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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 3356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3356 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 45007/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, viale delle Medaglie d'Oro 8, presso lo studio dell'avv. Giulio Mastroianni che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili in virtù di procura generale in atti convenuto all'udienza del 20.3.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rimborsare in favore del procuratore antistatario della parte CP_1 ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 885,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- già socia al 50% della SG Managment s.r.l. - è stata iscritta Parte_1
d'ufficio dall' nella relativa Gestione commercianti con decorrenza gennaio CP_1
2022.
Dopo aver presentato ricorso amministrativo, rimasto infruttuoso, la ha Pt_1
chiesto al Tribunale di annullare la sua iscrizione. Nel costituirsi in giudizio, l' ha fatto presente che a seguito di riesame e CP_1
verifiche la posizione della era stata cancellata dalla Gestione Pt_1
commercianti.
Va di conseguenza dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell' visto che la cancellazione della ricorrente è CP_1
intervenuta dopo il ricorso amministrativo e dopo il ricorso in Tribunale.
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4
(cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da
€ 1.100,01 a € 5.200,00); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale), e si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1, del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n.
147/2022, considerata l'estrema semplicità della questione trattata.
Roma, 20.3.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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