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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/11/2024, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 769/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 28.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui la parte appellante ha precisato le proprie conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Tra
(CF: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesta Paniccia. appellante
contro
(CF: ) Controparte_1 C.F._1 appellato contumace
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 3.11.2021 dinanzi al Giudice di Pace di Cariati il sig. proponeva opposizione avverso l'ingiunzione fiscale n. Controparte_1
2021029162400002391 del 16.9.2021 dell'importo di € 1.525,93 emessa per il pagamento dei verbali di accertamento n. 18213 del 23.9.2016 e n. 30145 del 25.1.2017. Eccepiva: -l'omessa indicazione della natura dell'infrazione; -la mancata notifica dei verbali;
-la prescrizione del credito. Chiedeva quindi che venisse dichiarata nulla l'ingiunzione impugnata.
1.1. Si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, la Parte_1 propria carenza di legittimazione passiva e rappresentando la necessità di integrare il contraddittorio con l'ente impositore, . Nel merito, Controparte_2 contestava le allegazioni avversarie, chiedendo il rigetto della domanda.
1.2. Con sentenza n. 23/2022 il Giudice di Pace di Cariati accoglieva l'opposizione. In particolare riteneva fondata l'eccezione concernente la mancata notifica del verbale di accertamento della violazione posto a fondamento dell'ingiunzione
fiscale impugnata in quanto non era stata depositata documentazione valida e sufficiente a riprova di ciò. Il Giudice di prime cure in particolare statuiva che “Si ricorda, a tal proposito, che la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, deve avvenire mediate l'allegazione dell'originale o di fotocopie regolarmente autenticate, poiché la regol aposta dall'art. 2719 cod. civ.
– per la quale le copie fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche solo se la loro conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale competente.”.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello la sulla base dei Parte_1 seguenti motivi:
-nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del comune di;
CP_2
-illegittimità della sentenza per errata valutazione della documentazione versata in atti e per errata interpretazione della disciplina relativa alla produzione delle copie fotostatiche. Ha poi riproposto le ulteriori eccezioni mosse in merito ai restanti motivi di opposizione svolti dall'appellato, rimasti assorbiti nella sentenza impugnata. Ha quindi concluso chiedendo: “- In via principale accertare e dichiarare la nullità della sentenza gravata in quanto emessa in totale violazione dell'art. 102 c.p.c. per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti del Controparte_2
- In subordine, in totale riforma della sentenza gravata accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della stessa, per le ragioni tutte espresse in atti e per l'effetto annullare la sentenza n. 23/2022 del Giudice di Pace di Cariati, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla condanna alle spese di lite. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
- Con Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”.
2.1. Il sig. pur a fronte della regolarità della notifica eseguita nei Controparte_1 suoi conf tuito nel presente grado di appello. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
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3. Va preliminarmente disattesa la questione relativa all'eccepito difetto di legittimazione passiva del concessionario per la riscossione, sollevata dall'appellante. A tal proposito devesi tener conto del fatto che, a seguito della sentenza Cass. SS.UU. n. 16412/07, è andato consolidandosi l'indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Nondimeno, resta fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 d.lgs 112/99; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (cfr. anche Cass. ord. 10528/17; Cass. 8295/2018). È stato inoltre affermato che “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di
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causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Cass. Civ., n. 2570 del 31.01.2017). Nel caso di specie, nella propria comparsa di costituzione e risposta, l'odierna società appellante non ha formulato una formale istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di , conforme ai canoni CP_2 prescritti dall'art. 269 comma 2 c.p.c. Invero, nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace, il convenuto che intenda chiamare in causa un terzo ha l'onere di costituirsi nel termine di rito e, a pena di decadenza, farne esplicita richiesta nell'atto di costituzione, chiedendo nel contempo il differimento della prima udienza (Cassazione civile sez. VI, 30/03/2022, n.10189). Ad ogni modo, pur volendo ritenere, per ipotesi, che la avesse Parte_1 formulato dinanzi al Giudice di prime cure una regolare chiamata in causa dell'Ente creditore, la stessa dovrebbe essere ricondotta all'art. 106 c.p.c. ed era, come tale, rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede d'impugnazione (cfr. Cass. Civ., n. 9016 del 5.5.2016). Alla luce dei principi sopra richiamati, che ad avviso dello scrivente appaiono applicabili alla fattispecie per cui è causa, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore non priva di legittimazione passiva il concessionario per la riscossione rispetto all'opposizione diretta a contestare il merito della pretesa sanzionatoria sottesa all'ingiunzione fiscale impugnata.
4. Quanto alle ulteriori doglianze, si osserva quanto segue. L'odierno appellato eccepiva dinanzi al Giudice di prime cure l'omessa notifica degli atti prodromici sottesi all'ingiunzione impugnata;
in particolare, i verbali n. 18213 del 23.9.2016 e n. 30145 del 25.1.2017. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012). Tale principio può valere anche per la sequenza procedimentale “avviso di accertamento - ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639” (cfr. Cass. civ. Sez. V, 22/04/2022, n. 12832). Ove venga contestata l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, l'amministrazione, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva, è onerata dal fornire la prova di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento;
in caso contrario la pretesa sanzionatoria è estinta. Nel caso di specie, l'odierna appellante ha fornito tale prova. In primo grado depositava infatti copia degli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate attestanti l'avvenuta notifica a mezzo posta dei predetti verbali consegnati a mani del sig. rispettivamente in data 23.9.2016 e 25.1.2017. CP_1
Le argomentazioni svolte ce di Pace non possono essere condivise.
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Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, “La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 cod. civ. - per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace - trova applicazione generalizzata per tutti i documenti.” (Cass. civ. Sez. V Ord., 27/07/2012, n. 13439). Ebbene, l'appellato non ha disconosciuto la conformità agli originali delle copie fotostatiche ai sensi dell'art. 2719 c.c., secondo i canoni stabiliti dalla giurisprudenza delle Suprema Corte di Cassazione. Alla prima udienza celebrata dinanzi al Giudice di Pace in data 10.12.2021 ha disconosciuto tali allegati “perché mere copie fotografiche prive di autenticità”. Va ricordato che “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, conf. Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013). Più di recente la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cassazione civile sez. II, 30/10/2018, n.27633; Cass. Civ., n. 29993 del 2017). Deriva da quanto precede che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte non la disconosce, in modo specifico e inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, n.22577). Alla luce di quanto sopra, non appare conforme ai criteri appena riferiti quanto sommariamente dedotto nell'interesse dell'appellato nel verbale della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice di primo grado. Pertanto deve ritenersi che le copie degli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio dall'appellante siano idonee ad attestare l'avvenuto perfezionamento della notifica degli atti sottesi all'ingiunzione fiscale impugnata.
5. Venendo agli ulteriori motivi di opposizione proposti dall'appellato in primo grado si osserva anzitutto che è infondata la doglianza con cui è stata contestata l'omessa indicazione della natura dell'infrazione in quanto nell'ingiunzione fiscale il requisito della motivazione deve ritenersi osservato anche con la sola indicazione della causale, degli estremi degli atti prodromici e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla Amministrazione e, quindi, a porre il contribuente in grado di svolgere le opportune contestazioni La motivazione per relationem (che realizza una mera economia di scrittura) è senz'altro valida poiché rinvia ad atti o documenti che, ancorché non allegati o
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riprodotti, sono da ritenere conosciuti o comunque conoscibili dal contribuente (cfr. Cass. civ. Sez. V, 22-09-2006, n. 20513). Nel caso in disamina l'ingiunzione fiscale reca tutti gli elementi formali richiesti dalla legge per la sua emissione in quanto vi sono indicati: l'Ufficio che ha emesso il provvedimento, l'importo da corrispondere e le causali (violazioni codice della strada) con il rispettivo dettaglio delle somme costituenti il totale, gli estremi dei verbali di accertamento, il responsabile del procedimento, il termine per provvedere al pagamento;
le modalità di corresponsione, le coordinate bancarie, l'indicazione dell'autorità dinanzi a cui può essere impugnata mediante ricorso e il relativo termine di giorni trenta.
5.1. Quanto all'eccezione di prescrizione del credito, proposta dal sig. in CP_1 primo grado la stessa non è stata esaminata dal Giudice di prime cure in quanto la sua disamina è rimasta di fatto assorbita dall'accoglimento del motivo di opposizione concernente la mancata notifica dei verbali di accertamento. Ne consegue che tale eccezione possa considerarsi implicitamente rinunciata in quanto l'appellato non l'ha riproposta nel presente grado di appello. Invero, “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione – che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae – nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale;
art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado” (Cass., Sezioni Unite, 21.03.2019 n. 7940).
6. L'appello va quindi accolto con riforma della pronuncia appellata e conseguente rigetto dell'opposizione proposta dal sig. in primo grado. CP_1
7. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio. Va ricordato che ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, pertanto la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, n.9599; Cassazione civile sez. VI, 29/05/2018, n.13498).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
DICHIARA la contumacia di Controparte_1
ACCOGLIE
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l'appello proposto dalla e per l'effetto, in riforma integrale della Parte_1 sentenza n. 23/2022 em ace di Cariati il 3.2.2022
RIGETTA l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione fiscale n. Controparte_1
2021029162400002391 del 1
CONDANNA al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in Controparte_1 ellante, in persona del l.r.p.t., che si liquidano in complessivi € 700,00 per il primo grado ed in complessivi € 1.500,00 per il grado d'appello, oltre ad € 174,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Castrovillari, 28/11/2024.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
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