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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/07/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 204/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'avv.to GAGLIONE ROSA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
e da
, nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso lo studio dell'avv. NUZZO TERESANNA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto Parte_1 Parte_2
a ruolo in data 24/01/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 08/06/2009, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Acerra (al N. 58, Parte II, serie A, anno 2009). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, (a Castelvolturno il Persona_1
17/05/2010) e (a Castelvolturno il 22/05/2015), entrambi minorenni, le parti Persona_2 hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 15/04/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale. Ne consegue che la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
5. Appare conforme agli interessi dei figli minori e rispettoso delle norme di cui Per_1 Per_2 agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di
New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 23.06.2025, in risposta ai chiarimenti richiesti dal Giudice relatore con ordinanza del 29.04.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ a) i coniugi vivranno separatamente, a partire dalla data della pubblicazione del decreto di omologa, con obbligo per entrambi di comunicare reciprocamente eventuali mutamenti di residenza o di domicilio;
b) i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione e dimora degli stessi presso la casa della sig.ra Pt_1
c) l'occupazione della casa coniugale sarà divisa tra i coniugi;
nello specifico, il sig. occuperà la parte Pt_2 attualmente composta dalla camera da letto, dal bagno e dalla lavanderia mentre la restante parte, completa di tutti
2 gli arredi, elettrodomestici e accessori attualmente esistenti al suo interno, resterà occupata dalla sig.ra e dai Pt_1 suoi figli che continueranno ad abitarla;
d) si precisa che la casa coniugale sarà pertanto divisa e da essa saranno creati due distinti appartamenti. Nello specifico sarà eretta una parete divisionaria che permetterà la divisione strutturale dell'immobile secondo le modalità indicate nel capo precedente di modo che ogni casa avrà il suo ingresso indipendente, il suo bagno, la sua cucinae e la sua camera da letto;
e) lspese da sostenere per la divisione dell'immobile sono interamente a carico del sig. che provvederà ad Pt_2 affrontarle per la creazione della parte di casa che sarà da lui abitata;
egli, inoltre, provvederà ad effettuare i lavori di ristrutturazione per l'adattamento del bagno che resterà alla signora, alle spese di montaggio e smontaggio degli arredi e provvederà all'installazione del contatore per l'energia elettrica della parte di casa che resterà occupata dalla sig.ra Pt_1
e) quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno, il sig. terrà con sè i figli due pomeriggi a Pt_2 settimana, il lunedì e il mercoledì nonché ogni volta che vorrà secondo le esigenze dei figli, e nel weekend ogni quindici giorni, dal venerdì a partire dall'uscita dalla scuola fino alla domenica sera allorquando dopo cena torneranno dalla madre, salvo diverso accordo tra i coniugi per esigenze lavorative e/o dei minori;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sè i figli il 25 Dicembre e 31 Dicembre o l'1 Gennaio e il 24 Dicembre, secondo il criterio dell'alternanza, oltre ai giorni già previsti regolarmente;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
i minori trascorreranno la festa del papà con il padre e la festa della mamma con la madre. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre quindici giorni consecutivi;
inoltre, durante la permanenza con il padre, i minori non incontreranno la cognata del sig. a causa dei cattivi rapporti in essere con la sig.ra e dei procedimenti penali in corso;
Pt_2 Pt_1
f) allorquando il sig. si trovasse nell'impossibilità di tenere con sé i bambini sarà tenuto a comunicarlo al Pt_2 genitore collocatario al più tardi, nel giorno che precede l'incontro. Altrettanto dovrà fare la madre;
g) il sig. verserà un assegno mensile di euro 200,00 a figlio a titolo di concorso al mantenimento dei figli Pt_2 minori per un totale di euro 400,00, entro il cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT, con versamento alla madre;
h) il sig. provvederà, altresì, al versamento di un assegno mensile di euro 100,00 per il mantenimento del Pt_2 coniuge entro il cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, per un periodo pari a dodici mesi;
i) il sig. verserà alla sig.ra la metà dell'assegno unico percepito per i figli e dell'indennità di Pt_2 Pt_1 frequenza percepita per il figlio minore per un totale di euro 415,00 mensili;
j) il sig provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli. Nello specifico: libri Pt_2
e trasporto scolastico e altri strumenti di studio, scuola guida, rette e mense scolastiche e/o universitarie, gite e viaggi
3 di istruzione, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche private o comunque non coperte dal SSN, apparecchi e tutto quanto necessario alla salute;
k) i coniugi provvederanno alla divisione del saldo attualmente esistente sui libretti di risparmio cointestati ad entrambi accesi presso gli uffici postali di Acerra e contestualmente alla loro chiusura;
nello specifico sarà ripartito al
50% il saldo del libretto di risparmio recante n. 000049883087 pari ad € 4755,09 nonché il buono fruttifero di
€ 5000,00, previa autorizzazione del giudice tutelare.
l) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori, stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata ad [...] il Parte_1
28/01/1980, e , nato ad [...] il [...], che Parte_2 hanno contratto matrimonio ad Acerra (NA) l'08/06/2009 (atto n. 58, Parte II, Serie A, anno
2009);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acerra (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 22/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 204/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'avv.to GAGLIONE ROSA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
e da
, nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso lo studio dell'avv. NUZZO TERESANNA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto Parte_1 Parte_2
a ruolo in data 24/01/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 08/06/2009, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Acerra (al N. 58, Parte II, serie A, anno 2009). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, (a Castelvolturno il Persona_1
17/05/2010) e (a Castelvolturno il 22/05/2015), entrambi minorenni, le parti Persona_2 hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 15/04/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale. Ne consegue che la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
5. Appare conforme agli interessi dei figli minori e rispettoso delle norme di cui Per_1 Per_2 agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di
New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 23.06.2025, in risposta ai chiarimenti richiesti dal Giudice relatore con ordinanza del 29.04.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ a) i coniugi vivranno separatamente, a partire dalla data della pubblicazione del decreto di omologa, con obbligo per entrambi di comunicare reciprocamente eventuali mutamenti di residenza o di domicilio;
b) i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione e dimora degli stessi presso la casa della sig.ra Pt_1
c) l'occupazione della casa coniugale sarà divisa tra i coniugi;
nello specifico, il sig. occuperà la parte Pt_2 attualmente composta dalla camera da letto, dal bagno e dalla lavanderia mentre la restante parte, completa di tutti
2 gli arredi, elettrodomestici e accessori attualmente esistenti al suo interno, resterà occupata dalla sig.ra e dai Pt_1 suoi figli che continueranno ad abitarla;
d) si precisa che la casa coniugale sarà pertanto divisa e da essa saranno creati due distinti appartamenti. Nello specifico sarà eretta una parete divisionaria che permetterà la divisione strutturale dell'immobile secondo le modalità indicate nel capo precedente di modo che ogni casa avrà il suo ingresso indipendente, il suo bagno, la sua cucinae e la sua camera da letto;
e) lspese da sostenere per la divisione dell'immobile sono interamente a carico del sig. che provvederà ad Pt_2 affrontarle per la creazione della parte di casa che sarà da lui abitata;
egli, inoltre, provvederà ad effettuare i lavori di ristrutturazione per l'adattamento del bagno che resterà alla signora, alle spese di montaggio e smontaggio degli arredi e provvederà all'installazione del contatore per l'energia elettrica della parte di casa che resterà occupata dalla sig.ra Pt_1
e) quanto alla regolamentazione del diritto di visita paterno, il sig. terrà con sè i figli due pomeriggi a Pt_2 settimana, il lunedì e il mercoledì nonché ogni volta che vorrà secondo le esigenze dei figli, e nel weekend ogni quindici giorni, dal venerdì a partire dall'uscita dalla scuola fino alla domenica sera allorquando dopo cena torneranno dalla madre, salvo diverso accordo tra i coniugi per esigenze lavorative e/o dei minori;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sè i figli il 25 Dicembre e 31 Dicembre o l'1 Gennaio e il 24 Dicembre, secondo il criterio dell'alternanza, oltre ai giorni già previsti regolarmente;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
i minori trascorreranno la festa del papà con il padre e la festa della mamma con la madre. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre quindici giorni consecutivi;
inoltre, durante la permanenza con il padre, i minori non incontreranno la cognata del sig. a causa dei cattivi rapporti in essere con la sig.ra e dei procedimenti penali in corso;
Pt_2 Pt_1
f) allorquando il sig. si trovasse nell'impossibilità di tenere con sé i bambini sarà tenuto a comunicarlo al Pt_2 genitore collocatario al più tardi, nel giorno che precede l'incontro. Altrettanto dovrà fare la madre;
g) il sig. verserà un assegno mensile di euro 200,00 a figlio a titolo di concorso al mantenimento dei figli Pt_2 minori per un totale di euro 400,00, entro il cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT, con versamento alla madre;
h) il sig. provvederà, altresì, al versamento di un assegno mensile di euro 100,00 per il mantenimento del Pt_2 coniuge entro il cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, per un periodo pari a dodici mesi;
i) il sig. verserà alla sig.ra la metà dell'assegno unico percepito per i figli e dell'indennità di Pt_2 Pt_1 frequenza percepita per il figlio minore per un totale di euro 415,00 mensili;
j) il sig provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli. Nello specifico: libri Pt_2
e trasporto scolastico e altri strumenti di studio, scuola guida, rette e mense scolastiche e/o universitarie, gite e viaggi
3 di istruzione, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche private o comunque non coperte dal SSN, apparecchi e tutto quanto necessario alla salute;
k) i coniugi provvederanno alla divisione del saldo attualmente esistente sui libretti di risparmio cointestati ad entrambi accesi presso gli uffici postali di Acerra e contestualmente alla loro chiusura;
nello specifico sarà ripartito al
50% il saldo del libretto di risparmio recante n. 000049883087 pari ad € 4755,09 nonché il buono fruttifero di
€ 5000,00, previa autorizzazione del giudice tutelare.
l) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto dei minori, stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata ad [...] il Parte_1
28/01/1980, e , nato ad [...] il [...], che Parte_2 hanno contratto matrimonio ad Acerra (NA) l'08/06/2009 (atto n. 58, Parte II, Serie A, anno
2009);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acerra (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 22/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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