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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/05/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 15/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 2372/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Gaetano Colonnese giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( ,), in qualità di procuratrice CP_1 C.F._2 generale del sig. ( ), rappresentata e Controparte_2 C.F._3
difesa dall'Avv.to Grazia Maria Cirillo, giusto mandato in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 20/12/2018, adiva al Parte_1 presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“Accertare e dichiarare che tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
, quest'ultima in qualità di procuratrice generale del padre, sig. CP_1 [...]
, è intercorso un rapporto di lavoro domestico dal 06 ottobre 2011 CP_2 al 10 ottobre 2017 per tutta la settimana, anche la domenica, per circa cento ore settimanali circa, in via continuativa e non occasionale”; 2) “Condannare parte resistente alla corresponsione in favore di parte ricorrente di tutte le somme relative: alle differenze retribuite non versate, alle ferie e alle festività non godute, alle tredicesime e alle quattordicesime non versate, al trattamento di fine rapporto non erogato, per un ammontare di € 50.000,00 circa, unitamente ai contributi previdenziali ed assistenziali da versare ai competenti enti, il tutto oltre rivalutazione ed interessi sino al saldo”; 3) “Dichiarare il licenziamento orale intimato al ricorrente in data 10 ottobre 2017 inefficace e, perciò, nullo e per l'effetto”; 4) “Condannare parte resistente al risarcimento del danno, per nullità del licenziamento orale, in favore del da quantificarsi secondo i Pt_1 parametri normativi vigenti”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , la quale CP_1 contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile,
e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, spiegando nel contempo domanda riconvenzionale, ovvero riconoscimento al
“diritto della resistente di richiedere in via riconvenzionale la corresponsione dell'indennità di mancato preavviso per risoluzione anticipata unilaterale del rapporto di lavoro”
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, nominato CTU contabile (dott.
), all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e Persona_1
dispositivo contestuali.
2.1 Priva di pregio è la richiesta di nullità dell'atto introduttivo per genericità della domanda, come sollevato da parte resistente. La domanda di parte ricorrente appare sufficientemente specifica e circostanziata, tale da permettere l'esatta individuazione delle pretese asserite e delle circostanze fattuali, rendendo pertanto chiaro l'oggetto del contendere e regolare il contradditorio formatosi.
2.2 Preliminarmente, in merito alla domanda riconvenzionale, si rileva che la stessa è stata svolta senza previa richiesta di nuovo decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c.. È lo stesso articolo a prevedere, in caso di mancata istanza in tal senso, la decadenza del resistente a proporre domanda riconvenzionale;
si provvede, pertanto, in questo senso.
2.3 La decadenza non preclude, comunque, l'efficacia del rilievo circostanziale, ovvero del supposto abbandono del luogo di lavoro da parte del lavoratore. Tale ricostruzione è in contrasto con la domanda attorea, che al contrario chiede il riconoscimento della nullità del licenziamento, avvenuto per forma orale. Sul punto si rileva che è lo stesso contratto collettivo di categoria a stabilire che il licenziamento può avvenire anche in forma orale. Il dato contrattuale positivo, previsto dall'art. 39 co. 9 CCNL lavoro domestico, è coadiuvato da giurisprudenza di merito e legittimità (da ultimo, Cassazione 23766/2018).
Pag. 2 di 5 Residua l'obbligo di consegna di documento dal quale emergano i motivi del licenziamento solo allorquando richiesti espressamente del lavoratore.
Da produzione di parte ricorrente risulta tempestivamente comunicata, a mezzo raccomandata, recante la contestazione del licenziamento e l'espressa richiesta dei motivi dello stesso. Non risulta alcun riscontro, in atti, a tale richiesta: solo oggi ricorrente afferma che non vi sia stato licenziamento ma abbandono del posto di lavoro (circostanza, in ogni caso, non comprovata). Si impone pertanto la dichiarazione di nullità del licenziamento e la condanna risarcimento richiesto, liquidato, anche in assenza di specifiche richieste specifiche da parte della ricorrente, nella misura equitativa minima di € 6.090,00 (pari a sei mesi di retribuzione rapportati all'ultima retribuzione documentata in atti).
2.4 Non trova invece accoglimento la rideterminazione delle ore di lavoro effettuate, in difformità da quanto previsto dal contratto. Le testimonianze raccolte, infatti, risultano generiche, basate su episodi occasionali (“5 o 6 volte all'anno” per il teste , oppure interventi occasionali in orari non specificati Tes_1 per il teste , titolare di negozio di elettrodomestici), e mai Testimone_2 riportanti in maniera chiara (e per univoca conoscenza diretta) gli orari esatti di inizio e fine della finestra lavorativa. Tanto comporta una impossibilità a determinare un convincimento, anche su basi presuntive più elastiche, in difformità all'orario concordato in contratto di lavoro.
Il contratto sottoscritto prevede, infatti, svolgimento di 40 ore settimanali che, in effetti, sembrano essere compatibili con le testimonianze rese, tanto da testi di parte ricorrente quanto di parte resistente. Si rigetta, pertanto, sul punto il ricorso.
2.5 Quanto alla qualificazione, la stessa viene individuata ai sensi del CCNL e concordemente con i profili emersi in atti e testimonianze, quale “badante” con livello retributivo (B-super previsto per assistenza a persone autosufficienti).
Si ritiene pertanto, sulla scorta di queste risultanze, fare affidamento alla ricostruzione effettuata dal CTU dott.ssa che depositava, in Persona_1 data 20/09/2023, elaborato peritale riportante (secondo i quesiti posti in sede di conferimento) diverse ipotesi di ricostruzione, comprendendo l'ipotesi di 40 ore settimanali (5 giorni a settimana) per il quale veniva computata una differenza retributiva non corrisposta di complessivi € 6.818,83 (somma comprensiva di €
3.509,34 per TFR).
Pag. 3 di 5 Si impone, per l'effetto, condanna al pagamento per tale somma.
3.1 Le spese seguono la soccombenza, con la precisazione che l'individuazione dello scaglione di riferimento per liquidazione dei compensi avviene sulla scorta non del valore della domanda ma dell'effettiva quantificazione emersa in giudizio (ovvero scaglione € 5.201 – 26.000), in misura minima. Parimenti poste in capo a parte soccombente le spese di consulenza tecnica, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , rappresentato dal
[...] Controparte_2 procuratore generale , così provvede: CP_1
1) accoglie parzialmente l'opposizione per quanto di ragione e, dichiara la nullità del licenziamento della ricorrente, condannando parte attrice al pagamento, in favore della ricorrente, di € 6.090,00 a titolo di risarcimento danno, oltre interessi e rivalutazione a partire dal 11/10/2017 sino al soddisfo;
2) dichiara che tra il ricorrente e , è Parte_1 Controparte_2 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal lunedì al venerdì escluso il sabato e la domenica, per un totale di 40 ore settimanali e 8 ore al dì con funzioni di “badante” (livello B – super), e per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €
6.818,83 (comprensivo di € 3.509,34 per TFR) oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo per differenza retributiva non corrisposta e TFR;
3) Dichiara decaduta parte resistente dalla proposizione di domanda riconvenzionale;
4) condanna parte resistente al pagamento delle spese di giustizia, quantificate in
Euro 2.695,00 per compensi, oltre CA, IVA e rimborso forf. 15%, da versarsi in favore dello Stato, attesa l'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente,
5) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico della resistente, spese liquidate come da separato decreto.
Pag. 4 di 5 Vallo della Lucania, così deciso il 15/05/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 15/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 2372/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Gaetano Colonnese giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( ,), in qualità di procuratrice CP_1 C.F._2 generale del sig. ( ), rappresentata e Controparte_2 C.F._3
difesa dall'Avv.to Grazia Maria Cirillo, giusto mandato in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 20/12/2018, adiva al Parte_1 presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“Accertare e dichiarare che tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
, quest'ultima in qualità di procuratrice generale del padre, sig. CP_1 [...]
, è intercorso un rapporto di lavoro domestico dal 06 ottobre 2011 CP_2 al 10 ottobre 2017 per tutta la settimana, anche la domenica, per circa cento ore settimanali circa, in via continuativa e non occasionale”; 2) “Condannare parte resistente alla corresponsione in favore di parte ricorrente di tutte le somme relative: alle differenze retribuite non versate, alle ferie e alle festività non godute, alle tredicesime e alle quattordicesime non versate, al trattamento di fine rapporto non erogato, per un ammontare di € 50.000,00 circa, unitamente ai contributi previdenziali ed assistenziali da versare ai competenti enti, il tutto oltre rivalutazione ed interessi sino al saldo”; 3) “Dichiarare il licenziamento orale intimato al ricorrente in data 10 ottobre 2017 inefficace e, perciò, nullo e per l'effetto”; 4) “Condannare parte resistente al risarcimento del danno, per nullità del licenziamento orale, in favore del da quantificarsi secondo i Pt_1 parametri normativi vigenti”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , la quale CP_1 contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile,
e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, spiegando nel contempo domanda riconvenzionale, ovvero riconoscimento al
“diritto della resistente di richiedere in via riconvenzionale la corresponsione dell'indennità di mancato preavviso per risoluzione anticipata unilaterale del rapporto di lavoro”
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, nominato CTU contabile (dott.
), all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e Persona_1
dispositivo contestuali.
2.1 Priva di pregio è la richiesta di nullità dell'atto introduttivo per genericità della domanda, come sollevato da parte resistente. La domanda di parte ricorrente appare sufficientemente specifica e circostanziata, tale da permettere l'esatta individuazione delle pretese asserite e delle circostanze fattuali, rendendo pertanto chiaro l'oggetto del contendere e regolare il contradditorio formatosi.
2.2 Preliminarmente, in merito alla domanda riconvenzionale, si rileva che la stessa è stata svolta senza previa richiesta di nuovo decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c.. È lo stesso articolo a prevedere, in caso di mancata istanza in tal senso, la decadenza del resistente a proporre domanda riconvenzionale;
si provvede, pertanto, in questo senso.
2.3 La decadenza non preclude, comunque, l'efficacia del rilievo circostanziale, ovvero del supposto abbandono del luogo di lavoro da parte del lavoratore. Tale ricostruzione è in contrasto con la domanda attorea, che al contrario chiede il riconoscimento della nullità del licenziamento, avvenuto per forma orale. Sul punto si rileva che è lo stesso contratto collettivo di categoria a stabilire che il licenziamento può avvenire anche in forma orale. Il dato contrattuale positivo, previsto dall'art. 39 co. 9 CCNL lavoro domestico, è coadiuvato da giurisprudenza di merito e legittimità (da ultimo, Cassazione 23766/2018).
Pag. 2 di 5 Residua l'obbligo di consegna di documento dal quale emergano i motivi del licenziamento solo allorquando richiesti espressamente del lavoratore.
Da produzione di parte ricorrente risulta tempestivamente comunicata, a mezzo raccomandata, recante la contestazione del licenziamento e l'espressa richiesta dei motivi dello stesso. Non risulta alcun riscontro, in atti, a tale richiesta: solo oggi ricorrente afferma che non vi sia stato licenziamento ma abbandono del posto di lavoro (circostanza, in ogni caso, non comprovata). Si impone pertanto la dichiarazione di nullità del licenziamento e la condanna risarcimento richiesto, liquidato, anche in assenza di specifiche richieste specifiche da parte della ricorrente, nella misura equitativa minima di € 6.090,00 (pari a sei mesi di retribuzione rapportati all'ultima retribuzione documentata in atti).
2.4 Non trova invece accoglimento la rideterminazione delle ore di lavoro effettuate, in difformità da quanto previsto dal contratto. Le testimonianze raccolte, infatti, risultano generiche, basate su episodi occasionali (“5 o 6 volte all'anno” per il teste , oppure interventi occasionali in orari non specificati Tes_1 per il teste , titolare di negozio di elettrodomestici), e mai Testimone_2 riportanti in maniera chiara (e per univoca conoscenza diretta) gli orari esatti di inizio e fine della finestra lavorativa. Tanto comporta una impossibilità a determinare un convincimento, anche su basi presuntive più elastiche, in difformità all'orario concordato in contratto di lavoro.
Il contratto sottoscritto prevede, infatti, svolgimento di 40 ore settimanali che, in effetti, sembrano essere compatibili con le testimonianze rese, tanto da testi di parte ricorrente quanto di parte resistente. Si rigetta, pertanto, sul punto il ricorso.
2.5 Quanto alla qualificazione, la stessa viene individuata ai sensi del CCNL e concordemente con i profili emersi in atti e testimonianze, quale “badante” con livello retributivo (B-super previsto per assistenza a persone autosufficienti).
Si ritiene pertanto, sulla scorta di queste risultanze, fare affidamento alla ricostruzione effettuata dal CTU dott.ssa che depositava, in Persona_1 data 20/09/2023, elaborato peritale riportante (secondo i quesiti posti in sede di conferimento) diverse ipotesi di ricostruzione, comprendendo l'ipotesi di 40 ore settimanali (5 giorni a settimana) per il quale veniva computata una differenza retributiva non corrisposta di complessivi € 6.818,83 (somma comprensiva di €
3.509,34 per TFR).
Pag. 3 di 5 Si impone, per l'effetto, condanna al pagamento per tale somma.
3.1 Le spese seguono la soccombenza, con la precisazione che l'individuazione dello scaglione di riferimento per liquidazione dei compensi avviene sulla scorta non del valore della domanda ma dell'effettiva quantificazione emersa in giudizio (ovvero scaglione € 5.201 – 26.000), in misura minima. Parimenti poste in capo a parte soccombente le spese di consulenza tecnica, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , rappresentato dal
[...] Controparte_2 procuratore generale , così provvede: CP_1
1) accoglie parzialmente l'opposizione per quanto di ragione e, dichiara la nullità del licenziamento della ricorrente, condannando parte attrice al pagamento, in favore della ricorrente, di € 6.090,00 a titolo di risarcimento danno, oltre interessi e rivalutazione a partire dal 11/10/2017 sino al soddisfo;
2) dichiara che tra il ricorrente e , è Parte_1 Controparte_2 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal lunedì al venerdì escluso il sabato e la domenica, per un totale di 40 ore settimanali e 8 ore al dì con funzioni di “badante” (livello B – super), e per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €
6.818,83 (comprensivo di € 3.509,34 per TFR) oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo per differenza retributiva non corrisposta e TFR;
3) Dichiara decaduta parte resistente dalla proposizione di domanda riconvenzionale;
4) condanna parte resistente al pagamento delle spese di giustizia, quantificate in
Euro 2.695,00 per compensi, oltre CA, IVA e rimborso forf. 15%, da versarsi in favore dello Stato, attesa l'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente,
5) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico della resistente, spese liquidate come da separato decreto.
Pag. 4 di 5 Vallo della Lucania, così deciso il 15/05/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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