Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/06/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Civile
Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa Maria Rosaria
Pietropaolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 2044/2023 avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni promossa da
, nato a [...] l'[...] e residente a Parte_1
Monteciccardo, Via Arzilla n. 21/a, C.F. C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Bianchi (CF: C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Pesaro, P.le
[...]
I° Maggio n. 9, per mandato da considerarsi apposto in calce all'atto di citazione ex art. 18 co. 5 DM n. 44/2011;
ATTORE nei confronti di con sede legale in Bologna, C.F. Controparte_1
e P.IVA , in persona del suo procuratore ad P.IVA_1 P.IVA_2 negotia dr. munito dei poteri di Controparte_2 rappresentanza legale in forza di procura speciale del 17/02/2023 in autentica Notaio dott. di Bologna ai nn. Persona_1
97397/12532 di rep./racc. rappresentato e difeso dall'avv. Domenico
Binetti (C.F. nr. , presso il cui studio in Pesaro Via C.F._3
Giordani n. 7 elettivamente domicilia, giusta procura alle liti conferita ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c., trasmessa come documento pagina 1 di 10
CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per l'attore
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e domanda disattesa e rejetta:
I] In Via Istruttoria: ammettere i seguenti capitoli di prova:
1. Vero che in data 28/05/2022 veniva avvertito che suo padre aveva avuto un incidente mentre stava sistemando un capanno da caccia a
Tavoleto”
2. Vero che, giunto sul posto, trovava suo padre che veniva soccorso dai vigili del fuoco e dai carabinieri;
3. Vero che, a seguito dell'incidente in questione veniva trasportato in eliambulanza al nosocomio di Ancona;
4. Vero che suo padre è tutt'ora ricoverato a Bologna in una struttura per malati di lunga degenza non essendo più autonomo;
Si indica quale teste il Sig. residente a [...]
Menotti 15;
II] Nel merito: Dichiarare l'operatività della polizza n.
202108000583830919 e il conseguente inadempimento contrattuale;
III] E di conseguenza condannare al pagamento delle CP_1 indennità sancite dalla polizza nella misura di € 90.500,00 e di €
1.890,00 per gg. 90 di diaria ricovero, o delle diverse somme che risulteranno in corso di causa;
IV] In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso difensore oltre al
15% di rimborso spese generali, C.P.A. 4% ed I.V.A. come per legge e oltre rimborso di spese di CTU e CTP ove sostenute”.
Per la convenuta
“Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis:
pagina 2 di 10 - In via principale, accertata e dichiarata la non operatività della polizza assicurativa nel caso di specie per i motivi di cui alla narrativa, respingere la domanda di indennizzo svolta nei confronti dell'assicuratore. Vittoria di spese.
- in subordine contenere l'obbligazione di garanzia dell'assicuratore entro la quota di coassicurazione, con esclusione della solidarietà, applicando le limitazioni di massimale, gli scoperti e le franchigie contrattuali di cui alla polizza in atti. Vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in Parte_1 giudizio esponendo che in data Controparte_1
28.5.2022, mentre stava sistemando il suo appostamento fisso per la caccia nel Comune di Tavoleto, era caduto rovinosamente in una scarpata, riportando lesioni gravissime, da cui era residuata una invalidità permanente valutata nella misura del 100%. L'attore ha allegato di essere iscritto alla Federcaccia, la quale aveva stipulato con una polizza assicurativa per gli infortuni Controparte_1 dei suoi tesserati, cui egli aveva aderito in data 30.7.2021 versando regolarmente alla Federazione Italiana della Caccia la somma di € 80,00,
e di avere, quindi, prontamente denunciato il sinistro alla Sezione
Provinciale di Federcaccia di Pesaro, che, in base alle condizioni generali di assicurazione, aveva interessato la Società Marsh Risks Consulting
s.r.l. che gestisce i sinistri della Federcaccia in base alle condizioni di polizza. Poiché cui era stata affidata dalla Controparte_1
Marsh la gestione del sinistro, non aveva provveduto alla liquidazione del danno, né aveva partecipato alla procedura di mediazione all'uopo promossa, l'attore ha instaurato il presente giudizio, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
dichiarata contumace con decreto del Controparte_1
3.1.2024, si è tardivamente costituita in giudizio, eccependo la non operatività della polizza e l'eccessività dei postumi permanenti,
pagina 3 di 10 invocando, in subordine, l'applicazione dell'art. 11 della polizza, che prevede, tra le condizioni di contratto, il riparto assicurativo (65% a carico di e 35% a carico di , con esclusione di CP_1 Controparte_3 ogni responsabilità solidale.
Depositate le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. ed espletata la c.t.u. medico-legale (previo rigetto - con ordinanza del 24.6.2024, che in questa sede si conferma - della prova per testi dedotta da parte attrice, avendo ad oggetto circostanze non contestate, e della prova per interpello dedotta dalla convenuta nella seconda memoria, ritenuta parimenti superflua, alla luce delle risultanze di cui al doc. n. 10 fasc. attoreo), la causa è stata assunta in decisione, sulle conclusioni in epigrafe riportate, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
La domanda attorea è parzialmente fondata.
In fatto, può ritenersi provata la dinamica del sinistro descritta in atto di citazione. Le allegazioni attoree trovano adeguato riscontro nel verbale di intervento dei Vigili del Fuoco, che, in quanto atto pubblico, ha valore probatorio fidefaciente, nella parte in cui gli operatori intervenuti in loco hanno accertato che il giorno 28.5.2022, intorno alle ore 15:00, in località Tavoleto, vi era una “persona sofferente di robusta corporatura…in fondo alla scarpata in posizione supina, assistito dal personale del 118”, individuando, quale presumibile causa del sinistro, una “caduta accidentale” (v. doc. n. 2 fasc. att.). Ulteriore riscontro si rinviene nelle risultanze degli accertamenti sanitari condotti nell'immediatezza del ricovero presso l'Ospedale di Ancona (v. doc. n. 3 fasc. att.), ove sono state diagnosticate fratture ricollegabili a “trauma da precipitazione”. Va, inoltre, osservato che, nel costituirsi in giudizio, la convenuta non ha contestato il fatto e le sue modalità di accadimento, sicché va ribadita la statuizione di rigetto, in quanto superflua, della prova testimoniale dedotta da parte attrice, di cui è stata nuovamente richiesta l'ammissione in sede di precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 10 Ciò premesso, l'attore ha agito in giudizio al fine di ottenere le prestazioni oggetto della polizza assicurativa sottoscritta per adesione il
30.7.2021, a seguito del rifiuto opposto dalla società convenuta, la quale ha negato l'indennizzabilità del sinistro, deducendo la non operatività della garanzia sotto due distinti profili: in primis, ai sensi dell'art. 3 del contratto, relativo alle attività assicurate, e poi in riferimento all'art. 9, relativo alle condizioni di operatività.
Riguardo alla prima eccezione (inoperatività della garanzia, in quanto le attività assicurate sarebbero solamente quelle previste dall'art. 3 lettera
A pag. 15 della polizza, vale a dire la “caccia praticata in conformità alle leggi”), va osservato che, in realtà, tra le attività assicurate non rientra solo la caccia, ma anche altre attività di varia natura, tra le quali sono ricomprese anche la “Costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia intesi sia il fabbricato/la struttura che il terreno e le piante circostanti rientranti nel capanno stesso” (v. lettera M dell'art. 3 pag. 15 della polizza).
Trattasi di attività, quella di sistemazione dei capanni, accessoria e complementare alla caccia, per cui la polizza risponde all'esigenza di coprire anche eventi connessi e/o preparatori rispetto all'attività venatoria in senso stretto (tra cui, oltre alla sistemazione capanni, anche la raccolta dei funghi, l'addestramento dei cani, ecc.), con ciò trovando giustificazione il fatto che la polizza sia annuale e copra, quindi, l'intero anno solare, mentre la caccia è aperta solo da settembre a gennaio.
Riguardo alla seconda eccezione (inoperatività della garanzia, per carenza dei requisiti di cui all'art. 9 di polizza, secondo cui costituisce condizione di operatività della garanzia: -che l'assicurato sia titolare di licenza di caccia;
-che l'assicurato sia munito di licenza di porto di fucile da caccia, in conformità delle leggi vigenti), va osservato che già con l'atto introduttivo parte attrice ha prodotto (v. doc. n. 1) la documentazione attestante la titolarità, in capo al di regolare Pt_1
“libretto personale per licenza di porto di fucile” n. 233536-P, nonché il pagina 5 di 10 possesso di tesserino venatorio rilasciato in data 11.6.2019 dal
[...]
con autorizzazione a portare il fucile per uso di caccia, CP_4 rinnovato anche per l'anno in cui si è verificato l'incidente, come risulta dal relativo bollettino annuale di pagamento della somma di € 173,16 in data 30.7.2021 (v. anche doc. n. 12 fasc. attoreo, contenente la suddetta documentazione, riprodotta a colori).
L'attore ha poi prodotto gli atti dell'indagine penale (v. doc. n. 10), tra i quali figurano la dichiarazione di cessione dell'appostamento fisso di caccia, cedutogli da , nonché la richiesta alla Regione CP_5
Marche di “autorizzazione all'esercizio venatorio da appostamento fisso”.
Alla luce della suddetta documentazione, le contestazioni sollevate dalla convenuta in ordine alle condizioni di operatività della polizza appaiono destituite di fondamento.
Disattese le eccezioni sollevate da parte convenuta, occorre rilevare come l'espletata c.t.u. abbia confermato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto dell'attore alle prestazioni assicurative oggetto di polizza.
Al riguardo, possono richiamarsi le indagini espletate dal c.t.u., dott.
il quale ha accertato che “nello occorso del 28.05.2022 Persona_2 il Periziato ha riportato “trauma fratturativo da scoppio di D3 con conseguente paraplegia COMPLETA, trauma toracico con polifratture costali”, aggiungendo che dal trauma in questione è derivata una
“paraplegia completa AIS A - livello neurologico D4 da trauma vertebro- midollare … sottoposta ad intervento di stabilizzazione posteriore D1-D5
e decompressione del canale vertebrale. … Sdr. polmonare restrittiva in terapia con O2 e CPAP .... Intestino neurologico … … Vescica neurologica
…avvenuta stomia addominale”, e concludendo, quindi, nel senso che “il danno residuo secondo le indicazioni di polizza (convenzione multirischi per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile verso terzi dei tesserati alla federazione italiana della caccia) è assimilabile al 100%”
(v. relazione dott. depositata in data 17.9.2024). Persona_2
pagina 6 di 10 La convenuta ha contestato il quantum, ritenendo eccessivi e non provati i postumi permanenti residuati dal sinistro ed evidenziando, altresì, che dalla visura del Casellario centrale infortuni risulta che l'attore al tempo dell'infortunio era già portatore di pregressa invalidità al 75% per un sinistro avvenuto nell'anno 2005.
Su tale specifico aspetto (che involge, tra l'altro, la dibattuta questione della rilevanza della menomazione preesistente e la sua qualificazione come menomazione “concorrente” o “coesistente”), appare dirimente quanto affermato dal c.t.u., il quale, prefigurandosi possibili osservazioni di parte resistente al riguardo, ha precisato che “anche se si volesse del tutto scorporare l'arto inferiore sinistro del P/o (che presentava grave menomazione per gli esiti di frattura femorale, di artroprotesi coxo/femorale, di avvenuto espianto di questa per infezione, cioè una menomazione massiccia anche percentuale riferibile a questo A.I.
Sin…)… il trauma da precipitazione del Soggetto provocò una così lunga serie di lesioni monocrone che, se si volesse sommare la percentualizzazione di queste, cioè del causato (da paraplegia completa livello D4 … fratture costali multiple…vescica ed intestino neurologici/stomia…residua sindrome polmonare restrittiva...), si arriverebbe a numeri oltre il massimo di polizza” (v. pag. 10 della relazione di c.t.u. citata).
Alla stregua di tali accertamenti e conclusioni, che questo giudice ritiene di condividere integralmente (non essendo state, peraltro, mosse osservazioni alla relazione di c.t.u. ad opera delle parti), il diniego opposto dalla compagnia assicurativa appare privo di fondamento, essendo stata acclarata un'invalidità permanente nella misura del 100%, oltre ad un ricovero di oltre sei mesi, che danno diritto al pagamento dell'indennizzo e della diaria da ricovero nella misura prevista in contratto (v. art. 9 della polizza).
Passando, quindi, alla concreta determinazione del quantum, deve ritenersi fondata la deduzione di parte convenuta circa l'applicazione pagina 7 di 10 della franchigia: ed invero, ai sensi dell'art. 8 lett. b) pag. 18 della polizza, è espressamente previsto che “sulla parte della somma assicurata oltre €. 52.000,00 per invalidità permanente pari o inferiore al 5 % non è dovuto alcun indennizzo;
per invalidità permanente superiore al 5% l'indennizzo viene liquidato solo per aliquota di invalidità pendente eccedente il 5%”.
L''art. 9, relativo alla diaria da ricovero in caso di tessera normale, prevede che “Se l'infortunio comporta il ricovero in istituto di cura
(esclusivamente in struttura sanitaria pubblica) ed abbia o meno luogo
l'intervento chirurgico la società corrisponde €. 21,00 giornalieri per ogni giorno di ricovero per un periodo massimo di 90 giorni, dal sesto giorno della data del ricovero ospedaliero. Se l'infortunio comporta una ingessatura eseguita sempre nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica e/o convenzionata la società corrisponde per ogni giorno di ingessatura la diaria assicurata per un massimo di 60 giorni dal sesto giorno dalla data di applicazione della stessa. L'indennità per ingessatura non è cumulabile con quella del ricovero. Eguale indennizzo compete ricorrendo le stesse condizioni sopra denunciate per il caso di immobilizzazione con altro apparecchio di contenzione nell'ipotesi di fratture clinicamente accertate”.
Tenuto conto, quindi, della franchigia espressamente prevista in contratto, la somma spettante all'attore a titolo di indennizzo da invalidità permanente ammonta ad € 88.575,00 (€ 90.500- € 1.925, importo quest'ultimo che rappresenta il 5% sulla somma eccedente €
52.000,00), mentre la diaria da ricovero ammonta ad € 1.785,00 (€ 21
x 85 giorni, detratti i 5 giorni di franchigia).
Sulle predette somme va, poi applicata la percentuale prevista contrattualmente a carico di in virtù della clausola di co- CP_1 assicurazione.
Al riguardo, rileva il giudicante che, effettivamente, nel contratto in esame è previsto un riparto assicurativo a carico di al 65% e CP_1
pagina 8 di 10 di al 35%, con esclusione di ogni responsabilità solidale Controparte_6
(cfr. art. 11 a pag. 9 delle condizioni di polizza sub doc. n. 1 fasc. conv.).
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (già affermato da Cass. n. 6147/1992 e poi ribadito da Cass. n. 12610/1997
e da Cass. 1754/2005), "la clausola di "delega" e di "guida", che suole essere inserita nei contratti di coassicurazione, ha per oggetto l'incarico conferito dai coassicuratori ad uno solo di essi di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, ma non elimina la caratteristica saliente della coassicurazione e cioè l'assunzione pro quota
- e non solidale - dell'obbligazione indennitaria, né conferisce, salvo patto contrario, al delegato la rappresentanza processuale degli altri coassicuratori".
Poiché risulta chiaramente dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici in caso di sinistro, ne deriva che le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Nel caso in esame, quindi, sarà tenuta al pagamento CP_1 dell'indennizzo nella misura del 65% e, quindi, per l'importo di €
57.573,75 a titolo di indennizzo da invalidità permanente e di €
1.160,25 a titolo di diaria da ricovero.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, la domanda attorea va, dunque, accolta nei confronti della convenuta nei limiti CP_1 sopra evidenziati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico della convenuta come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento, previa compensazione nella misura di un terzo, in ragione del parziale accoglimento della domanda.
pagina 9 di 10 Le spese di c.t.u., stante l'esito della consulenza, vanno poste definitivamente e integralmente a carico della convenuta, al pari delle spese per la procedura di mediazione, tenuto conto della mancata partecipazione della convenuta (v. doc. n. 9 fasc. att.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1- in parziale accoglimento della domanda formulata da parte attrice, dichiara tenuta e condanna la convenuta Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore, tenuto conto della percentuale di co-assicurazione e dedotta la franchigia, della somma di € 58.734,00 a titolo di indennizzo da invalidità permanente e di diaria da ricovero per l'infortunio occorso in data 28.5.2022, oltre ad interessi legali maturati dalla data di denuncia del sinistro sino al saldo effettivo;
2- condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che, dichiarate compensate nella misura di 1/3, si liquidano per i residui 2/3 in € 9.402,00 per compenso e in € 506,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, Iva e Ca come per legge, nonché al pagamento delle spese per il procedimento di mediazione, liquidate in €
280,00, oltre iva se dovuta;
3- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Pesaro, il 22.6.2025
Il giudice
Maria Rosaria Pietropaolo
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