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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/11/2025, n. 4104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4104 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 14/11/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1175/23 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 speciale in atti, dall'avv. Francesco Silluzio;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
LE HI, giusta procura generale alle liti;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note autorizzate in atti
RAGIONI IN FATTI E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31 gennaio 2023, Parte_1 esponeva: che il ricorrente ebbe a richiedere, in data 26.08.2022, a parte resistente il beneficio del Reddito di cittadinanza ex lege 4/19; che l' respingeva tale CP_1 beneficio in quanto lo stesso essendo l'unico componente del nucleo familiare, Pt_1 sarebbe stato soggetto in stato detentivo, degente o dimissionario o soggetto a misura
1 cautelare;
che tra i requisiti previsti dalla legge per usufruire del reddito di cittadinanza, tra gli altri, vi è quello che prevede che “il richiedente non deve poi essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché esser stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per i delitti previsti dagli articoli 270- bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422
e 640-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo”; che è vero che il ricorrente è stato condannato penalmente in via definitiva e ha scontato tutta la propria pena, ma non per le ipotesi indicate dalla legge;
che prova di ciò si ha nella decisione allegata del Tribunale di
Catania 2 Sez. penale da dove si evince che lo stesso ricorrente veniva condannato ex art. 612 bis c.p. e ulteriori imputazioni che nulla hanno a che vedere con quelle citate dalla legge;
che a causa di tale errore non dovuto e non voluto dal lo stesso Pt_1 non sta usufruendo del beneficio dal mese di agosto del 2022, data della domanda, pur avendo lo stesso tutti i requisiti e presupposti per usufruirne.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: Dichiarare ex art. 1
e ss. della L. 4/19 e norme collegate che il ricorrente ha diritto al beneficio del reddito di cittadinanza sin dal momento della domanda amministrativa e la relativa liquidazione dello stesso;
Riconoscere come dovuta la richiesta del su detto beneficio e condannare l' alla liquidazione degli arretrati sin dalla domanda amministrativa e quant'altro CP_1 chiesto e specificato.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva la resistente svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 14.11.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Osserva il decidente che l'art. 1, comma 1, d.l. n. 4/2019 conv. in legge n. 26/2019, istituisce il “reddito di cittadinanza” e lo definisce “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto
2 all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”. L'art. 2 individua i beneficiari e i requisiti necessari, prevedendo, in sintesi, che sono beneficiari dell'accesso al RdC i nuclei familiari in possesso di taluni requisiti che concorrono cumulativamente al riconoscimento della prestazione, riferiti al criterio della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e della disponibilità di beni durevoli. Ulteriore requisito per la fruizione del RdC è la mancata sottoposizione (per il richiedente del beneficio) a misura cautelare personale, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanna definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui all'art. 7, comma 3. Il Reddito è costituito da un beneficio economico, ripartito su dodici mensilità, con un importo variabile a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, erogato mensilmente attraverso una carte di pagamento elettronica (Carte RdC), la quale permette di soddisfare le esigenze previste per la carte acquisti, nonché di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un individui singoli, nonché di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo nel caso delle integrazioni previste per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o in proprietà ( v. art.5, comma 6).
L'art. 5 disciplina le modalità di presentazione della domanda, stabilendo che “il Rdc è riconosciuto dall' ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del
CP_1 beneficio, l' verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di
CP_1 cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti. disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati . A tal fine l' acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la
CP_1 finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell' , sentito il Garante per la
CP_1 protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso il riconoscimento da parte dell' avviene entro la fine del mese successivo alla
CP_1 trasmissione della domanda all'Istituto” (v. art. 5, comma 3). Come è dato leggere nella
Circolare n. 100 del 05/07/2019 (doc. 1), è stata inserita dalla legge di CP_1 conversione la nuova lettera c-bis), che prevede per il richiedente il beneficio, al momento della presentazione della domanda, la mancata sottoposizione a misura
3 cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto- legge. Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 3, comma 13, del
Decreto-Legge n. 4/2019, che in tema di “beneficio economico” precisa che “Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”. Ad esempio, un nucleo familiare di 3 maggiorenni, di cui uno sottoposto ad una misura cautelare e/o condannato in via definitiva, il parametro della s.e. è pari a 1,4, così calcolato : 1 (primo maggiorenne) + 0,4 (per il secondo maggiorenne), senza considerare il terzo componente sottoposto alle predette.
Rileva il decidente che invero, tra i requisiti che il richiedente deve avere per poter accedere alla misura del reddito/pensione di cittadinanza vi è “la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3” (art. 1, comma 1, lett.
c-bis d.l. n. 4/2019).
Orbene, è pacifico perchè lo afferma lo stesso ricorrente che al momento della presentazione della domanda il ricorrente era sottoposto allo stato detentivo.
Orbene, la sola sottoposizione alla misura cautelare personale e quindi a fortiori la sottoposizione allo stato detentivo, indipendentemente dalla ragione posta a fondamento della stessa, determina l'impossibilità di accesso alla misura.
L'art 2, invero, con riferimento alla sottoposizione alla misura cautelare personale non specifica la tipologia di reato da cui questa scaturisce né fa distinzione tra reati minori e reati contro la res pubblica, ma chiaramente stabilisce che il richiedente non debba essere assoggettato ad alcuna misura cautelare personale per poter presentare domanda di reddito di cittadinanza.
4 A tal proposito, si richiama quanto affermato dalla recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 122/2020 che si è pronunciata sull'articolo 7 ter comma 1 del DL
4/2019, dichiarando la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale posta ed esprimendo al contempo l'interpretazione del riferimento alle misure cautelari di qualsiasi tipo come prima indicato. La parte della norma che si riferisce ai "soggetti che si trovano in stato detentivo" è da intendersi riferita alle casistiche in cui i soggetti si trovino in detenzione presso il carcere a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, come nel caso in oggetto.
Del tutto legittimo risulta pertanto il provvedimento di reiezione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dall'odierno ricorrente.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Per quanto riguarda le spese di lite, osserva il decidente che il ricorrente risulta ammesso al gratuito patrocinio per cui ricorrono i presupposti previsti dalla normativa per dichiararne l'irripetibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese.
Catania, 14 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 14/11/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1175/23 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 speciale in atti, dall'avv. Francesco Silluzio;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
LE HI, giusta procura generale alle liti;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note autorizzate in atti
RAGIONI IN FATTI E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31 gennaio 2023, Parte_1 esponeva: che il ricorrente ebbe a richiedere, in data 26.08.2022, a parte resistente il beneficio del Reddito di cittadinanza ex lege 4/19; che l' respingeva tale CP_1 beneficio in quanto lo stesso essendo l'unico componente del nucleo familiare, Pt_1 sarebbe stato soggetto in stato detentivo, degente o dimissionario o soggetto a misura
1 cautelare;
che tra i requisiti previsti dalla legge per usufruire del reddito di cittadinanza, tra gli altri, vi è quello che prevede che “il richiedente non deve poi essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché esser stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per i delitti previsti dagli articoli 270- bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422
e 640-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo”; che è vero che il ricorrente è stato condannato penalmente in via definitiva e ha scontato tutta la propria pena, ma non per le ipotesi indicate dalla legge;
che prova di ciò si ha nella decisione allegata del Tribunale di
Catania 2 Sez. penale da dove si evince che lo stesso ricorrente veniva condannato ex art. 612 bis c.p. e ulteriori imputazioni che nulla hanno a che vedere con quelle citate dalla legge;
che a causa di tale errore non dovuto e non voluto dal lo stesso Pt_1 non sta usufruendo del beneficio dal mese di agosto del 2022, data della domanda, pur avendo lo stesso tutti i requisiti e presupposti per usufruirne.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: Dichiarare ex art. 1
e ss. della L. 4/19 e norme collegate che il ricorrente ha diritto al beneficio del reddito di cittadinanza sin dal momento della domanda amministrativa e la relativa liquidazione dello stesso;
Riconoscere come dovuta la richiesta del su detto beneficio e condannare l' alla liquidazione degli arretrati sin dalla domanda amministrativa e quant'altro CP_1 chiesto e specificato.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva la resistente svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 14.11.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Osserva il decidente che l'art. 1, comma 1, d.l. n. 4/2019 conv. in legge n. 26/2019, istituisce il “reddito di cittadinanza” e lo definisce “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto
2 all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”. L'art. 2 individua i beneficiari e i requisiti necessari, prevedendo, in sintesi, che sono beneficiari dell'accesso al RdC i nuclei familiari in possesso di taluni requisiti che concorrono cumulativamente al riconoscimento della prestazione, riferiti al criterio della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e della disponibilità di beni durevoli. Ulteriore requisito per la fruizione del RdC è la mancata sottoposizione (per il richiedente del beneficio) a misura cautelare personale, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanna definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui all'art. 7, comma 3. Il Reddito è costituito da un beneficio economico, ripartito su dodici mensilità, con un importo variabile a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, erogato mensilmente attraverso una carte di pagamento elettronica (Carte RdC), la quale permette di soddisfare le esigenze previste per la carte acquisti, nonché di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un individui singoli, nonché di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo nel caso delle integrazioni previste per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o in proprietà ( v. art.5, comma 6).
L'art. 5 disciplina le modalità di presentazione della domanda, stabilendo che “il Rdc è riconosciuto dall' ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del
CP_1 beneficio, l' verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di
CP_1 cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti. disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati . A tal fine l' acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la
CP_1 finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell' , sentito il Garante per la
CP_1 protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso il riconoscimento da parte dell' avviene entro la fine del mese successivo alla
CP_1 trasmissione della domanda all'Istituto” (v. art. 5, comma 3). Come è dato leggere nella
Circolare n. 100 del 05/07/2019 (doc. 1), è stata inserita dalla legge di CP_1 conversione la nuova lettera c-bis), che prevede per il richiedente il beneficio, al momento della presentazione della domanda, la mancata sottoposizione a misura
3 cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto- legge. Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 3, comma 13, del
Decreto-Legge n. 4/2019, che in tema di “beneficio economico” precisa che “Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”. Ad esempio, un nucleo familiare di 3 maggiorenni, di cui uno sottoposto ad una misura cautelare e/o condannato in via definitiva, il parametro della s.e. è pari a 1,4, così calcolato : 1 (primo maggiorenne) + 0,4 (per il secondo maggiorenne), senza considerare il terzo componente sottoposto alle predette.
Rileva il decidente che invero, tra i requisiti che il richiedente deve avere per poter accedere alla misura del reddito/pensione di cittadinanza vi è “la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3” (art. 1, comma 1, lett.
c-bis d.l. n. 4/2019).
Orbene, è pacifico perchè lo afferma lo stesso ricorrente che al momento della presentazione della domanda il ricorrente era sottoposto allo stato detentivo.
Orbene, la sola sottoposizione alla misura cautelare personale e quindi a fortiori la sottoposizione allo stato detentivo, indipendentemente dalla ragione posta a fondamento della stessa, determina l'impossibilità di accesso alla misura.
L'art 2, invero, con riferimento alla sottoposizione alla misura cautelare personale non specifica la tipologia di reato da cui questa scaturisce né fa distinzione tra reati minori e reati contro la res pubblica, ma chiaramente stabilisce che il richiedente non debba essere assoggettato ad alcuna misura cautelare personale per poter presentare domanda di reddito di cittadinanza.
4 A tal proposito, si richiama quanto affermato dalla recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 122/2020 che si è pronunciata sull'articolo 7 ter comma 1 del DL
4/2019, dichiarando la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale posta ed esprimendo al contempo l'interpretazione del riferimento alle misure cautelari di qualsiasi tipo come prima indicato. La parte della norma che si riferisce ai "soggetti che si trovano in stato detentivo" è da intendersi riferita alle casistiche in cui i soggetti si trovino in detenzione presso il carcere a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, come nel caso in oggetto.
Del tutto legittimo risulta pertanto il provvedimento di reiezione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dall'odierno ricorrente.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Per quanto riguarda le spese di lite, osserva il decidente che il ricorrente risulta ammesso al gratuito patrocinio per cui ricorrono i presupposti previsti dalla normativa per dichiararne l'irripetibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese.
Catania, 14 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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