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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 525/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4143/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7177/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RO sez. 34 e pubblicata il 21/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17074 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17073 IMU 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3981/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Ricorrente_1 S.R.L., con ricorso ex art. 63 del D.lgs 31/12/1992 n. 546, notificato il 28/7/2025 a mezzo pec, a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 7048/2025 emessa in data 4.12.2024
e pubblicata il giorno 17.03.2025, ha riassunto il giudizio, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, nei confronti di RO LE.
Il contendere ha ad oggetto gli avvisi di accertamento n. 17073 e n. 17074 emessi da Roma Capitale, aventi ad oggetto l'omesso versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli anni 2012 e 2013, relativamente all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 e RA dell'Ongaro n. 60, per i rispettivi importi di euro 41.393,54 ed euro 44.209,00.
2. In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 7177/2019 depositata in data 21/5/2019, aveva accolto, nel merito, il ricorso proposto dall'odierna riassumente, con la compensazione delle spese, evidenziando tra l'altro che “nel caso di specie, non risulta che parte ricorrente abbia presentato preventiva istanza per ottenere la riduzione dell'aliquota per inagibilità dell'immobile, ma ha oggi provato in giudizio, attraverso esauriente e completa documentazione (anche fotografica e tecnica), che all'epoca l'immobile era in fase di profonda ristrutturazione, a seguito di crollo della copertura e della necessità di consolidamento antisismico, con variazione della destinazione d'uso, situazione che certamente non è riconducibile ad una mera manutenzione, ma integra, ad avviso del Collegio il presupposto di legge per la riduzione dell'imposizione del 50% della base imponibile. Del resto, l'ente territoriale era già a conoscenza della sussistenza dei presupposti che legittimavano il contribuente ad un trattamento agevolato ai fini ICI, sicché quest'ultimo non può essere sanzionato per aver omesso di presentare la dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti."
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, con la sentenza n. 3619/2020, pubblicata in data 22/10/2020, a seguito dell'appello proposto dall'Ufficio, aveva riformato la sentenza di primo grado con la compensazione delle spese, riconoscendo la legittimità degli atti impositivi in quanto. “Nella specie, gli atti prodotti dalla Società a dimostrazione del suo assunto non recano alcuna dichiarazione espressa da parte di Roma Capitale, essendo tutti atti di parte, vale a dire denunce di inizio attività edilizia e s.c.i.a., ad eccezione del solo parere favorevole dell'Ente n. 76983 su variante .I.A. per mutamento di destinazione d'uso, che neppure può, di per sé solo, essere equiparato alla dichiarazione, richiesta dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, di inagibilità o di inabilità o all'inutilizzabilità di fatto degli immobili”.
La Corte di Cassazione, a seguito di ricorso, proposto dalla parte privata, che aveva articolato i due seguenti motivi:
1.“Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.) in riferimento all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 in combinato disposto con gli artt. 10, co. 1, e 6, co. 4, della Legge n. 212/2000”:
2. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.) in riferimento al principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ.”,
con la menzionata ordinanza ha cassato la suddetta sentenza della CTR Lazio accogliendo il primo motivo di ricorso, con rigetto del secondo ed ha rinviato a questa Corte in diversa composizione, cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, così statuendo:
“Il fatto risulta pacifico tra le parti ed accertato dalle decisioni di merito: la ricorrente non aveva (formalmente) dichiarato lo stato di inagibilità dell'immobile oggetto dell'imposta, tuttavia la stessa sostiene che lo stato di inagibilità (al fine del beneficio fiscale per gli immobili inagibili) era noto aliunde al Comune, in quanto erano state a questo presentate le pratiche per la ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso (anche con allegazione di fotografie che evidenziavano lo stato dell'immobile negli anni interessati, privo di copertura).
Per la decisione impugnata solo la dichiarazione formale di inagibilità, con i successivi accertamenti, comporta il beneficio fiscale, come previsto anche dal regolamento di Roma Capitale.
Il motivo è fondato in quanto, a prescindere dalla formale dichiarazione, il Comune ben può conoscere lo stato di inagibilità per altri atti ad esso formalmente noti: «In tema di IMU e nell'ipotesi di immobile inagibile,
l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune» (Sez. 6 –
Sez. 5, Ordinanza n. 8592 del 26/03/2021, Rv. 660884 – 01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015, Rv. 635869 – 01, e Sez. 5, ordinanza n. 10314, del 29/01/2020 – depositata il 29/5/2020 –). Inoltre, il regolamento comunale, quale fonte secondaria, non può derogare alla normativa primaria come interpretata dalla Corte di Cassazione: Sez. 5, Sentenza n. 21771 del 15/10/2014, Rv. 632781 – 01, ed altre.
In definitiva, la formale dichiarazione, seppure richiesta dal regolamento, non era qui necessaria;
né la conoscenza aliunde della inagibilità, in capo al comune, presupponeva la presenza di atti necessariamente 'provenienti' da questo, quanto il possesso da parte dell'Amministrazione di atti di parte comprovanti i lavori che rendevano inagibile l'immobile nella annualità di riferimento”.
3. Nel procedere, come sopra evidenziato, alla riassunzione ex ricorso ex art. 63 del D.lgs 31/12/1992 n. 546, la Ricorrente_1 S.R.L., ha così concluso:
- “IN VIA PRINCIPALE, per i motivi meglio specificati nel superiore paragrafo I, accertare e/o dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità dell'appello promosso da Roma Capitale e, per l'effetto, rigettarlo integralmente e in riferimento a tutte le domande ed eccezioni proposte, nulla escluso, con ogni conseguenza di legge da ciò derivante e conferma integrale della sentenza di primo grado”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei giudizi di primo grado, di secondo grado, di legittimità e di rinvio, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
A tal fine, in ordine all'appello a suo tempo svolto dell'Ufficio, ha evidenziato: che ai fini dell'agevolazione de qua e della corretta applicazione di legge: - non sarebbe necessario che lo stato di inagibilità dell'immobile sia stato accertato direttamente dal Comune ma sarebbe sufficiente che lo stato di inagibilità dell'immobile sia noto al Comune, in quanto risultante da documenti e/o informazioni già in possesso del medesimo (a mero titolo esemplificativo, una raccomandata a/r con cui il contribuente informa l'Ente del crollo del tetto); - per l'effetto, costituirebbe prova adeguata e sufficiente dello stato di inagibilità dell'immobile e della relativa conoscenza da parte del Comune anche la documentazione prodotta in primo e secondo grado.
4. RO LE, costituendosi in giudizio, ha concluso per la declaratoria di legittimità degli avvisi IMU impugnati con vittoria delle spese. Al riguardo ha evidenziato che la Società odierna non avrebbe ottemperato in maniera adeguata ai propri obblighi formali, consistenti nella presentazione di specifica dichiarazione presso gli uffici competenti nelle forme e con i tempi stabiliti dalla norma.
4. Il suddetto ricorso è venuto in decisione in data 17/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1. Il Collegio osserva che la controversia - decisa favorevolmente all'Ufficio in secondo grado e poi oggetto di ricorso per cassazione - è stata decisa dalla Corte di Cassazione con una pronuncia che ha rimesso la causa al giudice dell'appello per una seconda/nuova decisione. Per il principio della sostitutività immediata della sentenza di appello, la sentenza di primo grado era stata dunque sostituita dall'avvenuta riforma in appello ed aveva cessato di produrre effetti di qualsiasi tipo in quanto caducata e sostituita immediatamente dalla pronuncia di secondo grado A seguito tuttavia della sentenza di cassazione, la pronuncia di secondo grado è venuta meno e per l'effetto è venuto anche meno il suddetto principio della sua immediata sostitutività con la conseguente riviviscenza della sentenza di primo grado.
2. Il Collegio osserva, come già più volte ha avuto modo di evidenziare, che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale, volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (giurisprudenza costante, tra tante Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 21/02/2019, n. 5137). In tale contesto, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso: - per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia;
- per entrambe le ragioni. Nella prima ipotesi - ossia quella di specie - il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384/1 c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. Nella seconda, egli non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi. Nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti e la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. 14.1.2020 n. 448). Va inoltre considerato che nell'ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di
Cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, di modo che il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico - giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità. Si aggiunga che secondo l'insegnamento di legittimità, peraltro conforme al disposto normativo, la sentenza di primo grado, allorché riformata in appello, resta da quest'ultima sostituita e, a sua volta, da quella emessa dalla Cassazione soltanto nei punti direttamente o indirettamente investiti dal relativo ricorso. Né può trascurarsi che il giudizio di rinvio è tendenzialmente chiuso, ed è volto a far sì che il giudice di merito cui la causa è rinviata porti a termine, attraverso il giudizio rescissorio, l'opera posta in essere dalla
Corte di cassazione con il giudizio rescindente conclusosi con la cassazione con rinvio, sicché detto giudizio, nell'ipotesi in discorso, e cioè di rinvio prosecutorio, si protrae dal punto e dallo stato di istruzione in cui si trovava a seguito della pronuncia del provvedimento cassato, in linea di principio senza possibilità di nuove domande o eccezioni e di nuove prove (ex multis, cfr. Cass. 21/04/2005, n. 8357).
4. Tanto posto, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui “ In tema di IMU e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune».
Al riguardo è indubbio che l'inutilizzabilità in concreto negli anni 2012-2013) del bene oggetto di causa è dimostrata dai documenti in atti, tra cui “il PARERE FAVOREVOLE espresso da Roma Capitale alla DIA per mutamento di destinazione d'uso presentata da Ricorrente_1 (cfr. doc. n. 5 del fascicolo di parte di primo grado) in quanto parere favorevole alla ristrutturazione dell'immobile oggetto di causa, con l'ulteriore conseguenza che RO LE era a conoscenza dello stato di effettiva inagibilità del bene rilevante ai fini della concessione del beneficio fiscale
5. L'appello proposto a suo tempo dall'Ufficio non risulta pertanto fondato con conferma della sentenza di primo grado. Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello presentato dall'Ufficio. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 10.000,00 complessivi.
Così deciso in Roma il 15/10/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
NC AQ RA OC
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4143/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7177/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RO sez. 34 e pubblicata il 21/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17074 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17073 IMU 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3981/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Ricorrente_1 S.R.L., con ricorso ex art. 63 del D.lgs 31/12/1992 n. 546, notificato il 28/7/2025 a mezzo pec, a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 7048/2025 emessa in data 4.12.2024
e pubblicata il giorno 17.03.2025, ha riassunto il giudizio, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, nei confronti di RO LE.
Il contendere ha ad oggetto gli avvisi di accertamento n. 17073 e n. 17074 emessi da Roma Capitale, aventi ad oggetto l'omesso versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli anni 2012 e 2013, relativamente all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 e RA dell'Ongaro n. 60, per i rispettivi importi di euro 41.393,54 ed euro 44.209,00.
2. In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 7177/2019 depositata in data 21/5/2019, aveva accolto, nel merito, il ricorso proposto dall'odierna riassumente, con la compensazione delle spese, evidenziando tra l'altro che “nel caso di specie, non risulta che parte ricorrente abbia presentato preventiva istanza per ottenere la riduzione dell'aliquota per inagibilità dell'immobile, ma ha oggi provato in giudizio, attraverso esauriente e completa documentazione (anche fotografica e tecnica), che all'epoca l'immobile era in fase di profonda ristrutturazione, a seguito di crollo della copertura e della necessità di consolidamento antisismico, con variazione della destinazione d'uso, situazione che certamente non è riconducibile ad una mera manutenzione, ma integra, ad avviso del Collegio il presupposto di legge per la riduzione dell'imposizione del 50% della base imponibile. Del resto, l'ente territoriale era già a conoscenza della sussistenza dei presupposti che legittimavano il contribuente ad un trattamento agevolato ai fini ICI, sicché quest'ultimo non può essere sanzionato per aver omesso di presentare la dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti."
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, con la sentenza n. 3619/2020, pubblicata in data 22/10/2020, a seguito dell'appello proposto dall'Ufficio, aveva riformato la sentenza di primo grado con la compensazione delle spese, riconoscendo la legittimità degli atti impositivi in quanto. “Nella specie, gli atti prodotti dalla Società a dimostrazione del suo assunto non recano alcuna dichiarazione espressa da parte di Roma Capitale, essendo tutti atti di parte, vale a dire denunce di inizio attività edilizia e s.c.i.a., ad eccezione del solo parere favorevole dell'Ente n. 76983 su variante .I.A. per mutamento di destinazione d'uso, che neppure può, di per sé solo, essere equiparato alla dichiarazione, richiesta dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, di inagibilità o di inabilità o all'inutilizzabilità di fatto degli immobili”.
La Corte di Cassazione, a seguito di ricorso, proposto dalla parte privata, che aveva articolato i due seguenti motivi:
1.“Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.) in riferimento all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 in combinato disposto con gli artt. 10, co. 1, e 6, co. 4, della Legge n. 212/2000”:
2. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.) in riferimento al principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ.”,
con la menzionata ordinanza ha cassato la suddetta sentenza della CTR Lazio accogliendo il primo motivo di ricorso, con rigetto del secondo ed ha rinviato a questa Corte in diversa composizione, cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, così statuendo:
“Il fatto risulta pacifico tra le parti ed accertato dalle decisioni di merito: la ricorrente non aveva (formalmente) dichiarato lo stato di inagibilità dell'immobile oggetto dell'imposta, tuttavia la stessa sostiene che lo stato di inagibilità (al fine del beneficio fiscale per gli immobili inagibili) era noto aliunde al Comune, in quanto erano state a questo presentate le pratiche per la ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso (anche con allegazione di fotografie che evidenziavano lo stato dell'immobile negli anni interessati, privo di copertura).
Per la decisione impugnata solo la dichiarazione formale di inagibilità, con i successivi accertamenti, comporta il beneficio fiscale, come previsto anche dal regolamento di Roma Capitale.
Il motivo è fondato in quanto, a prescindere dalla formale dichiarazione, il Comune ben può conoscere lo stato di inagibilità per altri atti ad esso formalmente noti: «In tema di IMU e nell'ipotesi di immobile inagibile,
l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune» (Sez. 6 –
Sez. 5, Ordinanza n. 8592 del 26/03/2021, Rv. 660884 – 01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015, Rv. 635869 – 01, e Sez. 5, ordinanza n. 10314, del 29/01/2020 – depositata il 29/5/2020 –). Inoltre, il regolamento comunale, quale fonte secondaria, non può derogare alla normativa primaria come interpretata dalla Corte di Cassazione: Sez. 5, Sentenza n. 21771 del 15/10/2014, Rv. 632781 – 01, ed altre.
In definitiva, la formale dichiarazione, seppure richiesta dal regolamento, non era qui necessaria;
né la conoscenza aliunde della inagibilità, in capo al comune, presupponeva la presenza di atti necessariamente 'provenienti' da questo, quanto il possesso da parte dell'Amministrazione di atti di parte comprovanti i lavori che rendevano inagibile l'immobile nella annualità di riferimento”.
3. Nel procedere, come sopra evidenziato, alla riassunzione ex ricorso ex art. 63 del D.lgs 31/12/1992 n. 546, la Ricorrente_1 S.R.L., ha così concluso:
- “IN VIA PRINCIPALE, per i motivi meglio specificati nel superiore paragrafo I, accertare e/o dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità dell'appello promosso da Roma Capitale e, per l'effetto, rigettarlo integralmente e in riferimento a tutte le domande ed eccezioni proposte, nulla escluso, con ogni conseguenza di legge da ciò derivante e conferma integrale della sentenza di primo grado”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei giudizi di primo grado, di secondo grado, di legittimità e di rinvio, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
A tal fine, in ordine all'appello a suo tempo svolto dell'Ufficio, ha evidenziato: che ai fini dell'agevolazione de qua e della corretta applicazione di legge: - non sarebbe necessario che lo stato di inagibilità dell'immobile sia stato accertato direttamente dal Comune ma sarebbe sufficiente che lo stato di inagibilità dell'immobile sia noto al Comune, in quanto risultante da documenti e/o informazioni già in possesso del medesimo (a mero titolo esemplificativo, una raccomandata a/r con cui il contribuente informa l'Ente del crollo del tetto); - per l'effetto, costituirebbe prova adeguata e sufficiente dello stato di inagibilità dell'immobile e della relativa conoscenza da parte del Comune anche la documentazione prodotta in primo e secondo grado.
4. RO LE, costituendosi in giudizio, ha concluso per la declaratoria di legittimità degli avvisi IMU impugnati con vittoria delle spese. Al riguardo ha evidenziato che la Società odierna non avrebbe ottemperato in maniera adeguata ai propri obblighi formali, consistenti nella presentazione di specifica dichiarazione presso gli uffici competenti nelle forme e con i tempi stabiliti dalla norma.
4. Il suddetto ricorso è venuto in decisione in data 17/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1. Il Collegio osserva che la controversia - decisa favorevolmente all'Ufficio in secondo grado e poi oggetto di ricorso per cassazione - è stata decisa dalla Corte di Cassazione con una pronuncia che ha rimesso la causa al giudice dell'appello per una seconda/nuova decisione. Per il principio della sostitutività immediata della sentenza di appello, la sentenza di primo grado era stata dunque sostituita dall'avvenuta riforma in appello ed aveva cessato di produrre effetti di qualsiasi tipo in quanto caducata e sostituita immediatamente dalla pronuncia di secondo grado A seguito tuttavia della sentenza di cassazione, la pronuncia di secondo grado è venuta meno e per l'effetto è venuto anche meno il suddetto principio della sua immediata sostitutività con la conseguente riviviscenza della sentenza di primo grado.
2. Il Collegio osserva, come già più volte ha avuto modo di evidenziare, che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale, volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (giurisprudenza costante, tra tante Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 21/02/2019, n. 5137). In tale contesto, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso: - per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia;
- per entrambe le ragioni. Nella prima ipotesi - ossia quella di specie - il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384/1 c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. Nella seconda, egli non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi. Nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti e la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. 14.1.2020 n. 448). Va inoltre considerato che nell'ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di
Cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, di modo che il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico - giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità. Si aggiunga che secondo l'insegnamento di legittimità, peraltro conforme al disposto normativo, la sentenza di primo grado, allorché riformata in appello, resta da quest'ultima sostituita e, a sua volta, da quella emessa dalla Cassazione soltanto nei punti direttamente o indirettamente investiti dal relativo ricorso. Né può trascurarsi che il giudizio di rinvio è tendenzialmente chiuso, ed è volto a far sì che il giudice di merito cui la causa è rinviata porti a termine, attraverso il giudizio rescissorio, l'opera posta in essere dalla
Corte di cassazione con il giudizio rescindente conclusosi con la cassazione con rinvio, sicché detto giudizio, nell'ipotesi in discorso, e cioè di rinvio prosecutorio, si protrae dal punto e dallo stato di istruzione in cui si trovava a seguito della pronuncia del provvedimento cassato, in linea di principio senza possibilità di nuove domande o eccezioni e di nuove prove (ex multis, cfr. Cass. 21/04/2005, n. 8357).
4. Tanto posto, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui “ In tema di IMU e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune».
Al riguardo è indubbio che l'inutilizzabilità in concreto negli anni 2012-2013) del bene oggetto di causa è dimostrata dai documenti in atti, tra cui “il PARERE FAVOREVOLE espresso da Roma Capitale alla DIA per mutamento di destinazione d'uso presentata da Ricorrente_1 (cfr. doc. n. 5 del fascicolo di parte di primo grado) in quanto parere favorevole alla ristrutturazione dell'immobile oggetto di causa, con l'ulteriore conseguenza che RO LE era a conoscenza dello stato di effettiva inagibilità del bene rilevante ai fini della concessione del beneficio fiscale
5. L'appello proposto a suo tempo dall'Ufficio non risulta pertanto fondato con conferma della sentenza di primo grado. Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello presentato dall'Ufficio. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 10.000,00 complessivi.
Così deciso in Roma il 15/10/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
NC AQ RA OC