Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 16
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Tardiva costituzione in giudizio

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso in quanto l'atto introduttivo è stato depositato presso la Corte in data 09/04/2024, ben 95 giorni dopo la notifica del ricorso avvenuta il 05/01/2024, violando il termine perentorio di cui all'art. 22 d. lgs 546/92. Si rileva inoltre che l'art. 2 c. 3 d.lgs. 220/2023 ha abrogato l'istituto della mediazione tributaria per i ricorsi proposti a decorrere dal 04/01/2024, e il contribuente avrebbe dovuto depositare il ricorso notificato entro 30 giorni dalla notifica.

  • Inammissibile
    Mancata instaurazione del contraddittorio preventivo

    La questione preliminare della tardiva costituzione in giudizio assorbe ogni altra questione, escludendo la necessità di pronunciarsi sul merito.

  • Inammissibile
    Natura non produttiva dei beni immobili

    La questione preliminare della tardiva costituzione in giudizio assorbe ogni altra questione, escludendo la necessità di pronunciarsi sul merito.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 16
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 16
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo