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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/11/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1690 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024 promossa
DA
, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
, in atti generalizzato, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Luisa Controparte_1
Ambroselli, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Isola Liri, via Napoli n. 354.
-OPPONENTE-
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante, difeso dall'avv. Dalila Controparte_2
RE MA del foro di Cassino, giusta procura allegata alla comparsa, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Cassino, via Enrico De Nicola n. 201.
-OPPOSTO –
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , nella sua qualità di legale rappresentante della Pt_1
nel convenire in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone la CP_1 Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 437/2024 R.G. n. 1102/24, emesso dal Tribunale di Frosinone in favore della
[...]
chiedendo la sospensione della provvisoria esecutorietà, la revoca e/o Controparte_2
l'annullamento del decreto ingiuntivo , l'accertamento della non dovutezza delle somme ingiunte ed il rigetto di tutte le domande formulate nel ricorso monitorio.
Si costituiva in giudizio la soc. , in persona del suo legale rappresentante, la Controparte_2 quale impugnava e contestava la domanda proposta, le argomentazioni, le eccezioni e le deduzioni svolte dall'attore, chiedendone espressamente il rigetto, perché assolutamente infondate in fatto e in diritto.
Concessi i termini per il deposito di memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. all'udienza del 22/04/25 il
Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 18/11/25 per la remissione della stessa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e soprassedeva in ordine all'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione. A quella udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritiene questo Tribunale che l'opposizione non sia fondata.
La presente causa veniva promossa dal sig. avverso il decreto ingiuntivo n. 437/2024 Parte_1 emesso dal Tribunale di Frosinone in data 18/06/2024, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 27.333,38 in favore della odierna convenuta, per compensi maturati a seguito di contratto di consulenza del 12/10/2016.
Secondo la difesa di parte opponente alla base del provvedimento monitorio vi sarebbe un' errata interpretazione del contratto e, in particolare, l'individuazione di un'errata base di calcolo applicata per la determinazione del compenso dovuto a . CP_2 Controparte_2
Si osserva, a tale riguardo, che l'art. 10 del contratto in atti prevede espressamente l'applicazione di un compenso pari al 20% sul minor debito o sul maggior credito.
Sulla scorta di tale previsione pattizia il Giudice del monitorio ha ricostruito la situazione contabile tra le parti e dunque i rapporti di dare e avere, calcolando la percentuale del 20% sulla somma di € 96.120,42, tratta dalla differenza tra il saldo debitore (€ 98.884,84) richiesto dalla Banca convenuta nel giudizio civile,
r.g. 641/2017, promosso innanzi al Tribunale di Cassino e il debito del correntista come accertato giudizialmente con la sentenza n. 1065/23 di € 2.764,42, aggiungendo poi la somma di € 3.000,00 a titolo di saldo perizie.
Secondo parte opponente, la predetta clausola contrattuale farebbe riferimento solo ad un eventuale credito in favore del correntista e non già ad un eventuale, sia pure residuale, debito e, quindi, secondo la prospettazione di parte, solo se il correntista avesse incassato delle somme, allora avrebbe dovuto versare all'opposta la percentuale del 20% dell'importo recuperato.
Secondo questo Tribunale, tale assunto appare non in linea con la previsione contrattuale e con il principio di buona fede contrattuale.
Appare, infatti, evidente come detta clausola vada applicata in entrambi i casi, anche quando si parli di debito, purché vi sia comunque un recupero in favore del correntista, concretizzatosi nel caso in esame attraverso la drastica riduzione del saldo debitore.
In sostanza, ancorché all'opponente non spettino somme, avendo comunque un debito residuo nei confronti della Banca, così come accertato in altro giudizio, tuttavia, grazie all'attività svolta dalla società opposta, lo stesso ha comunque realizzato un recupero in proprio favore attraverso lo storno contabile dal saldo debitore.
Ne deriva che la base di calcolo individuata dal Giudice del monitorio si presenta corretta e conforme alla previsione contrattuale, posto che il calcolo deve essere effettuato sulla differenza dei saldi a favore del correntista e non sull'importo di € 2.762,42.
Se cosi non fosse, si arriverebbe all'assurdo che, laddove il Tribunale di Cassino avesse accertato un saldo pari a 0 (quindi un ricalcolo così favorevole al correntista da annullare il proprio debito) quest'ultimo non avrebbe dovuto corrispondere alcunché alla società opposta, in quanto il 20% di 0 è pari a 0.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite, , liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
p.q.m.
Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
437/2024 R.G. n. 1102/24, emesso dal Tribunale di Frosinone in favore della . Controparte_2 Condanna il sig. in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
, alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.900,00, Controparte_1 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, più iva e cpa, come per legge, se dovuta.
Frosinone, 21/11/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani