Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10971/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PAGANUZZI Parte_1 GIOVANNI e dell'avv. FRASCHINI FRANCESCO
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARTELLA BORIS CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/09/2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione
Lavoro- , chiedendo: CP_1
1) previo accertamento:
- della nullità del contratto sub doc. 4 nella parte in cui omette di collocare temporalmente la prestazione della lavoratrice e di definire i suoi orari di lavoro e di qualsivoglia clausola che preveda la possibilità di modificare la collocazione temporale della prestazione o la sua estensione quantitativa per i motivi di cui in narrativa;
- occorrendo delle esigenze private e della condizione familiare della ricorrente;
- della responsabilità solidale di e CP_2 CP_1
2) determinare in via equitativa la collocazione temporale della prestazione della ricorrente che si chiede fissarsi su cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì (dalle 10.00 alle 15.00 da lunedì
pagina 1 di 10
3) accertare e dichiarare il danno subito dalla ricorrente per la mancanza di collocazione oraria e l'illegittima turnazione in orario part time, che si quantifica in via equitativa nella misura del 20% della retribuzione erogata alla lavoratrice in forza dell'orario contrattuale – o nella diversa ritenuta di giustizia – e, per
l'effetto, condannare in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a pagare alla sig.ra la somma di € Pt_1
26.835,26, o la diversa anche maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere stata assunta a Milano da in Controparte_3 data 12/11/10 con contratto di apprendistato part time 20 h/s ed inquadramento nel 6° livello Super CCNL Turismo PP.EE., per svolgere le mansioni di operatore di ristorazione veloce presso l'esercizio di
Milano, via Sabotino.
In data 01/04/13 la ricorrente, senza alcuna soluzione di continuità, passava alle dipendenze di quale cessionaria d'azienda CP_2 ex art. 2112 c.c., venendo confermata a tempo indeterminato con inquadramento nel 5° livello CCNL Turismo PP.EE..
A partire dal 23/09/14, l'orario di lavoro diveniva part time 24 h/s.
In data 01/09/17, la ricorrente – senza soluzione di continuità – passava alle dipendenze di CP_1
Tanto premesso, la ricorrente ha lamentato l'illegittimità della mancata collocazione oraria della prestazione lavorativa, rivendicando inoltre il diritto al risarcimento del danno per complessivi € 26.835,26.
Si è costituita ritualmente in giudizio chiedendo il CP_1 rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 10 Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 11.3.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
In linea generale, con riferimento alla mancata determinazione della collocazione dell'orario part time, si osserva quanto segue.
L'art. 5 d.lgs. 81/2015 prevede che “Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni,
l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.”
Il successivo art. 10 d.lgs. 81/2015 stabilisce: “
1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese.
2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo
pagina 3 di 10 conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
3. Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.”.
Mentre, in passato, tale determinazione avveniva - in primo luogo -
"con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi" (art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 61/2000), oggi il legislatore omette tale criterio e lascia al giudice il compito di considerare (non più in via sussidiaria né "con valutazione equitativa") gli elementi che vengono in rilievo nel caso concreto, quali le responsabilità familiari del lavoratore interessato e la sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché le esigenze del datore di lavoro (art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015).
Tali indici non sono più preceduti dall'inciso "in particolare", con la conseguenza che essi devono ritenersi tassativi.
In precedenza, fino al mese di giugno 2015, l'art. 2 d.lgs. 61/2000 aveva parimenti previsto che “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all'articolo 3, comma 7.”, ossia nei limiti di legittimità individuati ex lege per le clausole flessibili e le clausole elastiche, e in ogni caso nell'accordo delle parti.
pagina 4 di 10 Analogamente, l'art. 8 d.lgs. 61/2000 disponeva che “L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale. (…) Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, è fatta salva la possibilità di concordare per iscritto clausole elastiche o flessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3.”.
La necessità che il contratto di lavoro part time contenesse l'indicazione della “distribuzione dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno” era peraltro già contemplata dall'art. 5 l.863/1984: sul punto la Corte costituzionale
(sentenza n°210/1992) ha chiarito che “lo stesso contratto deve specificare la
L'evoluzione normativa delineatasi nel tempo ha sempre avuto come ratio l'esigenza di tutelare il lavoratore nei confronti del “potere dell'imprenditore di determinare e variare unilateralmente l'orario
pagina 5 di 10 di lavoro nel rapporto a tempo parziale” poiché esso “rende impossibile al lavoratore di assumere e di programmare altre occupazioni al fine di percepire, con più rapporti a tempo parziale, una retribuzione complessiva sufficiente a realizzare un'esistenza libera e dignitosa” (Corte cost., sentenza n°210/1992).
Appare chiaro, infatti, che soltanto a fronte di una precisa e preventiva indicazione dei turni di lavoro richiesti il lavoratore può conoscere dall'inizio l'entità del proprio impegno lavorativo, entro coordinate temporali definite e comunque oggettivamente predeterminabili.
In proposito, giova richiamare quanto precisato sul punto dalla giurisprudenza di merito di questo Tribunale, secondo cui “Il contratto individuale di lavoro part-time, ove sia previsto che
l'orario di lavoro settimanale è distribuito su turni avvicendati a rotazione in diverse fasce orarie, viola l'art. 2, comma 2, del
D.Lgs. n. 61/2000 con conseguente applicabilità dell'art. 8 dello stesso decreto legislativo che consente al giudice di determinare le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa con valutazione equitativa.” (sentenza del Trib. Milano Sez. lavoro, 06-04-2006, in
“Lavoro nella Giur.”, 2006, 12, 1237). Analogamente, in altra pronuncia che si ritiene di condividere, si osserva che “Nel caso di prestazione lavorativa a tempo parziale in turni su fasce orarie prestabilite, appare necessario che nel contratto di lavoro sia recepita una turnazione tale da consentire al lavoratore (che l'abbia accettata con la sottoscrizione del contratto) di conoscere preventivamente la collocazione oraria della sua prestazione anche in un futuro non prossimo.” (Tribunale di Milano, 31.12.2007).
Questo orientamento interpretativo trova riscontro in numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità, fra le quali la sentenza n° 1430/2012 con cui la Suprema Corte ha ribadito che “La distribuzione dell'orario della prestazione, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, integra il nucleo stesso del contratto di lavoro a tempo parziale e la ragion d'essere della
pagina 6 di 10 particolare garanzia costituita dalla forma scritta, che assolve alla funzione di evitare che il datore di lavoro, avvalendosi di una carente o generica pattuizione sull'orario, possa modificarla a proprio piacimento a fini di indebita pressione sul lavoratore”.
In accordo con tale linea interpretativa, è del tutto legittimo articolare l'organizzazione del lavoro in turni, nel limite in cui sia definita a monte la durata della prestazione lavorativa e la sua collocazione temporale, "anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite" (art. 5, comma 3,
D.Lgs. n. 81/2015).
Al fine di garantire, dunque, al lavoratore part time una minima programmabilità del proprio tempo di lavoro, anche nella prospettiva di una compatibilità con l'art. 36 Cost., nel caso di lavoro a turni risulta necessaria la specifica individuazione, nel programma negoziale (e, quindi, nel testo scritto del contratto), delle fasce orarie in cui la prestazione è richiesta, ed eventualmente dei periodi del mese e/o dell'anno in cui le fasce orarie predeterminate vengono distribuite.
Tanto detto in via generale, nel caso di specie si osserva quanto segue.
E' documentale che in data 23/09/14 abbia modificato l'orario CP_2 di lavoro della ricorrente, da part time 20 h/s a part time 24 h/s
(doc. 4 fasc. ric.), senza indicare alcuna collocazione dei turni.
In data 01/09/17 la ricorrente – senza soluzione di continuità – passava alle dipendenze di la quale pure ometteva di CP_1 collocare i turni di lavoro.
Occorre dunque procedere in questa sede alla determinazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro: in proposito, l'art. 10, comma 2, D.Lgs. 81/15 impone di tenere conto “delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro”.
pagina 7 di 10 Nel caso in analisi, la ricorrente suggerisce il seguente orario di lavoro:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
10.00-15.00 10.00-15.00 10.00-15.00 10.00-15.00 10.00-14.00 riposo riposo
Come esposto in memoria, tuttavia, l'esonero totale della ricorrente dall'attività lavorativa durante il fine settimana non sarebbe conciliabile con le esigenze organizzative e produttive della società convenuta: è infatti pacifico, in quanto non contestato, che il ristorante sia aperto 7 giorni su 7, con orario dalle 6:30 all'1.00, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica, e dalle 6:30 alle 4.00 il venerdì e sabato;
ed è ragionevole immaginare che – trovandosi il locale in una zona centrale di Milano - il maggiore afflusso di clientela si registri durante il fine settimana.
Oltre a ciò, come rappresentato in memoria e non contestato, il personale che svolge il turno di chiusura fino alle 4:00 deve poi essere esonerato dal servizio nelle giornate di sabato (se ha lavorato il venerdì notte) e domenica (se ha lavorato il sabato notte), in ragione dei riposi obbligatoriamente previsti.
Conseguentemente, nel caso di specie può rinvenirsi un equo contemperamento delle reciproche esigenze collocando l'orario di lavoro della ricorrente all'interno di una fascia oraria dalle 9:00 alle 15:00, su 6 giorni settimanali.
A ciò deve aggiungersi il riconoscimento della richiesta tutela risarcitoria: in considerazione del fatto che parte attrice è separata e ha in affido esclusivo un figlio minore, si ritiene di personalizzare la quantificazione del danno nella misura del 10% della retribuzione mensile, in ragione del tempo di lavoro richiesto alla ricorrente e della residua possibilità di attendere ad altre occupazioni. Nella quantificazione del danno anzidetto non incide la percezione, da parte di , di un'indennità di flessibilità di Pt_1
120,00 euro all'anno. In memoria si rappresenta che tale indennità sarebbe volta a compensare “eventuali variazioni dell'orario di
pagina 8 di 10 lavoro”: si tratta dunque di una funzione diversa dal risarcimento del danno previsto dall'art. 10 D.Lgs. 81/15, il quale non solo tende a ristorare il pregiudizio patito per l'impossibilità di programmare la propria agenda di vita e di lavoro con prevedibilità e certezza, ma riveste anche in parte una natura latamente sanzionatoria.
Per le argomentazioni esposte, il ricorso merita accoglimento nei termini indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara il diritto di di rendere Parte_1 la prestazione lavorativa part time dalle 9:00 alle 15:00, su sei giorni alla settimana;
accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno, e per l'effetto condanna al pagamento in favore CP_1 di di un'indennità parametrata al 10% della Parte_1 retribuzione per ciascun mese di servizio effettivo, da ottobre 2014
a ottobre 2024; condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 1.4.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10