Art. 47.
Nel riguardi dei sanitari iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente al 21 luglio 1932-X e' riconosciuto utile per il conseguimento del diritto ad indennita' od a pensione, dirette ed indirette, il servizio prestato in qualunque tempo presso i Comuni, le Provincie e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con iscrizione a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di pensioni, avvenuta anteriormente alla data della istituzione della Cassa o delle rispettive sue estensioni con carattere obbligatorio.
Le indennita' e le pensioni sono liquidate in base al servizio complessivo ai termini del presente Ordinamento e sono ripartite a carico della Cassa di previdenza e degli Enti presso i quali il servizio, di cui al primo comma, fu prestato in proporzione delle durate dei servizi rispettivamente resi con iscrizione alla Cassa di previdenza e con iscrizione ai regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali.
Agli effetti di detto riparto le quote si determinano in ragione della durata dei singoli periodi di servizio, anche simultanei, calcolati in mesi, trascurando le frazioni di mese.
Nei riguardi dei sanitari iscritti la cui iscrizione alla Cassa di previdenza sia avvenuta nel periodo dal 13 maggio 1927-V, al 20 luglio 1932-X la quota a carico degli Enti, valutata con le norme precedenti, non puo' superare l'importo della quota dovuta dagli Enti stessi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali da determinarsi giusta la seconda parte del seguente comma sesto.
Il pagamento della intera indennita' o della intera pensione e' sempre fatta dalla Cassa di previdenza che si rivale sugli Enti della quota messa a loro carico con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. La quota d'indennita' a carico degli Enti non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termine o per accettazione dei singoli interessati, o per decisione della Corte dei conti.
Rimangono salvi i maggiori diritti in base alle disposizioni dei regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di pensioni, eventualmente piu' favorevoli per il sanitario o per le persone di sua famiglia, nel senso che ciascun Ente e' obbligato a corrispondere agli aventi diritto la maggiore quota differenziale relativa al periodo di servizio prestato con iscrizione al rispettivo regolamento, Istituto, Fondo o Cassa speciale. A tale fine si determina l'assegno di quiescenza che spetterebbe se durante tutto il servizio utile il sanitario fosse stato soggetto al relativo regolamento, Istituto, Fondo o Cassa speciale, e si applicano poi per la determinazione della quota proporzionale al servizio prestato con iscrizione al regolamento, Istituto, Fondo o Cassa speciale le norme stabilite dai commi secondo e terzo del presente articolo.
Non si fa luogo alla valutazione cumulativa dei servizi previsti nel presente articolo nei casi in cui i servizi con iscrizione alla Cassa di previdenza e quelli con iscrizioni a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di pensione siano stati contemporanei durante almeno due anni e le due iscrizioni, distintamente considerate, abbiano dato o diano diritto a due distinte pensioni.
A tutti gli effetti del presente Ordinamento la iscrizione ai regolamenti, agli Istituti, ai Fondi o alle Casse speciali di pensione, si considera avvenuta quando sia prescritta dalle rispettive disposizioni.
Nel riguardi dei sanitari iscritti alla Cassa di previdenza anteriormente al 21 luglio 1932-X e' riconosciuto utile per il conseguimento del diritto ad indennita' od a pensione, dirette ed indirette, il servizio prestato in qualunque tempo presso i Comuni, le Provincie e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con iscrizione a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di pensioni, avvenuta anteriormente alla data della istituzione della Cassa o delle rispettive sue estensioni con carattere obbligatorio.
Le indennita' e le pensioni sono liquidate in base al servizio complessivo ai termini del presente Ordinamento e sono ripartite a carico della Cassa di previdenza e degli Enti presso i quali il servizio, di cui al primo comma, fu prestato in proporzione delle durate dei servizi rispettivamente resi con iscrizione alla Cassa di previdenza e con iscrizione ai regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali.
Agli effetti di detto riparto le quote si determinano in ragione della durata dei singoli periodi di servizio, anche simultanei, calcolati in mesi, trascurando le frazioni di mese.
Nei riguardi dei sanitari iscritti la cui iscrizione alla Cassa di previdenza sia avvenuta nel periodo dal 13 maggio 1927-V, al 20 luglio 1932-X la quota a carico degli Enti, valutata con le norme precedenti, non puo' superare l'importo della quota dovuta dagli Enti stessi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali da determinarsi giusta la seconda parte del seguente comma sesto.
Il pagamento della intera indennita' o della intera pensione e' sempre fatta dalla Cassa di previdenza che si rivale sugli Enti della quota messa a loro carico con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. La quota d'indennita' a carico degli Enti non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termine o per accettazione dei singoli interessati, o per decisione della Corte dei conti.
Rimangono salvi i maggiori diritti in base alle disposizioni dei regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di pensioni, eventualmente piu' favorevoli per il sanitario o per le persone di sua famiglia, nel senso che ciascun Ente e' obbligato a corrispondere agli aventi diritto la maggiore quota differenziale relativa al periodo di servizio prestato con iscrizione al rispettivo regolamento, Istituto, Fondo o Cassa speciale. A tale fine si determina l'assegno di quiescenza che spetterebbe se durante tutto il servizio utile il sanitario fosse stato soggetto al relativo regolamento, Istituto, Fondo o Cassa speciale, e si applicano poi per la determinazione della quota proporzionale al servizio prestato con iscrizione al regolamento, Istituto, Fondo o Cassa speciale le norme stabilite dai commi secondo e terzo del presente articolo.
Non si fa luogo alla valutazione cumulativa dei servizi previsti nel presente articolo nei casi in cui i servizi con iscrizione alla Cassa di previdenza e quelli con iscrizioni a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di pensione siano stati contemporanei durante almeno due anni e le due iscrizioni, distintamente considerate, abbiano dato o diano diritto a due distinte pensioni.
A tutti gli effetti del presente Ordinamento la iscrizione ai regolamenti, agli Istituti, ai Fondi o alle Casse speciali di pensione, si considera avvenuta quando sia prescritta dalle rispettive disposizioni.