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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 7860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7860 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Così composta:
BE TT LU de Courtelary Presidente
AR CC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 1201 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Berardo Serafini che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
( C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv.to Bruno Mattei che le rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATE
Oggetto: appello avverso sentenza 326/2020 del Tribunale di Rieti resa nel procedimento r.g 1400/2017 – concorrenza sleale –
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 1400/2017 ) Parte_1 conveniva in giudizio ( poi s.r.l. ) nonché, anche in proprio, Controparte_3
l'accomandataria ( in seguito legale rappresentante della s.r.l. ) Controparte_2 chiedendone la condanna al risarcimento del danno per atti di concorrenza sleale verificatisi tra il 2008 e il 2014.
In particolare si sosteneva l'indebito sviamento di clientela per aver la convenuta svolto, senza le prescritte autorizzazioni, la medesima attività dell'attrice a poca distanza dalla stessa.
La affermava a tale proposito : Parte_1
1) di svolgere la propria attività di autoscuola sin dagli anni ' 60 in NT IN;
2) nel 2008 aveva aperto, senza le prescritte Controparte_4 Controparte_2 autorizzazioni, un'attività della stessa tipologia in un diverso comune ( IO RT) ma in realtà a distanza di meno di due km per cui con lo stesso bacino di utenza;
3) il diciassette marzo 2010 a causa del difetto di autorizzazione era stata disposta dalla
Provincia di Rieti l'immediata chiusura dell'attività;
4) il tredici giugno 2011, a seguito di trasformazione della in CP_3 Controparte_1
e della nomina di un responsabile tecnico abilitato, la convenuta era stata
[...] autorizzata a riaprire l'attività e ciò era avvenuto in un locale ancora più vicino rispetto al primo ( 1,4 km ) ; detto provvedimento, previo rigetto dell'istanza di sospensiva sia da parte del TAR che in sede di reclamo dal Consiglio di Stato, era stato invero annullato all'esito del giudizio di merito con sentenza del TAR 2768/2014 confermata dal Consiglio di Stato;
5) con provvedimento del ventiquattro ottobre 2014 era stata disposta un'ulteriore volta la chiusura;
l'atto era stato impugnato e ne era stata sospesa l'esecutività per cui da ottobre
2014 l'attività era ripresa.
Affermava l'attrice che detto comportamento integrava un'attività contraria a correttezza e buona fede ( art. 2598 n. 3 c.c. ) ed era potenzialmente idoneo a sviare la clientela.
2 Chiedeva il conseguente risarcimento del danno.
Parte convenuta si costituiva, eccepiva la prescrizione del diritto, il difetto di legittimazione di dalla costituzione della s.r.l. e comunque sosteneva l'infondatezza delle Controparte_2 tesi attoree;
proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento del danno affermando che fosse controparte a svolgere la propria attività senza le prescritte DIA/SCIA.
Il Tribunale, sulla base dei documenti prodotti ed espletato interrogatorio formale di con sentenza 326/2020 così statuiva : Controparte_2
“ Rigetta la domanda principale;
Rigetta la domanda riconvenzionale;
Spese di lite compensate”
proponeva appello e concludeva chiedendo : Parte_1
“Accertare e dichiarare la concorrenza sleale perpetrata dal 2008 in poi in danno della società
dalle convenute e dalla e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 per l'effetto condannarle, in solido tra loro, al pagamento in favore della società attrice della somma ammontante, o proporzionalmente ridotta secondo una Parte_1 valutazione equitativa del danno effettuata dalla Corte di appello adita, ad euro 23.360 per la concorrenza sleale perpetrata nell'anno 2009, euro 29.340 per il 2010, euro 36.660 per il 2011, euro 51.070 per il 2012, euro 66.789 per il 2013, euro 61.820 per il 2014, euro 77.061 per il 2015, euro 60.851 per il 2016 o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia nell'ammontare stabilito secondo equità dal Tribunale adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, oltre alla pubblicazione, ex art. 2600 secondo comma cpc o in subordine ex art. 120 cpc, dell'emananda sentenza di condanna, sul Corriere di Rieti, sul Messaggero cronaca di Rieti, s di Rieti e sul sito Controparte_5 on line Corriere di Rieti.it. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri di legge del doppio grado di giudizio”.
Le appellate si costituivano, ribadivano le eccezioni di prescrizione e di difetto di legittimazione non esaminate dal Tribunale e concludevano chiedendo :
“Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., non avendo probabilità di essere accolto;
2) in subordine, nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto e non provato. Rifuse le spese e compensi del grado di appello.”.
La Corte all'esito dell'udienza del dieci novembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del sedici settembre 2025, riservava la decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente revocata l'ordinanza di assegnazione della presente causa alla
Corte sezione specializzata imprese e disposta la riassegnazione alla macro area 02 ( seconda sezione civile ) codice 170011.
Come emerge infatti dall'esame degli atti di causa effettuata all'esito dell'udienza in cui è stata riservata la decisione si tratta di materia riguardante la cd. concorrenza sleale “pura”
( sviamento di clientela ) non interferente in via diretta o indiretta con l'esercizio di diritti di proprietà industriale.
Come a tale proposito indicato da Cass. 5656/2017:
“La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, come modificato dall'art. 2 del d.l. n. 1 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012), va esclusa, in favore di quella della sezione ordinaria, nel caso di richiesta risarcitoria per sviamento della clientela riconducibile alla concorrenza sleale cd. pura ove non possa ravvisarsi un'interferenza neppure indiretta con l'esercizio di diritti di proprietà industriale”
******
Primo motivo di appello
“Omessa considerazione dei 3 provvedimenti amministrativi emessi in data 17/3/2010, 27/5/2011, 24/10/2014 dalla Provincia di Rieti di chiusura e di cessazione dell'attività di autoscuola dell e dell Parte_2 Controparte_1
[... e delle Sentenze del Tar del Lazio n. 2768/2014 e del Consiglio di Stato 3479/2016, accertanti l'oggettiva concorrenza sleale perpetrata dal 2008 dall'abusiva autoscuola in danno d . Parte_1
Si sostiene che il Tribunale avrebbe errato non valutando come dai provvedimenti sopra indicati fosse emersa un'attività integrante la fattispecie della concorrenza sleale, dovendosi invece riconoscere “a un danno consolidatosi in re ipsa perché fondato, Parte_1 non solo su ciò che si è verificato in passato e ciò che si verifica nelle more del presente giudizio, ma su ciò che è collegato al potenziale futuro sviamento della clientela che, facente parte dello stesso mercato-territorio e rivolgendosi all'abusiva autoscuola, oggettivamente sottrae danari ad che, senza la slealmente concorrente Parte_1 CP_3
(prima) ed attuale srl, li avrebbe intercettati dal 2008”
[...]
4 Secondo motivo di appello
“Indicazione della Giurisprudenza di legittimità riconoscente il danno in re ipsa. Ammissibilità in base alle Sezioni Unite civili (Sentenza 16601 del 5/7/2017) dei danni punitivi pacificamente riconosciuti dagli ordinamenti di common law.”
Si sostiene che il Tribunale non avrebbe considerato :
a) le ordinanze provinciali di chiusura, la sentenza TAR e del Consiglio di Stato;
b) il fatto che la concorrenza sleale sarebbe un illecito in re ipsa che senza alcuna sanzione patrimoniale rimarrebbe impunito;
c) la vicinanza tra l'appellante e la;
Controparte_1
d)il medesimo mercato in cui le due scuole guida operavano “essendo evidente che i ragazzi e coloro in quali vivono ed abitano nei limitrofi paesi di IO RT e NT in IN , non si recherebbero a Roma o a Rieti per le lezioni di guida ma utilizzerebbero quella a loro prossima”;
e) la presunzione in base a cui laddove la controparte avesse cessato l'attività nel 2010, data della prima ordinanza provinciale di chiusura “sul territorio sarebbero rimasti i 354.254 euro versati dagli aspiranti al conseguimento della patente alle convenute….”.
Si afferma infine:
“Né risulta vero che nel nostro ordinamento non esista il riconoscimento della Giurisprudenza al danno in re ipsa, quando il relativo accertamento sia impossibile o quantomeno particolarmente difficile da far emergere”
I motivi, da esaminare congiuntamente per stretta connessione logica, sono infondati.
Il Tribunale ha analiticamente riportato in narrazione ed esaminato tutta la vicenda giudiziaria e, al contrario di quanto ritenuto dall'appellante, non si è limitato a verificare l'esistenza di un danno passato o attuale ma ha correttamente affermato che, una volta accertati fatti integranti la fattispecie di concorrenza sleale “ l'attore dovrebbe farsi carico – onde dimostrare che l'atto di concorrenza sleale sia idoneo a produrre un danno - di enunciare, ad esempio, sotto qual profilo la sua attuale o potenziale clientela sia suscettibile di sviamento, in conseguenza dei comportamenti tenuti dalla concorrente;
ovvero segnalare elementi da cui possa desumersi che una futura prospettiva di espansione dell'attività possa risultare pregiudicata dalla condotta concorrenziale censurata. “
Come indicato condivisibilmente a tale proposito da Cass. 25921 del 2025 :
5 “ L'accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale comporta una presunzione di colpa, ex art. 2600 c.c., che onera l'autore degli stessi della dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo ai fini dell'esclusione della sua responsabilità; il corrispondente danno cagionato, invece, non è "in re ipsa" ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione”.
Ebbene, anche a voler delimitare l'area di mercato identificandola con quella di entrambi i
Comuni in cui insistono le rispettive scuole ( NT in IN e IO RT ) e pertanto anche a voler ritenere che, (considerata l'omogeneità delle prestazioni fornite dalle parti al pubblico), vi sia stata violazione dei principi regolatori della concorrenza da parte dell'appellata, comunque non vi è prova sufficiente, nella fattispecie concreta, dell'esistenza effettiva del danno anche solo potenziale e anche con riferimento alla proiezione futura .
La valutazione equitativa poi presuppone comunque un aggancio a criteri verificabili e attendibili ma nel caso di specie, nonostante l'appellante ne avesse la possibilità, gli stessi non sono stati forniti.
ben avrebbe potuto infatti depositare i propri bilanci onde Parte_1 evidenziare il numero di clienti e gli introiti percepiti prima e dopo l'apertura dell'attività concorrente;
la stessa invece si è limitata a indicare i ricavi che la Controparte_1 aveva realizzato nello svolgimento della propria attività nel corso degli anni, pari a complessivi € 354.254,00, come certificato dai bilanci depositati presso il Registro delle
Imprese di Rieti.
Non è stata peraltro finanche allegata dall'appellante una diminuzione dei propri utili nei medesimi anni da cui poter inferire un decremento dei clienti né è possibile identificare l'esistenza di potenziali aumenti del fatturato, non realizzati, facendoli coincidere o comunque parametrandoli agli introiti percepiti dalla società concorrente;
non vi è infatti alcun elemento specifico che, in punto di mera allegazione e tanto meno di prova, stabilisca detta connessione.
Si osserva poi come l'inattendibilità del parametro emerge chiaramente anche dal fatto che l'importo del danno richiesto è riferito ai ricavi conseguiti dalla senza Controparte_1 alcuna considerazione tra l'altro delle spese.
6 Ad esempio, si richiama, ai fini della quantificazione del danno del bilancio chiuso nel 2015, un reddito pari a € 60.851,00 quando, in realtà, l'utile conseguito dall'autoscuola
[...]
è stato di soli € 5.319,00. La discrasia fra le i due valori è di evidente CP_1 rilevanza.
L'appellante inoltre, nella valutazione complessiva del danno, include anche introiti di cui non ha una effettiva contezza, come quelli relativi ai bilanci degli anni 2009 e 2010 che non sono stati depositati e che sono stati ricostruiti utilizzando un criterio altamente opinabile e che quindi non può essere utilizzato.
In buona sostanza l'appellante sostiene che, avendo i ricavi registrato un incremento medio annuo del 20%, sarebbe possibile enucleare i dati mancanti tramite una semplice operazione aritmetica: sottrarre dal bilancio del 2011 il 20% per ottenere quello del 2010 e il 40% per ottenere quello del 2009.
La non correttezza del criterio emerge già solo considerando come venga omesso il fatto che la ha chiuso l'attività tra il diciassette marzo 2010 e il dodici Controparte_1 maggio 2011.
Tale ultima circostanza è rilevante anche in quanto per tutto detto periodo, oltre un anno, non risulta che abbia registrato un incremento dei propri introiti. Parte_1
Ciò contrasta con il punto di partenza del ragionamento di parte appellante che riconduce il danno alla compresenza dell'attività concorrente considerata abusiva;
al periodo di chiusura della autoscuola gestita da avrebbe dovuto infatti corrispondere un Controparte_2 incremento delle entrate per seguito da un decremento alla Parte_1 riapertura a maggio 2011 . Tutto ciò non è stato allegato e tantomeno dimostrato.
Atteso quanto detto del tutto correttamente il Giudice di prime cure non ha dato seguito all'istanza ex art. 210 c.p.c. riguardante il numero di clienti dell'appellata che hanno ottenuto l'abilitazione alla guida negli anni di riferimento;
il dato era infatti irrilevante considerate le lacune istruttorie riguardanti l'andamento degli introiti dell'appellante .
Altrettando correttamente non è stata disposta la prova orale: i capitoli riguardano infatti circostanze afferenti la titolarità del diritto ad esercitare l'attività di scuola guida e il periodo di esercizio della stessa da parte dell'appellata, circostanze provate documentalmente e comunque ininfluenti.
7 ********
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dello scaglione relativo all'importo della condanna richiesta con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità della questione senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dispone la riassegnazione della causa alla macroarea 02 ( seconda sezione civile ) codice 170011; nel merito respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di e in solido, liquidate in complessivi Controparte_2 Controparte_1
€7.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
8 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, dieci novembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR CC BE TT LU de Courtelary
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Così composta:
BE TT LU de Courtelary Presidente
AR CC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 1201 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Berardo Serafini che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
( C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv.to Bruno Mattei che le rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATE
Oggetto: appello avverso sentenza 326/2020 del Tribunale di Rieti resa nel procedimento r.g 1400/2017 – concorrenza sleale –
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 1400/2017 ) Parte_1 conveniva in giudizio ( poi s.r.l. ) nonché, anche in proprio, Controparte_3
l'accomandataria ( in seguito legale rappresentante della s.r.l. ) Controparte_2 chiedendone la condanna al risarcimento del danno per atti di concorrenza sleale verificatisi tra il 2008 e il 2014.
In particolare si sosteneva l'indebito sviamento di clientela per aver la convenuta svolto, senza le prescritte autorizzazioni, la medesima attività dell'attrice a poca distanza dalla stessa.
La affermava a tale proposito : Parte_1
1) di svolgere la propria attività di autoscuola sin dagli anni ' 60 in NT IN;
2) nel 2008 aveva aperto, senza le prescritte Controparte_4 Controparte_2 autorizzazioni, un'attività della stessa tipologia in un diverso comune ( IO RT) ma in realtà a distanza di meno di due km per cui con lo stesso bacino di utenza;
3) il diciassette marzo 2010 a causa del difetto di autorizzazione era stata disposta dalla
Provincia di Rieti l'immediata chiusura dell'attività;
4) il tredici giugno 2011, a seguito di trasformazione della in CP_3 Controparte_1
e della nomina di un responsabile tecnico abilitato, la convenuta era stata
[...] autorizzata a riaprire l'attività e ciò era avvenuto in un locale ancora più vicino rispetto al primo ( 1,4 km ) ; detto provvedimento, previo rigetto dell'istanza di sospensiva sia da parte del TAR che in sede di reclamo dal Consiglio di Stato, era stato invero annullato all'esito del giudizio di merito con sentenza del TAR 2768/2014 confermata dal Consiglio di Stato;
5) con provvedimento del ventiquattro ottobre 2014 era stata disposta un'ulteriore volta la chiusura;
l'atto era stato impugnato e ne era stata sospesa l'esecutività per cui da ottobre
2014 l'attività era ripresa.
Affermava l'attrice che detto comportamento integrava un'attività contraria a correttezza e buona fede ( art. 2598 n. 3 c.c. ) ed era potenzialmente idoneo a sviare la clientela.
2 Chiedeva il conseguente risarcimento del danno.
Parte convenuta si costituiva, eccepiva la prescrizione del diritto, il difetto di legittimazione di dalla costituzione della s.r.l. e comunque sosteneva l'infondatezza delle Controparte_2 tesi attoree;
proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento del danno affermando che fosse controparte a svolgere la propria attività senza le prescritte DIA/SCIA.
Il Tribunale, sulla base dei documenti prodotti ed espletato interrogatorio formale di con sentenza 326/2020 così statuiva : Controparte_2
“ Rigetta la domanda principale;
Rigetta la domanda riconvenzionale;
Spese di lite compensate”
proponeva appello e concludeva chiedendo : Parte_1
“Accertare e dichiarare la concorrenza sleale perpetrata dal 2008 in poi in danno della società
dalle convenute e dalla e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 per l'effetto condannarle, in solido tra loro, al pagamento in favore della società attrice della somma ammontante, o proporzionalmente ridotta secondo una Parte_1 valutazione equitativa del danno effettuata dalla Corte di appello adita, ad euro 23.360 per la concorrenza sleale perpetrata nell'anno 2009, euro 29.340 per il 2010, euro 36.660 per il 2011, euro 51.070 per il 2012, euro 66.789 per il 2013, euro 61.820 per il 2014, euro 77.061 per il 2015, euro 60.851 per il 2016 o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia nell'ammontare stabilito secondo equità dal Tribunale adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, oltre alla pubblicazione, ex art. 2600 secondo comma cpc o in subordine ex art. 120 cpc, dell'emananda sentenza di condanna, sul Corriere di Rieti, sul Messaggero cronaca di Rieti, s di Rieti e sul sito Controparte_5 on line Corriere di Rieti.it. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri di legge del doppio grado di giudizio”.
Le appellate si costituivano, ribadivano le eccezioni di prescrizione e di difetto di legittimazione non esaminate dal Tribunale e concludevano chiedendo :
“Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., non avendo probabilità di essere accolto;
2) in subordine, nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto e non provato. Rifuse le spese e compensi del grado di appello.”.
La Corte all'esito dell'udienza del dieci novembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del sedici settembre 2025, riservava la decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente revocata l'ordinanza di assegnazione della presente causa alla
Corte sezione specializzata imprese e disposta la riassegnazione alla macro area 02 ( seconda sezione civile ) codice 170011.
Come emerge infatti dall'esame degli atti di causa effettuata all'esito dell'udienza in cui è stata riservata la decisione si tratta di materia riguardante la cd. concorrenza sleale “pura”
( sviamento di clientela ) non interferente in via diretta o indiretta con l'esercizio di diritti di proprietà industriale.
Come a tale proposito indicato da Cass. 5656/2017:
“La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, come modificato dall'art. 2 del d.l. n. 1 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012), va esclusa, in favore di quella della sezione ordinaria, nel caso di richiesta risarcitoria per sviamento della clientela riconducibile alla concorrenza sleale cd. pura ove non possa ravvisarsi un'interferenza neppure indiretta con l'esercizio di diritti di proprietà industriale”
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Primo motivo di appello
“Omessa considerazione dei 3 provvedimenti amministrativi emessi in data 17/3/2010, 27/5/2011, 24/10/2014 dalla Provincia di Rieti di chiusura e di cessazione dell'attività di autoscuola dell e dell Parte_2 Controparte_1
[... e delle Sentenze del Tar del Lazio n. 2768/2014 e del Consiglio di Stato 3479/2016, accertanti l'oggettiva concorrenza sleale perpetrata dal 2008 dall'abusiva autoscuola in danno d . Parte_1
Si sostiene che il Tribunale avrebbe errato non valutando come dai provvedimenti sopra indicati fosse emersa un'attività integrante la fattispecie della concorrenza sleale, dovendosi invece riconoscere “a un danno consolidatosi in re ipsa perché fondato, Parte_1 non solo su ciò che si è verificato in passato e ciò che si verifica nelle more del presente giudizio, ma su ciò che è collegato al potenziale futuro sviamento della clientela che, facente parte dello stesso mercato-territorio e rivolgendosi all'abusiva autoscuola, oggettivamente sottrae danari ad che, senza la slealmente concorrente Parte_1 CP_3
(prima) ed attuale srl, li avrebbe intercettati dal 2008”
[...]
4 Secondo motivo di appello
“Indicazione della Giurisprudenza di legittimità riconoscente il danno in re ipsa. Ammissibilità in base alle Sezioni Unite civili (Sentenza 16601 del 5/7/2017) dei danni punitivi pacificamente riconosciuti dagli ordinamenti di common law.”
Si sostiene che il Tribunale non avrebbe considerato :
a) le ordinanze provinciali di chiusura, la sentenza TAR e del Consiglio di Stato;
b) il fatto che la concorrenza sleale sarebbe un illecito in re ipsa che senza alcuna sanzione patrimoniale rimarrebbe impunito;
c) la vicinanza tra l'appellante e la;
Controparte_1
d)il medesimo mercato in cui le due scuole guida operavano “essendo evidente che i ragazzi e coloro in quali vivono ed abitano nei limitrofi paesi di IO RT e NT in IN , non si recherebbero a Roma o a Rieti per le lezioni di guida ma utilizzerebbero quella a loro prossima”;
e) la presunzione in base a cui laddove la controparte avesse cessato l'attività nel 2010, data della prima ordinanza provinciale di chiusura “sul territorio sarebbero rimasti i 354.254 euro versati dagli aspiranti al conseguimento della patente alle convenute….”.
Si afferma infine:
“Né risulta vero che nel nostro ordinamento non esista il riconoscimento della Giurisprudenza al danno in re ipsa, quando il relativo accertamento sia impossibile o quantomeno particolarmente difficile da far emergere”
I motivi, da esaminare congiuntamente per stretta connessione logica, sono infondati.
Il Tribunale ha analiticamente riportato in narrazione ed esaminato tutta la vicenda giudiziaria e, al contrario di quanto ritenuto dall'appellante, non si è limitato a verificare l'esistenza di un danno passato o attuale ma ha correttamente affermato che, una volta accertati fatti integranti la fattispecie di concorrenza sleale “ l'attore dovrebbe farsi carico – onde dimostrare che l'atto di concorrenza sleale sia idoneo a produrre un danno - di enunciare, ad esempio, sotto qual profilo la sua attuale o potenziale clientela sia suscettibile di sviamento, in conseguenza dei comportamenti tenuti dalla concorrente;
ovvero segnalare elementi da cui possa desumersi che una futura prospettiva di espansione dell'attività possa risultare pregiudicata dalla condotta concorrenziale censurata. “
Come indicato condivisibilmente a tale proposito da Cass. 25921 del 2025 :
5 “ L'accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale comporta una presunzione di colpa, ex art. 2600 c.c., che onera l'autore degli stessi della dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo ai fini dell'esclusione della sua responsabilità; il corrispondente danno cagionato, invece, non è "in re ipsa" ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione”.
Ebbene, anche a voler delimitare l'area di mercato identificandola con quella di entrambi i
Comuni in cui insistono le rispettive scuole ( NT in IN e IO RT ) e pertanto anche a voler ritenere che, (considerata l'omogeneità delle prestazioni fornite dalle parti al pubblico), vi sia stata violazione dei principi regolatori della concorrenza da parte dell'appellata, comunque non vi è prova sufficiente, nella fattispecie concreta, dell'esistenza effettiva del danno anche solo potenziale e anche con riferimento alla proiezione futura .
La valutazione equitativa poi presuppone comunque un aggancio a criteri verificabili e attendibili ma nel caso di specie, nonostante l'appellante ne avesse la possibilità, gli stessi non sono stati forniti.
ben avrebbe potuto infatti depositare i propri bilanci onde Parte_1 evidenziare il numero di clienti e gli introiti percepiti prima e dopo l'apertura dell'attività concorrente;
la stessa invece si è limitata a indicare i ricavi che la Controparte_1 aveva realizzato nello svolgimento della propria attività nel corso degli anni, pari a complessivi € 354.254,00, come certificato dai bilanci depositati presso il Registro delle
Imprese di Rieti.
Non è stata peraltro finanche allegata dall'appellante una diminuzione dei propri utili nei medesimi anni da cui poter inferire un decremento dei clienti né è possibile identificare l'esistenza di potenziali aumenti del fatturato, non realizzati, facendoli coincidere o comunque parametrandoli agli introiti percepiti dalla società concorrente;
non vi è infatti alcun elemento specifico che, in punto di mera allegazione e tanto meno di prova, stabilisca detta connessione.
Si osserva poi come l'inattendibilità del parametro emerge chiaramente anche dal fatto che l'importo del danno richiesto è riferito ai ricavi conseguiti dalla senza Controparte_1 alcuna considerazione tra l'altro delle spese.
6 Ad esempio, si richiama, ai fini della quantificazione del danno del bilancio chiuso nel 2015, un reddito pari a € 60.851,00 quando, in realtà, l'utile conseguito dall'autoscuola
[...]
è stato di soli € 5.319,00. La discrasia fra le i due valori è di evidente CP_1 rilevanza.
L'appellante inoltre, nella valutazione complessiva del danno, include anche introiti di cui non ha una effettiva contezza, come quelli relativi ai bilanci degli anni 2009 e 2010 che non sono stati depositati e che sono stati ricostruiti utilizzando un criterio altamente opinabile e che quindi non può essere utilizzato.
In buona sostanza l'appellante sostiene che, avendo i ricavi registrato un incremento medio annuo del 20%, sarebbe possibile enucleare i dati mancanti tramite una semplice operazione aritmetica: sottrarre dal bilancio del 2011 il 20% per ottenere quello del 2010 e il 40% per ottenere quello del 2009.
La non correttezza del criterio emerge già solo considerando come venga omesso il fatto che la ha chiuso l'attività tra il diciassette marzo 2010 e il dodici Controparte_1 maggio 2011.
Tale ultima circostanza è rilevante anche in quanto per tutto detto periodo, oltre un anno, non risulta che abbia registrato un incremento dei propri introiti. Parte_1
Ciò contrasta con il punto di partenza del ragionamento di parte appellante che riconduce il danno alla compresenza dell'attività concorrente considerata abusiva;
al periodo di chiusura della autoscuola gestita da avrebbe dovuto infatti corrispondere un Controparte_2 incremento delle entrate per seguito da un decremento alla Parte_1 riapertura a maggio 2011 . Tutto ciò non è stato allegato e tantomeno dimostrato.
Atteso quanto detto del tutto correttamente il Giudice di prime cure non ha dato seguito all'istanza ex art. 210 c.p.c. riguardante il numero di clienti dell'appellata che hanno ottenuto l'abilitazione alla guida negli anni di riferimento;
il dato era infatti irrilevante considerate le lacune istruttorie riguardanti l'andamento degli introiti dell'appellante .
Altrettando correttamente non è stata disposta la prova orale: i capitoli riguardano infatti circostanze afferenti la titolarità del diritto ad esercitare l'attività di scuola guida e il periodo di esercizio della stessa da parte dell'appellata, circostanze provate documentalmente e comunque ininfluenti.
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Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dello scaglione relativo all'importo della condanna richiesta con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità della questione senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dispone la riassegnazione della causa alla macroarea 02 ( seconda sezione civile ) codice 170011; nel merito respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di e in solido, liquidate in complessivi Controparte_2 Controparte_1
€7.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
8 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, dieci novembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR CC BE TT LU de Courtelary
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