Ordinanza cautelare 14 maggio 2025
Decreto presidenziale 19 giugno 2025
Ordinanza cautelare 25 giugno 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02171/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00655/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 655 del 2025, proposto da Cogefeed S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Zagaria, Alessandro Botto, Ivano Siniscalchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Buonabitacolo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
del provvedimento adottato dalla regione Campania in data 10 marzo 2025, prot. n. PG/2025/0120286, con cui ha archiviato l’Istanza per il rilascio del parere di Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 relativamente al progetto “ Impianto agrivoltaico con potenza in immissione pari a 1250 kWac e di potenza nominale pari a 1451,52 kWp denominato Buonabitacolo - Galatro 1 ” – Proponente Cogefeed S.p.A.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Vista la memoria del 25.11.2025, notificata e depositata il 27.11.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 la dott.ssa NA SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è una società quotata in borsa attiva nel settore della progettazione e realizzazione di impianti per la produzione e per la vendita di energia da fonti rinnovabili (e.g. cogenerazione, fotovoltaico, eolico ed idroelettrico).
In data 4 marzo 2025, trasmetteva all’Ufficio Speciale Valutazione Ambientale della Regione, l’istanza, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Testo Unico dell’Ambiente, per il rilascio del parere di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”), con riguardo alla realizzazione, nel Comune Buonabitacolo, di un impianto agrivoltaico avente una potenza in immissione pari a 1.250,00 kWac e una potenza nominale pari a 1.451,52 kWp.
La Regione, in data 10 marzo 2025, adottava il Provvedimento gravato, con il quale veniva disposta l’archiviazione dell’istanza, ritenuta improcedibile con la seguente motivazione: “[…] considerato che detto progetto deve essere sottoposto direttamente a VIA di cui all’art. 27-bis del Dlgs 152/2006 per effetto delle sopra citate disposizioni [n.d.r. il combinato disposto degli artt. 6, comma 4 del regolamento che disciplina le attività che interessano le aree contigue del Parco, gli allegati A e B del DPR 12 aprile 1996 e l’art. 6, comma 7 del d.lgs. n. 152/2006 ”.
2. Lamentando l’erroneità della ricostruzione operata dall’ente regionale la società ricorrente ha impugnato il provvedimento, chiedendone la sospensione in via cautelare, deducendo vizi di VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 7 DEL TESTO UNICO DELL’AMBIENTE. VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 19, COMMA 8 DEL TESTO UNICO DELL’AMBIENTE. VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990 IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 190/2024. ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DEL TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DELL’ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL’ATTO, DELLA MOTIVAZIONE APPARENTE. INCOMPETENZA.
In sintesi la società ha dedotto quanto segue:
- dallo Studio Preliminare Ambientale commissionato alla società di ingegneria GVC S.r.l., poi presentato alla Regione unitamente all’istanza, si evincerebbe che l’impianto presenti le caratteristiche di un c.d. “ impianto agrivoltaico avanzato ” avente una potenza in immissione pari a 1.250,00 kWac e una potenza nominale pari a 1.451,52 kWp; l’impianto non ricadrebbe in nessuna area naturale protetta, in nessun sito di interesse comunitario (area SIC) e in nessuna zona di protezione speciale (ZPS) ed interesserebbe un’area contigua al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (il “Parco”), pur rimanendo fuori dall’area del Parco, e, dunque, non rientrerebbe tra i progetti sottoposti a VIA ai sensi del TUE;
- avendo l’impianto una potenza inferiore a 6WM, non rientrerebbe tra i progetti sottoposti a VIA ai sensi della disciplina dettata dal combinato disposto dell’art.6, comma 4 del Piano, dell’art. 19 e dell’allegato IV del Testo Unico dell’Ambiente; la Regione, dunque, avrebbe erroneamente ravvisato i presupposti per l’assoggettamento dell’impianto a VIA;
- l’impianto rientrerebbe tra quelli elencati nell’allegato A del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 entrato in vigore il 30 dicembre 2024 il cui art. 13 prevede che “ [i] progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ”. L’impianto, dunque, rientrerebbe tra quelli sub Sezione I, lett. e) del suddetto allegato A che fa riferimento agli “ impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale ”;
- la Regione avrebbe violato l’art. 19, comma 8 del Testo Unico dell’Ambiente, per aver omesso di indicare quali sarebbero gli impatti ambientali (riconducibili ai criteri definiti dall’Allegato V richiamato dall’art. 19 citato) che avrebbero determinato la necessità di sottoporre l’impianto a procedura di VIA;
- la Regione, competente esclusivamente in relazione ai profili di tutela ambientale, spingendosi ad una verifica di compatibilità dell’intervento con la disciplina edilizio-urbanistica dettata dall’art. 20, comma 1–bis, del D. Lgs. 199/2021, riservata al Comune, avrebbe adottato un provvedimento viziato da incompetenza; e comunque l’Impianto, in ragione delle caratteristiche tecniche che lo contraddistinguerebbero, non sarebbe soggetto ai limiti stabiliti dal citato dell’art. 20, comma 1–bis, del D.Lgs. 199/2021.
3. In data 28.04.2025 si è costituita la Regione Campania e con articolata memoria dell’08.05.2025 ha difeso la legittimità del proprio operato.
4. Con ordinanza cautelare n. 195/2025 del 14.5.2025 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame del provvedimento impugnato.
5. La società ricorrente ha presentato in data 13.06.2025 istanza di esecuzione della misura cautelare ai sensi dell’art. 59 c.p.a.
6. In data 12.06.2025 la Regione Campania, in esecuzione all’ordinanza cautelare di accoglimento n. 195/2025 del 14.05.2025, si è rideterminata nei seguenti modi: “ l’istanza in oggetto è archiviata in quanto improcedibile, considerato che detto progetto deve essere sottoposto direttamente a VIA di cui all’art. 27-bis del Dlgs 152/2006 per effetto delle sopra citate disposizioni. Resta ferma la possibilità per codesto proponente di modificare le caratteristiche dell’impianto per renderlo fattualmente conforme ai requisiti di cui alle Linee Guida nazionali e regionali in materia di Impianti Agrivoltaici. (…) si ritiene che l’impianto in oggetto debba essere sottoposto alla Valutazione di Incidenza. La VIncA sarà integrata nella VIA di cui all’art. 27-bis del Dlgs 152/2006; nel caso in cui codesta società decidesse di modificare il progetto per renderlo fattualmente conforme ai requisiti di cui alle Linee Guida nazionali e regionali in materia di Impianti Agrivoltaici, e quindi non rientrante nel campo di applicazione della VIA, la VIncA è comunque necessaria, vista la localizzazione rispetto al sito della RN2000 e l’impatto cumulativo determinato dall’altro progetto di cui al CUP 10105, ed è di competenza del Comune di Buonabitacolo per effetto della delega DD n. 105 del 06/09/2018 conferitagli ai sensi dell’art. 1, commi 4 e 5 della L.R. n. 16/2014 .”
7. In data 18.06.2025, la ricorrente ha avanzato istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a., accordata con decreto presidenziale n. 94/2025 del 19.06.2025 fissando l’unica camera di consiglio disponibile del 24.6.2025.
8. La Regione ha depositato memoria in data 20.06.2025 con cui ha integrato le già spiegate difese evidenziando la legittimità del nuovo provvedimento di archiviazione del 12.06.2025.
9. Con ordinanza n. 248/2025 del 25.06.2025 è stata rigettata l’istanza di tutela cautelare con la seguente motivazione:
“ Considerato che:
- nell’ordinanza n. 195 del 14 maggio 2025, la Sezione ha ritenuto che la Regione Campania avrebbe dovuto, tra l’altro, considerare che l’impianto progettato dalla ricorrente: «-- risultava … riconducibile alla categoria di cui alla Sezione I, lett. e (“impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale”), dell’Allegato A al d.lgs. n. 190/2024 e, come tale, dispensato dall’assoggettamento a VIA ai sensi dell’art. 13 del medesimo d.lgs. n. 190/2024; -- rivestiva connotati specifici (di “impianto agrivoltaico avanzato”: cfr. paragrafo 3.2.8 dell’esibito Studio preliminare ambientale), non automaticamente assimilabili a quelli degli ordinari impianti fotovoltaici vietati in zona agricola dall’art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. n. 199/2021»;
- ebbene, è da reputarsi che l’amministrazione resistente si sia conformata al pronunciato ‘remand’ cautelare, allorquando, sulla scorta di adeguata istruttoria (del cui livello di approfondimento la ricorrente non può, di certo, fondatamente dolersi), ha escluso che l’impianto in parola integrasse gli estremi propri dell’impianto agrivoltaico, tanto meno avanzato;
- la Regione Campania, senza trovare efficace smentita nelle deduzioni attoree, ha, infatti, rilevato, nella nota del 30 maggio 2025, prot. n. 271232, nonché sostanzialmente ribadito, nella nota del 10 giugno 2025, prot. n. 287310, che «la proposta progettuale non risponde ai requisiti A, B, E, D ed E previsti dalle “Linee tecnico-agronomiche per il territorio della Regione Campania di accompagnamento alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del MASE”» (adottate con D.D. n. 478 del 26 luglio 2024, né al requisito C, come espresso dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del MASE;
- l’inosservanza dei requisiti anzidetti risulta analiticamente circostanziata nell’esibita relazione del 20 giugno 2025, prot. n. 309435, a cura dell’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania;
- in dettaglio, si è ivi rimarcato che: -- quanto al requisito B («Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell’attività agricola e pastorale»), il suolo non è adatto alla prevista coltivazione della lavanda, compromettendo la continuità dell'attività agricola; -- quanto al requisito C («L’impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli»), l'altezza dei pannelli fotovoltaici (m 1,3) è insufficiente per le attività agricole previste; -- quanto ai requisiti D («Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate») ed E («Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici»), mancano sistemi di monitoraggio adeguati per verificare impatti su colture, risparmio idrico e altri parametri;
Ritenuto, pertanto, che:
- non risultano sussistere le condizioni ex art. 59 cod. proc. amm.;
- quanto alle spese relative alla presente fase di giudizio, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti; ”
10. Da ultimo, in data 27.11.2025 la società ricorrente ha dichiarato, con memoria ritualmente notificata e depositata, di rinunciare al ricorso di primo grado, ai sensi e per gli effetti dell’art. 84, comma 1, c.p.a., chiedendo la declaratoria di estinzione del presente giudizio e la compensazione delle spese tra le parti.
11. All’udienza del 09.12.2025 la causa è stata spedita in decisione.
12. Il ricorso va dichiarato estinto per intervenuta rinuncia, debitamente manifestata dai ricorrenti nelle forme previste dal Codice di rito, da cui consegue una declaratoria in conformità ai sensi del combinato disposto degli articoli 84, commi 1 e 3, e 35, comma 2, lettera c), c.p.a., in applicazione del principio dispositivo che governa anche il processo amministrativo;
13. Le spese della lite possono essere compensate, per la complessità delle questioni oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 09 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE SS, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
NA SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA SA | IE SS |
IL SEGRETARIO