Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 494
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità atto di contestazione per difetto di inoltro schema d'atto

    Le questioni sollevate attengono all'atto di contestazione presupposto e non alla cartella di pagamento impugnata. La mancata impugnazione dell'atto di contestazione entro i termini di legge ha reso definitivo il credito.

  • Rigettato
    Illegittimità atto prodromico per mancata applicazione regime sanzionatorio attenuato

    Le questioni sollevate attengono all'atto di contestazione presupposto e non alla cartella di pagamento impugnata. La mancata impugnazione dell'atto di contestazione entro i termini di legge ha reso definitivo il credito.

  • Accolto
    Mancata impugnazione dell'atto di contestazione

    Il termine per impugnare l'atto di contestazione è perentorio e la sua mancata osservanza determina la definitività del credito. L'istanza di annullamento in autotutela non sospende tale termine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 494
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 494
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo