CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 494/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente e Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5732/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino 4 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202500172844390 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10 settembre 2025, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 8 ottobre 2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.094202500172844390, notificata in data 13.06.2025, avente ad oggetto sanzioni pecuniarie relative all'anno 2020, per come richieste con atto di contestazione TD7CO0201154/2024 notificato l'11.11.2024.
Parte ricorrente eccepiva la nullità dell'atto di contestazione presupposto per violazione dell'art.6 bis del c.
d. Statuto del Contribuente di cui alla L.212/2000 per difetto di inoltro di uno schema d'atto; illegittimità dell'atto prodromico per mancata applicazione del regime sanzionatorio attenuato di cui all'art.13 del d.lgs
472/1997, come modificato dall'art.3 d.lgs 87/2024, atteso che le contestate violazioni afferiscono all'anno di imposta 2020 ed alla dichiarazione integrativa presentata il 09.09.2024. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria che controdeduceva l'inammissibilità del ricorso stante la mancata impugnazione del prodromico atto di contestazione, dalla incontestata avvenuta notifica, e la infondatezza nel merito dell'eccezione di violazione del previo contraddittorio informato atteso che, per quanto riguarda l'omesso invio dello schema d'atto, non sussiste il diritto al contraddittorio “per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni” (art.
6-bis, comma 2). In particolare la resistente illustrava che il decreto ministeriale del 24 aprile 2024, nel tipizzare tali esclusioni nella fase di prima applicazione dell'obbligo, ha precisato che: (i) “si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione;
conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio […] gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento […]
e irrogazione delle relative sanzioni” di alcuni tributi “minori” (fra cui le tasse automobilistiche erariali) (art. 2, comma 1, lett. d)); (ii) “si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa Amministrazione;
conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio […] gli avvisi […] di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni” di alcuni tributi indiretti (fra cui le imposte di registro, ipotecaria-catastale e sulle successioni e donazioni) (art. 3, comma 1, lett. c)); nonché “gli inviti al 5 pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento” (art. 3, comma 1, lett.
d)); infine, (iii) “si considera di controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d'imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati;
conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio […] le comunicazioni degli esiti del controllo formale” ex art. 36- ter, D.P.R. 29 settembre 1973, 600 (art. 4, comma 1).
Nel caso specifico, il contribuente, di sua spontanea volontà, aveva presentato la dichiarazione integrativa mediante cui si era autodeterminato, a fronte di un maggior reddito dichiarato, maggiori imposte da versare,
a titolo d'imposta IRPEF e Addizionali Regionale e Comunale. In sede di liquidazione automatizzata della suddetta dichiarazione, era emerso che la parte non aveva effettuato i versamenti delle imposte da egli stesso determinate né aveva sanato la violazione relativa all'infedeltà dichiarativa in cui era ben consapevole di essere incorso. Quanto all'eccezione relativa all'entità delle sanzioni deduceva che la parte avrebbe potuto usufruire di sanzioni ridotte aderendo al pagamento delle imposte dovute mediante ravvedimento operoso al momento di presentazione della dichiarazione oppure mediante la definizione dell'atto di contestazione, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 472/97, usufruendo della riduzione a 1/3 della sanzione irrogata entro i termini per la proposizione del ricorso. La parte avrebbe potuto anche produrre memorie difensive, come previsto dall'art. 16, comma 4, del D.lgs. 472/97.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio.
Con successive memorie parte ricorrente contestava la inerzia all'atto di contestazione prodromico, allegando in merito che, con comunicazione via mail del 26.11.2024 il Ricorrente_1 chiedeva alla Nominativo_1 funzionaria di Agenzia delle Entrate incaricata della gestione della pratica, di rivedere l'atto di contestazione perché viziato per gli stessi motivi poi sollevati nell'odierno ricorso, ricevendo, di fatto, il diniego. Insisteva pertanto sui motivi del ricorso.
A seguito dell'udienza del 13 gennaio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le questioni eccepite non afferiscono a vizi della cartella di pagamento impugnata, bensì esclusivamente a vizi del prodromico atto di contestazione, del quale viene eccepita la illegittimità per ragioni di forma, e per ragioni relative alla legittimità dell'ammontare delle sanzioni.
Le questioni afferenti il merito dell'atto sotteso alla cartella di pagamento avrebbero dovuto essere tempestivamente eccepite con l'impugnazione dell'atto di contestazione, avverso il quale la parte si è invece limitata a promuovere richiesta di annullamento in autotutela.
In merito è principio pacifico in giurisprudenza che il termine per impugnare l'atto di diniego di rimborso, fissato a pena di decadenza dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, non è sospeso dalla presentazione all'Amministrazione finanziaria dell'istanza di annullamento del medesimo in autotutela, attesa l'autonomia dei due procedimenti e l'assenza di interferenza del secondo sull'acquisto della definitività dell'atto assunto a conclusione del primo (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 26907 del 20/09/2023).
Ne consegue che a fronte della mancata impugnazione dell'atto di contestazione entro il termine di cui all'art.21 D.Lgs 546 del 1992 il credito è divenuto definitivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 780,00 oltre accessori dovuti per legge in favore di
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria, mentre non si provvede nei confronti di
Agenzia delle Entrate Riscossione rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n.094202500172844390. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Reggio Calabria, che liquida in € 780,00, oltre accessori dovuti per legge. Così deciso in
Reggio Calabria il 13 gennaio 2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente e Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5732/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino 4 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202500172844390 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10 settembre 2025, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 8 ottobre 2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.094202500172844390, notificata in data 13.06.2025, avente ad oggetto sanzioni pecuniarie relative all'anno 2020, per come richieste con atto di contestazione TD7CO0201154/2024 notificato l'11.11.2024.
Parte ricorrente eccepiva la nullità dell'atto di contestazione presupposto per violazione dell'art.6 bis del c.
d. Statuto del Contribuente di cui alla L.212/2000 per difetto di inoltro di uno schema d'atto; illegittimità dell'atto prodromico per mancata applicazione del regime sanzionatorio attenuato di cui all'art.13 del d.lgs
472/1997, come modificato dall'art.3 d.lgs 87/2024, atteso che le contestate violazioni afferiscono all'anno di imposta 2020 ed alla dichiarazione integrativa presentata il 09.09.2024. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria che controdeduceva l'inammissibilità del ricorso stante la mancata impugnazione del prodromico atto di contestazione, dalla incontestata avvenuta notifica, e la infondatezza nel merito dell'eccezione di violazione del previo contraddittorio informato atteso che, per quanto riguarda l'omesso invio dello schema d'atto, non sussiste il diritto al contraddittorio “per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni” (art.
6-bis, comma 2). In particolare la resistente illustrava che il decreto ministeriale del 24 aprile 2024, nel tipizzare tali esclusioni nella fase di prima applicazione dell'obbligo, ha precisato che: (i) “si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione;
conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio […] gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento […]
e irrogazione delle relative sanzioni” di alcuni tributi “minori” (fra cui le tasse automobilistiche erariali) (art. 2, comma 1, lett. d)); (ii) “si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa Amministrazione;
conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio […] gli avvisi […] di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni” di alcuni tributi indiretti (fra cui le imposte di registro, ipotecaria-catastale e sulle successioni e donazioni) (art. 3, comma 1, lett. c)); nonché “gli inviti al 5 pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento” (art. 3, comma 1, lett.
d)); infine, (iii) “si considera di controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d'imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati;
conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio […] le comunicazioni degli esiti del controllo formale” ex art. 36- ter, D.P.R. 29 settembre 1973, 600 (art. 4, comma 1).
Nel caso specifico, il contribuente, di sua spontanea volontà, aveva presentato la dichiarazione integrativa mediante cui si era autodeterminato, a fronte di un maggior reddito dichiarato, maggiori imposte da versare,
a titolo d'imposta IRPEF e Addizionali Regionale e Comunale. In sede di liquidazione automatizzata della suddetta dichiarazione, era emerso che la parte non aveva effettuato i versamenti delle imposte da egli stesso determinate né aveva sanato la violazione relativa all'infedeltà dichiarativa in cui era ben consapevole di essere incorso. Quanto all'eccezione relativa all'entità delle sanzioni deduceva che la parte avrebbe potuto usufruire di sanzioni ridotte aderendo al pagamento delle imposte dovute mediante ravvedimento operoso al momento di presentazione della dichiarazione oppure mediante la definizione dell'atto di contestazione, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 472/97, usufruendo della riduzione a 1/3 della sanzione irrogata entro i termini per la proposizione del ricorso. La parte avrebbe potuto anche produrre memorie difensive, come previsto dall'art. 16, comma 4, del D.lgs. 472/97.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio.
Con successive memorie parte ricorrente contestava la inerzia all'atto di contestazione prodromico, allegando in merito che, con comunicazione via mail del 26.11.2024 il Ricorrente_1 chiedeva alla Nominativo_1 funzionaria di Agenzia delle Entrate incaricata della gestione della pratica, di rivedere l'atto di contestazione perché viziato per gli stessi motivi poi sollevati nell'odierno ricorso, ricevendo, di fatto, il diniego. Insisteva pertanto sui motivi del ricorso.
A seguito dell'udienza del 13 gennaio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le questioni eccepite non afferiscono a vizi della cartella di pagamento impugnata, bensì esclusivamente a vizi del prodromico atto di contestazione, del quale viene eccepita la illegittimità per ragioni di forma, e per ragioni relative alla legittimità dell'ammontare delle sanzioni.
Le questioni afferenti il merito dell'atto sotteso alla cartella di pagamento avrebbero dovuto essere tempestivamente eccepite con l'impugnazione dell'atto di contestazione, avverso il quale la parte si è invece limitata a promuovere richiesta di annullamento in autotutela.
In merito è principio pacifico in giurisprudenza che il termine per impugnare l'atto di diniego di rimborso, fissato a pena di decadenza dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, non è sospeso dalla presentazione all'Amministrazione finanziaria dell'istanza di annullamento del medesimo in autotutela, attesa l'autonomia dei due procedimenti e l'assenza di interferenza del secondo sull'acquisto della definitività dell'atto assunto a conclusione del primo (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 26907 del 20/09/2023).
Ne consegue che a fronte della mancata impugnazione dell'atto di contestazione entro il termine di cui all'art.21 D.Lgs 546 del 1992 il credito è divenuto definitivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 780,00 oltre accessori dovuti per legge in favore di
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria, mentre non si provvede nei confronti di
Agenzia delle Entrate Riscossione rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n.094202500172844390. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Reggio Calabria, che liquida in € 780,00, oltre accessori dovuti per legge. Così deciso in
Reggio Calabria il 13 gennaio 2026