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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/10/2025, n. 4373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4373 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3314/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. ER TA Presidente
Dr.ssa DA LO Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 3314/2025 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. Monica Silvia Pelissero che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Andrea Lichinchi che la rappresenta e difende in Controparte_1 virtù di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
come da verbale di udienza del 17.09.2025
Per il PM: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Parte_1 Controparte_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
ha chiesto al Tribunale disporsi l'affidamento condiviso del figlio Parte_1 minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione delle visite padre/figlio e la previsione di un contributo a proprio carico per il mantenimento del figlio di E 250 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonchè l'intero assegno unico a favore della madre. , costituitasi in giudizio, ha chiesto a sua volta disporsi l'affidamento Controparte_1 condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il proprio domicilio, la regolamentazione delle visite padre-figlio ed un contributo a carico del ricorrente per il mantenimento del minore di E 450 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% della spesa relativa alla mensa scolastica.
Nelle more della celebrazione della prima udienza sono state acquisite le relazioni dei Servizi Psico-Sociali.
All'udienza in data 17.09.2025 avanti al Giudice Relatore, le parti, comparse personalmente, sono state sentite e, dopo ampia discussione, hanno raggiunto un'intesa su tutti i profili controversi della causa. Entrambe le difese hanno precisato che, all'indomani del deposito delle querele, il rapporto interpersonale fra le parti si è normalizzato.
Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Le parti hanno instato per il recepimento dell'accordo e il Giudice Relatore ha disposto, in via provvisoria ed urgente, in conformità all'accordo, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene che l'accordo delle parti in punto affidamento, collocazione abitativa e regime di frequentazione del minore coi genitori possa essere integralmente recepito, nulla ostandovi alla luce dell'evoluzione dei rapporti fra le parti all'indomani dell'instaurazione del presente procedimento (come dichiarato dalle stesse in udienza) e dei riscontri avuti da parte dei Servizi Psico- Sociali è stato descritto come un bambino “sereno con entrambi i genitori”, “ben Per_1 ambientato in entrambi i contesti”, che “ricerca la figura del rispettivo genitore”, v. rel. SS del 11.7.25).
Quanto al profilo economico, il Tribunale ritiene che la previsione di un contributo a carico del per il mantenimento del minore di E. 300 mensili (comprensivo delle spese di mensa Parte_1 scolastica) oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico a favore della resistente sia congruo e adeguato, tenuto conto dei redditi delle parti, dei tempi di CP_1 permanenza del minore presso ciascun genitore e delle esigenze economiche del bambino in rapporto alla tenera età. Si dispone che in punto spese straordinarie trovi applicazione, in caso di disaccordo fra le parti, il Protocollo in uso presso il Tribunale, da intendersi integralmente richiamato.
Le spese di lite sono interamente compensate in ragione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre;
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé secondo il seguente calendario, Per_1 salvi diversi accordi:
− a settimane alternate, nella prima settimana nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì quando lo andrà a prendere a scuola e fino alle ore 20,40 e nella seconda settimana nei giorni di martedì e giovedì quando lo andrà a prendere a scuola e fino alle ore 20,40 con la precisazione che i genitori si accorderanno su chi dovrà riaccompagnare a casa della madre il minore a seconda delle rispettive esigenze;
− nei weekend alternati, dalle ore 14.30 del sabato fino al lunedì mattina successivo quando il padre lo riaccompagnerà direttamente a scuola;
− durante le festività natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il 24.12 fino alle ore 10:00 del giorno successivo e con l'altro il 25.12 dalle ore 10:00 fino alle ore 10:00 del giorno successivo nonché, ad anni alterni, con un genitore il 31.12 fino alle ore 10:00 del giorno successivo e con l'altro il 01.01 dalle ore 10:00 alle ore 10:00 del giorno successivo e l'epifania ad anni alterni;
− durante le festività pasquali, trascorrerà la domenica di Pasqua ed il Lunedì Per_1 dell'Angelo con il padre o con la madre ad anni alterni;
− durante le vacanze estive scolastiche, due settimane anche non consecutive con il padre da comunicare entro il 31.05 di ciascun anno;
− trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno dello stesso, mentre il Per_1 giorno del compleanno di verrà trascorso dal minore con il padre o con la madre ad Per_1 anni alterni;
DISPONE che il corrisponda all'altro genitore, a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di E 300 (comprensivo delle spese di mensa scolastica), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, trovando applicazione, in caso di disaccordo fra le parti, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino, qui richiamato;
DISPONE che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre del minore;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del minore e del nucleo familiare da parte dei Servizi territoriali (SS e NPI/Psicologia) per la continuazione dei percorsi già avviati, fino a che gli stessi Servizi lo riterranno opportuno;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di Territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 3.10.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
DA LO ER TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. ER TA Presidente
Dr.ssa DA LO Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 3314/2025 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. Monica Silvia Pelissero che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Andrea Lichinchi che la rappresenta e difende in Controparte_1 virtù di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
come da verbale di udienza del 17.09.2025
Per il PM: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Parte_1 Controparte_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
ha chiesto al Tribunale disporsi l'affidamento condiviso del figlio Parte_1 minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione delle visite padre/figlio e la previsione di un contributo a proprio carico per il mantenimento del figlio di E 250 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonchè l'intero assegno unico a favore della madre. , costituitasi in giudizio, ha chiesto a sua volta disporsi l'affidamento Controparte_1 condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il proprio domicilio, la regolamentazione delle visite padre-figlio ed un contributo a carico del ricorrente per il mantenimento del minore di E 450 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% della spesa relativa alla mensa scolastica.
Nelle more della celebrazione della prima udienza sono state acquisite le relazioni dei Servizi Psico-Sociali.
All'udienza in data 17.09.2025 avanti al Giudice Relatore, le parti, comparse personalmente, sono state sentite e, dopo ampia discussione, hanno raggiunto un'intesa su tutti i profili controversi della causa. Entrambe le difese hanno precisato che, all'indomani del deposito delle querele, il rapporto interpersonale fra le parti si è normalizzato.
Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Le parti hanno instato per il recepimento dell'accordo e il Giudice Relatore ha disposto, in via provvisoria ed urgente, in conformità all'accordo, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene che l'accordo delle parti in punto affidamento, collocazione abitativa e regime di frequentazione del minore coi genitori possa essere integralmente recepito, nulla ostandovi alla luce dell'evoluzione dei rapporti fra le parti all'indomani dell'instaurazione del presente procedimento (come dichiarato dalle stesse in udienza) e dei riscontri avuti da parte dei Servizi Psico- Sociali è stato descritto come un bambino “sereno con entrambi i genitori”, “ben Per_1 ambientato in entrambi i contesti”, che “ricerca la figura del rispettivo genitore”, v. rel. SS del 11.7.25).
Quanto al profilo economico, il Tribunale ritiene che la previsione di un contributo a carico del per il mantenimento del minore di E. 300 mensili (comprensivo delle spese di mensa Parte_1 scolastica) oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico a favore della resistente sia congruo e adeguato, tenuto conto dei redditi delle parti, dei tempi di CP_1 permanenza del minore presso ciascun genitore e delle esigenze economiche del bambino in rapporto alla tenera età. Si dispone che in punto spese straordinarie trovi applicazione, in caso di disaccordo fra le parti, il Protocollo in uso presso il Tribunale, da intendersi integralmente richiamato.
Le spese di lite sono interamente compensate in ragione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre;
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé secondo il seguente calendario, Per_1 salvi diversi accordi:
− a settimane alternate, nella prima settimana nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì quando lo andrà a prendere a scuola e fino alle ore 20,40 e nella seconda settimana nei giorni di martedì e giovedì quando lo andrà a prendere a scuola e fino alle ore 20,40 con la precisazione che i genitori si accorderanno su chi dovrà riaccompagnare a casa della madre il minore a seconda delle rispettive esigenze;
− nei weekend alternati, dalle ore 14.30 del sabato fino al lunedì mattina successivo quando il padre lo riaccompagnerà direttamente a scuola;
− durante le festività natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il 24.12 fino alle ore 10:00 del giorno successivo e con l'altro il 25.12 dalle ore 10:00 fino alle ore 10:00 del giorno successivo nonché, ad anni alterni, con un genitore il 31.12 fino alle ore 10:00 del giorno successivo e con l'altro il 01.01 dalle ore 10:00 alle ore 10:00 del giorno successivo e l'epifania ad anni alterni;
− durante le festività pasquali, trascorrerà la domenica di Pasqua ed il Lunedì Per_1 dell'Angelo con il padre o con la madre ad anni alterni;
− durante le vacanze estive scolastiche, due settimane anche non consecutive con il padre da comunicare entro il 31.05 di ciascun anno;
− trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno dello stesso, mentre il Per_1 giorno del compleanno di verrà trascorso dal minore con il padre o con la madre ad Per_1 anni alterni;
DISPONE che il corrisponda all'altro genitore, a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di E 300 (comprensivo delle spese di mensa scolastica), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, trovando applicazione, in caso di disaccordo fra le parti, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino, qui richiamato;
DISPONE che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre del minore;
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del minore e del nucleo familiare da parte dei Servizi territoriali (SS e NPI/Psicologia) per la continuazione dei percorsi già avviati, fino a che gli stessi Servizi lo riterranno opportuno;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di Territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 3.10.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
DA LO ER TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.