Articolo 66 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 65Articolo 67
Versione
14 marzo 1965
Art. 66.
L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all' articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429 , rimane stabilito, per l'anno finanziario 1965, in lire 35.500.000.000.
Entrata in vigore il 14 marzo 1965