Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/01/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2985/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di LA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 23/01/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di
LA , all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intesta- zione.
Preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale, decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensi- ve, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare al- le parti di cui si dà lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di LA, Sezione I Civile, in composizione mono-
cratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, dando atto che la di-
scussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive e pronunciando con contestuale redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la seguente
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nella causa iscritta al n. 2985/2023 r.g.a.c.
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1
ZURINO NICOLETTA (c.f.: ) dal quale è rappresenta e C.F._1
difesa in virtù di procura in atti.
- Opponente
E
elettivamente domiciliata in VIA GALILEO FERRARIS,4 80142 NAPO- CP_1
LI presso lo studio dell'Avv. PEPE GIANFRANCO (c.f.:
) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in C.F._2
atti
- Opposta
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981
relative a sa
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale.
DECISA all'udienza odierna ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo te-
sto dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009),
mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
omettendo lo svolgimento del processo.
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
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Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente ha convenuto in giudi-
zio , proponendo formale opposizione avverso la cartella meglio specificata CP_1
in atti, deducendo di non aver mai ricevuto notifica dell'atto di accertamento pre-
supposto, per essere la stessa effettuata in luogo diverso da quello di residenza del titolare della ditta individuale e della sede di quest'ultima. Ha eccepito, per-
tanto sia la decadenza che la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme in esame, oltre che la sproporzione della somma ingiunta (fatta poi oggetto di ri-
determinazione in corso di causa).
Innanzitutto, in considerazione della pluralità di eccezioni sollevate, non appare fuori luogo evidenziare che si intende dar seguito all'ormai consolidato insegna-
mento della giurisprudenza di legittimità che, alla luce del principio processuale della "ragione più liquida", - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr.
SS.UU., Sent. n.9936 del 08/05/2014). Deve preferirsi, pertanto, un approccio in-
terpretativo volto alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,
piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, che consenta al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare,
di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di eco-
nomia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della que-
stione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - sen-
za che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis, Cassazio-
ne civile sez. I, 16/04/2018, n.9370; Cass. 23901/2017; Cass. 11335/2017; Cass.
2977/2016; Cass. S.U. 23542/2015; già cit. Cass. S.U. 9936/2014; Cass.
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12202/2014; Cass. 15106/2013; Cass. S.U. 6826/2010). In definitiva, quindi, in forza dell'enunciato principio deve riconoscersi al giudice il potere di pronun-
ciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e age-
vole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere su-
perflua l'analisi di tutte le altre questioni diretto a consentire la maggiore effi-
cienza dell'azione giudiziaria.
In punto di diritto, è da rilevare che, in ragione del combinato disposto degli artt.209 C.d.S. e 28 L. 689/1981, il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada si pre-
scrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazio-
ne. Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che la prescrizione opera con riguardo sia alla violazione che alla sanzione pecuniaria, funzionando come cau-
sa estintiva dell'illecito, oltre che del diritto a riscuotere la somma. Difatti, anche se l'articolo 28 l. n. 689/1981 riferisce la prescrizione al “diritto a riscuotere le
somme dovute”, tale formulazione deve essere interpretata alla luce del sistema complessivo che tale legge disegna. In particolare, secondo la Corte, il diritto di credito dell'amministrazione sorge direttamente dalla violazione, che si pone come fonte dell'obbligazione, mentre l'ingiunzione di pagamento ha l'effetto di
“determinare la somma dovuta” come vuole l'art. 18, c. 2, l. 689/1981 (cfr. Cass.
civ. n. 9310/1992; Cass. civ., n. 9211/1992; Cass. civ., n. 5896/2007).
Orbene, calando i principi di cui sopra nella fattispecie concreta, dalla documen-
tazione versata agli atti del giudizio dall è emerso che effettivamente il CP_1
provvedimento di accertamento della violazione riportante protocollo CP_1
5102.31/10/2018.0217098 e gli avvisi di ricevimento riportanti n.ri raccoman-
data a/r 786028601670 del 08/11/2018 e 666028601674 del 23/11/2018 che
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l' ricollega alla notifica del provvedimento di accertamento della violazione, CP_1
risultano notificati all'indirizzo di Via Palmentole 23 del Comune di Somma Ve-
suviana (NA), luogo diverso sia dalla sede legale della ditta individuale “
[...]
” dia dalla quello in cui (sin dal 26/11/2012) il Controparte_2 Pt_1
aveva trasferito la propria residenza (Saviano, Via Feruto n.28) ove, tra l'altro,.
ove è stata notificata l'ordinanza di ingiunzione oggetto della presente opposi-
zione
Ebbene, alla luce di tali coordinate ermeneutiche è da evidenziarsi, nel caso di specie, che quest'ultima risulta conseguentemente il primo atto notificato al debi-
tore, allorquando il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 28 L.
689/1981, risultava già maturato, in assenza di atti interruttivi. Donde, alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va, pertanto, accolto con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) di parte resistente e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, conformemente ai parametri di cui al D.M. Giu-
stizia n. 55 del 10.03.2014, recante “Determinazione dei parametri per la liqui-
dazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022,
tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione opposta
- condanna , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pa- CP_1
gamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opponente che si liqui-
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dano in € 2.540,00 per compenso, con attribuzione al procuratore costituto in qualità di antistatario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA se dovuti.
E' verbale.
Il Giudice
(dott.ssa Dora Tagliafierro)
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