Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 580
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata notifica al contraddittorio

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di prova della notifica dell'atto introduttivo alla controparte, in violazione dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992. La produzione della sola stampa cartacea o della schermata della PEC non costituisce prova valida, essendo necessari i file originali in formato .eml o .msg. Tale vizio è insanabile.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per violazione del processo tributario telematico

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l'atto introduttivo in formato cartaceo è stato trasmesso a mezzo raccomandata A/R alla Corte, in violazione dell'art. 17 ter Dlgs.vo 546/92 che prevede la sottoscrizione con firma digitale. Tale vizio è insanabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 580
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 580
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo