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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
ASCIUTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4155/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino N. 4 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD70201014142023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.4155/2024 inviato il 9.4.2024, Ricorrente_1 SAS conveniva in giudizio, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, l'Agenzia delle
Entrate Direzione di Reggio Calabria, chiedendo l'annullamento dell' avviso di accertamento n.
TD7020101414-2023 Periodo d'imposta: 2017
, con il quale l'Agenzia aveva determinato il reddito di € 12.445,60, da imputare ai due soci, sulla base del valore attribuito a beni risultanti dalla banca dati catastale per l'anno d'imposta 2017, in quanto tali beni non risultavano indicati nell'attivo dello stato patrimoniale della società, documentazione contabile esibita su richiesta della stessa agenzia delle entrate con invito ex art. 32 dpr 600/73 n. I00056/2023 del
24/01/2023, ed applicava la sanzione IVA di € 250,00.
In particolare, contestava la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, e nel merito la natura non produttiva dei beni immobili in quanto sottoposti a procedura esecutiva presso il tribunale di Palmi e come tali improduttivi di reddito.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate eccependo in primis l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio;
nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, questo Giudice rileva che questa stessa Corte di Giustizia Tributaria ha già deciso i ricorsi promossi dai due soci, Nominativo_1 e Nominativo_2, giuste sentenze acquisite (rispettivamente n. 805272024 e n. 3314/2025), con cui i ricorsi venivano dichiarati inammissibili per tardiva iscrizione a ruolo del ricorso.
Medesima statuizione deve essere adottata nella fattispecie in esame, in quanto la società ricorrente notificava il ricorso in data 05/01/2024, ma non si costituiva in giudizio nei termini di cui all'art. 22 d.lgs
546/92, risultando il deposito dell'atto introduttivo presso questa Corte soltanto in data 09/04/2024, ben 95 giorni dopo la notifica del ricorso.
Va pertanto statuita l'inammissibilità del ricorso in quanto presentato in violazione del termine perentorio di cui all'art. 22 d. lgs 546/92.
Va rilevato che l'art. 2 c. 3 d.lgs. 220/2023 ha abrogato l'art. 17bis relativo alla mediazione tributaria per i ricorsi proposti a decorrere dal giorno 04/01/2024.
Nel caso di specie il ricorso è stato notificato a mezzo pec del 05/01/2024 per cui ricade nella nuova disciplina introdotta dal suddetto decreto legislativo, che ha abrogato l'istituto della mediazione. Il contribuente avrebbe dovuto depositare il ricorso notificato entro 30 giorni dalla notifica del 05/01/2024; di contro, il deposito è stato effettuato solo in data 09/04/2024, 95 giorni dopo la data di notifica, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Trattasi di questione preliminare assorbente che esime questo Giudice dal decidere il merito della controversia.
Per quanto concerne le spese di lite, le stesse vengono poste a carico di parte ricorrente in ossequio al principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 150,00.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
ASCIUTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4155/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino N. 4 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD70201014142023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.4155/2024 inviato il 9.4.2024, Ricorrente_1 SAS conveniva in giudizio, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, l'Agenzia delle
Entrate Direzione di Reggio Calabria, chiedendo l'annullamento dell' avviso di accertamento n.
TD7020101414-2023 Periodo d'imposta: 2017
, con il quale l'Agenzia aveva determinato il reddito di € 12.445,60, da imputare ai due soci, sulla base del valore attribuito a beni risultanti dalla banca dati catastale per l'anno d'imposta 2017, in quanto tali beni non risultavano indicati nell'attivo dello stato patrimoniale della società, documentazione contabile esibita su richiesta della stessa agenzia delle entrate con invito ex art. 32 dpr 600/73 n. I00056/2023 del
24/01/2023, ed applicava la sanzione IVA di € 250,00.
In particolare, contestava la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, e nel merito la natura non produttiva dei beni immobili in quanto sottoposti a procedura esecutiva presso il tribunale di Palmi e come tali improduttivi di reddito.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate eccependo in primis l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio;
nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, questo Giudice rileva che questa stessa Corte di Giustizia Tributaria ha già deciso i ricorsi promossi dai due soci, Nominativo_1 e Nominativo_2, giuste sentenze acquisite (rispettivamente n. 805272024 e n. 3314/2025), con cui i ricorsi venivano dichiarati inammissibili per tardiva iscrizione a ruolo del ricorso.
Medesima statuizione deve essere adottata nella fattispecie in esame, in quanto la società ricorrente notificava il ricorso in data 05/01/2024, ma non si costituiva in giudizio nei termini di cui all'art. 22 d.lgs
546/92, risultando il deposito dell'atto introduttivo presso questa Corte soltanto in data 09/04/2024, ben 95 giorni dopo la notifica del ricorso.
Va pertanto statuita l'inammissibilità del ricorso in quanto presentato in violazione del termine perentorio di cui all'art. 22 d. lgs 546/92.
Va rilevato che l'art. 2 c. 3 d.lgs. 220/2023 ha abrogato l'art. 17bis relativo alla mediazione tributaria per i ricorsi proposti a decorrere dal giorno 04/01/2024.
Nel caso di specie il ricorso è stato notificato a mezzo pec del 05/01/2024 per cui ricade nella nuova disciplina introdotta dal suddetto decreto legislativo, che ha abrogato l'istituto della mediazione. Il contribuente avrebbe dovuto depositare il ricorso notificato entro 30 giorni dalla notifica del 05/01/2024; di contro, il deposito è stato effettuato solo in data 09/04/2024, 95 giorni dopo la data di notifica, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Trattasi di questione preliminare assorbente che esime questo Giudice dal decidere il merito della controversia.
Per quanto concerne le spese di lite, le stesse vengono poste a carico di parte ricorrente in ossequio al principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 150,00.