Art. 14. 1. Nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonche' i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonche' per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalita' la salvaguardia delle minoranze linguistiche.
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4 gennaio 2000
4 gennaio 2000
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Catania, sez. III, sentenza 14/07/2009, n. 1290Provvedimento: N. 06209/1994 REG.RIC. N. 01290/2009 REG.SEN. N. 06209/1994 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6209 del 1994, proposto da: IG NI, IG US, IG IO AR e OG MA, quali eredi di IG OL, rappresentati e difesi dagli avv.ti NI Li Causi e Giovanni Monforte e domiciliati per legge presso la Segreteria del Tribunale; contro il Comune di Messina, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Tigano, con domicilio di legge presso la Segreteria del Tribunale; l'Istituto …Leggi di più...
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