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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo al n. 4583/2024 R.G., da:
, nato a [...] V.to (TV) in data 09/06/1960 (C.F. Parte_1
), e residente in [...], rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Eva Mazzoccato (C.F. ) e dall'Avv. Roberto CodiceFiscale_2
Zanon (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il loro studio in CodiceFiscale_3
Montebelluna (TV), Piazza J. Monnet n. 30/3.
Ricorrente
contro
, nato a [...] in data [...] (C.F. Controparte_1
), e residente in [...]
Salvarosa n. 31.
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Azione di regresso e condanna al pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice, come da note conclusive depositate in data 28/04/2025:
"NEL MERITO: accertato e dichiarato, per le ragioni e i titoli tutti in premessa indicati, anche eventualmente e/o alternativamente e/o sussidiariamente a titolo di ingiustificato arricchimento, il diritto di a vedersi corrispondere una somma Parte_1 complessivamente pari ad almeno € 14.737,33, condannarsi [...] a Controparte_1 corrispondere a la predetta somma di € 14.737,33 o la diversa, minore o Parte_1 anche maggiore somma, che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre ad interessi di legge dal dì del dovuto al saldo, con applicazione in ogni caso del disposto di cui agli artt. 1284 comma IV c.c. e 1283 c.c.. [...] anche alla luce della mancata adesione del convenuto alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, condannarsi il medesimo al pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 III c.p.c., di una somma equitativamente determinata da versarsi in favore dell'attore. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova orale [...]".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 09/10/2024, il signor T_
ha convenuto in giudizio il signor , quale socio illimitatamente
[...] Controparte_1 responsabile della cessata società Gran Caffè di Piotto P. & C. s.n.c., per ottenere la condanna al pagamento della somma complessiva di € 14.737,33. Tale pretesa si fonda su tre distinti titoli: a) l'esercizio del diritto di regresso per la somma di € 7.679,35, pagata dall'attore per estinguere un debito proprio della società, derivante da canoni di locazione non corrisposti;
b) il rimborso di spese di gestione per € 6.057,98, anticipate dall'attore in base a un impegno assunto dalla società con scrittura privata;
c) la restituzione di un deposito cauzionale di € 1.000,00, mai rimborsato.
Nonostante la rituale notifica del ricorso, il convenuto non si è costituito in Controparte_1 giudizio e, all'udienza del 23/01/2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita esclusivamente su base documentale. Ritenendo il fascicolo completo e la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza dell'08/05/2025 per la discussione, concedendo all'attore termine per il deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, trovando pieno e inconfutabile riscontro nella documentazione versata in atti. La contumacia del convenuto, pur non equivalendo ad ammissione dei fatti, consente di ritenere come non contestati gli elementi fattuali e documentali prodotti dall'attore, i quali appaiono coerenti e completi.
1. Sulla domanda di regresso.
La pretesa di € 7.679,35 è pienamente fondata. Risulta per tabulas che l'attore, T_
, è stato condannato in solido con la Gran Caffè s.n.c. al pagamento di canoni di
[...] locazione e indennità di occupazione con la sentenza n. 179/2010 del Tribunale di Treviso. È altresì documentalmente provato che il debito si riferiva a un periodo (aprile 2008 - aprile
2009) in cui l'immobile era nella disponibilità esclusiva della società e non dell'attore.
L'obbligazione, pertanto, pur essendo solidale sul versante esterno (verso i locatori), nei rapporti interni era contratta nell'interesse esclusivo della Gran Caffè s.n.c.. Si configura qui una tipica obbligazione solidale "ad interesse unisoggettivo", in cui il debitore che adempie per un interesse non proprio ha diritto di regresso per l'intero importo versato, ai sensi dell'art. 1298 c.c..
L'attore ha provato di aver saldato l'intero debito per un totale di € 15.179,35 per evitare l'esecuzione forzata. Avendo recuperato parzialmente la somma dalla co-obbligata Pt_2 (€ 7.500,00), residua un suo credito di € 7.679,35, che egli ha pieno titolo a richiedere
[...] al convenuto. Quest'ultimo, infatti, quale socio illimitatamente responsabile di una s.n.c. cancellata dal Registro delle Imprese, risponde personalmente dei debiti sociali, come prescritto dagli artt. 2291 e 2312 c.c..
2. Sulla domanda di rimborso spese e restituzione cauzione.
2 Anche le ulteriori pretese sono fondate. L'attore ha prodotto la scrittura privata del
15/09/2007 con cui la Gran Caffè s.n.c., a fronte della gestione del bar da parte del T_ per il periodo ottobre 2007 - marzo 2008, si impegnava a rimborsargli tutte le spese vive
(affitto d'azienda, affitto muri, utenze). I pagamenti effettuati dall'attore a questo titolo, per un importo documentato di € 6.057,98, sono provati dalle copie degli assegni, dalle contabili di versamento e dalle fatture allegate.
Analogamente, è provato il versamento di un deposito cauzionale di € 1.000,00 alla stipula del contratto di affitto d'azienda, come attestato dalla copia dell'assegno incassato dalla società. Non essendo mai stato restituito, nonostante la riconsegna dell'azienda, tale importo
è dovuto. Anche per tali debiti, sorti in capo alla società, risponde oggi il convenuto in qualità di ex socio illimitatamente responsabile. CP_1
3. Sulla responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Non vi sono i presupposti per la responsabilità aggravata : l' inerzia del , unita CP_1 alla sua scelta di rimanere contumace a fronte di pretese creditorie pur fondate su prove documentali chiare e inoppugnabili, non configura un abuso del processo .
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto. Vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. ACCOGLIE integralmente il ricorso e, per l'effetto, CONDANNA il convenuto a pagare in favore dell'attore la somma capitale di € Controparte_1 Parte_1
14.737,33 (quattordicimilacettecentotrentasette/33), oltre agli interessi legali come da domanda dalle singole scadenze al saldo effettivo..
2. CONDANNA il convenuto a rifondere all'attore le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato , spese generali al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge
.
Treviso, 10/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo al n. 4583/2024 R.G., da:
, nato a [...] V.to (TV) in data 09/06/1960 (C.F. Parte_1
), e residente in [...], rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Eva Mazzoccato (C.F. ) e dall'Avv. Roberto CodiceFiscale_2
Zanon (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il loro studio in CodiceFiscale_3
Montebelluna (TV), Piazza J. Monnet n. 30/3.
Ricorrente
contro
, nato a [...] in data [...] (C.F. Controparte_1
), e residente in [...]
Salvarosa n. 31.
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Azione di regresso e condanna al pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice, come da note conclusive depositate in data 28/04/2025:
"NEL MERITO: accertato e dichiarato, per le ragioni e i titoli tutti in premessa indicati, anche eventualmente e/o alternativamente e/o sussidiariamente a titolo di ingiustificato arricchimento, il diritto di a vedersi corrispondere una somma Parte_1 complessivamente pari ad almeno € 14.737,33, condannarsi [...] a Controparte_1 corrispondere a la predetta somma di € 14.737,33 o la diversa, minore o Parte_1 anche maggiore somma, che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre ad interessi di legge dal dì del dovuto al saldo, con applicazione in ogni caso del disposto di cui agli artt. 1284 comma IV c.c. e 1283 c.c.. [...] anche alla luce della mancata adesione del convenuto alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, condannarsi il medesimo al pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 III c.p.c., di una somma equitativamente determinata da versarsi in favore dell'attore. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova orale [...]".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 09/10/2024, il signor T_
ha convenuto in giudizio il signor , quale socio illimitatamente
[...] Controparte_1 responsabile della cessata società Gran Caffè di Piotto P. & C. s.n.c., per ottenere la condanna al pagamento della somma complessiva di € 14.737,33. Tale pretesa si fonda su tre distinti titoli: a) l'esercizio del diritto di regresso per la somma di € 7.679,35, pagata dall'attore per estinguere un debito proprio della società, derivante da canoni di locazione non corrisposti;
b) il rimborso di spese di gestione per € 6.057,98, anticipate dall'attore in base a un impegno assunto dalla società con scrittura privata;
c) la restituzione di un deposito cauzionale di € 1.000,00, mai rimborsato.
Nonostante la rituale notifica del ricorso, il convenuto non si è costituito in Controparte_1 giudizio e, all'udienza del 23/01/2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita esclusivamente su base documentale. Ritenendo il fascicolo completo e la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza dell'08/05/2025 per la discussione, concedendo all'attore termine per il deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, trovando pieno e inconfutabile riscontro nella documentazione versata in atti. La contumacia del convenuto, pur non equivalendo ad ammissione dei fatti, consente di ritenere come non contestati gli elementi fattuali e documentali prodotti dall'attore, i quali appaiono coerenti e completi.
1. Sulla domanda di regresso.
La pretesa di € 7.679,35 è pienamente fondata. Risulta per tabulas che l'attore, T_
, è stato condannato in solido con la Gran Caffè s.n.c. al pagamento di canoni di
[...] locazione e indennità di occupazione con la sentenza n. 179/2010 del Tribunale di Treviso. È altresì documentalmente provato che il debito si riferiva a un periodo (aprile 2008 - aprile
2009) in cui l'immobile era nella disponibilità esclusiva della società e non dell'attore.
L'obbligazione, pertanto, pur essendo solidale sul versante esterno (verso i locatori), nei rapporti interni era contratta nell'interesse esclusivo della Gran Caffè s.n.c.. Si configura qui una tipica obbligazione solidale "ad interesse unisoggettivo", in cui il debitore che adempie per un interesse non proprio ha diritto di regresso per l'intero importo versato, ai sensi dell'art. 1298 c.c..
L'attore ha provato di aver saldato l'intero debito per un totale di € 15.179,35 per evitare l'esecuzione forzata. Avendo recuperato parzialmente la somma dalla co-obbligata Pt_2 (€ 7.500,00), residua un suo credito di € 7.679,35, che egli ha pieno titolo a richiedere
[...] al convenuto. Quest'ultimo, infatti, quale socio illimitatamente responsabile di una s.n.c. cancellata dal Registro delle Imprese, risponde personalmente dei debiti sociali, come prescritto dagli artt. 2291 e 2312 c.c..
2. Sulla domanda di rimborso spese e restituzione cauzione.
2 Anche le ulteriori pretese sono fondate. L'attore ha prodotto la scrittura privata del
15/09/2007 con cui la Gran Caffè s.n.c., a fronte della gestione del bar da parte del T_ per il periodo ottobre 2007 - marzo 2008, si impegnava a rimborsargli tutte le spese vive
(affitto d'azienda, affitto muri, utenze). I pagamenti effettuati dall'attore a questo titolo, per un importo documentato di € 6.057,98, sono provati dalle copie degli assegni, dalle contabili di versamento e dalle fatture allegate.
Analogamente, è provato il versamento di un deposito cauzionale di € 1.000,00 alla stipula del contratto di affitto d'azienda, come attestato dalla copia dell'assegno incassato dalla società. Non essendo mai stato restituito, nonostante la riconsegna dell'azienda, tale importo
è dovuto. Anche per tali debiti, sorti in capo alla società, risponde oggi il convenuto in qualità di ex socio illimitatamente responsabile. CP_1
3. Sulla responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Non vi sono i presupposti per la responsabilità aggravata : l' inerzia del , unita CP_1 alla sua scelta di rimanere contumace a fronte di pretese creditorie pur fondate su prove documentali chiare e inoppugnabili, non configura un abuso del processo .
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto. Vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. ACCOGLIE integralmente il ricorso e, per l'effetto, CONDANNA il convenuto a pagare in favore dell'attore la somma capitale di € Controparte_1 Parte_1
14.737,33 (quattordicimilacettecentotrentasette/33), oltre agli interessi legali come da domanda dalle singole scadenze al saldo effettivo..
2. CONDANNA il convenuto a rifondere all'attore le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato , spese generali al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge
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Treviso, 10/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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