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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 580/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente e Relatore
FINI OSCAR, Giudice
IZZO PAOLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4484/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Isca Degli Alvani 30 84043 Agropoli SA
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000006663512/2022 TAS. AUTOMOB. 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ha concluso nel ricorso per l'annullamento dell'atto impugnato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a mezzo posta ordinaria alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno e pervenuto l'11.8.2025 Ricorrente_1 nato ad [...] il Data_Nascita_1 ha impugnato l' avviso di accertamento in epigrafe indicato notificato il 28/7/2025 dalla Regione Campania per omesso versamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2022. Ha evidenziato che la tassa non era dovuta, che gli atti prodromici non erano mai stati notificati ed infine ha eccepito, in ogni caso, la prescrizione del credito di tributario. Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione cautelare dello stesso, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza camerale del 28 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile
L'atto introduttivo in formato cartaceo è stato trasmesso a mezzo raccomandata A/R alla Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno in data 11.8.2025 , in violazione delle disposizioni in materia di processo tributario telematico e in particolare dell'art 17 ter Dlgs.vo 546/92 secondo cui “gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale”.
Nel caso di specie inoltre il ricorso non è stato notificato alla controparte prima di essere spedito alla
Corte Tributaria. L'impugnazione infatti deve essere proposta a pena di inammissibilita' entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Nel caso in esame il ricorso è sicuramente inammissibile per difetto di prova della notifica dell'atto introduttivo alla controparte.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorrente è tenuto a depositare, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, copia del ricorso stesso con la prova della notifica all'Ente impositore o al concessionario della riscossione.
Quando la notifica è effettuata a mezzo PEC, la prova dell'avvenuto invio e della ricezione deve consistere nell'allegazione dei file originali in formato .eml o .msg, contenenti il messaggio PEC completo di ricevuta di accettazione e consegna, come previsto dall'art. 9, comma 1-bis, del D.M. 23 dicembre
2013 e dalle istruzioni del SIGIT (art. 16-bis, D.Lgs. 546/1992).
In tema di processo tributario telematico, la produzione della sola stampa cartacea o della schermata della
PEC di notifica del ricorso non costituisce prova valida dell'avvenuta notificazione, essendo necessaria la produzione dei file originali in formato .eml o .msg, a pena di inammissibilità del ricorso.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha depositato alcun file PEC originale, né ha fornito prova documentale dell'avvenuta notifica del ricorso all'Ente resistente neanche mediante semplice stampa cartacea della schermata della PEC di notifica del ricorso.
Tale omissione comporta un difetto originario di instaurazione del contraddittorio, non sanabile mediante la concessione di un termine integrativo, trattandosi di presupposto essenziale per la costituzione valida del giudizio.
Non può trovare applicazione l'art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992 (che consente la regolarizzazione di mere irregolarità formali), in quanto l'assenza totale della prova di notifica integra un vizio insanabile, che determina l'inammissibilità del ricorso.
Alcuna statuizione va assunta circa le spese di lite non essendo costituito l'Ente impositore a cui il ricorso non è stato notificato
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2026
Il Presidente Estensore
Dr F. Mario Fiore
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente e Relatore
FINI OSCAR, Giudice
IZZO PAOLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4484/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Isca Degli Alvani 30 84043 Agropoli SA
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000006663512/2022 TAS. AUTOMOB. 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ha concluso nel ricorso per l'annullamento dell'atto impugnato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a mezzo posta ordinaria alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno e pervenuto l'11.8.2025 Ricorrente_1 nato ad [...] il Data_Nascita_1 ha impugnato l' avviso di accertamento in epigrafe indicato notificato il 28/7/2025 dalla Regione Campania per omesso versamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2022. Ha evidenziato che la tassa non era dovuta, che gli atti prodromici non erano mai stati notificati ed infine ha eccepito, in ogni caso, la prescrizione del credito di tributario. Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione cautelare dello stesso, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza camerale del 28 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile
L'atto introduttivo in formato cartaceo è stato trasmesso a mezzo raccomandata A/R alla Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno in data 11.8.2025 , in violazione delle disposizioni in materia di processo tributario telematico e in particolare dell'art 17 ter Dlgs.vo 546/92 secondo cui “gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale”.
Nel caso di specie inoltre il ricorso non è stato notificato alla controparte prima di essere spedito alla
Corte Tributaria. L'impugnazione infatti deve essere proposta a pena di inammissibilita' entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Nel caso in esame il ricorso è sicuramente inammissibile per difetto di prova della notifica dell'atto introduttivo alla controparte.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorrente è tenuto a depositare, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, copia del ricorso stesso con la prova della notifica all'Ente impositore o al concessionario della riscossione.
Quando la notifica è effettuata a mezzo PEC, la prova dell'avvenuto invio e della ricezione deve consistere nell'allegazione dei file originali in formato .eml o .msg, contenenti il messaggio PEC completo di ricevuta di accettazione e consegna, come previsto dall'art. 9, comma 1-bis, del D.M. 23 dicembre
2013 e dalle istruzioni del SIGIT (art. 16-bis, D.Lgs. 546/1992).
In tema di processo tributario telematico, la produzione della sola stampa cartacea o della schermata della
PEC di notifica del ricorso non costituisce prova valida dell'avvenuta notificazione, essendo necessaria la produzione dei file originali in formato .eml o .msg, a pena di inammissibilità del ricorso.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha depositato alcun file PEC originale, né ha fornito prova documentale dell'avvenuta notifica del ricorso all'Ente resistente neanche mediante semplice stampa cartacea della schermata della PEC di notifica del ricorso.
Tale omissione comporta un difetto originario di instaurazione del contraddittorio, non sanabile mediante la concessione di un termine integrativo, trattandosi di presupposto essenziale per la costituzione valida del giudizio.
Non può trovare applicazione l'art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992 (che consente la regolarizzazione di mere irregolarità formali), in quanto l'assenza totale della prova di notifica integra un vizio insanabile, che determina l'inammissibilità del ricorso.
Alcuna statuizione va assunta circa le spese di lite non essendo costituito l'Ente impositore a cui il ricorso non è stato notificato
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2026
Il Presidente Estensore
Dr F. Mario Fiore