TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 30/06/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa AR Cao Presidente rel. dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2633/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/07/1946, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO SIMEONE e dell'avv. FRANCESCA
CRESPI, con elezione di domicilio presso e nello studio dei difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(FG) il 27/02/1953, con il patrocinio dell'avv. FEDERICA VAGLIO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Data della decisione: 13.6.2025
1 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Il Tribunale voglia
1. Esonerare dal versamento di qualsivoglia contributo, anche ai sensi Parte_1 dell'art. 5 L. 898/70 a favore di , o in subordine disporre che Controparte_1 Parte_1 versi in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, € 500,00 mensili a
[...] Controparte_1 titolo di assegno divorzile rivalutabili annualmente ex indici ISTAT.
B) Ammettere i seguenti mezzi istruttori
2. Ordinare ex art. 210 c.p.c., a l'esibizione in giudizio degli estratti conto Controparte_1 completi alla stessa intestati e/o cointestati, con riferimento agli ultimi 3 anni e sino all'evasione della richiesta.
C) Respingere i mezzi istruttori ex adverso formulati.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.
Per : Controparte_1
Voglia in Tribunale adito Ill.mo, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, sia di merito, sia istruttoria,
IN VIA PRINCIPALE:
1) condannare il sig. a versare a titolo di assegno divorzile la somma Parte_1 di € 2.500,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat dal mese di gennaio 2025; disporre, altresì l'obbligo per il sig. di provvedere al pagamento del 100% delle spese mediche non coperte dal SSNN;
Pt_1
2) rigettare le domande proposte dal ricorrente, per i motivi di cui in narrativa;
3) in ogni caso, condannare il sig. , al pagamento delle spese, diritti e Parte_1 onorari del presente procedimento;
IN VIA ISTRUTTORIA:
4) disporre indagini di polizia tributaria, al fine di verificare sia le movimentazioni dei conti correnti intestati al sig. negli ultimi 5 anni, sia l'esistenza di eventuali entrate reddituali riferibili Pt_1 al medesimo, non risultanti dalle relative dichiarazioni, anche alla luce dell'esistenza documentale del conto corrente estero sul quale data 19.01.2022 ha effettuato un giroconto a sé medesimo di €
300,473,49 dal conto 4031701.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 2 Premesso in fatto che:
1. e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario ad Alserio (CO) in data 14.12.1974.
2. Dal matrimonio nascevano le figlie (8 luglio 1975), (2 dicembre 1976), Per_1 Per_2 Per_3
(11 gennaio 1978) e (19 dicembre 1986). Persona_4
3. e vivono separati fin Parte_1 CP_1 CP_1 dall'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Monza
(15.2.2022) a seguito di ricorso per la separazione giudiziale, separazione che prosegue tuttora: non si sono più riappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere, come inconfutabilmente dimostrato anche dal comportamento processuale assunto dalle parti. La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, pronunciata con sentenza parziale n.
1500/2022, emessa dal Tribunale di Monza il 16.6.2022 e pubblicata in data 5.7.2022, e pertanto
è trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto;
i rapporti tra le parti sono stati poi regolamentati con sentenza definitiva n.
1801/2023 del Tribunale di Monza, pubblicata il 31.7.2023.
4. Con ricorso depositato il 24.7.2023 chiedeva, oltre alla Parte_1 pronunzia sullo status, la revoca dell'obbligo di mantenimento della moglie disposto a suo carico in sede di separazione o, in subordine, la determinazione in € 600 mensili dell'assegno divorzile.
5. nulla opponeva alla domanda di divorzio alla quale aderiva;
Controparte_1 domandava peraltro la determinazione di un assegno divorzile in proprio favore nella misura di €
2.500 mensili, con obbligo a carico del ricorrente di provvedere al pagamento del 100% delle spese mediche non coperte dal SSNN che la riguardavano.
6. All'udienza di comparizione personale ex art.473 bis. 21 c.p.c. del 13.2.2024 veniva sentito il solo ricorrente che illustrava la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico;
vista l'impossibilità della resistente di presenziare a quell'udienza, come da certificato medico allegato, la causa veniva rinviata al 7.3.2024 onde consentirne l'audizione.
7. All'udienza così calendarizzata veniva sentita la resistente;
il Giudice, stante la richiesta formulata in tal senso dal ricorrente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
8. Il Tribunale di Como, con sentenza non definitiva n. 386/2024, emessa in data 8.3.2024 e pubblicata il 4.4.2024, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
con separata ordinanza disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per le ulteriori questioni controverse.
9. Con ordinanza del 15.3.2024 il Giudice confermava le condizioni della separazione vigenti;
ordinava l'esibizione, ex artt. 210 e 213 c.p.c., da parte dell'Inps e del Comune di Mariano
3 Comense, per quanto di rispettiva competenza, della documentazione, da allegarsi entro e non oltre il 30 ottobre 2024, inerente le provvidenze di qualsiasi tipo erogate alla signora (quanto CP_1 all'Inps, con riferimento all'assegno di inclusione e/o alla pensione di qualsiasi categoria eventualmente richiesta e riconosciuta e, quanto al in ordine agli ausili economici di CP_2 qualsiasi tipologia ed entità riconosciutile quali, a titolo esemplificativo, aiuti per il pagamento dei canoni, delle utenze, etc.), specificandone la causale, la decorrenza e i relativi importi;
ordinava contestualmente al ricorrente di depositare, entro la stessa data, gli estratti conto degli ultimi tre anni relativi al conto estero recante n.77/26327, in cui risultava accreditata il 17 gennaio
2022 la somma di euro 300.473,49 dal conto BCC di Barlassina, come da documento 18 allegato dalla resistente;
rinviava all'udienza cartolare del 27.11.2024, ore 8.45, con termine fino alle ore
12.00 del giorno antecedente l'udienza per il deposito delle sintetiche note scritte contenenti le sole richieste da sottoporre all'esame del giudicante per l'ulteriore trattazione.
10. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.11.2024, trattata in forma scritta, veniva emesso nuovo ordine di esibizione nei confronti dell'Inps onde approfondire la situazione economica della resistente e le richieste da quest'ultima inoltrate, confermando nel resto i provvedimenti vigenti.
11. Espletata l'istruttoria ritenuta necessaria con l'acquisizione della documentazione economica aggiornata delle parti, all'udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c. dell'11.6.2025 la causa veniva rimessa al Collegio e portata alla prima camera di consiglio utile per la decisione.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale che la controversia in oggetto è matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal Giudice relatore. E invero, non appaiono rilevanti ai fini della decisione le richieste istruttorie reiterate anche con le conclusioni in via definitiva assunte da entrambe le parti, risultando i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria già espletata elementi idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
In particolare, quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I
6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene
4 il Tribunale di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice relatore, tenuto conto che, in ogni caso, il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n.
225).
b) SULLA PRONUNCIA DI DIVORZIO
Per la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto si rimanda alla sentenza parziale n. 386/2024, emessa dal Tribunale di Como in data
8.3.2024 e pubblicata il 4.4.2024.
c) OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: ASSEGNO DIVORZILE
In via preliminare si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni in punto di diritto in relazione all'assegno di divorzio alla luce dell'arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sent. n. 18287 dell'11.7.2018).
Come noto, l'art. 5 comma 6 della L. n. 898/1970, come modificato dalla legge n. 74/1987, dispone che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti
i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018, rilevando alcune criticità insite nei precedenti orientamenti giurisprudenziali, si sono espresse nel senso di ritenere opportuno l'abbandono della risalente rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5 comma 6 L. n. 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. In particolare, la Suprema Corte se, da un lato, ha confermato la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, secondo la quale deve essere riconosciuto all'ex coniuge il diritto all'assegno quando lo stesso non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive, dall'altro, ha affiancato a tale funzione, quella compensativa-perequativa, evidenziando che “il parametro dell'adeguatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa” da compiersi con riguardo agli indicatori previsti nella prima parte delle norme e che esprimono proprio “le caratteristiche dell'assegno di divorzio fondate sui principi di libertà, autoresponsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali sopra illustrati e dalla declinazione di essi
5 effettuata dall'art. 143 c.c.”. Si è venuta così a delineare una nuova funzione dell'assegno divorzile, assistenziale ed in egual misura compensativa e perequativa: i criteri attributivi e quelli determinativi non sono più in netta separazione ma si coniugano nel c.d. criterio assistenziale- compensativo.
La Suprema Corte ha, quindi, individuato una prima fase in cui il Giudice dovrà accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio economico-reddituale delle parti. Accertato lo squilibrio, il
Giudice dovrà indagare le cause di detto squilibrio e l'indagine dovrà compiersi facendo uso di quelli che erano stati indicati come criteri c.d. determinativi. In particolare, ciò che dovrà essere accertato è “se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”.
Accertato il rilevante squilibrio tra le condizioni economiche delle parti ed individuata la causa di detto squilibrio in scelte condivise assunte in costanza di matrimonio, potrà procedersi alla quantificazione dell'assegno dovuto.
Ad avviso della Suprema Corte, quindi, lo scioglimento del vincolo, pur incidendo sullo status, non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Pertanto, il profilo assistenziale deve “essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa”. In altre parole, scelte condivise assunte in costanza di matrimonio non possono poi risolversi a detrimento di uno dei coniugi, trovando la solidarietà post-coniugale la propria giustificazione nelle scelte che i coniugi avevano responsabilmente assunto in costanza di matrimonio.
Così sinteticamente delineate le indicazioni fornite dalla Suprema Corte di Cassazione e facendone applicazione nel caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda formulata dalla resistente di riconoscimento di un assegno divorzile a proprio favore meriti accoglimento sia sotto il profilo assistenziale sia sotto l'aspetto compensativo/perequativo.
Orbene, ha dichiarato di essere pensione, di percepire Parte_1 un reddito mensile di € 616, di avere titoli e risparmi di quasi 1 milione di euro, di essere
6 proprietario di numerosi immobili (cfr. autodichiarazione); all'udienza di comparizione personale delle parti ha altresì riferito di aver lavorato come designer industriale e di essersi successivamente occupato di architettura di giardini/terrazzi, aprendo invero un'impresa propria, denominata “Acer Flora”, poi chiusa per problemi di salute;
lo stesso svolge tutt'ora alcune collaborazioni, seppur abbia rimarcato in udienza come ciò avvenga a titolo gratuito (cfr. verbale d'udienza del 13.2.2024). Dalla documentazione economica prodotta il ricorrente risulta aver percepito un mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di € 567 nel 2022 (mod. 730 2023), di
€ 646 nel 2023 (mod. 730 2024), una pensione di € 609 mensili nel 2024 (media cedolini 2024) e di € 616 nel 2025 (media cedolini 2025); il ricorrente vanta € 975.219 di risparmi (€ 512.522 conto titoli BCC al 31.12.2024 ed € 462.697 come da portafoglio Banca Patrimoni Sella al
18.3.2025) ed è proprietario di 11 immobili (cfr. visura in atti). Il vive nella casa Pt_1 coniugale, di sua proprietà, non gravata da mutuo.
ha dichiarato, invece, di non svolgere e di non aver mai svolto alcuna Controparte_1 attività lavorativa e di essersi mantenuta grazie al reddito di cittadinanza e all'assegno di mantenimento versatole dal marito (oggi solo quest'ultimo), come disposto in sede di separazione, pari a € 1.100 al mese (cfr. autodichiarazione); dalla documentazione in atti, la stessa risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di € 583 nel 2022 (mod. 730
2023) e di € 967 nel 2023 (mod. 730 2024). La resistente risulta aver percepito il reddito di cittadinanza da novembre 2022 a ottobre 2023 per l'importo mensile di € 780 circa (cfr. prospetto di sintesi INPS). La è proprietaria di un immobile per la quota di 1/7, non ha risparmi CP_1 accantonati e sopporta oneri abitativi di € 600 mensili a titolo di locazione per l'immobile ove risiede.
La ricostruzione nell'attualità della capacità lavorativa ed economico-patrimoniale delle parti, sopra in dettaglio riportata dimostra che, allo stato, vi è uno squilibrio economico in danno della resistente, la cui situazione economica è chiaramente di svantaggio rispetto a quella del ricorrente.
Mentre la resistente non gode e non ha mai goduto di un reddito da lavoro, e non vanta alcun risparmio accantonato o altre entrate derivanti da patrimonio familiare, il ricorrente può invece godere di una pensione mensile - seppur modesta ed evidentemente collegata alle scelte previdenziali pregresse – e di un cospicuo patrimonio personale, consistente in risparmi e in immobili, che ben potrebbero essere messi a reddito (l'eventuale stato di fatiscenza degli immobili
è evidentemente ascrivibile a delle precise scelte della proprietà).
Si riporta quanto già rilevato all'epoca della separazione con riferimento alla disparità economica tra i coniugi, essendo rimasta la situazione nella sostanza invariata:” Tenuto conto dei risparmi investiti dal resistente, anche a voler ipotizzare un rendimento minimale al 2,5% e tenuto conto
7 del regime di tassazione al 26%, lo stesso gode di un rendimento mensile dai risparmi investiti per circa € 2.000,00 mensili, cui devono aggiungersi le entrate da pensione per circa € 550,00 mensili. Il resistente, inoltre, è titolare del diritto di proprietà su beni immobili che, tenuto conto del comodato concesso ai parenti e anche a volere ammettere che tali immobili necessitino di opere di intervento edilizio di ristrutturazione, hanno un valore locatizio potenziale.
Dagli atti di causa è emerso che il resistente ha sempre sostenuto economicamente la ricorrente che al momento, tenuto conto della sua età, del numero di anni trascorsi fuori dal mercato del lavoro (oltre 40) e delle sue condizioni di salute, quali sono emerse anche nel corso del procedimento di amministrazione di sostegno, ha minime possibilità di trovare una occupazione.
La disparità economica tra i coniugi è di conseguenza evidente sulla base dei dati reddituali sopra esposti”.
La resistente, inoltre, continua a sostenere spese abitative a titolo di locazione, mentre la controparte vive nella casa coniugale, di sua proprietà, non gravata da mutuo.
Accertato, dunque, nel caso di specie, un significativo squilibrio tra la situazione economica tra le parti, deve evidenziarsi che l'assegno divorzile spetta alla resistente sia per la componente assistenziale, che per quella perequativa-compensativa.
Sotto il primo profilo deve rilevarsi, infatti, che la resistente soffre da anni di problematiche di tipo depressivo, in relazione alle si è sottoposta a cure e ricoveri ospedalieri: dalla documentazione medica depositata in atti, la stessa risulta invero in carico presso il CPS di Cantù dal settembre
2022 e, da ultimo, ha effettuato un accesso ospedaliero il 22.7.2024 a seguito di trasferimento dal reparto di medicina d'urgenza dopo l'assunzione incongrua di farmaci a scopo autolesivo, riportando la diagnosi di Depressione maggiore, episodio ricorrente, moderato (cfr. documentazione medica in atti, in particolare dimissioni del 30.08.2024, doc. 7 depositato l'
11.4.2025). La resistente è stata altresì soggetta alla misura dell'amministrazione di sostegno, su richiesta di tre delle figlie, seppure in via provvisoria, dal 5.5.2021 al 13.3.2023.
La signora ha altresì usufruito degli aiuti statali, quali il reddito di cittadinanza e altri sussidi pubblici offerti dal Comune di residenza, al fine di sopperire alle proprie necessità, non riuscendo a reperire un'occupazione lavorativa e a pagare autonomamente la locazione dell'abitazione in cui vive (cfr. doc. in atti). La resistente appare impossibilitata ad accedere al mondo del lavoro, alla luce delle problematiche di salute di cui soffre, dell'età avanzata (72 anni) e della mancanza di esperienza lavorativa pregressa.
Si ravvisano nel caso di specie anche i presupposti per il riconoscimento della componente perequativa/compensativa dell'assegno divorzile, dal momento che risulta implicitamente, dalle modalità di concreto svolgimento della vita familiare e di ripartizione dei compiti all'interno del
8 nucleo, che la non abbia mai lavorato e si sia occupata della famiglia, composta oltre che CP_1 dal marito da quattro figlie, sacrificando così in concreto le proprie aspettative lavorative e consentendo al marito di potersi affermare nel proprio lavoro, che risulta essere stato soddisfacente e remunerativo. Del resto il impegnato in un'attività lavorativa a tempo Pt_1 pieno, anche attraverso l'esercizio di un'impresa propria, verosimilmente non aveva molte possibilità di occuparsi personalmente delle quattro figlie, per cui può ritenersi implicitamente intervenuto un accordo endofamiliare, in forza del quale la madre accudiva la prole e il padre si dedicava alla propria carriera.
La mancanza di un'occupazione lavorativa propria per tutta la durata del matrimonio (50 anni) sicuramente ha contribuito all'attuale precarietà economica della che del resto, anche dopo CP_1 la separazione dal marito, non è stata in grado di reperire un'attività lavorativa anche in virtù dell'età e delle sue problematiche di salute. Il marito invece ha potuto maturare una solida professionalità e una correlativa elevata capacità reddituale, che gli ha consentito di accumulare negli anni considerevoli risparmi in aggiunta al patrimonio personale familiare già detenuto, come dallo stesso riferito in udienza (cfr. verbale d'udienza del 13.2.2024). La sottolineatura, più volte accentuata negli atti di causa dal resistente, in ordine alla penosa vicenda familiare dell'accoltellamento avvenuto il 5.2.1994 da parte della madre in danno della figlia (affetta Per_2 all'epoca da problemi di tossicodipendenza e già oggetto di ampia disamina da parte del giudice della separazione in punto domanda di addebito svolta dal marito), non consente di concludere tout court, come invece preteso dal ricorrente, che la resistente non svolgesse o non fosse comunque in grado di svolgere il proprio compito di madre, in assenza di una specifica contestualizzazione del quadro familiare, del problema depressivo della e della complessità CP_1 della cornice di riferimento. Anzi, il ha posto detto episodio come evento cui ricondurre Pt_1 eziologicamente la frattura del rapporto coniugale, così giustificando a suo avviso la domanda di addebito, malgrado lui stesso avesse dichiarato di aver in ogni caso deciso, anche dopo tale evento, di tenere unito il nucleo nell'interesse delle figlie. Deve ritenersi dunque che la resistente abbia comunque svolto i propri compiti di accudimento della famiglia (non essendo qui in valutazione le relative modalità), essendo tra l'altro certificati solo successivamente i suoi problemi depressivi (1997), con avvio di un discontinuo programma terapeutico, ancora oggi in essere.
D'altro canto è stata la e non già il a porre fine alla convivenza a seguito degli CP_1 Pt_1 episodi occorsi il 17.5.2019, oggetto di denuncia e posti a base del procedimento penale del cui esito si dirà appresso, e a dar corso alla causa di separazione nel novembre 2022, dopo essersene andata di casa.
9 Se è vero che il ricorrente aveva contrastato nel corso di tutta la vita coniugale “l'inoperosità” della moglie, ben avrebbe potuto por fine alla convivenza tempo addietro, allorché magari la stessa, per età e per globali condizioni di salute, sarebbe stata in grado di collocarsi utilmente nel mondo del lavoro.
Nel concreto, come precisato e documentato dalla stessa nei propri atti, e già specificato CP_1 nell'ordinanza del marzo 2024, la stessa, sposatasi nell'anno 1974 e nata nel febbraio 1953, ha avuto quattro figlie, non ha mai svolto alcuna attività lavorativa, nel 2019 è stata ospitata in comunità per due anni a seguito di denuncia per maltrattamenti e lesioni a carico del marito. Il procedimento penale avviatosi contro di lui è stato archiviato con riferimento al delitto di maltrattamenti mentre il ha riportato una condanna a sei mesi di reclusione in primo Pt_1 grado per le lesioni, con risarcimento del danno alla parte civile da liquidarsi in altra sede;
la resistente vive attualmente in locazione a Mariano Comense per un importo di 600 euro mensili, deve pagare le utenze, si sostenta con l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione e, nonostante abbia percepito fino a dicembre 2023 il reddito di cittadinanza pari a 780 euro mensili, non risulta avere al momento entrate da parte dello Stato.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, ritiene il Tribunale che debba essere accolta la domanda svolta dalla resistente di riconoscimento di un assegno divorzile, con funzione sia assistenziale sia perequativo/compensativa a proprio favore.
Venendo ora alla determinazione di tale assegno, il Collegio ritiene di dover svolgere alcune considerazioni.
La resistente parrebbe aver effettivamente taciuto per alcuni mesi la percezione del reddito di cittadinanza (come da estratto INPS allegato), erogazione già in corso al momento della sentenza di separazione ma non dichiarata in tale sede e la stessa non risulta aver presentato la domanda per l'assegno di inclusione, in relazione alla quale il Tribunale non è in grado di verificare l'esistenza dei relativi presupposti, anche alla luce della titolarità di un immobile di proprietà - seppur per la quota di 1/7- di cui non si conosce il valore. La resistente risulta aver inoltre raggiunto l'età pensionabile e non è dato ugualmente sapere se abbia chiesto l'assegno sociale e anche in tal caso non è dato sapere se ne sussistano i presupposti.
Peraltro, si ritiene che tali mancanze non possano essere poste in rapporto di esclusione con l'assegno divorzile laddove ne sussistano invece i presupposti, come affermato nel caso di specie, non ritenendo il collegio di poter applicare al caso di specie la giurisprudenza di merito citata dal ricorrente che recita: “laddove il richiedente abbia solo la possibilità di percepire all'attualità un reddito congruo e il reddito di cittadinanza può considerarsi tale, la percepibilità del beneficio sociale andrà considerata ai fini del diritto di ricevere l'assegno divorzile “ (Corte d'Appello di
10 Bari, 26 marzo 2021) e ancora: “non si ha diritto all'assegno di divorzio se ci si trova in uno stato di disoccupazione volontaria e si hanno i requisiti per accedere al reddito di cittadinanza” (Corte
d'appello di Roma, marzo 2020) non foss'altro perché, come si è detto, non vi è alcuna certezza che la ricorrente possa effettivamente ottenere delle provvidenze da parte dell'Inps (cui esclusivamente compete tale vaglio) e sicuramente non si trova in uno stato di disoccupazione volontaria.
Dall'altra parte, non appare in alcun modo verosimile l'asserita situazione di precarietà economica descritta dal ricorrente, facendo leva sulla rendita da pensione percepita che appare invero modesta. Il medesimo, infatti, gode di risparmi e titoli il cui valore si avvicina a un milione di euro, segno degli accantonamenti effettuati nel corso del matrimonio, derivanti solo parzialmente dal patrimonio familiare di origine, e in gran parte frutto dei proventi relativi all'attività lavorativa svolta negli anni. Tale assunto è stato invero riferito dallo stesso ricorrente in sede di comparizione. Egli ha infatti così affermato: “Una parte dei miei risparmi viene dal patrimonio familiare e poi ho sempre lavorato” (cfr. verbale d'udienza del 13.2.2024). Il ricorrente vanta inoltre un patrimonio immobiliare altrettanto considerevole, che mal si concilia con lo stato di indigenza economica descritto in atti e che ben potrebbe essere messo a reddito.
Orbene, alla luce delle riflessioni svolte il Tribunale ritiene congruo determinare nell'importo mensile di 1.100,00 l'assegno divorzile dovuto dal marito a favore della moglie con funzione assistenziale e perequativa.
d) ULTERIORI DOMANDE
Si deve poi confermare quanto già specificato in sede di separazione in ordine all'inammissibilità della domanda formulata dalla ricorrente a che il marito contribuisca nella misura del 100% al pagamento delle sue spese sanitarie considerato che le stesse, rispetto ad un soggetto maggiorenne, rientrano nel contributo al mantenimento.
e) SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali, quantificate in € 7616, devono essere compensate in misura di 1/3 per essere la statuizione in parte necessaria mentre per i restanti 2/3 il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese nei confronti della controparte atteso l'accoglimento della domanda di assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, dato atto della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa in data 8.3.2024 con sentenza non definitiva n. 386/2024, pubblicata il 4.4.2024, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
11 1. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a e Parte_1
, a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di € 1.100 – somma Controparte_1 da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
2. DICHIARA inammissibili le ulteriori domande della resistente;
3. COMPENSA le spese di lite per 1/3 e condanna il ricorrente alla rifusione delle restanti spese processuali sostenute dalla resistente che liquida nell'importo di € 5077,33 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 13.6.2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore
Dott.ssa AR Cao
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa AR Cao Presidente rel. dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2633/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/07/1946, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO SIMEONE e dell'avv. FRANCESCA
CRESPI, con elezione di domicilio presso e nello studio dei difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(FG) il 27/02/1953, con il patrocinio dell'avv. FEDERICA VAGLIO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Data della decisione: 13.6.2025
1 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Il Tribunale voglia
1. Esonerare dal versamento di qualsivoglia contributo, anche ai sensi Parte_1 dell'art. 5 L. 898/70 a favore di , o in subordine disporre che Controparte_1 Parte_1 versi in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, € 500,00 mensili a
[...] Controparte_1 titolo di assegno divorzile rivalutabili annualmente ex indici ISTAT.
B) Ammettere i seguenti mezzi istruttori
2. Ordinare ex art. 210 c.p.c., a l'esibizione in giudizio degli estratti conto Controparte_1 completi alla stessa intestati e/o cointestati, con riferimento agli ultimi 3 anni e sino all'evasione della richiesta.
C) Respingere i mezzi istruttori ex adverso formulati.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.
Per : Controparte_1
Voglia in Tribunale adito Ill.mo, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, sia di merito, sia istruttoria,
IN VIA PRINCIPALE:
1) condannare il sig. a versare a titolo di assegno divorzile la somma Parte_1 di € 2.500,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat dal mese di gennaio 2025; disporre, altresì l'obbligo per il sig. di provvedere al pagamento del 100% delle spese mediche non coperte dal SSNN;
Pt_1
2) rigettare le domande proposte dal ricorrente, per i motivi di cui in narrativa;
3) in ogni caso, condannare il sig. , al pagamento delle spese, diritti e Parte_1 onorari del presente procedimento;
IN VIA ISTRUTTORIA:
4) disporre indagini di polizia tributaria, al fine di verificare sia le movimentazioni dei conti correnti intestati al sig. negli ultimi 5 anni, sia l'esistenza di eventuali entrate reddituali riferibili Pt_1 al medesimo, non risultanti dalle relative dichiarazioni, anche alla luce dell'esistenza documentale del conto corrente estero sul quale data 19.01.2022 ha effettuato un giroconto a sé medesimo di €
300,473,49 dal conto 4031701.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 2 Premesso in fatto che:
1. e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario ad Alserio (CO) in data 14.12.1974.
2. Dal matrimonio nascevano le figlie (8 luglio 1975), (2 dicembre 1976), Per_1 Per_2 Per_3
(11 gennaio 1978) e (19 dicembre 1986). Persona_4
3. e vivono separati fin Parte_1 CP_1 CP_1 dall'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Monza
(15.2.2022) a seguito di ricorso per la separazione giudiziale, separazione che prosegue tuttora: non si sono più riappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere, come inconfutabilmente dimostrato anche dal comportamento processuale assunto dalle parti. La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, pronunciata con sentenza parziale n.
1500/2022, emessa dal Tribunale di Monza il 16.6.2022 e pubblicata in data 5.7.2022, e pertanto
è trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto;
i rapporti tra le parti sono stati poi regolamentati con sentenza definitiva n.
1801/2023 del Tribunale di Monza, pubblicata il 31.7.2023.
4. Con ricorso depositato il 24.7.2023 chiedeva, oltre alla Parte_1 pronunzia sullo status, la revoca dell'obbligo di mantenimento della moglie disposto a suo carico in sede di separazione o, in subordine, la determinazione in € 600 mensili dell'assegno divorzile.
5. nulla opponeva alla domanda di divorzio alla quale aderiva;
Controparte_1 domandava peraltro la determinazione di un assegno divorzile in proprio favore nella misura di €
2.500 mensili, con obbligo a carico del ricorrente di provvedere al pagamento del 100% delle spese mediche non coperte dal SSNN che la riguardavano.
6. All'udienza di comparizione personale ex art.473 bis. 21 c.p.c. del 13.2.2024 veniva sentito il solo ricorrente che illustrava la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico;
vista l'impossibilità della resistente di presenziare a quell'udienza, come da certificato medico allegato, la causa veniva rinviata al 7.3.2024 onde consentirne l'audizione.
7. All'udienza così calendarizzata veniva sentita la resistente;
il Giudice, stante la richiesta formulata in tal senso dal ricorrente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
8. Il Tribunale di Como, con sentenza non definitiva n. 386/2024, emessa in data 8.3.2024 e pubblicata il 4.4.2024, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
con separata ordinanza disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per le ulteriori questioni controverse.
9. Con ordinanza del 15.3.2024 il Giudice confermava le condizioni della separazione vigenti;
ordinava l'esibizione, ex artt. 210 e 213 c.p.c., da parte dell'Inps e del Comune di Mariano
3 Comense, per quanto di rispettiva competenza, della documentazione, da allegarsi entro e non oltre il 30 ottobre 2024, inerente le provvidenze di qualsiasi tipo erogate alla signora (quanto CP_1 all'Inps, con riferimento all'assegno di inclusione e/o alla pensione di qualsiasi categoria eventualmente richiesta e riconosciuta e, quanto al in ordine agli ausili economici di CP_2 qualsiasi tipologia ed entità riconosciutile quali, a titolo esemplificativo, aiuti per il pagamento dei canoni, delle utenze, etc.), specificandone la causale, la decorrenza e i relativi importi;
ordinava contestualmente al ricorrente di depositare, entro la stessa data, gli estratti conto degli ultimi tre anni relativi al conto estero recante n.77/26327, in cui risultava accreditata il 17 gennaio
2022 la somma di euro 300.473,49 dal conto BCC di Barlassina, come da documento 18 allegato dalla resistente;
rinviava all'udienza cartolare del 27.11.2024, ore 8.45, con termine fino alle ore
12.00 del giorno antecedente l'udienza per il deposito delle sintetiche note scritte contenenti le sole richieste da sottoporre all'esame del giudicante per l'ulteriore trattazione.
10. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.11.2024, trattata in forma scritta, veniva emesso nuovo ordine di esibizione nei confronti dell'Inps onde approfondire la situazione economica della resistente e le richieste da quest'ultima inoltrate, confermando nel resto i provvedimenti vigenti.
11. Espletata l'istruttoria ritenuta necessaria con l'acquisizione della documentazione economica aggiornata delle parti, all'udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c. dell'11.6.2025 la causa veniva rimessa al Collegio e portata alla prima camera di consiglio utile per la decisione.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale che la controversia in oggetto è matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal Giudice relatore. E invero, non appaiono rilevanti ai fini della decisione le richieste istruttorie reiterate anche con le conclusioni in via definitiva assunte da entrambe le parti, risultando i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria già espletata elementi idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
In particolare, quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I
6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene
4 il Tribunale di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice relatore, tenuto conto che, in ogni caso, il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n.
225).
b) SULLA PRONUNCIA DI DIVORZIO
Per la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto si rimanda alla sentenza parziale n. 386/2024, emessa dal Tribunale di Como in data
8.3.2024 e pubblicata il 4.4.2024.
c) OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: ASSEGNO DIVORZILE
In via preliminare si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni in punto di diritto in relazione all'assegno di divorzio alla luce dell'arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sent. n. 18287 dell'11.7.2018).
Come noto, l'art. 5 comma 6 della L. n. 898/1970, come modificato dalla legge n. 74/1987, dispone che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti
i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018, rilevando alcune criticità insite nei precedenti orientamenti giurisprudenziali, si sono espresse nel senso di ritenere opportuno l'abbandono della risalente rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5 comma 6 L. n. 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. In particolare, la Suprema Corte se, da un lato, ha confermato la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, secondo la quale deve essere riconosciuto all'ex coniuge il diritto all'assegno quando lo stesso non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive, dall'altro, ha affiancato a tale funzione, quella compensativa-perequativa, evidenziando che “il parametro dell'adeguatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa” da compiersi con riguardo agli indicatori previsti nella prima parte delle norme e che esprimono proprio “le caratteristiche dell'assegno di divorzio fondate sui principi di libertà, autoresponsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali sopra illustrati e dalla declinazione di essi
5 effettuata dall'art. 143 c.c.”. Si è venuta così a delineare una nuova funzione dell'assegno divorzile, assistenziale ed in egual misura compensativa e perequativa: i criteri attributivi e quelli determinativi non sono più in netta separazione ma si coniugano nel c.d. criterio assistenziale- compensativo.
La Suprema Corte ha, quindi, individuato una prima fase in cui il Giudice dovrà accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio economico-reddituale delle parti. Accertato lo squilibrio, il
Giudice dovrà indagare le cause di detto squilibrio e l'indagine dovrà compiersi facendo uso di quelli che erano stati indicati come criteri c.d. determinativi. In particolare, ciò che dovrà essere accertato è “se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”.
Accertato il rilevante squilibrio tra le condizioni economiche delle parti ed individuata la causa di detto squilibrio in scelte condivise assunte in costanza di matrimonio, potrà procedersi alla quantificazione dell'assegno dovuto.
Ad avviso della Suprema Corte, quindi, lo scioglimento del vincolo, pur incidendo sullo status, non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Pertanto, il profilo assistenziale deve “essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa”. In altre parole, scelte condivise assunte in costanza di matrimonio non possono poi risolversi a detrimento di uno dei coniugi, trovando la solidarietà post-coniugale la propria giustificazione nelle scelte che i coniugi avevano responsabilmente assunto in costanza di matrimonio.
Così sinteticamente delineate le indicazioni fornite dalla Suprema Corte di Cassazione e facendone applicazione nel caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda formulata dalla resistente di riconoscimento di un assegno divorzile a proprio favore meriti accoglimento sia sotto il profilo assistenziale sia sotto l'aspetto compensativo/perequativo.
Orbene, ha dichiarato di essere pensione, di percepire Parte_1 un reddito mensile di € 616, di avere titoli e risparmi di quasi 1 milione di euro, di essere
6 proprietario di numerosi immobili (cfr. autodichiarazione); all'udienza di comparizione personale delle parti ha altresì riferito di aver lavorato come designer industriale e di essersi successivamente occupato di architettura di giardini/terrazzi, aprendo invero un'impresa propria, denominata “Acer Flora”, poi chiusa per problemi di salute;
lo stesso svolge tutt'ora alcune collaborazioni, seppur abbia rimarcato in udienza come ciò avvenga a titolo gratuito (cfr. verbale d'udienza del 13.2.2024). Dalla documentazione economica prodotta il ricorrente risulta aver percepito un mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di € 567 nel 2022 (mod. 730 2023), di
€ 646 nel 2023 (mod. 730 2024), una pensione di € 609 mensili nel 2024 (media cedolini 2024) e di € 616 nel 2025 (media cedolini 2025); il ricorrente vanta € 975.219 di risparmi (€ 512.522 conto titoli BCC al 31.12.2024 ed € 462.697 come da portafoglio Banca Patrimoni Sella al
18.3.2025) ed è proprietario di 11 immobili (cfr. visura in atti). Il vive nella casa Pt_1 coniugale, di sua proprietà, non gravata da mutuo.
ha dichiarato, invece, di non svolgere e di non aver mai svolto alcuna Controparte_1 attività lavorativa e di essersi mantenuta grazie al reddito di cittadinanza e all'assegno di mantenimento versatole dal marito (oggi solo quest'ultimo), come disposto in sede di separazione, pari a € 1.100 al mese (cfr. autodichiarazione); dalla documentazione in atti, la stessa risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di € 583 nel 2022 (mod. 730
2023) e di € 967 nel 2023 (mod. 730 2024). La resistente risulta aver percepito il reddito di cittadinanza da novembre 2022 a ottobre 2023 per l'importo mensile di € 780 circa (cfr. prospetto di sintesi INPS). La è proprietaria di un immobile per la quota di 1/7, non ha risparmi CP_1 accantonati e sopporta oneri abitativi di € 600 mensili a titolo di locazione per l'immobile ove risiede.
La ricostruzione nell'attualità della capacità lavorativa ed economico-patrimoniale delle parti, sopra in dettaglio riportata dimostra che, allo stato, vi è uno squilibrio economico in danno della resistente, la cui situazione economica è chiaramente di svantaggio rispetto a quella del ricorrente.
Mentre la resistente non gode e non ha mai goduto di un reddito da lavoro, e non vanta alcun risparmio accantonato o altre entrate derivanti da patrimonio familiare, il ricorrente può invece godere di una pensione mensile - seppur modesta ed evidentemente collegata alle scelte previdenziali pregresse – e di un cospicuo patrimonio personale, consistente in risparmi e in immobili, che ben potrebbero essere messi a reddito (l'eventuale stato di fatiscenza degli immobili
è evidentemente ascrivibile a delle precise scelte della proprietà).
Si riporta quanto già rilevato all'epoca della separazione con riferimento alla disparità economica tra i coniugi, essendo rimasta la situazione nella sostanza invariata:” Tenuto conto dei risparmi investiti dal resistente, anche a voler ipotizzare un rendimento minimale al 2,5% e tenuto conto
7 del regime di tassazione al 26%, lo stesso gode di un rendimento mensile dai risparmi investiti per circa € 2.000,00 mensili, cui devono aggiungersi le entrate da pensione per circa € 550,00 mensili. Il resistente, inoltre, è titolare del diritto di proprietà su beni immobili che, tenuto conto del comodato concesso ai parenti e anche a volere ammettere che tali immobili necessitino di opere di intervento edilizio di ristrutturazione, hanno un valore locatizio potenziale.
Dagli atti di causa è emerso che il resistente ha sempre sostenuto economicamente la ricorrente che al momento, tenuto conto della sua età, del numero di anni trascorsi fuori dal mercato del lavoro (oltre 40) e delle sue condizioni di salute, quali sono emerse anche nel corso del procedimento di amministrazione di sostegno, ha minime possibilità di trovare una occupazione.
La disparità economica tra i coniugi è di conseguenza evidente sulla base dei dati reddituali sopra esposti”.
La resistente, inoltre, continua a sostenere spese abitative a titolo di locazione, mentre la controparte vive nella casa coniugale, di sua proprietà, non gravata da mutuo.
Accertato, dunque, nel caso di specie, un significativo squilibrio tra la situazione economica tra le parti, deve evidenziarsi che l'assegno divorzile spetta alla resistente sia per la componente assistenziale, che per quella perequativa-compensativa.
Sotto il primo profilo deve rilevarsi, infatti, che la resistente soffre da anni di problematiche di tipo depressivo, in relazione alle si è sottoposta a cure e ricoveri ospedalieri: dalla documentazione medica depositata in atti, la stessa risulta invero in carico presso il CPS di Cantù dal settembre
2022 e, da ultimo, ha effettuato un accesso ospedaliero il 22.7.2024 a seguito di trasferimento dal reparto di medicina d'urgenza dopo l'assunzione incongrua di farmaci a scopo autolesivo, riportando la diagnosi di Depressione maggiore, episodio ricorrente, moderato (cfr. documentazione medica in atti, in particolare dimissioni del 30.08.2024, doc. 7 depositato l'
11.4.2025). La resistente è stata altresì soggetta alla misura dell'amministrazione di sostegno, su richiesta di tre delle figlie, seppure in via provvisoria, dal 5.5.2021 al 13.3.2023.
La signora ha altresì usufruito degli aiuti statali, quali il reddito di cittadinanza e altri sussidi pubblici offerti dal Comune di residenza, al fine di sopperire alle proprie necessità, non riuscendo a reperire un'occupazione lavorativa e a pagare autonomamente la locazione dell'abitazione in cui vive (cfr. doc. in atti). La resistente appare impossibilitata ad accedere al mondo del lavoro, alla luce delle problematiche di salute di cui soffre, dell'età avanzata (72 anni) e della mancanza di esperienza lavorativa pregressa.
Si ravvisano nel caso di specie anche i presupposti per il riconoscimento della componente perequativa/compensativa dell'assegno divorzile, dal momento che risulta implicitamente, dalle modalità di concreto svolgimento della vita familiare e di ripartizione dei compiti all'interno del
8 nucleo, che la non abbia mai lavorato e si sia occupata della famiglia, composta oltre che CP_1 dal marito da quattro figlie, sacrificando così in concreto le proprie aspettative lavorative e consentendo al marito di potersi affermare nel proprio lavoro, che risulta essere stato soddisfacente e remunerativo. Del resto il impegnato in un'attività lavorativa a tempo Pt_1 pieno, anche attraverso l'esercizio di un'impresa propria, verosimilmente non aveva molte possibilità di occuparsi personalmente delle quattro figlie, per cui può ritenersi implicitamente intervenuto un accordo endofamiliare, in forza del quale la madre accudiva la prole e il padre si dedicava alla propria carriera.
La mancanza di un'occupazione lavorativa propria per tutta la durata del matrimonio (50 anni) sicuramente ha contribuito all'attuale precarietà economica della che del resto, anche dopo CP_1 la separazione dal marito, non è stata in grado di reperire un'attività lavorativa anche in virtù dell'età e delle sue problematiche di salute. Il marito invece ha potuto maturare una solida professionalità e una correlativa elevata capacità reddituale, che gli ha consentito di accumulare negli anni considerevoli risparmi in aggiunta al patrimonio personale familiare già detenuto, come dallo stesso riferito in udienza (cfr. verbale d'udienza del 13.2.2024). La sottolineatura, più volte accentuata negli atti di causa dal resistente, in ordine alla penosa vicenda familiare dell'accoltellamento avvenuto il 5.2.1994 da parte della madre in danno della figlia (affetta Per_2 all'epoca da problemi di tossicodipendenza e già oggetto di ampia disamina da parte del giudice della separazione in punto domanda di addebito svolta dal marito), non consente di concludere tout court, come invece preteso dal ricorrente, che la resistente non svolgesse o non fosse comunque in grado di svolgere il proprio compito di madre, in assenza di una specifica contestualizzazione del quadro familiare, del problema depressivo della e della complessità CP_1 della cornice di riferimento. Anzi, il ha posto detto episodio come evento cui ricondurre Pt_1 eziologicamente la frattura del rapporto coniugale, così giustificando a suo avviso la domanda di addebito, malgrado lui stesso avesse dichiarato di aver in ogni caso deciso, anche dopo tale evento, di tenere unito il nucleo nell'interesse delle figlie. Deve ritenersi dunque che la resistente abbia comunque svolto i propri compiti di accudimento della famiglia (non essendo qui in valutazione le relative modalità), essendo tra l'altro certificati solo successivamente i suoi problemi depressivi (1997), con avvio di un discontinuo programma terapeutico, ancora oggi in essere.
D'altro canto è stata la e non già il a porre fine alla convivenza a seguito degli CP_1 Pt_1 episodi occorsi il 17.5.2019, oggetto di denuncia e posti a base del procedimento penale del cui esito si dirà appresso, e a dar corso alla causa di separazione nel novembre 2022, dopo essersene andata di casa.
9 Se è vero che il ricorrente aveva contrastato nel corso di tutta la vita coniugale “l'inoperosità” della moglie, ben avrebbe potuto por fine alla convivenza tempo addietro, allorché magari la stessa, per età e per globali condizioni di salute, sarebbe stata in grado di collocarsi utilmente nel mondo del lavoro.
Nel concreto, come precisato e documentato dalla stessa nei propri atti, e già specificato CP_1 nell'ordinanza del marzo 2024, la stessa, sposatasi nell'anno 1974 e nata nel febbraio 1953, ha avuto quattro figlie, non ha mai svolto alcuna attività lavorativa, nel 2019 è stata ospitata in comunità per due anni a seguito di denuncia per maltrattamenti e lesioni a carico del marito. Il procedimento penale avviatosi contro di lui è stato archiviato con riferimento al delitto di maltrattamenti mentre il ha riportato una condanna a sei mesi di reclusione in primo Pt_1 grado per le lesioni, con risarcimento del danno alla parte civile da liquidarsi in altra sede;
la resistente vive attualmente in locazione a Mariano Comense per un importo di 600 euro mensili, deve pagare le utenze, si sostenta con l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione e, nonostante abbia percepito fino a dicembre 2023 il reddito di cittadinanza pari a 780 euro mensili, non risulta avere al momento entrate da parte dello Stato.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, ritiene il Tribunale che debba essere accolta la domanda svolta dalla resistente di riconoscimento di un assegno divorzile, con funzione sia assistenziale sia perequativo/compensativa a proprio favore.
Venendo ora alla determinazione di tale assegno, il Collegio ritiene di dover svolgere alcune considerazioni.
La resistente parrebbe aver effettivamente taciuto per alcuni mesi la percezione del reddito di cittadinanza (come da estratto INPS allegato), erogazione già in corso al momento della sentenza di separazione ma non dichiarata in tale sede e la stessa non risulta aver presentato la domanda per l'assegno di inclusione, in relazione alla quale il Tribunale non è in grado di verificare l'esistenza dei relativi presupposti, anche alla luce della titolarità di un immobile di proprietà - seppur per la quota di 1/7- di cui non si conosce il valore. La resistente risulta aver inoltre raggiunto l'età pensionabile e non è dato ugualmente sapere se abbia chiesto l'assegno sociale e anche in tal caso non è dato sapere se ne sussistano i presupposti.
Peraltro, si ritiene che tali mancanze non possano essere poste in rapporto di esclusione con l'assegno divorzile laddove ne sussistano invece i presupposti, come affermato nel caso di specie, non ritenendo il collegio di poter applicare al caso di specie la giurisprudenza di merito citata dal ricorrente che recita: “laddove il richiedente abbia solo la possibilità di percepire all'attualità un reddito congruo e il reddito di cittadinanza può considerarsi tale, la percepibilità del beneficio sociale andrà considerata ai fini del diritto di ricevere l'assegno divorzile “ (Corte d'Appello di
10 Bari, 26 marzo 2021) e ancora: “non si ha diritto all'assegno di divorzio se ci si trova in uno stato di disoccupazione volontaria e si hanno i requisiti per accedere al reddito di cittadinanza” (Corte
d'appello di Roma, marzo 2020) non foss'altro perché, come si è detto, non vi è alcuna certezza che la ricorrente possa effettivamente ottenere delle provvidenze da parte dell'Inps (cui esclusivamente compete tale vaglio) e sicuramente non si trova in uno stato di disoccupazione volontaria.
Dall'altra parte, non appare in alcun modo verosimile l'asserita situazione di precarietà economica descritta dal ricorrente, facendo leva sulla rendita da pensione percepita che appare invero modesta. Il medesimo, infatti, gode di risparmi e titoli il cui valore si avvicina a un milione di euro, segno degli accantonamenti effettuati nel corso del matrimonio, derivanti solo parzialmente dal patrimonio familiare di origine, e in gran parte frutto dei proventi relativi all'attività lavorativa svolta negli anni. Tale assunto è stato invero riferito dallo stesso ricorrente in sede di comparizione. Egli ha infatti così affermato: “Una parte dei miei risparmi viene dal patrimonio familiare e poi ho sempre lavorato” (cfr. verbale d'udienza del 13.2.2024). Il ricorrente vanta inoltre un patrimonio immobiliare altrettanto considerevole, che mal si concilia con lo stato di indigenza economica descritto in atti e che ben potrebbe essere messo a reddito.
Orbene, alla luce delle riflessioni svolte il Tribunale ritiene congruo determinare nell'importo mensile di 1.100,00 l'assegno divorzile dovuto dal marito a favore della moglie con funzione assistenziale e perequativa.
d) ULTERIORI DOMANDE
Si deve poi confermare quanto già specificato in sede di separazione in ordine all'inammissibilità della domanda formulata dalla ricorrente a che il marito contribuisca nella misura del 100% al pagamento delle sue spese sanitarie considerato che le stesse, rispetto ad un soggetto maggiorenne, rientrano nel contributo al mantenimento.
e) SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali, quantificate in € 7616, devono essere compensate in misura di 1/3 per essere la statuizione in parte necessaria mentre per i restanti 2/3 il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese nei confronti della controparte atteso l'accoglimento della domanda di assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, dato atto della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa in data 8.3.2024 con sentenza non definitiva n. 386/2024, pubblicata il 4.4.2024, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
11 1. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a e Parte_1
, a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di € 1.100 – somma Controparte_1 da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
2. DICHIARA inammissibili le ulteriori domande della resistente;
3. COMPENSA le spese di lite per 1/3 e condanna il ricorrente alla rifusione delle restanti spese processuali sostenute dalla resistente che liquida nell'importo di € 5077,33 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 13.6.2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore
Dott.ssa AR Cao
12