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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 513/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7281/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004669373000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034892959000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034892959000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034892959000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034892959000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034892959000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6346/2025 depositato il 03/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre contro
contro
Società_2 spa e Ader per l'annullamento della cartella di pagamento n. 295 2024 00046693 73 000, notificata in data 03.08.2024, nonché avverso gli atti alla stessa presupposti e consequenziali, emessa per il presunto mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani per la complessiva somma di euro 121,88 ; la cartella di pagamento n. 295 2024 00348929
59000, notificata in data 03.08.2024, nonché avverso gli atti alla stessa presupposti e consequenziali, emessa per il presunto mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani per la complessiva somma di euro 2.212,88, per le annualità 2008/2012.
Deduce che a far data dal 15.01.2009 (come da certificato storico di residenza allegato), si era trasferita nel Comune di Naso unitamente al suo nucleo familiare, e che non è stata più intestataria di alcuna utenza relativa alla tariffa dei rifiuti solidi urbani, atteso che presso la nuova abitazione di residenza l'intestatario è da sempre stato il di lei marito sig. Nominativo_1 (come da bollettino che allega). Inoltre la ricorrente non era proprietaria dell'immobile di Capo d'Orlando di Indirizzo_1 per il quale, negli anni 2007-2008 ha regolarmente pagato l'utenza TARSU/TIA (come da Dichiarazione presentata in data 29/07/2016 presso il Comune di Capo d'Orlando Ufficio Tributi-Tares).
La convenuta Società_2 spa ritualmente evocata in giudizio non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti di causa;
rilevata la carenza di legittimazione della ricorrente al pagamento della tassa rifiuti, avendo ella dimostrato di non essere intestataria di alcuna utenza relativamente all'immobile di cui agli atti impugnati;
preso atto della mancata costituzione dell'Ente, che nonha contestato quanto dedotto;
accoglie il ricorso;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Accoglie l ricorso;
condanna Società_2 spa al pagamento delle spese, liquidate in €. 300,00.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7281/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004669373000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034892959000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034892959000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034892959000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034892959000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034892959000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6346/2025 depositato il 03/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre contro
contro
Società_2 spa e Ader per l'annullamento della cartella di pagamento n. 295 2024 00046693 73 000, notificata in data 03.08.2024, nonché avverso gli atti alla stessa presupposti e consequenziali, emessa per il presunto mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani per la complessiva somma di euro 121,88 ; la cartella di pagamento n. 295 2024 00348929
59000, notificata in data 03.08.2024, nonché avverso gli atti alla stessa presupposti e consequenziali, emessa per il presunto mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani per la complessiva somma di euro 2.212,88, per le annualità 2008/2012.
Deduce che a far data dal 15.01.2009 (come da certificato storico di residenza allegato), si era trasferita nel Comune di Naso unitamente al suo nucleo familiare, e che non è stata più intestataria di alcuna utenza relativa alla tariffa dei rifiuti solidi urbani, atteso che presso la nuova abitazione di residenza l'intestatario è da sempre stato il di lei marito sig. Nominativo_1 (come da bollettino che allega). Inoltre la ricorrente non era proprietaria dell'immobile di Capo d'Orlando di Indirizzo_1 per il quale, negli anni 2007-2008 ha regolarmente pagato l'utenza TARSU/TIA (come da Dichiarazione presentata in data 29/07/2016 presso il Comune di Capo d'Orlando Ufficio Tributi-Tares).
La convenuta Società_2 spa ritualmente evocata in giudizio non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti di causa;
rilevata la carenza di legittimazione della ricorrente al pagamento della tassa rifiuti, avendo ella dimostrato di non essere intestataria di alcuna utenza relativamente all'immobile di cui agli atti impugnati;
preso atto della mancata costituzione dell'Ente, che nonha contestato quanto dedotto;
accoglie il ricorso;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Accoglie l ricorso;
condanna Società_2 spa al pagamento delle spese, liquidate in €. 300,00.