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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2024, n. 38216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38216 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT SC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
lette/s ite le conclusioni del PG S o 44---cI-"C- C4 2-0 t‘.e ›Gfe).70 ott( ••III• Penale Sent. Sez. 1 Num. 38216 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 04/07/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 6 febbraio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha respinto il reclamo in tema di permesso premio introdotto da LA ES, avverso il diniego opposto dal MdS in data 26 ottobre 2023. 1.1 In motivazione si evidenzia che: a) il LA è in espiazione della pena dell'ergastolo per i delitti di omicidio, associazione mafiosa, associazione finalizzata allo smercio di sostanze stupefacenti;
b) il MdS ha rilevato l'omessa allegazione di impossibilità dell'adempimento delle obbligazioni civili e l'assenza di iniziative riparatorie;
c) il LA è stato per molti anni latitante in Olanda ed è stato estradato solo nel 2012; d) la relazione di sintesi del 2023 non offre spunti concreti per ravvisare una volontà di effettivo distacco dal contesto criminale di provenienza. Si conclude per la persistenza di pericolosità sociale e per l'assenza di concreti indicatori di superamento della presunzione relativa di mantenimento dei rapporti con l'organizzazione mafiosa. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - LA ES. Il ricorso è affidato a una deduzione rubrícata in termini di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si ritiene meramente apparente il percorso argomentativo e si evidenzia che in sede di reclamo si era allegata la assenza dí redditività. Anche i contenuti della relazione di sintesi sarebbero stati valutati in modo sommario ed incompleto. Anche il periodo di latitanza in Olanda sarebbe stato erroneamente annoverato tra gli indicatori negativi, non risultando l'avvenuta commissione di reati in quel Paese. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, rispetto alla decisione del Magistrato di Sorveglianza (limitata ai profili risarcitori) il Tribunale ha alzato lo sguardo al complessivo percorso extra e intracarcerario del LA, evidenziando aspetti - in tema di intensità del ruolo associativo svolto in libertà e in tema di insufficiente rivisitazione critica del proprio passato - che il ricorrente finisce con il non contrastare nell'atto di ricorso. Sotto tale profillo a nulla rileva la riaffermazione della impossidenza economica, che è solo un aspetto di una valutazione più complessa ed articolata in tema di 2 Il Presidente attualità della condizione soggettiva di pericolosità sociale, realizzata dal Tribunale senza vizi logici. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 4 luglio 2024 Il Consigliere estensore
lette/s ite le conclusioni del PG S o 44---cI-"C- C4 2-0 t‘.e ›Gfe).70 ott( ••III• Penale Sent. Sez. 1 Num. 38216 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 04/07/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 6 febbraio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha respinto il reclamo in tema di permesso premio introdotto da LA ES, avverso il diniego opposto dal MdS in data 26 ottobre 2023. 1.1 In motivazione si evidenzia che: a) il LA è in espiazione della pena dell'ergastolo per i delitti di omicidio, associazione mafiosa, associazione finalizzata allo smercio di sostanze stupefacenti;
b) il MdS ha rilevato l'omessa allegazione di impossibilità dell'adempimento delle obbligazioni civili e l'assenza di iniziative riparatorie;
c) il LA è stato per molti anni latitante in Olanda ed è stato estradato solo nel 2012; d) la relazione di sintesi del 2023 non offre spunti concreti per ravvisare una volontà di effettivo distacco dal contesto criminale di provenienza. Si conclude per la persistenza di pericolosità sociale e per l'assenza di concreti indicatori di superamento della presunzione relativa di mantenimento dei rapporti con l'organizzazione mafiosa. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - LA ES. Il ricorso è affidato a una deduzione rubrícata in termini di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si ritiene meramente apparente il percorso argomentativo e si evidenzia che in sede di reclamo si era allegata la assenza dí redditività. Anche i contenuti della relazione di sintesi sarebbero stati valutati in modo sommario ed incompleto. Anche il periodo di latitanza in Olanda sarebbe stato erroneamente annoverato tra gli indicatori negativi, non risultando l'avvenuta commissione di reati in quel Paese. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, rispetto alla decisione del Magistrato di Sorveglianza (limitata ai profili risarcitori) il Tribunale ha alzato lo sguardo al complessivo percorso extra e intracarcerario del LA, evidenziando aspetti - in tema di intensità del ruolo associativo svolto in libertà e in tema di insufficiente rivisitazione critica del proprio passato - che il ricorrente finisce con il non contrastare nell'atto di ricorso. Sotto tale profillo a nulla rileva la riaffermazione della impossidenza economica, che è solo un aspetto di una valutazione più complessa ed articolata in tema di 2 Il Presidente attualità della condizione soggettiva di pericolosità sociale, realizzata dal Tribunale senza vizi logici. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 4 luglio 2024 Il Consigliere estensore