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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/06/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 5016/2024 r.g.
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5016/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. DONATELLA Parte_1 C.F._1 PANZAROLA, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti telematici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in PICO DELLA MIRANDOLA,44 06121 PERUGIA ITALIA presso il difensore avv. DONATELLA PANZAROLA RICORRENTE nei confronti di
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...] RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 3.3.3025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
letto il ricorso con cui la sig.ra impugnava il provvedimento di espulsione prefettizio Parte_1 (n. A11/immigr/293/2024 del 4.12.2024), deducendo di avere presentato ricorso al tribunale minorile per richiedere l'autorizzazione alla regolare permanenza nel territorio italiano, ex art. 31, c. 3, d.lgs. 286/98 e di essere quindi in corso di acquisizione di valido titolo di soggiorno;
ritenuta la legittimazione passiva della , quale autorità che ha emesso il Controparte_2 provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 18 comma 6 d.l.vo 150/2011 (cfr. Cass. n. 27555/2022, che confermando un orientamento ormai consolidato, ha ribadito che «nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto»);
preso atto del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni dell'Umbria in data 17.12.2024, con cui la sig.ra è stata autorizzata a permanere nello Stato italiano per la durata di Parte_1 due anni nell'interesse del figlio minore Persona_1 pagina 1 di 2
ritenuto che
la sopravvenuta autorizzazione, in quanto titolo che giustifica il soggiorno sul territorio italiano, fa venir meno i presupposti del provvedimento di espulsione impugnato;
considerato che il provvedimento impugnato è stato emesso il 4.12.2024, ossia in pendenza del ricorso al tribunale minorile (depositato in data 15.10.2023); ritenuto che - stante l'ammissione ex lege del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, secondo il disposto dell'art. 142 d.p.r. 115/2002 (il quale dispone che: «Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli artt. 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84») - non vi è luogo alla regolazione delle spese di lite, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento senza che sia possibile fare applicazione dell'art. 133 medesimo D.P.R., che non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n. 30876/2018; Cass. 19299/2021; Cass. s.u. 24413/2021);
ritenuto che la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con separato decreto, operando la dimidiazione di cui all'art. 130 d.p.r. n. 115/2002 (cfr. Cass. 29880/2023)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
annulla il provvedimento impugnato;
nulla sulle spese.
Perugia, 11 giugno 2025
Il giudice Gaia Muscato
pagina 2 di 2
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5016/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. DONATELLA Parte_1 C.F._1 PANZAROLA, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti telematici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in PICO DELLA MIRANDOLA,44 06121 PERUGIA ITALIA presso il difensore avv. DONATELLA PANZAROLA RICORRENTE nei confronti di
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...] RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 3.3.3025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
letto il ricorso con cui la sig.ra impugnava il provvedimento di espulsione prefettizio Parte_1 (n. A11/immigr/293/2024 del 4.12.2024), deducendo di avere presentato ricorso al tribunale minorile per richiedere l'autorizzazione alla regolare permanenza nel territorio italiano, ex art. 31, c. 3, d.lgs. 286/98 e di essere quindi in corso di acquisizione di valido titolo di soggiorno;
ritenuta la legittimazione passiva della , quale autorità che ha emesso il Controparte_2 provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 18 comma 6 d.l.vo 150/2011 (cfr. Cass. n. 27555/2022, che confermando un orientamento ormai consolidato, ha ribadito che «nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto»);
preso atto del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni dell'Umbria in data 17.12.2024, con cui la sig.ra è stata autorizzata a permanere nello Stato italiano per la durata di Parte_1 due anni nell'interesse del figlio minore Persona_1 pagina 1 di 2
ritenuto che
la sopravvenuta autorizzazione, in quanto titolo che giustifica il soggiorno sul territorio italiano, fa venir meno i presupposti del provvedimento di espulsione impugnato;
considerato che il provvedimento impugnato è stato emesso il 4.12.2024, ossia in pendenza del ricorso al tribunale minorile (depositato in data 15.10.2023); ritenuto che - stante l'ammissione ex lege del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, secondo il disposto dell'art. 142 d.p.r. 115/2002 (il quale dispone che: «Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli artt. 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84») - non vi è luogo alla regolazione delle spese di lite, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento senza che sia possibile fare applicazione dell'art. 133 medesimo D.P.R., che non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n. 30876/2018; Cass. 19299/2021; Cass. s.u. 24413/2021);
ritenuto che la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con separato decreto, operando la dimidiazione di cui all'art. 130 d.p.r. n. 115/2002 (cfr. Cass. 29880/2023)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
annulla il provvedimento impugnato;
nulla sulle spese.
Perugia, 11 giugno 2025
Il giudice Gaia Muscato
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