Art. 8. ((L'autorita' provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai Comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o compiano il 21° anno di eta' entro il semestre successivo))
Versione
28 ottobre 1947
28 ottobre 1947
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Versione
9 febbraio 1966
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