Ordinanza cautelare 21 agosto 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 16/03/2026, n. 4829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4829 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04829/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08568/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8568 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) Del provvedimento di inidoneità prot. 2087, del 21 maggio 2025, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale delle Risorse Umane,- Roma - notificato al difensore il successivo 03 giugno 2025 a seguito di richiesta di accesso atti, relativa alla procedura per l' assunzione di 200 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato ai candidati provenienti dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni che abbiano superato la prova di capacità operativa prevista dall'art. 8 del bando di procedura selettiva riservato al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018;
b) Del verbale n. 196 del 12 maggio 2025, con il quale la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del Sig. -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-: “Alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di Massa grassa (29,6 %) - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Capo I, Art. 1, comma 1, lettera b)”;
c) Ove occorrente, la scheda medica della commissione medica del 10 aprile 2025 relativa all'accertamento della massa grassa da parte della commissione medica, datata 10 aprile 2025, risulta che il ricorrente ha una massa grassa pari al 29, 6%.
d) Della circolare prot. 43545, dell'11 giugno 2025, della Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio II, contenente l'allegato elenco dei candidati, nei confronti dei quali, secondo l'ordine della graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento per il personale volontario, a seguito della conclusione dell'iter assunzionale dei vincitori del concorso indicato in oggetto e delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 71 del Dlgs 217/2005, è stata avviata la procedura finalizzata alla scelta della sede di servizio per il personale interessato;
e) Della graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento allegata alla circolare prot. 43545, dell'11 giugno 2025 di cui al punto d);
f) Della circolare prot. 46217, del 20 giugno decorso, della Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio II con la quale è stato rappresentato che in esito alla circolare di scelta sede prot. n. 43545 in data 11 giugno 2025, con provvedimento in corso di registrazione, il personale di seguito indicato è stato nominato operatore in prova con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 15 luglio p.v. ed assegnato, dalla stessa data, presso le sedi indicate a fianco di ciascun nominativo; g) Ove occorrente la graduatoria dei candidati indicati nella circolare prot. 46217, del 20 giugno 2025 nominati operatori in prova di cui al punto f); h) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa ER LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato alla procedura indetta con decreto n. 362 del 29 ottobre 2024, per l’assunzione di 200 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato ai candidati provenienti dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni che abbiano superato la prova di capacità operativa prevista dall’art. 8 del bando di procedura selettiva, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018.
1.1. Superata la prova selettiva, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, è stato convocato per sottoporsi agli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall’art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, sino alla copertura dei posti messi a concorso, in data 9 aprile 2025. In tale sede è stata escluso dalla procedura in quanto giudicato inidoneo per la seguente motivazione: “ Alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di Massa grassa (29,6 %) - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Capo I, Art. 1, comma 1, lettera b) ”.
1.2. Il ricorrente, pertanto, si è rivolto all’intestato Tribunale, contestando il provvedimento di esclusione, deducendo i seguenti motivi di illegittimità:
“ I) Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione; violazione del decreto Ministero dell’Interno 04 novembre 2019 nr. 166, recante “Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco”, violazione del bando con specifico riguardo all’art. 8; erroneità di motivazione ed istruttoria; violazione del giusto procedimento; travisamento; illogicità, irrazionalità; sviamento eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità del giudizio fisico ”, con cui ha dedotto l’erroneità della misurazione effettuata dalla Commissione medica, in contrasto con quella eseguita presso la USL FG/3 Distretto 1 di Foggia, da cui è risultata una diversa misurazione dell’altezza del ricorrente, rispetto alla misurazione eseguita in sede di concorso e la sussistenza di parametri corrispondenti a quelli richiesti per essere ammessi alla suddetta procedura. Ha poi aggiunto che la decisione di sottoporre i candidati all’assunzione nella qualifica di operatore alla verifica dei requisiti previsti per i Vigili del Fuoco operativi, sarebbe irragionevole ed ingiustificatamente restrittiva.
Ha, quindi, concluso per l’accoglimento del ricorso, previa istruttoria, e concessione di idonea misura cautelare.
1.3. L’amministrazione si è costituita genericamente il 30 luglio 2025, depositando una relazione, con cui ha insistito per la correttezza del suo operato e ha domandato che il ricorso e l’annessa istanza cautelare fossero respinti.
1.4. Il Collegio, con ordinanza cautelare 21 agosto 2025, n. 4480 ha accolto la richiesta cautelare, ordinando, contestualmente, l’integrazione del contraddittorio e fissando l’udienza pubblica del 10 marzo 2026.
1.5. All’udienza pubblica del 10 marzo 2026, previa verifica dell’intervenuto adempimento dell’ordine di integrazione del contraddittorio, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
3. Meritevole di accoglimento è, infatti, la doglianza articolata nella seconda parte del primo motivo, il cui esame è logicamente prioritario e assorbente, essendo diretta a contestare la legittimità della sottoposizione dei candidati alla procedura in questione alla verifica della sussistenza dei requisiti psico-fisici richiesti per il personale che svolge funzioni operative.
3.1. Sotto questo profilo è noto che, ai fini dell’accesso alle selezioni concorsuali volte all’assunzione di personale nella pubblica amministrazione, la verifica della sussistenza di determinate condizioni psicofisiche è giustificata dalle mansioni che il candidato sarà chiamato a svolgere in caso di reclutamento nel ruolo per cui concorre. Tale principio è sancito a livello unionale dalla Direttiva n. 2000/78 - in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – che, tuttavia, al considerando n. 18 precisa come “ La presente direttiva non può avere l'effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi .”.
Deriva che se, da un lato, è consentito alla pubblica amministrazione selezionare il personale destinato a svolgere servizi di soccorso sulla base di precisi requisiti psico-fisici (e attitudinali), tali requisiti, tuttavia, devono essere posseduti in funzione dello svolgimento delle mansioni di carattere operativo cui tale personale sarà addetto (si veda, in proposito, seppur con riferimento alla diversa questione dei limiti di età, Corte di Giustizia UE, sentenza 17 novembre 2022, in causa n. C-304/21, in cui viene sposata la tesi della verifica in concreto delle mansioni da svolgere per valutare la legittimità dell’imposizione dei limiti di età; sulla peculiarità delle funzioni svolte dal personale operativo dei Vigili del Fuoco cfr. Cons. St., sez. III, 19 febbraio 2014, n. 768 e 13 aprile 2016, n. 1476).
3.2. Ciò posto l’art. art. 4, d.lgs. n. 217/2005 stabilisce che: “ Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva verifica e manutenzione di apparecchiature, automezzi, mezzi, materiali e ogni altra attrezzatura o strumento in dotazione; conduce automezzi e mezzi; svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni conseguite nel corso del servizio o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell'accesso al ruolo; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; può, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale e formazione in materie per le quali è abilitato e ha competenza specifica .”, mentre l’art. 70, dedicato alle “ Funzioni del personale appartenente al ruolo degli operatori ” prevede che “ 1. Il personale con le qualifiche di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale. Svolge le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti; provvede alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Per lo svolgimento delle attività di competenza utilizza anche apparecchiature informatiche; provvede all'esecuzione di operazioni tecnico-manuali di tipo operaio-specialistico, consistenti in manutenzione, installazione, riparazione di strutture, impianti, laboratori, officine e macchine, con relativa conduzione. Effettua l'installazione e la manutenzione di attrezzature, apparecchiature e impianti di radio e telecomunicazioni, in relazione alla specifica professionalità posseduta. Redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. Per l'esecuzione dei lavori può avvalersi dell'uso di macchine che richiedono la patente di guida o l'abilitazione all'uso di macchine operatrici, mantenendo le abilitazioni possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento; può essere abilitato alla guida di veicoli con l'ausilio di dispositivi supplementari acustici ed ottici inseriti. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è assegnato, svolge le attività relative al profilo di competenza, comprese quelle di vigilanza e di custodia delle sedi e partecipa, ove richiesto, ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall'amministrazione ”.
Dall’esame di tali disposizioni è evidente che le mansioni cui sono addetti gli “operatori” rientrano nell’ordinaria attività d’ufficio cui sono destinati gli apparati burocratici di tutte le pubbliche amministrazioni, in assenza, quindi, di peculiarità che giustifichino la sussistenza di particolari requisiti di prestanza fisica, correlati alla tipologia delle funzioni svolte.
3.3. Per altro verso si osserva che lo stesso legislatore – all’art. 12, co. 2, d.l. n. 69/23 in base al quale è stata indetta la procedura concorsuale cui il ricorrente ha partecipato – ha previsto che il personale che avesse presentato domanda di partecipazione per la qualifica di operatore avrebbe dovuto essere valutato, sul piano psico-fisico, ai sensi dell’art. 2 D.M. n. 166/2019 e non in base all’art. 1 dello stesso D.M. Ebbene, l’art. 2 citato disciplina i “ Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali ”, diversamente dall’art. 1 – non richiamato – che, invece, reca “ Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative ”.
Allo stesso modo, il Bando di concorso con cui è stata indetta la procedura in questione, all’art. 8, si limita a stabilire che, per l’ammissione alla procedura di assunzione, sono richiesti i requisiti di “ idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166 ”, senza con questo richiamare espressamente quelli previsti dall’art. 1 del suddetto D.M. che disciplina quelli necessari allo svolgimento delle funzioni operative.
4. È, quindi, irragionevole e sproporzionata la decisione dell’amministrazione di escludere il ricorrente dalla procedura di selezione in questione, per carenza dei requisiti previsti dall’art. 1, D.M. 166/2019, tanto più che trattasi di soggetto rientrante tra le file dei c.d. Vigili volontari discontinui, con riferimento ai quali è attualmente pendente la procedura di infrazione n. 2014/4231.
5. In definitiva, la decisione dell’amministrazione di escludere il ricorrente dalla procedura, nella parte in cui l’ha sottoposto alla verifica della sussistenza dei requisiti psico-fisici stabiliti dall’art. 1 D.M. n. 166/2019 è illegittima e va, conseguentemente, annullata, con annullamento del provvedimento di esclusione gravato con il ricorso introduttivo, definitiva ammissione al prosieguo della procedura e ordine all’amministrazione di provvedere al suo inserimento in graduatoria a pieno titolo e senza riserva.
6. Avuto riguardo alla particolarità della controversia e la natura delle questioni trattate, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA RT, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
ER LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER LA | RA RT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.