CASS
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2025, n. 39443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39443 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: AN MO - Presidente - EL AL TT RI NN IS GE IC BI ZZ - Relatore - Sent. n. sez. 1040/2025 UP - 06/11/2025 R.G.N. 18579/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: UP NT, nato a [...] il [...]; MA AT, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BI ZZ;
lette le conclusioni della Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore IA SALVADORI, nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39443 Anno 2025 Presidente: MO AN Relatore: ZZ BI Data Udienza: 06/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Potenza ha confermato la responsabilità concorsuale di TO LI e RE MA per furto commesso in Matera il 14 novembre 2016 (capo C), per utilizzo indebito di strumenti di pagamento commesso il 27 ottobre 2016 in Matera, AT (TA) e CA (TA), capo B, e per utilizzo indebito di strumenti di pagamento commesso il 14 novembre 2016 in Matera (capo D); fattispecie ritenute in continuazione tra loro ma non con i reati di cui a condanne già passate in giudicato. È stato altresì dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti degli imputati per il reato di furto in offesa di ZI FI, contestato al capo A come commesso in Matera il 27 ottobre 2016, con conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio per entrambi gli imputati e revoca della sanzione accessoria e delle statuizioni civili della sentenza di primo grado (non oggetto, la detta revoca, d’impugnazione negli interessi della costituita parte civile). 2. Avverso la sentenza sono stati proposti ricorsi negli interessi degli imputati deducenti i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 3. Il motivo unico di ricorso proposto nell’interesse di TO LI deduce manifesta illogicità della motivazione e nullità della sentenza. Per il ricorrente (letteralmente) il giudice d’appello «sarebbe dovuto giungere ad una più complessa e particolareggiata motivazione in ordine agli elementi a carico del prevenuto soprattutto con riferimento al trattamento sanzionatorio …» in quanto «la parte motiva … non dissipa i dubbi e le incertezze manifestandosi irregolare nella corretta interpretazione delle prove ed illogica nelle argomentazioni che hanno giustificato le sue scelte». Ne conseguirebbe altresì la nullità della sentenza (in relazione all’art. 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) «nella parte in cui non prevede l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie o quanto meno le delucidazioni e le argomentazioni proposte dalla difesa anche con riferimento al trattamento sanzionatorio». 4. Nell’interesse di RE MA, con motivo unico, si deducono la violazione dell’art. 81 cod. pen. nonché il vizio cumulativo di motivazione in merito alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione c.d. «esterna». 3 4.1. Si premette che la difesa in sede d’appello aveva chiesto e argomentato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati sub iudice, già ritenuti in continuazione tra loro, e i plurimi reati di furto e di utilizzo di carte di credito per i quali l’imputato era già stato condannato con tre sentenze passate in giudicato, due delle quali riguardanti reati già ritenuti in continuazione tra loro e con quelli di cui a una ulteriore sentenza di condanna (come emergerebbe dal provvedimento emesso in sede esecutiva il 4 aprile 2022 dalla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, presente agli atti processuali nonché allegato al ricorso per ragioni di c.d. «autosufficienza»). Quanto ai reati di cui all’invocata continuazione c.d. esterna, il riferimento sarebbe, in particolare: a) alla sentenza emessa dalla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 29 giugno 2018 (irrevocabile il 14 ottobre 2018), di condanna per furti commessi il 16 dicembre 2016, il 10 gennaio 2017 e il successivo 23 gennaio dello stesso anno in Manduria (TA), Taranto e Martina FR (TA); b) alla sentenza emessa dalla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 13 dicembre 2019 (irrevocabile il 3 dicembre 2021), di condanna per reati di furto e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento, commessi il 7 marzo 2017 in Grottaglie (TA), già ritenuti in continuazione con i reati sub a e con i reati di furto e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento commessi in Brindisi, AN (BR) e OR (BR) il 4 aprile 2016, il 20 e 21 febbraio 2017 e il 10 marzo 2017 (per come emergerebbe anche dal citato provvedimento emesso in sede esecutiva). Il riconoscimento del vincolo ex art. 81 cod. pen. sarebbe stato altresì richiesto in relazione alla sentenza emessa dalla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 17 maggio 2021 (irrevocabile il 13 aprile 2022), di condanna per furto e indebito utilizzo di strumenti di pagamento commessi tra il 2016 e il 2017 in Taranto e Brindisi. L’istanza difensiva avrebbe fatto riferimento a plurimi elementi sintomatici della medesimezza del disegno criminoso tra cui: 1) la medesimezza delle fattispecie (quasi tutte commesse in concorso con TO LI), trattandosi di plurimi furti e utilizzazioni indebite di strumenti di pagamento;
2) il sostanziale modus operandi caratterizzante i reati quanto a luoghi dei furti (esercizi commerciali ovvero centri clinici), modalità operative degli stessi (destrezza e connessione teleologica) e conseguenti utilizzi indebiti dei sottratti strumenti di pagamento;
3) la sostanziale medesimezza del contesto spazio-temporale. Quanto al contesto spazio-temporale, la difesa avrebbe sollecitato l’attenzione della Corte territoriale sulle circostanze per cui si sarebbe trattato di reati tutti commessi, sostanzialmente in sequenza e senza soluzione di continuità, a partire dagli ultimi mesi del 2016 e fino ai primi mesi del 2017, comunque nel 2016 e nel 2017, nonché in medesimi territori e in territori di province viciniori. 4 4.2. Non confrontandosi con le articolate deduzioni difensive, la Corte territoriale avrebbe rigettato l’istanza dell’appellante con motivazione sostanzialmente omessa e comunque contraddittoria e manifestamente illogica, peraltro in violazione dell’art. 81 cod. pen. L’apparato motivazionale della sentenza impugnata non espliciterebbe l’avvenuta considerazione dei plurimi elementi sintomatici di una medesimezza del disegno criminoso, omettendo così una loro valutazione di sintesi. In particolare, sarebbe stata negata la sussistenza dei presupposti della continuazione in ragione del solo riferimento al preteso diverso contesto territoriale di commissione dei reati sub iudice rispetto a quelli già giudicati con due sentenze emesse dalla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in quanto distante dal luogo di residenza dell’imputato che, nell’eseguire i reati già oggetto di condanne, avrebbe operato nelle province di Taranto e di Brindisi. Ciò, peraltro, senza considerare che anche Matera, al pari della provincia di Brindisi, è viciniore alla provincia di Taranto (luogo di residenza dell’imputato, oltre che di TO LI). 5. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il solo ricorso proposto nell’interesse di RE MA è ammissibile, oltre che fondato nei termini di seguito esplicitati. 2. Presenta invece plurimi profili d’inammissibilità, per aspecificità estrinseca e intrinseca, il motivo unico di ricorso proposto nell’interesse di TO LI, che si esaurisce in quanto innanzi letteralmente riportato in sede di ricostruzione del fatto processuale (paragrafo 3). 2.1. Il ricorrente non confronta il proprio dire con la motivazione della sentenza impugnata, con il conseguente venir meno in radice dell’unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione con riferimento anche al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, tra le più recenti;
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 – 01; si vedano altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). Si articola una critica rivolta all’apparato motivazionale sotteso all’accertamento della responsabilità per i reati contestati laddove la sentenza 5 d’appello, non sindacata sul punto, evidenzia che l’impugnazione di LI riguardava non l’accertamento dei fatti ma il trattamento sanzionatorio e sollecitava il riconoscimento della continuazione c.d. esterna;
esclusa, quest’ultima, dalla Corte territoriale in ragione della ritenuta assenza, circa la posizione del prevenuto, della medesimezza del disegno criminoso con motivazione sul punto non censurata. 2.2. All’aspecificità estrinseca appena evidenziata si aggiunge quella intrinseca al motivo, con conseguente inammissibilità ex artt. 591, comma 1, lett. c, e 581 cod. proc. pen. Nell’appuntarsi sul trattamento sanzionatorio la doglianza si articola in termini di mera necessità di una motivazione «più complessa e particolareggiata». Il motivo, nel prospettare una mancata considerazione delle deduzioni difensive circa la commisurazione giudiziale della pena, non si confronta infine con la motivazione della sentenza impugnata laddove ridetermina in melius la pena anche all’esito della declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela in merito al capo A (pag. 3). 3. Come premesso, ammissibile nonché fondato è il motivo unico di ricorso proposto nell’interesse di MA RE che si appunta sull’apparato motivazionale inerente l’esclusa continuazione c.d. esterna. 3.1. Per costante orientamento di legittimità, confermato anche da Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074 – 01, l’accertamento della continuazione necessita, tanto in sede di cognizione quanto in fase esecutiva, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Tra i quali si annoverano: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto;
la contiguità spazio-temporale; le singole causali;
le modalità delle condotte nonché la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Non essendo comunque sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluni degli indici suindicati se non significativi nel senso della continuazione in quanto i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (sul punto anche, più di recente, Sez. 1, n. 37986 del 07/06/2024). 3.2. Argomentando a contrariis, ne consegue più in particolare, per quanto di specifico rilievo in questa sede, che è ben possibile che l’accertata sussistenza di un elemento fattuale (nella specie, afferente al contesto territoriale) possa valere in negativo circa l’accertamento della medesimezza del disegno criminoso purché all’esito di un’approfondita verifica e disamina dei concreti indicatori della detta medesimezza (tra cui quelli innanzi evidenziati), prospettati dalla difesa o comunque ritenuti sussistenti dal giudice. 6 3.3. Passando al merito cassatorio, occorre evidenziare che con l’atto d’appello e con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. la difesa aveva sollecitato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati sub iudice (già ritenuti in continuazione tra loro dal giudice di primo grado) e quelli di cui alle sentenze indicate al paragrafo 4.1. della precedente ricostruzione del fatto processuale. Trattasi di deduzione difensiva fondata sull’indicazione concreta di una pluralità di circostanze fattuali assunte quali indicatori specifici della medesimezza del disegno criminoso, nei termini sintetizzati nel citato paragrafo 4.1. 3.3.1. La sentenza impugnata (pag. 2, sesto capoverso) esclude la «sussistenza di un unico disegno criminoso intercorrente fra i fatti» sub iudice «e le condotte oggetto delle sentenze passate in giudicato ed emesse nell’ambito dei processi RG. 1206/18 e 1353/17» della Corte di appello di Lecce (Sezione distaccata di Taranto) «in ragione della diversità del locus commissi delicti», in quanto apparso «distante ed avulso dai contesti territoriali limitrofi» al luogo di residenza dell’imputato che agiva in provincia di Taranto e di Brindisi. Sostanzialmente, si verserebbe in ipotesi «di un’unica, sporadica ed estemporanea incursione in altra regione rispetto al consueto ambito di operatività…». 3.3.2. Orbene, l’evidenziato apparato argomentativo non fa corretta applicazione dei principi innanzi esplicitati (in particolare di quello di cui al precedente paragrafo 3.2.) laddove valorizza, in termini negativi, il contesto spaziale delle diverse condotte sostanzialmente omettendo l’analisi dei concreti indicatori della medesimezza del disegno criminoso prospettati dalla difesa (e supportati dalla documentazione agli atti). Il riferimento è, in particolare: 1) alla medesimezza delle fattispecie (quasi tutte commesse in concorso con lo stesso correo), trattandosi di plurimi furti e utilizzazioni indebite di strumenti di pagamento;
2) al sostanziale modus operandi caratterizzante i reati quanto a luoghi dei furti (esercizi commerciali ovvero centri clinici), modalità operative degli stessi (destrezza e connessione teleologica) e conseguenti utilizzi indebiti dei sottratti strumenti di pagamento;
3) alla sostanziale medesimezza del contesto spazio-temporale di riferimento. Quanto al detto contesto, i giudici di merito hanno omesso il confronto con quanto sollecitato dalla in merito alla valutazione di plurime circostanze per cui si sarebbe trattato di reati tutti commessi, sostanzialmente in sequenza e senza soluzione di continuità, a partire dagli ultimi mesi del 2016 e fino ai primi mesi del 2017, comunque nel 2016 e nel 2017, nonché in medesimi territori e in territori di province viciniori: Taranto e provincia nonché nelle province viciniori alla provincia di Taranto, quelle di Brindisi e di Matera. 7 3.3.3. La motivazione si manifesta altresì illogica oltre che insanabilmente contraddittoria laddove non considera che uno dei reati sub iudice, quello di cui al capo B, per come emerge anche dalla rubrica, risulta contestato come commesso “in Matera, AT (TA) e CA (TA), cioè nel contesto territoriale anche tarantino e materano. Il furto di cui al capo A, connesso all’utilizzo indebito degli strumenti di pagamento, è inoltre contestato come commesso in Matera, anche se, il giudice d’appello, dopo aver preso atto della condanna in primo grado anche per il detto capo A e dell’assenza di impugnazione in merito, ha dichiarato l’improcedibilità per difetto di querela. L’illogicità si rivela maggiormente manifesta, al pari dell’insanabilità della contraddittorietà motivazionale, in considerazione della circostanza per cui il giudice di primo grado, con statuizione non riformata sul punto, ha ritenuto in continuazione tra loro i reati sub iudice, commessi non solo nel territorio materano ma anche nel territorio tarantino;
territori che, come correttamente dedotto dalla difesa, sono tra loro limitrofi così come limitrofi tra loro sono i territori tarantino e brindisino. 3.3.4. La motivazione risulta poi omessa nella parte in cui la Corte territoriale, ancorché nei descritti termini confliggenti con i principi di diritto governanti la materia, si pronuncia escludendo il vincolo della continuazione con riferimento solo a due delle tre sentenze indicate dalla difesa (quelle sub a e b del precedente paragrafo 4.1. della ricostruzione del fatto processuale), tralasciando invece ogni considerazione in merito alla continuazione dedotta con riferimento ai reati di cui alla condanna dalla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, del 17 maggio 2021 (irrevocabile il 13 aprile 2022), a cui la difesa aveva fatto riferimento con i motivi nuovi. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di RE MA, limitatamente al punto concernente la continuazione c.d. esterna, con rinvio per nuovo giudizio al riguardo alla Corte di appello di Salerno (altra Sezione), che farà applicazione dei principi di diritto innanzi esplicitati (ai paragrafi 3.1. e 3.2) con motivazione peraltro emendata dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà (evidenziati nei precedenti paragrafi 3.3.2. e ss.). Ai sensi dell’art. 624, comma 1, cod. proc. pen., segue altresì la dichiarazione d’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità penale nei confronti del citato RE MA. All’inammissibilità del ricorso proposto da TO LI consegue invece la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. 8 pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità innanzi evidenziati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MA RE, limitatamente al punto concernente la continuazione, e rinvia per nuovo giudizio al riguardo alla Corte di appello di Salerno. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità penale nei confronti di MA RE. Dichiara inammissibile il ricorso di LI TO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FA EZ RE ON
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BI ZZ;
lette le conclusioni della Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore IA SALVADORI, nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39443 Anno 2025 Presidente: MO AN Relatore: ZZ BI Data Udienza: 06/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Potenza ha confermato la responsabilità concorsuale di TO LI e RE MA per furto commesso in Matera il 14 novembre 2016 (capo C), per utilizzo indebito di strumenti di pagamento commesso il 27 ottobre 2016 in Matera, AT (TA) e CA (TA), capo B, e per utilizzo indebito di strumenti di pagamento commesso il 14 novembre 2016 in Matera (capo D); fattispecie ritenute in continuazione tra loro ma non con i reati di cui a condanne già passate in giudicato. È stato altresì dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti degli imputati per il reato di furto in offesa di ZI FI, contestato al capo A come commesso in Matera il 27 ottobre 2016, con conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio per entrambi gli imputati e revoca della sanzione accessoria e delle statuizioni civili della sentenza di primo grado (non oggetto, la detta revoca, d’impugnazione negli interessi della costituita parte civile). 2. Avverso la sentenza sono stati proposti ricorsi negli interessi degli imputati deducenti i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 3. Il motivo unico di ricorso proposto nell’interesse di TO LI deduce manifesta illogicità della motivazione e nullità della sentenza. Per il ricorrente (letteralmente) il giudice d’appello «sarebbe dovuto giungere ad una più complessa e particolareggiata motivazione in ordine agli elementi a carico del prevenuto soprattutto con riferimento al trattamento sanzionatorio …» in quanto «la parte motiva … non dissipa i dubbi e le incertezze manifestandosi irregolare nella corretta interpretazione delle prove ed illogica nelle argomentazioni che hanno giustificato le sue scelte». Ne conseguirebbe altresì la nullità della sentenza (in relazione all’art. 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) «nella parte in cui non prevede l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie o quanto meno le delucidazioni e le argomentazioni proposte dalla difesa anche con riferimento al trattamento sanzionatorio». 4. Nell’interesse di RE MA, con motivo unico, si deducono la violazione dell’art. 81 cod. pen. nonché il vizio cumulativo di motivazione in merito alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione c.d. «esterna». 3 4.1. Si premette che la difesa in sede d’appello aveva chiesto e argomentato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati sub iudice, già ritenuti in continuazione tra loro, e i plurimi reati di furto e di utilizzo di carte di credito per i quali l’imputato era già stato condannato con tre sentenze passate in giudicato, due delle quali riguardanti reati già ritenuti in continuazione tra loro e con quelli di cui a una ulteriore sentenza di condanna (come emergerebbe dal provvedimento emesso in sede esecutiva il 4 aprile 2022 dalla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, presente agli atti processuali nonché allegato al ricorso per ragioni di c.d. «autosufficienza»). Quanto ai reati di cui all’invocata continuazione c.d. esterna, il riferimento sarebbe, in particolare: a) alla sentenza emessa dalla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 29 giugno 2018 (irrevocabile il 14 ottobre 2018), di condanna per furti commessi il 16 dicembre 2016, il 10 gennaio 2017 e il successivo 23 gennaio dello stesso anno in Manduria (TA), Taranto e Martina FR (TA); b) alla sentenza emessa dalla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 13 dicembre 2019 (irrevocabile il 3 dicembre 2021), di condanna per reati di furto e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento, commessi il 7 marzo 2017 in Grottaglie (TA), già ritenuti in continuazione con i reati sub a e con i reati di furto e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento commessi in Brindisi, AN (BR) e OR (BR) il 4 aprile 2016, il 20 e 21 febbraio 2017 e il 10 marzo 2017 (per come emergerebbe anche dal citato provvedimento emesso in sede esecutiva). Il riconoscimento del vincolo ex art. 81 cod. pen. sarebbe stato altresì richiesto in relazione alla sentenza emessa dalla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, il 17 maggio 2021 (irrevocabile il 13 aprile 2022), di condanna per furto e indebito utilizzo di strumenti di pagamento commessi tra il 2016 e il 2017 in Taranto e Brindisi. L’istanza difensiva avrebbe fatto riferimento a plurimi elementi sintomatici della medesimezza del disegno criminoso tra cui: 1) la medesimezza delle fattispecie (quasi tutte commesse in concorso con TO LI), trattandosi di plurimi furti e utilizzazioni indebite di strumenti di pagamento;
2) il sostanziale modus operandi caratterizzante i reati quanto a luoghi dei furti (esercizi commerciali ovvero centri clinici), modalità operative degli stessi (destrezza e connessione teleologica) e conseguenti utilizzi indebiti dei sottratti strumenti di pagamento;
3) la sostanziale medesimezza del contesto spazio-temporale. Quanto al contesto spazio-temporale, la difesa avrebbe sollecitato l’attenzione della Corte territoriale sulle circostanze per cui si sarebbe trattato di reati tutti commessi, sostanzialmente in sequenza e senza soluzione di continuità, a partire dagli ultimi mesi del 2016 e fino ai primi mesi del 2017, comunque nel 2016 e nel 2017, nonché in medesimi territori e in territori di province viciniori. 4 4.2. Non confrontandosi con le articolate deduzioni difensive, la Corte territoriale avrebbe rigettato l’istanza dell’appellante con motivazione sostanzialmente omessa e comunque contraddittoria e manifestamente illogica, peraltro in violazione dell’art. 81 cod. pen. L’apparato motivazionale della sentenza impugnata non espliciterebbe l’avvenuta considerazione dei plurimi elementi sintomatici di una medesimezza del disegno criminoso, omettendo così una loro valutazione di sintesi. In particolare, sarebbe stata negata la sussistenza dei presupposti della continuazione in ragione del solo riferimento al preteso diverso contesto territoriale di commissione dei reati sub iudice rispetto a quelli già giudicati con due sentenze emesse dalla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in quanto distante dal luogo di residenza dell’imputato che, nell’eseguire i reati già oggetto di condanne, avrebbe operato nelle province di Taranto e di Brindisi. Ciò, peraltro, senza considerare che anche Matera, al pari della provincia di Brindisi, è viciniore alla provincia di Taranto (luogo di residenza dell’imputato, oltre che di TO LI). 5. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il solo ricorso proposto nell’interesse di RE MA è ammissibile, oltre che fondato nei termini di seguito esplicitati. 2. Presenta invece plurimi profili d’inammissibilità, per aspecificità estrinseca e intrinseca, il motivo unico di ricorso proposto nell’interesse di TO LI, che si esaurisce in quanto innanzi letteralmente riportato in sede di ricostruzione del fatto processuale (paragrafo 3). 2.1. Il ricorrente non confronta il proprio dire con la motivazione della sentenza impugnata, con il conseguente venir meno in radice dell’unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione con riferimento anche al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, tra le più recenti;
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 – 01; si vedano altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). Si articola una critica rivolta all’apparato motivazionale sotteso all’accertamento della responsabilità per i reati contestati laddove la sentenza 5 d’appello, non sindacata sul punto, evidenzia che l’impugnazione di LI riguardava non l’accertamento dei fatti ma il trattamento sanzionatorio e sollecitava il riconoscimento della continuazione c.d. esterna;
esclusa, quest’ultima, dalla Corte territoriale in ragione della ritenuta assenza, circa la posizione del prevenuto, della medesimezza del disegno criminoso con motivazione sul punto non censurata. 2.2. All’aspecificità estrinseca appena evidenziata si aggiunge quella intrinseca al motivo, con conseguente inammissibilità ex artt. 591, comma 1, lett. c, e 581 cod. proc. pen. Nell’appuntarsi sul trattamento sanzionatorio la doglianza si articola in termini di mera necessità di una motivazione «più complessa e particolareggiata». Il motivo, nel prospettare una mancata considerazione delle deduzioni difensive circa la commisurazione giudiziale della pena, non si confronta infine con la motivazione della sentenza impugnata laddove ridetermina in melius la pena anche all’esito della declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela in merito al capo A (pag. 3). 3. Come premesso, ammissibile nonché fondato è il motivo unico di ricorso proposto nell’interesse di MA RE che si appunta sull’apparato motivazionale inerente l’esclusa continuazione c.d. esterna. 3.1. Per costante orientamento di legittimità, confermato anche da Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074 – 01, l’accertamento della continuazione necessita, tanto in sede di cognizione quanto in fase esecutiva, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Tra i quali si annoverano: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto;
la contiguità spazio-temporale; le singole causali;
le modalità delle condotte nonché la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Non essendo comunque sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluni degli indici suindicati se non significativi nel senso della continuazione in quanto i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (sul punto anche, più di recente, Sez. 1, n. 37986 del 07/06/2024). 3.2. Argomentando a contrariis, ne consegue più in particolare, per quanto di specifico rilievo in questa sede, che è ben possibile che l’accertata sussistenza di un elemento fattuale (nella specie, afferente al contesto territoriale) possa valere in negativo circa l’accertamento della medesimezza del disegno criminoso purché all’esito di un’approfondita verifica e disamina dei concreti indicatori della detta medesimezza (tra cui quelli innanzi evidenziati), prospettati dalla difesa o comunque ritenuti sussistenti dal giudice. 6 3.3. Passando al merito cassatorio, occorre evidenziare che con l’atto d’appello e con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. la difesa aveva sollecitato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati sub iudice (già ritenuti in continuazione tra loro dal giudice di primo grado) e quelli di cui alle sentenze indicate al paragrafo 4.1. della precedente ricostruzione del fatto processuale. Trattasi di deduzione difensiva fondata sull’indicazione concreta di una pluralità di circostanze fattuali assunte quali indicatori specifici della medesimezza del disegno criminoso, nei termini sintetizzati nel citato paragrafo 4.1. 3.3.1. La sentenza impugnata (pag. 2, sesto capoverso) esclude la «sussistenza di un unico disegno criminoso intercorrente fra i fatti» sub iudice «e le condotte oggetto delle sentenze passate in giudicato ed emesse nell’ambito dei processi RG. 1206/18 e 1353/17» della Corte di appello di Lecce (Sezione distaccata di Taranto) «in ragione della diversità del locus commissi delicti», in quanto apparso «distante ed avulso dai contesti territoriali limitrofi» al luogo di residenza dell’imputato che agiva in provincia di Taranto e di Brindisi. Sostanzialmente, si verserebbe in ipotesi «di un’unica, sporadica ed estemporanea incursione in altra regione rispetto al consueto ambito di operatività…». 3.3.2. Orbene, l’evidenziato apparato argomentativo non fa corretta applicazione dei principi innanzi esplicitati (in particolare di quello di cui al precedente paragrafo 3.2.) laddove valorizza, in termini negativi, il contesto spaziale delle diverse condotte sostanzialmente omettendo l’analisi dei concreti indicatori della medesimezza del disegno criminoso prospettati dalla difesa (e supportati dalla documentazione agli atti). Il riferimento è, in particolare: 1) alla medesimezza delle fattispecie (quasi tutte commesse in concorso con lo stesso correo), trattandosi di plurimi furti e utilizzazioni indebite di strumenti di pagamento;
2) al sostanziale modus operandi caratterizzante i reati quanto a luoghi dei furti (esercizi commerciali ovvero centri clinici), modalità operative degli stessi (destrezza e connessione teleologica) e conseguenti utilizzi indebiti dei sottratti strumenti di pagamento;
3) alla sostanziale medesimezza del contesto spazio-temporale di riferimento. Quanto al detto contesto, i giudici di merito hanno omesso il confronto con quanto sollecitato dalla in merito alla valutazione di plurime circostanze per cui si sarebbe trattato di reati tutti commessi, sostanzialmente in sequenza e senza soluzione di continuità, a partire dagli ultimi mesi del 2016 e fino ai primi mesi del 2017, comunque nel 2016 e nel 2017, nonché in medesimi territori e in territori di province viciniori: Taranto e provincia nonché nelle province viciniori alla provincia di Taranto, quelle di Brindisi e di Matera. 7 3.3.3. La motivazione si manifesta altresì illogica oltre che insanabilmente contraddittoria laddove non considera che uno dei reati sub iudice, quello di cui al capo B, per come emerge anche dalla rubrica, risulta contestato come commesso “in Matera, AT (TA) e CA (TA), cioè nel contesto territoriale anche tarantino e materano. Il furto di cui al capo A, connesso all’utilizzo indebito degli strumenti di pagamento, è inoltre contestato come commesso in Matera, anche se, il giudice d’appello, dopo aver preso atto della condanna in primo grado anche per il detto capo A e dell’assenza di impugnazione in merito, ha dichiarato l’improcedibilità per difetto di querela. L’illogicità si rivela maggiormente manifesta, al pari dell’insanabilità della contraddittorietà motivazionale, in considerazione della circostanza per cui il giudice di primo grado, con statuizione non riformata sul punto, ha ritenuto in continuazione tra loro i reati sub iudice, commessi non solo nel territorio materano ma anche nel territorio tarantino;
territori che, come correttamente dedotto dalla difesa, sono tra loro limitrofi così come limitrofi tra loro sono i territori tarantino e brindisino. 3.3.4. La motivazione risulta poi omessa nella parte in cui la Corte territoriale, ancorché nei descritti termini confliggenti con i principi di diritto governanti la materia, si pronuncia escludendo il vincolo della continuazione con riferimento solo a due delle tre sentenze indicate dalla difesa (quelle sub a e b del precedente paragrafo 4.1. della ricostruzione del fatto processuale), tralasciando invece ogni considerazione in merito alla continuazione dedotta con riferimento ai reati di cui alla condanna dalla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, del 17 maggio 2021 (irrevocabile il 13 aprile 2022), a cui la difesa aveva fatto riferimento con i motivi nuovi. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di RE MA, limitatamente al punto concernente la continuazione c.d. esterna, con rinvio per nuovo giudizio al riguardo alla Corte di appello di Salerno (altra Sezione), che farà applicazione dei principi di diritto innanzi esplicitati (ai paragrafi 3.1. e 3.2) con motivazione peraltro emendata dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà (evidenziati nei precedenti paragrafi 3.3.2. e ss.). Ai sensi dell’art. 624, comma 1, cod. proc. pen., segue altresì la dichiarazione d’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità penale nei confronti del citato RE MA. All’inammissibilità del ricorso proposto da TO LI consegue invece la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. 8 pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità innanzi evidenziati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MA RE, limitatamente al punto concernente la continuazione, e rinvia per nuovo giudizio al riguardo alla Corte di appello di Salerno. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità penale nei confronti di MA RE. Dichiara inammissibile il ricorso di LI TO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FA EZ RE ON