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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16851/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di OG
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16851/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSI RITA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ALESSANDRO CERVELLATI 3 40122 OG presso il difensore avv. ROSSI RITA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITALI Controparte_1 C.F._2
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA CLAVATURE, 18 40124 OG presso il difensore avv. VITALI GIOVANNI
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero - intervenuto
CONCLUSIONI
Sul vincolo, come da rispettivi atti introduttivi
IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
pagina 1 di 2 MOTIVAZIONE La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio ai provvedimenti provvisori e urgenti assunti dal Giudice Relatore in pari data.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definendo il giudizio,
Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nata il [...] a Parte_1
OG (BO) e , nato il [...] a [...], unitisi Controparte_1 in matrimonio in Bologna (BO), in data 11.04.2019, optando per il regime della separazione dei beni, con atto trascritto nei registri del predetto Comune al n. 100, parte 1, anno 2019, anno 2013;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. Fa rinvio ai provvedimenti provvisori e urgenti assunti dal Giudice Relatore in pari data, per tutte le altre questioni.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 13.5.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di OG
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16851/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSI RITA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ALESSANDRO CERVELLATI 3 40122 OG presso il difensore avv. ROSSI RITA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITALI Controparte_1 C.F._2
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA CLAVATURE, 18 40124 OG presso il difensore avv. VITALI GIOVANNI
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero - intervenuto
CONCLUSIONI
Sul vincolo, come da rispettivi atti introduttivi
IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
pagina 1 di 2 MOTIVAZIONE La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio ai provvedimenti provvisori e urgenti assunti dal Giudice Relatore in pari data.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definendo il giudizio,
Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nata il [...] a Parte_1
OG (BO) e , nato il [...] a [...], unitisi Controparte_1 in matrimonio in Bologna (BO), in data 11.04.2019, optando per il regime della separazione dei beni, con atto trascritto nei registri del predetto Comune al n. 100, parte 1, anno 2019, anno 2013;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. Fa rinvio ai provvedimenti provvisori e urgenti assunti dal Giudice Relatore in pari data, per tutte le altre questioni.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 13.5.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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