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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/08/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1895/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter cpc, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1895 2024
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Sferlazza Francesco;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Di Gloria Marco CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'infondatezza del ricorso proposto da Parte_1
DICHIARA che invalida al 100%, non possiede il requisito sanitario relativo Parte_1 all'indennità di accompagnamento.
DICHIARA l'esenzione di parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc contestando il verbale di revisione del 15 Parte_1 dicembre 2022, ha chiesto al Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell' è stato conferito incarico di consulenza tecnica al Dott. , il quale, nella relazione del 7 febbraio 2024 Persona_1 depositata in data 1 marzo 2024, ha accertato che la ricorrente non versa nelle condizioni per accedere al beneficio richiesto. Depositato l'atto di contestazione nel termine assegnato, ha tempestivamente Parte_1 proposto ricorso ex art. 445 bis comma VI cpc, lamentando l'illogicità delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, che non ha valutato la capacità di compiere atti della vita quotidiana come fare la spesa o recarsi dal medico nonostante le limitazioni funzionali e l'utilizzo di un ausilio monolaterale per gli spostamenti.
Sulla scorta di tali motivi, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa rinnovazione della consulenza medica, di dichiarare la sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio a mezzo di memoria difensiva, l' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.
La causa, preso atto della costituzione del nuovo procuratore del ricorrente, respinta la richiesta di rinnovo della CTU, è stata discussa all'udienza del 7 agosto 2025 ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura della sentenza.
Il ricorso proposto da non è meritevole di accoglimento. Parte_1
Giova, in diritto, ricordare che il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento è rappresentato, ai sensi dell'art. 1 della legge 18/80, dall'invalidità totale nonché, alternativamente, dall'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o dall'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana senza un'assistenza continua.
L'invalidità totale, per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, va accertata sulla base dei parametri previsti dal DM 5 febbraio 1992, che misura la riduzione della capacità lavorativa generica, mentre per i minori di età ed i soggetti ultrassessantacinquenni si richiede il riscontro di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
Quanto all'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, il presupposto sussiste non solo nei casi di assoluto disfunzionamento degli arti inferiori ma anche nei casi in cui la deambulazione, sia pur possibile con l'ausilio di strumenti ortopedici, risulta particolarmente gravosa e ad elevato rischio di cadute.
Riguardo alla necessità di assistenza continua nella quotidianità, la giurisprudenza di legittimità ha tracciato le seguenti coordinate ermeneutiche.
Innanzitutto, il concetto di atti della vita quotidiana deve essere inteso con riferimento agli atti elementari e fondamentali per la sopravvivenza, quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte e non anche rispetto all'esplicazione della personalità individuale nei contesti della vita sociale e di relazione (Cass. 1003/03; Cass.
14127/06).
In secondo luogo, è consolidato che il soggetto deve versare in una situazione di vera e propria impossibilità e non di difficoltà, anche grave, a compiere gli atti della vita quotidiana (Cass. 26092/10; Cass. 1268/05; Cass. 5602/05; Cass. 25255/14). Diversamente, il requisito finirebbe per appiattirsi sull'invalidità al 100%, che, nei soggetti ultrasessantacinquenni, si identifica con la difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
È stato, altresì, chiarito che la dipendenza da terzi può derivare non solo da un problema bio- meccanico ma anche da gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva connessi a forme avanzate di gravi stati patologici od a gravi carenze intellettive, che rendono il soggetto incapace di determinarsi autonomamente al compimento degli atti quotidiani nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (Cass. 1268/05).
Infine, vale la pena richiamare la sentenza 5784/03 in cui la Corte di legittimità ha evidenziato che
“la nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano con carattere continuo comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che sia necessario al soggetto compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno dell'aiuto di terzi, per cui si alternano momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva (…) (Cass. 5784/03).
Con particolare riguardo ad atti ed attività quali uscire fuori dall'abitazione per rifornirsi di viveri e medicinali, la rilevanza ai fini dell'indennità di accompagnamento non si misura certamente sotto il profilo fisico atteso che gli atti indicati, a cui si può aggiungere la pulizia della casa, richiedono capacità motorie complesse e possono risultare preclusi anche a soggetti con difficoltà medio-gravi a svolgere i compiti e le funzioni propri dell'età.
La valutazione si sposta, allora, dal piano materiale al piano della capacità di determinarsi in modo autonomo e consapevole. La conclusione è che se non vi sono deficit intellettivi allora il soggetto va ritenuto autosufficiente in quanto è il grado di procacciarsi i beni necessari alla sopravvivenza, superando le difficoltà fisiche tramite l'acquisto dei servizi volta per volta occorrenti.
Il discorso muta se il soggetto è affetto da infermità psichiche tali da compromettere significativamente, fino quasi ad annullare, le abilità intellettive e volitive. Ed infatti, l'incapacità di gestire il denaro, di determinarsi e di comprendere il significato e l'importanza di atti fondamentali per la sopravvivenza, quali l'acquisto di viveri e di medicinali, comprova l'esistenza di una condizione di non autosufficienza, che rende indispensabile l'assistenza continua di un terzo.
Tenuto conto dei suddetti principi, nel caso di specie si rileva che il quadro patologico della ricorrente
(classe 1937), per come ricostruito dal ctu, è caratterizzato da “obesità con complicanze aartrosiche in soggetto già sottoposto ad impianto di artroprotesi ginocchio sx, esiti d'intervento chirurgico per frattura femore dx, esiti di frattura somatica di L2 e di fratture costali multiple da incidente della strada”.
All'esame obiettivo il ctu ha, altresì, dato conto di “deambulazione autonoma con appoggio monolaterale. Passaggi posturali in cerca di appoggio. Orientata nel tempo / spazio, capacità mnesiche indenni. Soggetto obeso”.
Ebbene, così descritte, le minorazioni della ricorrente non integrano i requisiti sanitari dell'indennità di accompagnamento.
In proposito va, innanzitutto, sottolineato che la ricorrente non presenta disturbi della sfera intellettiva, cognitiva e volitiva. È, quindi, in grado di autodeterminarsi e di comprendere i bisogni e le necessità fondamentali per la sopravvivenza.
Sotto il profilo fisico, il ctu ha messo in risalto che la ricorrente presenta infermità tali da determinare gravi e persistenti difficoltà nello svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età. Tuttavia, le limitazioni funzionali non si traducono in una condizione di impossibilità totale di deambulazione o di deambulazione a rischio, tanto che la ricorrente cammina, facendo piccoli passi e sostenendosi con un bastone.
Né risultano annullate la capacità di nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale.
A diversa conclusione non può pervenirsi valorizzando la compromissione della capacità di “fare la spesa e/o andare dal medico da sola”, come ha fatto la ricorrente. Ed infatti, come già sottolineato: i) le attività indicate sono attività complesse sotto il profilo motorio, che eccedono gli atti
“fondamentali” della vita quotidiana rilevanti ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
ii) la ricorrente è in grado di autodeterminarsi e, quindi, di acquistare i viveri, i medicinali, ed i servizi necessari alla sopravvivenza.
Né rileva che la ricorrente faccia uso di uno strumento di supporto nella deambulazione. Anzi
l'utilizzo di un presidio, contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, esclude il requisito della
“impossibilità di deambulazione” e va ad integrare il diverso requisito della “difficoltà di deambulazione”, rilevante ai fini della quantificazione della percentuale di invalidità ma non del riconoscimento dell'accompagnamento.
Alla luce di quanto esposto la domanda di riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento va rigettata.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp att cpc in atti, va dichiarata l'esenzione della ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter cpc, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1895 2024
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Sferlazza Francesco;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Di Gloria Marco CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'infondatezza del ricorso proposto da Parte_1
DICHIARA che invalida al 100%, non possiede il requisito sanitario relativo Parte_1 all'indennità di accompagnamento.
DICHIARA l'esenzione di parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc contestando il verbale di revisione del 15 Parte_1 dicembre 2022, ha chiesto al Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell' è stato conferito incarico di consulenza tecnica al Dott. , il quale, nella relazione del 7 febbraio 2024 Persona_1 depositata in data 1 marzo 2024, ha accertato che la ricorrente non versa nelle condizioni per accedere al beneficio richiesto. Depositato l'atto di contestazione nel termine assegnato, ha tempestivamente Parte_1 proposto ricorso ex art. 445 bis comma VI cpc, lamentando l'illogicità delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, che non ha valutato la capacità di compiere atti della vita quotidiana come fare la spesa o recarsi dal medico nonostante le limitazioni funzionali e l'utilizzo di un ausilio monolaterale per gli spostamenti.
Sulla scorta di tali motivi, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa rinnovazione della consulenza medica, di dichiarare la sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio a mezzo di memoria difensiva, l' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.
La causa, preso atto della costituzione del nuovo procuratore del ricorrente, respinta la richiesta di rinnovo della CTU, è stata discussa all'udienza del 7 agosto 2025 ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura della sentenza.
Il ricorso proposto da non è meritevole di accoglimento. Parte_1
Giova, in diritto, ricordare che il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento è rappresentato, ai sensi dell'art. 1 della legge 18/80, dall'invalidità totale nonché, alternativamente, dall'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o dall'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana senza un'assistenza continua.
L'invalidità totale, per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, va accertata sulla base dei parametri previsti dal DM 5 febbraio 1992, che misura la riduzione della capacità lavorativa generica, mentre per i minori di età ed i soggetti ultrassessantacinquenni si richiede il riscontro di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
Quanto all'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, il presupposto sussiste non solo nei casi di assoluto disfunzionamento degli arti inferiori ma anche nei casi in cui la deambulazione, sia pur possibile con l'ausilio di strumenti ortopedici, risulta particolarmente gravosa e ad elevato rischio di cadute.
Riguardo alla necessità di assistenza continua nella quotidianità, la giurisprudenza di legittimità ha tracciato le seguenti coordinate ermeneutiche.
Innanzitutto, il concetto di atti della vita quotidiana deve essere inteso con riferimento agli atti elementari e fondamentali per la sopravvivenza, quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte e non anche rispetto all'esplicazione della personalità individuale nei contesti della vita sociale e di relazione (Cass. 1003/03; Cass.
14127/06).
In secondo luogo, è consolidato che il soggetto deve versare in una situazione di vera e propria impossibilità e non di difficoltà, anche grave, a compiere gli atti della vita quotidiana (Cass. 26092/10; Cass. 1268/05; Cass. 5602/05; Cass. 25255/14). Diversamente, il requisito finirebbe per appiattirsi sull'invalidità al 100%, che, nei soggetti ultrasessantacinquenni, si identifica con la difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
È stato, altresì, chiarito che la dipendenza da terzi può derivare non solo da un problema bio- meccanico ma anche da gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva connessi a forme avanzate di gravi stati patologici od a gravi carenze intellettive, che rendono il soggetto incapace di determinarsi autonomamente al compimento degli atti quotidiani nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (Cass. 1268/05).
Infine, vale la pena richiamare la sentenza 5784/03 in cui la Corte di legittimità ha evidenziato che
“la nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano con carattere continuo comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che sia necessario al soggetto compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno dell'aiuto di terzi, per cui si alternano momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva (…) (Cass. 5784/03).
Con particolare riguardo ad atti ed attività quali uscire fuori dall'abitazione per rifornirsi di viveri e medicinali, la rilevanza ai fini dell'indennità di accompagnamento non si misura certamente sotto il profilo fisico atteso che gli atti indicati, a cui si può aggiungere la pulizia della casa, richiedono capacità motorie complesse e possono risultare preclusi anche a soggetti con difficoltà medio-gravi a svolgere i compiti e le funzioni propri dell'età.
La valutazione si sposta, allora, dal piano materiale al piano della capacità di determinarsi in modo autonomo e consapevole. La conclusione è che se non vi sono deficit intellettivi allora il soggetto va ritenuto autosufficiente in quanto è il grado di procacciarsi i beni necessari alla sopravvivenza, superando le difficoltà fisiche tramite l'acquisto dei servizi volta per volta occorrenti.
Il discorso muta se il soggetto è affetto da infermità psichiche tali da compromettere significativamente, fino quasi ad annullare, le abilità intellettive e volitive. Ed infatti, l'incapacità di gestire il denaro, di determinarsi e di comprendere il significato e l'importanza di atti fondamentali per la sopravvivenza, quali l'acquisto di viveri e di medicinali, comprova l'esistenza di una condizione di non autosufficienza, che rende indispensabile l'assistenza continua di un terzo.
Tenuto conto dei suddetti principi, nel caso di specie si rileva che il quadro patologico della ricorrente
(classe 1937), per come ricostruito dal ctu, è caratterizzato da “obesità con complicanze aartrosiche in soggetto già sottoposto ad impianto di artroprotesi ginocchio sx, esiti d'intervento chirurgico per frattura femore dx, esiti di frattura somatica di L2 e di fratture costali multiple da incidente della strada”.
All'esame obiettivo il ctu ha, altresì, dato conto di “deambulazione autonoma con appoggio monolaterale. Passaggi posturali in cerca di appoggio. Orientata nel tempo / spazio, capacità mnesiche indenni. Soggetto obeso”.
Ebbene, così descritte, le minorazioni della ricorrente non integrano i requisiti sanitari dell'indennità di accompagnamento.
In proposito va, innanzitutto, sottolineato che la ricorrente non presenta disturbi della sfera intellettiva, cognitiva e volitiva. È, quindi, in grado di autodeterminarsi e di comprendere i bisogni e le necessità fondamentali per la sopravvivenza.
Sotto il profilo fisico, il ctu ha messo in risalto che la ricorrente presenta infermità tali da determinare gravi e persistenti difficoltà nello svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età. Tuttavia, le limitazioni funzionali non si traducono in una condizione di impossibilità totale di deambulazione o di deambulazione a rischio, tanto che la ricorrente cammina, facendo piccoli passi e sostenendosi con un bastone.
Né risultano annullate la capacità di nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale.
A diversa conclusione non può pervenirsi valorizzando la compromissione della capacità di “fare la spesa e/o andare dal medico da sola”, come ha fatto la ricorrente. Ed infatti, come già sottolineato: i) le attività indicate sono attività complesse sotto il profilo motorio, che eccedono gli atti
“fondamentali” della vita quotidiana rilevanti ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
ii) la ricorrente è in grado di autodeterminarsi e, quindi, di acquistare i viveri, i medicinali, ed i servizi necessari alla sopravvivenza.
Né rileva che la ricorrente faccia uso di uno strumento di supporto nella deambulazione. Anzi
l'utilizzo di un presidio, contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, esclude il requisito della
“impossibilità di deambulazione” e va ad integrare il diverso requisito della “difficoltà di deambulazione”, rilevante ai fini della quantificazione della percentuale di invalidità ma non del riconoscimento dell'accompagnamento.
Alla luce di quanto esposto la domanda di riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento va rigettata.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp att cpc in atti, va dichiarata l'esenzione della ricorrente dal pagamento delle spese di lite.