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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8534 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 63584 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Roma alla via Scipio Slataper n. 9, presso lo studio dell'Avv. Massimo Filiè che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti attore
e
titolare della ditta individuale 2C Servizi Controparte_1
Immobiliari di LO LL (c.f. e p.iva CodiceFiscale_2
), elettivamente domiciliato in Roma alla via di Santa P.IVA_1
Costanza n. 7, presso lo studio dell'Avv. Paolo Maldari che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuto oggetto: mediazione immobiliare
CONCLUSIONI
Con le note a trattazione scritta relative all'udienza cartolare del
21 novembre 2024, le parti hanno così precisato le conclusioni:
per l'attore:
“Piaccia alla Giustizia dell'on. Tribunale adito, reiectis contrariis:
Accertata e dichiarata la responsabilità del mediatore immobiliare
Con-venuto, quale di titolare della Agenzia Controparte_1 Immobiliare “2 C Servizi Immobiliari”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1759 e 1218 C.C., per l'inadempimento dei propri obblighi contrattuali derivante dalla erronea assistenza fornita all'Attore in sede di stipulazione del contratto di locazione con la sig.ra
e per cui è causa, accertare e dichiarare il diritto CP_2 dell'odierno Attore medesimo al risarcimento di tutti i danni sotto ogni profilo patiti e, per l'effetto, condannare il Convenuto al pagamento, in favore del sig. della somma di €uro Parte_1
21.271,63 ovvero di quella maggiore o minore (salvo gravame) che sarà determinata in corso di causa, anche facendo ricorso a criteri equitativi e secondo l'equo apprezzamento del Giudice.
Con gli interessi, ex art. 1284 C.C. ed anche per anatocismo, e la rivaluta-zione monetaria su tutte le somme che saranno riconosciute.
Con vittoria di spese, competenze, rimborso spese generali, IVA e
Cassa Avvocati incluse.”
per il convenuto:
“…precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta qui da intendersi richiamate e trascritte e confida nell'integrale rigetto di tutte le avverse domande formulate nei propri confronti, poiché inammissibili, infondate e non provate, con il favore delle spese di lite.”
[“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa, così disporre:
- rigettare integralmente, per i motivi esposti in narrativa, tutte le domande formulate dal Sig. nei confronti del Sig. Parte_1
in quanto inammissibili, infondate in fatto e Controparte_1 in diritto e comunque non provate.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.”]
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha citato in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Roma il sig. titolare della ditta Controparte_1 individuale 2C Servizi Immobiliari di LO LL, per chiedere il risarcimento dei danni - quantificati in euro 21.271,63
– subiti in conseguenza dell'erronea assistenza prestata dal convenuto, in qualità di mediatore immobiliare, in sede di stipulazione di un contratto di locazione concluso dall'attore con la sig.ra . CP_2
A fondamento della domanda l'attore ha premesso che:
- con sentenza n. 9915/2022 pubblicata in data 16/06/2022, il
Tribunale di Roma, all'esito del giudizio iscritto al n. 75797/2019 del ruolo generale, aveva condannato il sig. a Parte_1 corrispondere alla sig.ra l'importo complessivo di CP_2 euro 13.944,45 oltre interessi legali, spese della CTU e spese di lite liquidate in euro 4.830,00 oltre oneri di legge;
- il suddetto procedimento giudiziario era stato introdotto su iniziativa della sig.ra la quale - in relazione al CP_2 contratto di locazione con durata di tre anni a decorrere dal 1° maggio 2015 avente ad oggetto l'immobile, di proprietà del sig.
, sito in Roma alla via Sisto IV n. 65, poi riconsegnato a Pt_1 quest'ultimo in data 1/02/2019 in seguito al recesso esercitato dalla conduttrice - aveva chiesto il rimborso delle somme versate in eccedenza, quantificate in complessivi euro 13.680,00, lamentando di aver corrisposto al locatore, nel corso del rapporto, un canone mensile superiore rispetto a quello consentito dalla legge ovvero la somma di euro 700,00 anziché quella inferiore di euro 396,00 da applicare in base agli accordi di riferimento delle associazioni di categoria per il Comune di Roma;
- il sig. si era costituito in quel giudizio chiedendo il Pt_1 rigetto delle avverse domande e, al contempo, l'autorizzazione a chiamare in causa l'agenzia immobiliare, qui convenuta, che aveva curato l'intermediazione finalizzata alla stipula del contratto di locazione, al fine di far accertare la responsabilità di quest'ultima;
- il Tribunale di Roma non aveva autorizzato la chiamata del terzo richiesta dal sig. , il quale aveva comunque invitato la 2C Pt_1
Servizi Immobiliari di LO LL a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, che, però, si era conclusa con esito negativo;
- nel frattempo, nell'ambito del procedimento sopra citato, era stata espletata una CTU al fine di determinare l'esatto importo massimo del canone locatizio secondo l'accordo territoriale del 2004 del Comune di Roma ed era stato conseguentemente accertato che il canone mensile da applicare nel periodo compreso tra l'1/5/2015 e il 30/4/2016 era pari ad euro 388,44 e che le somme pagate in eccedenza e da restituire alla sig.ra ammontavano ad euro CP_2
13.944,45;
- per tale motivo il sig. era stato condannato alla Pt_1 restituzione del suddetto importo e al pagamento delle spese di CTU
e di lite per un totale complessivo pari ad euro 21.271,63.
Ciò premesso l'attore ha invocato la responsabilità dell'agente immobiliare qui convenuto deducendo che:
- il sig. aveva espressamente affidato la predisposizione Pt_1 del contratto di locazione concluso con la sig.ra CP_2 all'agenzia immobiliare 2C Servizi Immobiliari di LO
LL, giusto conferimento dell'incarico di mediazione, nel quale l'agente immobiliare si era impegnato, fra le altre cose, ad assicurare “assistenza professionale in tutte le fasi della contrattazione”;
- l'agenzia immobiliare mediatrice, essendo stata incaricata dal sig. , non solo di procacciare l'affare, ma anche di Pt_1 assisterlo nella fase consecutiva e finale provvedendo alla predisposizione del contratto e alla sua registrazione, aveva omesso di adempiere agli obblighi assunti tra cui gli obblighi di informazione previsti dall'art. 1759 c.c., il cui primo comma impone al mediatore di comunicare alle parti contraenti le circostanze, a lui note o conoscibili con la comune diligenza, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare;
- in particolare il convenuto aveva disatteso gli obblighi di legge sottacendo ovvero non verificando e in ogni caso omettendo cruciali informazioni relative al contratto di locazione in questione e alla congruità del canone locativo applicabile alla tipologia di contratto predisposto dallo stesso mediatore;
- di conseguenza il convenuto doveva essere condannato a rifondere il sig. dei danni dal medesimo subiti e, quindi, alla Pt_1 restituzione in favore di quest'ultimo della complessiva somma di euro 21.271,63 corrispondente all'importo complessivamente versato dall'attore in favore della sig.ra all'esito del giudizio CP_2 sopra menzionato.
2. Con comparsa depositata in data 19 gennaio 2023 si è costituito in giudizio il sig. quale titolare della ditta Controparte_1 individuare 2C Immobiliare di LO LL, resistendo alla domanda proposta dall'attore.
Il convenuto in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda attorea, sostenendo che il sig.
avrebbe dovuto proporre appello alla sentenza relativa al Pt_1 giudizio promosso dalla sig.ra sia sotto il profilo del CP_2 rigetto della chiamata in causa del terzo, sia per ogni eventuale accertamento di responsabilità dell'odierno convenuto in relazione ai predetti fatti di causa, per i quali era quindi intervenuto il giudicato con conseguente divieto del bis in idem.
Il sig. LL ha poi eccepito l'infondatezza anche nel merito delle pretese avversarie, negando la responsabilità a lui ascritta dall'attore ed in particolare deducendo che:
- l'incarico di mediazione era limitato alla ricerca del conduttore;
- non rientravano nell'obbligo di informazione gravante sul mediatore le indagini di tipo tecnico-giuridico, quali quelle relative alla stipula del contratto di locazione;
- il locatore Sig. aveva autonomamente definito la Parte_1 tipologia e le clausole contrattuali con la conduttrice Sig.ra CP_2
ed entrambe le parti avevano sottoscritto il relativo
[...] contratto senza alcuna assistenza o collaborazione dell'agente immobiliare odierno convenuto ed avevano autonomamente provveduto alla sua registrazione;
- al momento della stipula del contratto di locazione i contraenti, per evidenti ragioni di agevolazione fiscale in favore dell'odierno attore (cedolare secca al 10% anziché al 21%), avevano optato per la tipologia del contratto a canone concordato con durata 3+2 anni, mantenendo tuttavia il canone mensile di € 700,00, previsto al momento del conferimento dell'incarico di mediazione per il diverso contratto a canone libero con durata 4+4 anni;
- il Sig. LL aveva ampiamente informato le parti, essendo precisato nell'art. 3 della proposta contrattuale che “ove il contratto prescelto debba rispettare, quanto a canone, i limiti fissati dagli accordi territoriali vigenti, il canone sopra indicato dovrà intendersi, nell'ipotesi che superi i valori anzidetti, ridotto all'importo massimo previsto dagli accordi territoriali”;
- in ogni caso mancava la prova del danno e dell'effettivo nesso di causalità.
Il sig. LL ha concluso chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti senza l'ammissione delle prove orali richieste dall'attore.
All'udienza del 21 novembre 2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti, mediante le rispettive note autorizzate, hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per le repliche.
*******
4. Anzitutto va disattesa l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità ed improponibilità della domanda attorea sollevata dal sig. LL sul presupposto che il giudicato formatosi per la mancata impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n.
9915/2022 pubblicata in data 16/06/2022 precluderebbe anche l'accertamento dell'eventuale responsabilità dell'odierno convenuto, la cui chiamata in causa in quel giudizio, richiesta dal sig. , era stata negata. Pt_1
In proposito è sufficiente osservare che il giudizio definito dalla sentenza sopra citata, prodotta in copia da entrambe le parti, ha avuto ad oggetto soltanto il rapporto di locazione intercorso tra e e non anche il diverso rapporto di Parte_1 CP_2 intermediazione immobiliare intrattenuto dal sig. con il Pt_1 sig. LL e, quindi, il giudicato di detta pronuncia non si può estendere a quest'ultimo rapporto rimasto estraneo a quel giudizio. Inoltre bisogna considerare che il provvedimento del giudice che autorizza o non autorizza una parte a chiamare in causa un terzo ex art. 269 cod. proc. civ. non ha natura decisoria, sicché
è insuscettibile di passare in cosa giudicata (cfr. in tal senso
Cass. 26/04/2005 n. 8688). La pronuncia che non autorizza la chiamata del terzo ha natura esclusivamente processuale ed attiene soltanto al giudizio in cui è stata chiesta l'autorizzazione poi negata e certamente non è idonea a creare un giudicato sul merito dell'azione sottesa alla richiesta di chiamata in causa che può essere esercitata in separato giudizio, come è legittimamente avvenuto nel caso di specie.
5. Venendo al merito la domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito illustrate.
È pacifico tra le parti e risulta documentalmente provato che l'odierno convenuto, titolare dell'agenzia immobiliare 2C Servizi
Immobiliari di LO LL, ha svolto in favore del sig. attività di mediazione immobiliare utile alla Parte_1 conclusione dell'affare perfezionatosi con il contratto di locazione stipulato in data 24 aprile 2015, con il quale l'odierno attore ha concesso in locazione alla sig.ra l'immobile ad uso CP_2 abitativo sito in Roma alla via Sisto IV n. 65, piano 1, int. 6A.
Dal contratto di locazione, prodotto in copia da entrambe le parti, risulta che i contraenti hanno pattuito una durata del contratto di tre anni prorogabile per ulteriori due anni ed un canone annuo di euro 8.400,00 (da corrispondere in rate mensili di euro 700,00 ciascuna) richiamando “quanto stabilito dall'Accordo locale definito tra le Organizzazioni sindacali degli inquilini e della proprietà depositato in data 5/02/2004 presso il Comune di Roma”. In tal modo i contraenti hanno optato per la tipologia contrattuale prevista dal comma 3 dell'art. 2 della legge n. 431 del 1998, in forza del quale il valore del canone deve essere definito “sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative”. Tale tipologia di contratti di locazione “a canone concordato”, per i quali è prevista una durata minima di tre anni con una proroga di diritto di ulteriori due anni, si differenzia dai contratti “a canone libero” previsti dal comma 1 dello stesso art. 2 della legge n. 431 del 1998, i quali, invece, devono avere una durata non inferiore a quattro anni rinnovabile per un periodo di ulteriori quattro anni.
Il Tribunale di Roma con la sentenza, sopra menzionata, n.
9915/2022 pubblicata in data 16/06/2022, definendo il giudizio promosso dalla conduttrice, sig.ra nei confronti del CP_2 locatore, sig. , ha dichiarato la nullità parziale del Pt_1 contratto di locazione in esame, accertando che il canone mensile pattuito dalle parti in euro 700,00 non era conforme ai parametri fissati dall'Accordo territoriale del Comune di Roma del 5/2/2004.
Con la stessa sentenza l'odierno attore è stato condannato a restituire alla sig.ra le somme versate in eccedenza CP_2
(determinate in complessivi euro 13.944,45) rispetto al canone massimo applicabile all'immobile oggetto del contratto di locazione in base agli Accordi Territoriali del 2004 e accertato mediante apposita CTU.
Nel presente giudizio il sig. evidenziando che l'incarico Pt_1 di mediazione conferito all'agente immobiliare qui convenuto comprendeva anche l'assistenza professionale in tutte le fasi della contrattazione, ivi compresa la predisposizione del contratto di locazione, ha affermato la responsabilità del sig. LL per omessa informazione in ordine alla congruità del canone pattuito e di conseguenza ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni che sono stati determinati e quantificati proprio in misura pari all'importo che il locatore ha dovuto restituire alla conduttrice maggiorato delle spese di CTU e delle spese di lite liquidate dal
Tribunale.
In proposito si osserva anzitutto che il conferimento dell'incarico di mediazione, prodotto in copia da entrambe le parti, effettivamente prevede l'impegno dell'agente immobiliare “ad assicurare assistenza professionale in tutte le fasi della contrattazione”. L'incarico di mediazione in origine era finalizzato alla stipulazione di un contratto di locazione a canone libero, come
è stato puntualmente precisato al punto 3 della suddetta scrittura negoziale dove è altresì indicato il canone annuo di locazione richiesto dal proprietario dell'immobile, odierno attore, pari ad euro 8.400,00.
Tuttavia, nella successiva proposta di locazione (che ha preceduto il contratto definitivo formalizzato in data 24 aprile 2015), predisposta dall'agente immobiliare, sottoscritta in data 31 marzo
2015 dalla sig.ra e poi per accettazione anche dal CP_2 sig. in data 1 aprile 2015, sono state indicate in Pt_1 alternativa le due tipologie contrattuali previste dall'art. 2 della legge n. 431 del 1998 ovvero il contratto di locazione a canone libero e il contratto di locazione a canone concordato. Ed infatti al punto 2 della proposta, prodotta in copia da entrambe le parti, si legge testualmente: “l'accettazione della presente proposta determina la conclusione di un contratto preliminare di locazione della seguente specie: A uso abitativo art. 2 comma 1, L. 431/98 durata: (minimo anni 4+4); B uso abitativo art. 2 comma 3, L. 431/98 durata: (minimo anni 3+2).”
Nel successivo punto 3 della stessa proposta contrattuale è stato indicato il canone annuo offerto pari ad euro 8.400,00 (importo coincidente con quello richiesto dall'attore al momento del conferimento dell'incarico) e, tuttavia, è precisato che “ove il contratto prescelto debba rispettare, quanto a canone, i limiti fissati dagli accordi territoriali vigenti, il canone sopra indicato dovrà intendersi, nell'ipotesi che superi i valori anzidetti, ridotto all'importo massimo previsto dagli accordi territoriali”. Alla luce di tale clausola negoziale deve ritenersi dimostrato che entrambi i contraenti (e quindi anche il sig. erano Pt_1 informati del fatto che, ove avessero optato per la tipologia di contratto a canone concordato, il canone annuale da loro pattuito in euro 8.400,00 poteva subire una riduzione ove fosse stato superiore all'importo massimo previsto dagli accordi territoriali.
Quindi, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, quest'ultimo, sin dal perfezionamento del preliminare di locazione, era stato adeguatamente informato ed era consapevole che il canone da lui richiesto potesse essere superiore al limite massimo previsto dagli accordi territoriali.
Del resto anche nel contratto definitivo di locazione sottoscritto dalle parti in data 24 aprile 2015 vi è un espresso riferimento all'accordo territoriale concluso dalle organizzazioni di categoria presso il Comune di Roma, richiamato sia nell'intestazione del contratto che nell'art. 2 dedicato al canone di locazione.
Pertanto, il sig. , prima di sottoscrivere il contratto Pt_1 definitivo nel quale ha optato per la locazione abitativa agevolata ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge n. 431 del 1998, avrebbe potuto meglio informarsi circa l'effettivo ammontare del canone previsto dagli accordi territoriali espressamente richiamati nell'intestazione del contratto.
Di conseguenza, nessuna responsabilità può essere imputata all'odierno convenuto.
Ma anche a voler ritenere provato l'inadempimento dell'agente immobiliare per non aver adeguatamente e compiutamente informato l'attore in ordine all'esatto ammontare del canone effettivamente applicabile alla tipologia di contratto definitivamente scelta dai due contraenti, non può ritenersi fondata la domanda risarcitoria proposta dall'attore.
In proposito è bene premette che l'inadempimento è solo uno degli elementi che compongono il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno. Esso connota la condotta inadempiente in termini di disvalore, in quanto violativa dell'obbligo contrattualmente assunto, e dunque idonea a costituire criterio di imputazione soggettiva del danno che eventualmente ne consegua, ma non coincide certo con il danno risarcibile (danno conseguenza), e ancor prima non vale di per sé a dimostrare nemmeno l'esistenza di un evento di danno, ossia della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato: evento legato alla condotta da nesso di causalità materiale ma da essa naturalisticamente distinto, come dimostra l'art. 1227 c.c., primo comma, che disciplina proprio il fenomeno della causalità materiale rispetto al danno evento sotto il profilo del concorso del fatto colposo del creditore.
Il diritto al risarcimento sorge quindi solo in presenza di un danno conseguenza, distinto a sua volta dal danno evento e ad esso legato da un nesso di causalità giuridica (art. 1223 cod. civ.), da verificare secondo i medesimi criteri probabilistici (Cass.
24/10/2017, n. 25112; 26/06/2018, n. 16803; 14/11/2022, n. 33466).
Anche il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità (così Cass. Ordinanza n.
8758 del 02/04/2025).
Tornando alla fattispecie in esame manca la prova del nesso causale tra l'inesatto adempimento ascritto al convenuto (l'omessa informazione in ordine all'esatto ammontare del canone effettivamente applicabile alla tipologia di contratto scelta dai due contraenti) e l'evento dannoso quale dedotto in domanda
(l'ammontare delle somme restituite alla conduttrice quale differenza tra il canone pattuito e quello massimo previsto dagli accordi territoriali) e, prima ancora, manca la prova specifica e attendibile in ordine a tale voce di danno.
A ben vedere il pregiudizio lamentato dall'attore non è certamente qualificabile come danno emergente, ma al più come astratta ed ipotetica possibilità di lucro cessante, posto che la restituzione alla conduttrice di una quota parte di canoni versati può astrattamente configurare un minor vantaggio per il locatore che ha comunque tratto beneficio dall'affare che si è concluso grazie all'attività del mediatore.
Era dunque onere dell'odierno attore specificamente allegare e dimostrare che in concreto, ove fosse stato compiutamente informato sull'esatto ammontare del “canone concordato”, avrebbe voluto e potuto stipulare un contratto di locazione a condizioni più favorevoli.
Ebbene il sig. già sul piano assertivo non ha neanche Pt_1 allegato che, nella piena consapevolezza dell'entità del canone concordato, avrebbe optato per l'altra tipologia contrattuale ovvero per la locazione a canone libero e, sul piano probatorio, non ha dimostrato che tale scelta sarebbe stata comunque condivisa dalla conduttrice e soprattutto che tale tipologia contrattuale avrebbe per lui comportato un vantaggio economico al netto delle maggiori imposte dovute al più oneroso regime fiscale applicabile ai contratti a canone libero. Né tantomeno è stata documentata l'esatta entità di siffatto vantaggio economico che certamente non può coincidere sic et simpliciter con l'ammontare della quota parte di canoni restituita alla conduttrice, senza, appunto, considerare le maggiori imposte risparmiate.
In ogni caso manca la prova del nesso causale tra l'inesatto adempimento ascritto al convenuto (violazione degli obblighi di informazione previsti dall'art. 1759 c.c.) e il danno lamentato dall'attore, il quale, come già sopra evidenziato, prima di sottoscrivere il contratto di locazione abitativa agevolata ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge n. 431 del 1998 avrebbe potuto autonomamente informarsi circa l'effettivo ammontare del canone previsto dagli accordi territoriali espressamente richiamati nel contratto stesso.
Analoghe considerazioni valgono anche per la voce di danno accessoria dedotta dall'attore ovvero le spese di lite e di CTU liquidate dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio che ha riguardato il rapporto di locazione con la sig.ra CP_2
Anche per tali spese manca la prova del nesso eziologico con la condotta inadempiente ascritta al convenuto, posto che il sig. ben avrebbe potuto restituire alla conduttrice i maggiori Pt_1 canoni illegittimamente incassati senza resistere in giudizio.
Pertanto, alla luce delle suesposte ragioni, la domanda di risarcimento per responsabilità dell'agente immobiliare deve essere respinta.
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal DM n. 55/14, così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di titolare della ditta individuale 2C Servizi Controparte_1
Immobiliari di LL LO, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- respinge la domanda attorea;
- condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 9 giugno 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 63584 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Roma alla via Scipio Slataper n. 9, presso lo studio dell'Avv. Massimo Filiè che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti attore
e
titolare della ditta individuale 2C Servizi Controparte_1
Immobiliari di LO LL (c.f. e p.iva CodiceFiscale_2
), elettivamente domiciliato in Roma alla via di Santa P.IVA_1
Costanza n. 7, presso lo studio dell'Avv. Paolo Maldari che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuto oggetto: mediazione immobiliare
CONCLUSIONI
Con le note a trattazione scritta relative all'udienza cartolare del
21 novembre 2024, le parti hanno così precisato le conclusioni:
per l'attore:
“Piaccia alla Giustizia dell'on. Tribunale adito, reiectis contrariis:
Accertata e dichiarata la responsabilità del mediatore immobiliare
Con-venuto, quale di titolare della Agenzia Controparte_1 Immobiliare “2 C Servizi Immobiliari”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1759 e 1218 C.C., per l'inadempimento dei propri obblighi contrattuali derivante dalla erronea assistenza fornita all'Attore in sede di stipulazione del contratto di locazione con la sig.ra
e per cui è causa, accertare e dichiarare il diritto CP_2 dell'odierno Attore medesimo al risarcimento di tutti i danni sotto ogni profilo patiti e, per l'effetto, condannare il Convenuto al pagamento, in favore del sig. della somma di €uro Parte_1
21.271,63 ovvero di quella maggiore o minore (salvo gravame) che sarà determinata in corso di causa, anche facendo ricorso a criteri equitativi e secondo l'equo apprezzamento del Giudice.
Con gli interessi, ex art. 1284 C.C. ed anche per anatocismo, e la rivaluta-zione monetaria su tutte le somme che saranno riconosciute.
Con vittoria di spese, competenze, rimborso spese generali, IVA e
Cassa Avvocati incluse.”
per il convenuto:
“…precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta qui da intendersi richiamate e trascritte e confida nell'integrale rigetto di tutte le avverse domande formulate nei propri confronti, poiché inammissibili, infondate e non provate, con il favore delle spese di lite.”
[“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa, così disporre:
- rigettare integralmente, per i motivi esposti in narrativa, tutte le domande formulate dal Sig. nei confronti del Sig. Parte_1
in quanto inammissibili, infondate in fatto e Controparte_1 in diritto e comunque non provate.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.”]
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha citato in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Roma il sig. titolare della ditta Controparte_1 individuale 2C Servizi Immobiliari di LO LL, per chiedere il risarcimento dei danni - quantificati in euro 21.271,63
– subiti in conseguenza dell'erronea assistenza prestata dal convenuto, in qualità di mediatore immobiliare, in sede di stipulazione di un contratto di locazione concluso dall'attore con la sig.ra . CP_2
A fondamento della domanda l'attore ha premesso che:
- con sentenza n. 9915/2022 pubblicata in data 16/06/2022, il
Tribunale di Roma, all'esito del giudizio iscritto al n. 75797/2019 del ruolo generale, aveva condannato il sig. a Parte_1 corrispondere alla sig.ra l'importo complessivo di CP_2 euro 13.944,45 oltre interessi legali, spese della CTU e spese di lite liquidate in euro 4.830,00 oltre oneri di legge;
- il suddetto procedimento giudiziario era stato introdotto su iniziativa della sig.ra la quale - in relazione al CP_2 contratto di locazione con durata di tre anni a decorrere dal 1° maggio 2015 avente ad oggetto l'immobile, di proprietà del sig.
, sito in Roma alla via Sisto IV n. 65, poi riconsegnato a Pt_1 quest'ultimo in data 1/02/2019 in seguito al recesso esercitato dalla conduttrice - aveva chiesto il rimborso delle somme versate in eccedenza, quantificate in complessivi euro 13.680,00, lamentando di aver corrisposto al locatore, nel corso del rapporto, un canone mensile superiore rispetto a quello consentito dalla legge ovvero la somma di euro 700,00 anziché quella inferiore di euro 396,00 da applicare in base agli accordi di riferimento delle associazioni di categoria per il Comune di Roma;
- il sig. si era costituito in quel giudizio chiedendo il Pt_1 rigetto delle avverse domande e, al contempo, l'autorizzazione a chiamare in causa l'agenzia immobiliare, qui convenuta, che aveva curato l'intermediazione finalizzata alla stipula del contratto di locazione, al fine di far accertare la responsabilità di quest'ultima;
- il Tribunale di Roma non aveva autorizzato la chiamata del terzo richiesta dal sig. , il quale aveva comunque invitato la 2C Pt_1
Servizi Immobiliari di LO LL a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, che, però, si era conclusa con esito negativo;
- nel frattempo, nell'ambito del procedimento sopra citato, era stata espletata una CTU al fine di determinare l'esatto importo massimo del canone locatizio secondo l'accordo territoriale del 2004 del Comune di Roma ed era stato conseguentemente accertato che il canone mensile da applicare nel periodo compreso tra l'1/5/2015 e il 30/4/2016 era pari ad euro 388,44 e che le somme pagate in eccedenza e da restituire alla sig.ra ammontavano ad euro CP_2
13.944,45;
- per tale motivo il sig. era stato condannato alla Pt_1 restituzione del suddetto importo e al pagamento delle spese di CTU
e di lite per un totale complessivo pari ad euro 21.271,63.
Ciò premesso l'attore ha invocato la responsabilità dell'agente immobiliare qui convenuto deducendo che:
- il sig. aveva espressamente affidato la predisposizione Pt_1 del contratto di locazione concluso con la sig.ra CP_2 all'agenzia immobiliare 2C Servizi Immobiliari di LO
LL, giusto conferimento dell'incarico di mediazione, nel quale l'agente immobiliare si era impegnato, fra le altre cose, ad assicurare “assistenza professionale in tutte le fasi della contrattazione”;
- l'agenzia immobiliare mediatrice, essendo stata incaricata dal sig. , non solo di procacciare l'affare, ma anche di Pt_1 assisterlo nella fase consecutiva e finale provvedendo alla predisposizione del contratto e alla sua registrazione, aveva omesso di adempiere agli obblighi assunti tra cui gli obblighi di informazione previsti dall'art. 1759 c.c., il cui primo comma impone al mediatore di comunicare alle parti contraenti le circostanze, a lui note o conoscibili con la comune diligenza, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare;
- in particolare il convenuto aveva disatteso gli obblighi di legge sottacendo ovvero non verificando e in ogni caso omettendo cruciali informazioni relative al contratto di locazione in questione e alla congruità del canone locativo applicabile alla tipologia di contratto predisposto dallo stesso mediatore;
- di conseguenza il convenuto doveva essere condannato a rifondere il sig. dei danni dal medesimo subiti e, quindi, alla Pt_1 restituzione in favore di quest'ultimo della complessiva somma di euro 21.271,63 corrispondente all'importo complessivamente versato dall'attore in favore della sig.ra all'esito del giudizio CP_2 sopra menzionato.
2. Con comparsa depositata in data 19 gennaio 2023 si è costituito in giudizio il sig. quale titolare della ditta Controparte_1 individuare 2C Immobiliare di LO LL, resistendo alla domanda proposta dall'attore.
Il convenuto in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda attorea, sostenendo che il sig.
avrebbe dovuto proporre appello alla sentenza relativa al Pt_1 giudizio promosso dalla sig.ra sia sotto il profilo del CP_2 rigetto della chiamata in causa del terzo, sia per ogni eventuale accertamento di responsabilità dell'odierno convenuto in relazione ai predetti fatti di causa, per i quali era quindi intervenuto il giudicato con conseguente divieto del bis in idem.
Il sig. LL ha poi eccepito l'infondatezza anche nel merito delle pretese avversarie, negando la responsabilità a lui ascritta dall'attore ed in particolare deducendo che:
- l'incarico di mediazione era limitato alla ricerca del conduttore;
- non rientravano nell'obbligo di informazione gravante sul mediatore le indagini di tipo tecnico-giuridico, quali quelle relative alla stipula del contratto di locazione;
- il locatore Sig. aveva autonomamente definito la Parte_1 tipologia e le clausole contrattuali con la conduttrice Sig.ra CP_2
ed entrambe le parti avevano sottoscritto il relativo
[...] contratto senza alcuna assistenza o collaborazione dell'agente immobiliare odierno convenuto ed avevano autonomamente provveduto alla sua registrazione;
- al momento della stipula del contratto di locazione i contraenti, per evidenti ragioni di agevolazione fiscale in favore dell'odierno attore (cedolare secca al 10% anziché al 21%), avevano optato per la tipologia del contratto a canone concordato con durata 3+2 anni, mantenendo tuttavia il canone mensile di € 700,00, previsto al momento del conferimento dell'incarico di mediazione per il diverso contratto a canone libero con durata 4+4 anni;
- il Sig. LL aveva ampiamente informato le parti, essendo precisato nell'art. 3 della proposta contrattuale che “ove il contratto prescelto debba rispettare, quanto a canone, i limiti fissati dagli accordi territoriali vigenti, il canone sopra indicato dovrà intendersi, nell'ipotesi che superi i valori anzidetti, ridotto all'importo massimo previsto dagli accordi territoriali”;
- in ogni caso mancava la prova del danno e dell'effettivo nesso di causalità.
Il sig. LL ha concluso chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti senza l'ammissione delle prove orali richieste dall'attore.
All'udienza del 21 novembre 2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti, mediante le rispettive note autorizzate, hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per le repliche.
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4. Anzitutto va disattesa l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità ed improponibilità della domanda attorea sollevata dal sig. LL sul presupposto che il giudicato formatosi per la mancata impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n.
9915/2022 pubblicata in data 16/06/2022 precluderebbe anche l'accertamento dell'eventuale responsabilità dell'odierno convenuto, la cui chiamata in causa in quel giudizio, richiesta dal sig. , era stata negata. Pt_1
In proposito è sufficiente osservare che il giudizio definito dalla sentenza sopra citata, prodotta in copia da entrambe le parti, ha avuto ad oggetto soltanto il rapporto di locazione intercorso tra e e non anche il diverso rapporto di Parte_1 CP_2 intermediazione immobiliare intrattenuto dal sig. con il Pt_1 sig. LL e, quindi, il giudicato di detta pronuncia non si può estendere a quest'ultimo rapporto rimasto estraneo a quel giudizio. Inoltre bisogna considerare che il provvedimento del giudice che autorizza o non autorizza una parte a chiamare in causa un terzo ex art. 269 cod. proc. civ. non ha natura decisoria, sicché
è insuscettibile di passare in cosa giudicata (cfr. in tal senso
Cass. 26/04/2005 n. 8688). La pronuncia che non autorizza la chiamata del terzo ha natura esclusivamente processuale ed attiene soltanto al giudizio in cui è stata chiesta l'autorizzazione poi negata e certamente non è idonea a creare un giudicato sul merito dell'azione sottesa alla richiesta di chiamata in causa che può essere esercitata in separato giudizio, come è legittimamente avvenuto nel caso di specie.
5. Venendo al merito la domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito illustrate.
È pacifico tra le parti e risulta documentalmente provato che l'odierno convenuto, titolare dell'agenzia immobiliare 2C Servizi
Immobiliari di LO LL, ha svolto in favore del sig. attività di mediazione immobiliare utile alla Parte_1 conclusione dell'affare perfezionatosi con il contratto di locazione stipulato in data 24 aprile 2015, con il quale l'odierno attore ha concesso in locazione alla sig.ra l'immobile ad uso CP_2 abitativo sito in Roma alla via Sisto IV n. 65, piano 1, int. 6A.
Dal contratto di locazione, prodotto in copia da entrambe le parti, risulta che i contraenti hanno pattuito una durata del contratto di tre anni prorogabile per ulteriori due anni ed un canone annuo di euro 8.400,00 (da corrispondere in rate mensili di euro 700,00 ciascuna) richiamando “quanto stabilito dall'Accordo locale definito tra le Organizzazioni sindacali degli inquilini e della proprietà depositato in data 5/02/2004 presso il Comune di Roma”. In tal modo i contraenti hanno optato per la tipologia contrattuale prevista dal comma 3 dell'art. 2 della legge n. 431 del 1998, in forza del quale il valore del canone deve essere definito “sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative”. Tale tipologia di contratti di locazione “a canone concordato”, per i quali è prevista una durata minima di tre anni con una proroga di diritto di ulteriori due anni, si differenzia dai contratti “a canone libero” previsti dal comma 1 dello stesso art. 2 della legge n. 431 del 1998, i quali, invece, devono avere una durata non inferiore a quattro anni rinnovabile per un periodo di ulteriori quattro anni.
Il Tribunale di Roma con la sentenza, sopra menzionata, n.
9915/2022 pubblicata in data 16/06/2022, definendo il giudizio promosso dalla conduttrice, sig.ra nei confronti del CP_2 locatore, sig. , ha dichiarato la nullità parziale del Pt_1 contratto di locazione in esame, accertando che il canone mensile pattuito dalle parti in euro 700,00 non era conforme ai parametri fissati dall'Accordo territoriale del Comune di Roma del 5/2/2004.
Con la stessa sentenza l'odierno attore è stato condannato a restituire alla sig.ra le somme versate in eccedenza CP_2
(determinate in complessivi euro 13.944,45) rispetto al canone massimo applicabile all'immobile oggetto del contratto di locazione in base agli Accordi Territoriali del 2004 e accertato mediante apposita CTU.
Nel presente giudizio il sig. evidenziando che l'incarico Pt_1 di mediazione conferito all'agente immobiliare qui convenuto comprendeva anche l'assistenza professionale in tutte le fasi della contrattazione, ivi compresa la predisposizione del contratto di locazione, ha affermato la responsabilità del sig. LL per omessa informazione in ordine alla congruità del canone pattuito e di conseguenza ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni che sono stati determinati e quantificati proprio in misura pari all'importo che il locatore ha dovuto restituire alla conduttrice maggiorato delle spese di CTU e delle spese di lite liquidate dal
Tribunale.
In proposito si osserva anzitutto che il conferimento dell'incarico di mediazione, prodotto in copia da entrambe le parti, effettivamente prevede l'impegno dell'agente immobiliare “ad assicurare assistenza professionale in tutte le fasi della contrattazione”. L'incarico di mediazione in origine era finalizzato alla stipulazione di un contratto di locazione a canone libero, come
è stato puntualmente precisato al punto 3 della suddetta scrittura negoziale dove è altresì indicato il canone annuo di locazione richiesto dal proprietario dell'immobile, odierno attore, pari ad euro 8.400,00.
Tuttavia, nella successiva proposta di locazione (che ha preceduto il contratto definitivo formalizzato in data 24 aprile 2015), predisposta dall'agente immobiliare, sottoscritta in data 31 marzo
2015 dalla sig.ra e poi per accettazione anche dal CP_2 sig. in data 1 aprile 2015, sono state indicate in Pt_1 alternativa le due tipologie contrattuali previste dall'art. 2 della legge n. 431 del 1998 ovvero il contratto di locazione a canone libero e il contratto di locazione a canone concordato. Ed infatti al punto 2 della proposta, prodotta in copia da entrambe le parti, si legge testualmente: “l'accettazione della presente proposta determina la conclusione di un contratto preliminare di locazione della seguente specie: A uso abitativo art. 2 comma 1, L. 431/98 durata: (minimo anni 4+4); B uso abitativo art. 2 comma 3, L. 431/98 durata: (minimo anni 3+2).”
Nel successivo punto 3 della stessa proposta contrattuale è stato indicato il canone annuo offerto pari ad euro 8.400,00 (importo coincidente con quello richiesto dall'attore al momento del conferimento dell'incarico) e, tuttavia, è precisato che “ove il contratto prescelto debba rispettare, quanto a canone, i limiti fissati dagli accordi territoriali vigenti, il canone sopra indicato dovrà intendersi, nell'ipotesi che superi i valori anzidetti, ridotto all'importo massimo previsto dagli accordi territoriali”. Alla luce di tale clausola negoziale deve ritenersi dimostrato che entrambi i contraenti (e quindi anche il sig. erano Pt_1 informati del fatto che, ove avessero optato per la tipologia di contratto a canone concordato, il canone annuale da loro pattuito in euro 8.400,00 poteva subire una riduzione ove fosse stato superiore all'importo massimo previsto dagli accordi territoriali.
Quindi, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, quest'ultimo, sin dal perfezionamento del preliminare di locazione, era stato adeguatamente informato ed era consapevole che il canone da lui richiesto potesse essere superiore al limite massimo previsto dagli accordi territoriali.
Del resto anche nel contratto definitivo di locazione sottoscritto dalle parti in data 24 aprile 2015 vi è un espresso riferimento all'accordo territoriale concluso dalle organizzazioni di categoria presso il Comune di Roma, richiamato sia nell'intestazione del contratto che nell'art. 2 dedicato al canone di locazione.
Pertanto, il sig. , prima di sottoscrivere il contratto Pt_1 definitivo nel quale ha optato per la locazione abitativa agevolata ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge n. 431 del 1998, avrebbe potuto meglio informarsi circa l'effettivo ammontare del canone previsto dagli accordi territoriali espressamente richiamati nell'intestazione del contratto.
Di conseguenza, nessuna responsabilità può essere imputata all'odierno convenuto.
Ma anche a voler ritenere provato l'inadempimento dell'agente immobiliare per non aver adeguatamente e compiutamente informato l'attore in ordine all'esatto ammontare del canone effettivamente applicabile alla tipologia di contratto definitivamente scelta dai due contraenti, non può ritenersi fondata la domanda risarcitoria proposta dall'attore.
In proposito è bene premette che l'inadempimento è solo uno degli elementi che compongono il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno. Esso connota la condotta inadempiente in termini di disvalore, in quanto violativa dell'obbligo contrattualmente assunto, e dunque idonea a costituire criterio di imputazione soggettiva del danno che eventualmente ne consegua, ma non coincide certo con il danno risarcibile (danno conseguenza), e ancor prima non vale di per sé a dimostrare nemmeno l'esistenza di un evento di danno, ossia della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato: evento legato alla condotta da nesso di causalità materiale ma da essa naturalisticamente distinto, come dimostra l'art. 1227 c.c., primo comma, che disciplina proprio il fenomeno della causalità materiale rispetto al danno evento sotto il profilo del concorso del fatto colposo del creditore.
Il diritto al risarcimento sorge quindi solo in presenza di un danno conseguenza, distinto a sua volta dal danno evento e ad esso legato da un nesso di causalità giuridica (art. 1223 cod. civ.), da verificare secondo i medesimi criteri probabilistici (Cass.
24/10/2017, n. 25112; 26/06/2018, n. 16803; 14/11/2022, n. 33466).
Anche il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità (così Cass. Ordinanza n.
8758 del 02/04/2025).
Tornando alla fattispecie in esame manca la prova del nesso causale tra l'inesatto adempimento ascritto al convenuto (l'omessa informazione in ordine all'esatto ammontare del canone effettivamente applicabile alla tipologia di contratto scelta dai due contraenti) e l'evento dannoso quale dedotto in domanda
(l'ammontare delle somme restituite alla conduttrice quale differenza tra il canone pattuito e quello massimo previsto dagli accordi territoriali) e, prima ancora, manca la prova specifica e attendibile in ordine a tale voce di danno.
A ben vedere il pregiudizio lamentato dall'attore non è certamente qualificabile come danno emergente, ma al più come astratta ed ipotetica possibilità di lucro cessante, posto che la restituzione alla conduttrice di una quota parte di canoni versati può astrattamente configurare un minor vantaggio per il locatore che ha comunque tratto beneficio dall'affare che si è concluso grazie all'attività del mediatore.
Era dunque onere dell'odierno attore specificamente allegare e dimostrare che in concreto, ove fosse stato compiutamente informato sull'esatto ammontare del “canone concordato”, avrebbe voluto e potuto stipulare un contratto di locazione a condizioni più favorevoli.
Ebbene il sig. già sul piano assertivo non ha neanche Pt_1 allegato che, nella piena consapevolezza dell'entità del canone concordato, avrebbe optato per l'altra tipologia contrattuale ovvero per la locazione a canone libero e, sul piano probatorio, non ha dimostrato che tale scelta sarebbe stata comunque condivisa dalla conduttrice e soprattutto che tale tipologia contrattuale avrebbe per lui comportato un vantaggio economico al netto delle maggiori imposte dovute al più oneroso regime fiscale applicabile ai contratti a canone libero. Né tantomeno è stata documentata l'esatta entità di siffatto vantaggio economico che certamente non può coincidere sic et simpliciter con l'ammontare della quota parte di canoni restituita alla conduttrice, senza, appunto, considerare le maggiori imposte risparmiate.
In ogni caso manca la prova del nesso causale tra l'inesatto adempimento ascritto al convenuto (violazione degli obblighi di informazione previsti dall'art. 1759 c.c.) e il danno lamentato dall'attore, il quale, come già sopra evidenziato, prima di sottoscrivere il contratto di locazione abitativa agevolata ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge n. 431 del 1998 avrebbe potuto autonomamente informarsi circa l'effettivo ammontare del canone previsto dagli accordi territoriali espressamente richiamati nel contratto stesso.
Analoghe considerazioni valgono anche per la voce di danno accessoria dedotta dall'attore ovvero le spese di lite e di CTU liquidate dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio che ha riguardato il rapporto di locazione con la sig.ra CP_2
Anche per tali spese manca la prova del nesso eziologico con la condotta inadempiente ascritta al convenuto, posto che il sig. ben avrebbe potuto restituire alla conduttrice i maggiori Pt_1 canoni illegittimamente incassati senza resistere in giudizio.
Pertanto, alla luce delle suesposte ragioni, la domanda di risarcimento per responsabilità dell'agente immobiliare deve essere respinta.
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal DM n. 55/14, così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di titolare della ditta individuale 2C Servizi Controparte_1
Immobiliari di LL LO, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- respinge la domanda attorea;
- condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 9 giugno 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo