a titolo di indennità la somma corrispondente a 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
quanto alle somme rivendicate a titolo di spettanze retributive, rilevato che:
- a fronte dell'allegato inadempimento dell'obbligo retributivo, sarebbe spettato al datore di lavoro, debitore della prestazione retributiva dalla data di assunzione, dimostrare l'adempimento o l'impossibilità a sé non imputabile;
- non costituendosi in giudizio non ha assolto al predetto onere;
Controparte_1
- la domanda, tuttavia, può essere accolta solo in parte;
- infatti, non può essere condannata al pagamento delle retribuzioni Controparte_1
rivendicate con riferimento al periodo precedente alla formale assunzione dell'1.12.2022,
e quindi precedente all'inizio dell'interposizione, considerato che come già si è detto il rapporto descritto in ricorso, instaurato senza alcuna regolarizzazione, risulta imputabile e ad un soggetto del tutto diverso dalla persona giuridica convenuta, che è responsabile pertanto dell'esecuzione dell'unico contratto a sé riferito e riferibile, quello di cui vi è riscontro in atti;
- non può d'altra parte ritenersi in alcun modo che l'attività di accudimento dei bovini di un'azienda agricola intestata a soggetto del tutto estraneo alla controversia sia stata prestata nell'interesse, nemmeno indiretto della società, né che quest'ultima abbia in alcun modo agito, nelle circostanze oggetto di causa, in veste di datore di lavoro;
- non può essere accolta nemmeno la domanda di condanna della convenuta al pagamento del TFR, atteso l'accoglimento della domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto ancora in essere in quanto a tempo indeterminato;
pagina 6 di 8 - per tale ragione alla somma indicata nel conteggio allegato al ricorso (doc. 5) vanno detratte le voci corrispondenti alle mensilità anteriori all'assunzione formale nonché al tfr, con la conseguenza che la società va condannata al pagamento in favore del ricorrente
CP_ della somma di euro 15.673,32 e al versamento all' dei contributi eventualmente omessi sulle voci che compongono il predetto credito;
quanto infine all'impugnazione del licenziamento, rilevato che:
- nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine, quand'anche illegittimamente stipulato, la comunicazione da parte del datore di lavoro della scadenza del termine non può essere qualificata, di per sé, come un licenziamento. Perché vi sia un licenziamento, infatti, è necessaria la manifestazione unilaterale della volontà di estinguere il rapporto in nell'esercizio del diritto di recesso normativamente riconosciuto ad entrambe le parti del rapporto di lavoro. Una simile manifestazione non è configurabile nel caso di disdetta con la quale il datore di lavoro, al diverso scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto, comunichi la scadenza del termine, sia pure invalidamente apposto, al dipendente, “sicchè lo svolgimento delle prestazioni cessa in ragione della esecuzione che le parti danno ad una clausola nulla” (Cass. n. 14814/2005);
- il ricorrente, d'altra parte, non ha allegato alcun fatto che possa qualificarsi come effettiva estromissione da parte del datore di lavoro, pertanto non può dirsi intimato alcun licenziamento nel caso di specie;
- ne consegue il rigetto della domanda in esame;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
CP_
- quanto alle spese di lite, considerata la posizione defilata assunta nel processo dall' e considerata l'anomalia della vicenda, si reputano sussistenti le ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
- vengono poste integralmente a carico della convenuta contumace le spese di lite di parte ricorrente, anche in ragione della gravità della condotta e della delicata situazione personale professionale in cui la ricorrente si è trovato per effetto delle vicende oggetto di causa, riassunte in ricorso.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o pagina 7 di 8 assorbita:
- accerta che a far data dall'1.12.2022 è insorto tra il ricorrente ed un Controparte_1
rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- condanna la società predetta al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità onnicomprensiva nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre a interessi di valutazione dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- condanna altresì la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 15.673,32 a titolo di retribuzioni e indennità per ferie e permessi non goduti maturati e non corrisposti, oltre a interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
CP_
- condanna la società al versamento all' dei contributi non ancora versati sulle voci che compongono il predetto credito;
- rigetta ogni altra domanda;
- pone a carico della convenuta contumace le spese di lite del ricorrente, che liquida in euro
5000,00 oltre spese generali, iva e cpa;
CP_
- compensa le spese di lite tra il ricorrente e l'
Vicenza, 23/05/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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