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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/02/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VELLETRI Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Prisca Picalarga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2250 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 e vertente TRA
(c.f. rappresentato e difeso dall' avv. Peppino Mariano;
Parte_1 P.IVA_1
- attore in riassunzione- E
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
- convenuto in riassunzione-
Controparte_2
-convenuto contumace-
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 03/07/2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Velletri, avverso la cartell 9720160163827144 con cui veniva azionata nei suoi confronti la procedura di riscossione esattoriale per gli importi corrispondenti al contributo dovuto dall'ente per le spese di manutenzione e ricostruzione della rete stradale del comprensorio , di cui era proprietario il CP_1 CP_1 omonimo, costituito nel 1976. Sostenev n essere dovuti, nella misura Pt_1 contributi per gli anni 2007-2008-2009. Si costituiva il eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.O. CP_1 trattandosi di m luta alla giurisdizione del giudice tributario. Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione. Con la sentenza n. 1859/2018, pubblicata il 09/08/2018, il Tribunale di Velletri dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore di quella del giudice tributario. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il con una serie di motivi. Parte_1
In particolare, con il primo motivo di appello ha cen ntenza con cui il giudice di prime cure ha dichiarato la giurisdizione delle Commissioni Tributarie di Roma. Si è costituito il chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. CP_1
Con la sentenza n. 6668/2019, pubblicata il 31/10/2019, la Corte di Appello di Roma ha - accolto l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarato che sulla controversia pagina1 di 5 sussiste la giurisdizione del G.O.; - disposto la rimessione della causa dinanzi al Tribunale di Velletri;
- condannato il al pagamento delle spese processuali Controparte_1 sostenute dal iudizio. Parte_1
Con compars ex art. 353 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., il ha Parte_1 riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Velletri, dichiarato competen lia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni istanza contraria, per i motivi anzidetti, In via preliminare, accertare e dichiarare l'invalidità della cartella di pagamento n. 097 2016 01638271 44 della , oggi Controparte_3 Controparte_4
, notificat di pos
[...] contenente il file della cartella con estensione ".pdf'. Nel merito, accertare e dichiarare illegittima la procedura di riscossione esattoriale esperita dal e non sussistente e, CP_1 comunque non provato, il medesimo credito (ridotto dalla con n provvedimento di sgravio e/o comunque il maggior credito portato dalla cartella) anche per l'inosservanza e/o violazione della normativa relativa alle procedure ad evidenza pubblica ed anche per la violazione della normativa sulla contabilità generale dello Stato nella materia dei contratti o perché superiore alle risorse finanziarie inserite nel Bilancio di Previsione annuale e pluriennale del comunque per un importo annuale superiore alla media dei costi Pt_1 sostenuti per t di spesa (manutenzione strade) nel triennio 2007-2008-2009, e, comunque, per la non dovutezza del credito azionato, e per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare la cartella di pagamento n. 097 2016 01638271 44 della Controparte_3
, oggi , e relativa
[...] Controparte_4
e oner di cui all'art. 3 del D.Lgs.Lgt. in data 1.9.1918, n. 1446, per le spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade consortili soggette al pubblico transito per l'anno 2015 e/o comunque dichiarare non dovuto il minor credito vantato dal all'esito dello sgravio (pari ad € 6.581,41); CP_1 accertare e dichiarare la ripetizione a di € 38.795,74, corrisposta dal Parte_1
a titolo di contributo comunale in quanto incongrua, non inerente e comunque non
[...]
a la spesa da parte del per asserita manutenzione delle strade consortili ad CP_1 uso pubblico, perché priva di ione, ovvero, la maggiore o minore somma accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”. A motivo di tale domanda, l'attore ha rappresentato l'inammissibilità del ricorso da parte del alla riscossione esattoriale nei confronti dell'amministrazione comunale e CP_1 ità della cartella di pagamento notificata sotto numerosi profili, deducendo all'uopo: che il convenuto, in difetto di modificazione statutaria, deve ritenersi di natura CP_1 volontaria, di talché il contributo previsto dall'art. 3 D. lgt n. 1446/1918 è meramente facoltativo;
che, anche a voler considerare il , quale obbligatorio, il contributo alle CP_1 spese di manutenzione è rimesso alla lità amministrativa dell'ente, nelle percentuali previste dall'art. 3 del citato decreto luogotenenziale;
che, comunque, il regolamento comunale prevede che i consorzi debbano fare istanza di contribuito all'ente; che l'art. 3 del D. lgt n. 1446/1918 dà per presupposto che tali spese siano state effettivamente sostenute;
l'assenza di prova in ordine alle spese per la manutenzione sostenute e in virtù delle quali si esige il contributo. L' , pur ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_4
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Controparte_1
T , deduzione ed eccezione disattesa e respinta: rigettare integralmente tutte le avverse istanze, ivi compresa la domanda riconvenzionale, parimenti per tutti i motivi illustrati nel corpo del presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, ivi comprese espressamente le spese generali in misura del 15% oltre agli oneri di legge”.
pagina2 di 5 Nel merito il ha contestato le pretese del ritenendo di aver CP_1 Parte_1 operato conformemente alla normativa vigente e che il abbia agito in modo Pt_1 illegittimo, operando peraltro compensazioni non giustifica ha sottolineato CP_1 inoltre la validità degli accordi pregressi tra le parti. Tali i fatti controversi, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio definito dinanzi alla Corte d'Appello di Roma R.G. n. 8362/2018, all'udienza del 3 luglio 2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Preliminarmente, occorre ribadire i rilievi, in particolare sull'illegittimità del ricorso da parte del alla riscossione esattoriale nei confronti del sollevati - incidenter CP_1 Pt_1 tant orte di Appello. La Corte così statuiva “appare del tutto evidente come il non faccia parte del Pt_1
ma, anzi, è il soggetto che ne promuove la creazi ne sostiene in parte CP_1
economico con un contributo stabilito dalla legge. A riprova della palese differenziazione fra il contributo che, in base allo statuto, grava sui consorziati, e quello imposto dalla legge all'ente territoriale in considerazione dell'utilizzazione stradale non limitata a questi ultimi, è la convenzione stipulata tra il ed il Parte_1 Controparte_1
in data 7/5/2010 laddove, da un lato, l'ente orre
[...] manutenzione, ricostruzione e sistemazione della rete stradale nel rispetto del bilancio di previsione annuale ed ad indire le elezioni degli organi consortili e, dall'altro lato, il CP_1 si impegna ad adeguare l'attività di riscossione delle quote consortili al disposto no quindi, ad adottare il sistema vigente per le imposte dirette, tramite ruoli emessi dal Pt_1
Se, allora, è l'ente territoriale che partecipa al procedimento di riscossione esattoriale delle quote consortili inevase, quote a cui la giurisprudenza attribuisce pacificamente natura di tributi (cfr. Cass. Sez. un. 6/7/2017 n. 16693) è evidente che il non può agire allo CP_1 stesso modo per accertare l'inadempimento del all' contribuzione alle Pt_1 spese di manutenzione e sistemazione della rete stradale, dovendo rivolgersi al G.O. per far valere il proprio credito scaturente da una previsione legislativa, credito che non può assumere natura di tributo, ma costituisce una forma di finanziamento di un ente pubblico ad un altro ente pubblico (TAR Molise 693/2018)”. Altresì, le parti del presente giudizio, mediante scrittura privata del 11.03.2015, avevano concordato “di non procedere all'inoltro da parte del di cartelle di ma di CP_1 CP_3 presentare a chiusura anno, il Bilancio consuntivo co entazione gi delle spese soggette a contributo (strade consortili vicinale di uso pubblico necessarie per la determina di liquidazione)”. Ciò detto, solo per completezza deve aggiungersi che nel merito la domanda di annullamento della cartella di pagamento n. 09720160163827144 va accolta anche in ragione della violazione dell'art. 3 d. lgt 1446/1918. La questione avente ad oggetto il contributo di cui all'art. 3 del d. lgt 1446/1918 per le spese di manutenzione, sistemazione, e ricostruzione delle strade consortili soggette al pubblico transito è stata esaminata da una recente pronuncia di questo Tribunale (Sentenza n. 1080/2021 pubbl. il 26/05/2021) e risolta mediante l'enunciazione di principi, che il Giudice intende ribadire anche in questa sede. La normativa in materia di contributi comunali dovuti ai Consorzi pubblici è disciplinata dall'art. 3 del D Lgt. 1° settembre 1918, n. 1446 (convertito con L. 17 aprile 1925, n. 473) ai sensi del quale “Il Comune è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade. Per le vicinali non soggette ad uso pubblico il concorso del Comune è facoltativo, e può essere concesso soltanto per opere di sistemazione o ricostruzione, in misura non eccedente il quinto della pagina3 di 5 spesa. Il è rappresentato nei Consorzi con voto proporzionale alla misura del Pt_1 concorso”. La legge 12.2.1958 n. 126 all'art. 14 stabilisce poi che la costituzione dei Consorzi, previsti dal citato decreto, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria. Orbene, anche a voler ritenere che le strade di pertinenza del abbiano natura di CP_1 pubblico transito e che il convenuto, in applicazi t. 14 l. 126/1958, CP_1 secondo la logica applicazio hema norma - fatto – effetto, rivesta natura obbligatoria a prescindere dall'effettiva formalizzazione, non risultano integrate le condizioni di cui all'art. 3 decreto luogotenenziale n. 1446/1918. Invero, il contributo obbligatorio del Comune, previsto in misura percentuale variabile da un quinto alla metà della spese, esige che la suddetta spesa, unitamente al progetto esecutivo delle opere di sistemazione e ricostruzione delle strade, sia stato effettivamente deliberato (cfr. art. 6 d. lgt 1446/1918), dovendosi ritenere contrario ai principi di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché al dettato normativo, la previsione di un contributo sulla spesa programmata, anziché sulla spesa effettiva. L'assenza di documentazione in ordine all'effettività del contributo posto a fondamento dell'iscrizione al ruolo, il cui onere incombe in capo al , conduce a ritenere CP_1 ulteriormente illegittima la cartella impugnata. Diverse considerazioni valgono invece in ordine al titolo della somma corrisposta dal
[...]
, di cui quest'ultimo ne chiede la ripetizione ex art. 2033 c.c. Pt_1 di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. si fonda sui presupposti dell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens e del suo carattere non dovuto in ragione dell'invalidità o dell'inesistenza del vincolo obbligatorio. Nella prima ipotesi, l'attore deve dimostrare che il titolo del pagamento sia invalido;
nel secondo caso deve allegare l'inesistenza di qualsiasi vincolo sotteso al pagamento, mentre sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa. Nella fattispecie in esame, l' , limitandosi ad assumere che la somma liquidata si CP_5 fonda su documentazione giustificativa “non inerente, incongrua e inidonea a comprovare l'effettività dell'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria delle strade consortili di uso pubblico”, che si tratterebbe di mancanza iniziale del titolo giustificativo del pagamento, non ha assolto il predetto onere probatorio. Piuttosto, deve evidenziarsi che la determina N° 1947/2015, anche alla luce del tenore degli scritti difensivi del riconosce espressamente l'esistenza del titolo del pagamento. Pt_1
Mediante tale dete omune, visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2015, ritenuto di procedere ad impegnare le somme disponibili sul bilancio dell'esercizio finanziario del 2015 per l'erogazione del contributo obbligatorio, ha determinato di “dare atto che […] ai sensi dell'art. 3 del D.L.L. n. 1446/1918 deve essere corrisposto al Consorzio stradale obbligatorio ", per l'anno in corso, il contributo obbligatorio da erogarsi in ordine alle spese CP_1
la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali aperte al pubblico transito;
2. di impegnare a tal fine la somma di €. 45.371.35 a favore del Consorzio stradale obbligatorio " " […]”. CP_1
A ciò si aggiunga che difensivi, l'ente comunale ha evidenziato “Il ha Pt_1 quindi correttamente rideterminato l'importo dal quale calcolare il 20% In particolare, l'amministrazione comunale ha proceduto a detta liquidazione, visto unicamente il conto consortile per l'anno 2015 e la documentazione giustificativa offerta in comunicazione, dal quale era dato ricavarsi dalla voce “Spese di gestione strade vicinali di uso pubblico” una spesa di €. 371.517,61. Sempre la stessa amministrazione ha valutato di pagina4 di 5 effettiva inerenza la minor somma di €. 240.603,79 […]. Sempre secondo l'amministrazione, il contributo dovuto, pari al 20% della complessiva somma di €. 240.603,79 era quindi pari ad
€. 48.120,75”. Con ciò va disattesa la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. Le spese di lite, liquidate secondo il DM 55/2014, secondo il valore della causa dichiarato da parte attrice e al di sotto dei valori medi in ragione della natura prettamente documentale della causa e dall'esigua attività processuale svolta, sono compensate per un terzo stante il rigetto della domanda di ripetizione di parte attrice mentre i restanti due terzi sono posti a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- accerta e dichiara l'illegittimità della cartella di pagamento n. 09720160163827144, notificata a mezzo pec, in data 25.05.2017 e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento;
- rigetta la domanda di ripetizione della somma corrisposta dal Parte_1
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna il a rimborsare Controparte_1 alla parte attrice i restanti due terzi, che si liquidano in € 346,00 per spese ed € 2.539,33 per onorari, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Velletri, 10 febbraio 2025 Il giudice Dott.ssa Prisca Picalarga
pagina5 di 5
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Prisca Picalarga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2250 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 e vertente TRA
(c.f. rappresentato e difeso dall' avv. Peppino Mariano;
Parte_1 P.IVA_1
- attore in riassunzione- E
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
- convenuto in riassunzione-
Controparte_2
-convenuto contumace-
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 03/07/2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Velletri, avverso la cartell 9720160163827144 con cui veniva azionata nei suoi confronti la procedura di riscossione esattoriale per gli importi corrispondenti al contributo dovuto dall'ente per le spese di manutenzione e ricostruzione della rete stradale del comprensorio , di cui era proprietario il CP_1 CP_1 omonimo, costituito nel 1976. Sostenev n essere dovuti, nella misura Pt_1 contributi per gli anni 2007-2008-2009. Si costituiva il eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.O. CP_1 trattandosi di m luta alla giurisdizione del giudice tributario. Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione. Con la sentenza n. 1859/2018, pubblicata il 09/08/2018, il Tribunale di Velletri dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore di quella del giudice tributario. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il con una serie di motivi. Parte_1
In particolare, con il primo motivo di appello ha cen ntenza con cui il giudice di prime cure ha dichiarato la giurisdizione delle Commissioni Tributarie di Roma. Si è costituito il chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. CP_1
Con la sentenza n. 6668/2019, pubblicata il 31/10/2019, la Corte di Appello di Roma ha - accolto l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarato che sulla controversia pagina1 di 5 sussiste la giurisdizione del G.O.; - disposto la rimessione della causa dinanzi al Tribunale di Velletri;
- condannato il al pagamento delle spese processuali Controparte_1 sostenute dal iudizio. Parte_1
Con compars ex art. 353 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., il ha Parte_1 riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Velletri, dichiarato competen lia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni istanza contraria, per i motivi anzidetti, In via preliminare, accertare e dichiarare l'invalidità della cartella di pagamento n. 097 2016 01638271 44 della , oggi Controparte_3 Controparte_4
, notificat di pos
[...] contenente il file della cartella con estensione ".pdf'. Nel merito, accertare e dichiarare illegittima la procedura di riscossione esattoriale esperita dal e non sussistente e, CP_1 comunque non provato, il medesimo credito (ridotto dalla con n provvedimento di sgravio e/o comunque il maggior credito portato dalla cartella) anche per l'inosservanza e/o violazione della normativa relativa alle procedure ad evidenza pubblica ed anche per la violazione della normativa sulla contabilità generale dello Stato nella materia dei contratti o perché superiore alle risorse finanziarie inserite nel Bilancio di Previsione annuale e pluriennale del comunque per un importo annuale superiore alla media dei costi Pt_1 sostenuti per t di spesa (manutenzione strade) nel triennio 2007-2008-2009, e, comunque, per la non dovutezza del credito azionato, e per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare la cartella di pagamento n. 097 2016 01638271 44 della Controparte_3
, oggi , e relativa
[...] Controparte_4
e oner di cui all'art. 3 del D.Lgs.Lgt. in data 1.9.1918, n. 1446, per le spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade consortili soggette al pubblico transito per l'anno 2015 e/o comunque dichiarare non dovuto il minor credito vantato dal all'esito dello sgravio (pari ad € 6.581,41); CP_1 accertare e dichiarare la ripetizione a di € 38.795,74, corrisposta dal Parte_1
a titolo di contributo comunale in quanto incongrua, non inerente e comunque non
[...]
a la spesa da parte del per asserita manutenzione delle strade consortili ad CP_1 uso pubblico, perché priva di ione, ovvero, la maggiore o minore somma accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”. A motivo di tale domanda, l'attore ha rappresentato l'inammissibilità del ricorso da parte del alla riscossione esattoriale nei confronti dell'amministrazione comunale e CP_1 ità della cartella di pagamento notificata sotto numerosi profili, deducendo all'uopo: che il convenuto, in difetto di modificazione statutaria, deve ritenersi di natura CP_1 volontaria, di talché il contributo previsto dall'art. 3 D. lgt n. 1446/1918 è meramente facoltativo;
che, anche a voler considerare il , quale obbligatorio, il contributo alle CP_1 spese di manutenzione è rimesso alla lità amministrativa dell'ente, nelle percentuali previste dall'art. 3 del citato decreto luogotenenziale;
che, comunque, il regolamento comunale prevede che i consorzi debbano fare istanza di contribuito all'ente; che l'art. 3 del D. lgt n. 1446/1918 dà per presupposto che tali spese siano state effettivamente sostenute;
l'assenza di prova in ordine alle spese per la manutenzione sostenute e in virtù delle quali si esige il contributo. L' , pur ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_4
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Controparte_1
T , deduzione ed eccezione disattesa e respinta: rigettare integralmente tutte le avverse istanze, ivi compresa la domanda riconvenzionale, parimenti per tutti i motivi illustrati nel corpo del presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, ivi comprese espressamente le spese generali in misura del 15% oltre agli oneri di legge”.
pagina2 di 5 Nel merito il ha contestato le pretese del ritenendo di aver CP_1 Parte_1 operato conformemente alla normativa vigente e che il abbia agito in modo Pt_1 illegittimo, operando peraltro compensazioni non giustifica ha sottolineato CP_1 inoltre la validità degli accordi pregressi tra le parti. Tali i fatti controversi, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio definito dinanzi alla Corte d'Appello di Roma R.G. n. 8362/2018, all'udienza del 3 luglio 2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Preliminarmente, occorre ribadire i rilievi, in particolare sull'illegittimità del ricorso da parte del alla riscossione esattoriale nei confronti del sollevati - incidenter CP_1 Pt_1 tant orte di Appello. La Corte così statuiva “appare del tutto evidente come il non faccia parte del Pt_1
ma, anzi, è il soggetto che ne promuove la creazi ne sostiene in parte CP_1
economico con un contributo stabilito dalla legge. A riprova della palese differenziazione fra il contributo che, in base allo statuto, grava sui consorziati, e quello imposto dalla legge all'ente territoriale in considerazione dell'utilizzazione stradale non limitata a questi ultimi, è la convenzione stipulata tra il ed il Parte_1 Controparte_1
in data 7/5/2010 laddove, da un lato, l'ente orre
[...] manutenzione, ricostruzione e sistemazione della rete stradale nel rispetto del bilancio di previsione annuale ed ad indire le elezioni degli organi consortili e, dall'altro lato, il CP_1 si impegna ad adeguare l'attività di riscossione delle quote consortili al disposto no quindi, ad adottare il sistema vigente per le imposte dirette, tramite ruoli emessi dal Pt_1
Se, allora, è l'ente territoriale che partecipa al procedimento di riscossione esattoriale delle quote consortili inevase, quote a cui la giurisprudenza attribuisce pacificamente natura di tributi (cfr. Cass. Sez. un. 6/7/2017 n. 16693) è evidente che il non può agire allo CP_1 stesso modo per accertare l'inadempimento del all' contribuzione alle Pt_1 spese di manutenzione e sistemazione della rete stradale, dovendo rivolgersi al G.O. per far valere il proprio credito scaturente da una previsione legislativa, credito che non può assumere natura di tributo, ma costituisce una forma di finanziamento di un ente pubblico ad un altro ente pubblico (TAR Molise 693/2018)”. Altresì, le parti del presente giudizio, mediante scrittura privata del 11.03.2015, avevano concordato “di non procedere all'inoltro da parte del di cartelle di ma di CP_1 CP_3 presentare a chiusura anno, il Bilancio consuntivo co entazione gi delle spese soggette a contributo (strade consortili vicinale di uso pubblico necessarie per la determina di liquidazione)”. Ciò detto, solo per completezza deve aggiungersi che nel merito la domanda di annullamento della cartella di pagamento n. 09720160163827144 va accolta anche in ragione della violazione dell'art. 3 d. lgt 1446/1918. La questione avente ad oggetto il contributo di cui all'art. 3 del d. lgt 1446/1918 per le spese di manutenzione, sistemazione, e ricostruzione delle strade consortili soggette al pubblico transito è stata esaminata da una recente pronuncia di questo Tribunale (Sentenza n. 1080/2021 pubbl. il 26/05/2021) e risolta mediante l'enunciazione di principi, che il Giudice intende ribadire anche in questa sede. La normativa in materia di contributi comunali dovuti ai Consorzi pubblici è disciplinata dall'art. 3 del D Lgt. 1° settembre 1918, n. 1446 (convertito con L. 17 aprile 1925, n. 473) ai sensi del quale “Il Comune è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade. Per le vicinali non soggette ad uso pubblico il concorso del Comune è facoltativo, e può essere concesso soltanto per opere di sistemazione o ricostruzione, in misura non eccedente il quinto della pagina3 di 5 spesa. Il è rappresentato nei Consorzi con voto proporzionale alla misura del Pt_1 concorso”. La legge 12.2.1958 n. 126 all'art. 14 stabilisce poi che la costituzione dei Consorzi, previsti dal citato decreto, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria. Orbene, anche a voler ritenere che le strade di pertinenza del abbiano natura di CP_1 pubblico transito e che il convenuto, in applicazi t. 14 l. 126/1958, CP_1 secondo la logica applicazio hema norma - fatto – effetto, rivesta natura obbligatoria a prescindere dall'effettiva formalizzazione, non risultano integrate le condizioni di cui all'art. 3 decreto luogotenenziale n. 1446/1918. Invero, il contributo obbligatorio del Comune, previsto in misura percentuale variabile da un quinto alla metà della spese, esige che la suddetta spesa, unitamente al progetto esecutivo delle opere di sistemazione e ricostruzione delle strade, sia stato effettivamente deliberato (cfr. art. 6 d. lgt 1446/1918), dovendosi ritenere contrario ai principi di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché al dettato normativo, la previsione di un contributo sulla spesa programmata, anziché sulla spesa effettiva. L'assenza di documentazione in ordine all'effettività del contributo posto a fondamento dell'iscrizione al ruolo, il cui onere incombe in capo al , conduce a ritenere CP_1 ulteriormente illegittima la cartella impugnata. Diverse considerazioni valgono invece in ordine al titolo della somma corrisposta dal
[...]
, di cui quest'ultimo ne chiede la ripetizione ex art. 2033 c.c. Pt_1 di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. si fonda sui presupposti dell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens e del suo carattere non dovuto in ragione dell'invalidità o dell'inesistenza del vincolo obbligatorio. Nella prima ipotesi, l'attore deve dimostrare che il titolo del pagamento sia invalido;
nel secondo caso deve allegare l'inesistenza di qualsiasi vincolo sotteso al pagamento, mentre sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa. Nella fattispecie in esame, l' , limitandosi ad assumere che la somma liquidata si CP_5 fonda su documentazione giustificativa “non inerente, incongrua e inidonea a comprovare l'effettività dell'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria delle strade consortili di uso pubblico”, che si tratterebbe di mancanza iniziale del titolo giustificativo del pagamento, non ha assolto il predetto onere probatorio. Piuttosto, deve evidenziarsi che la determina N° 1947/2015, anche alla luce del tenore degli scritti difensivi del riconosce espressamente l'esistenza del titolo del pagamento. Pt_1
Mediante tale dete omune, visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2015, ritenuto di procedere ad impegnare le somme disponibili sul bilancio dell'esercizio finanziario del 2015 per l'erogazione del contributo obbligatorio, ha determinato di “dare atto che […] ai sensi dell'art. 3 del D.L.L. n. 1446/1918 deve essere corrisposto al Consorzio stradale obbligatorio ", per l'anno in corso, il contributo obbligatorio da erogarsi in ordine alle spese CP_1
la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali aperte al pubblico transito;
2. di impegnare a tal fine la somma di €. 45.371.35 a favore del Consorzio stradale obbligatorio " " […]”. CP_1
A ciò si aggiunga che difensivi, l'ente comunale ha evidenziato “Il ha Pt_1 quindi correttamente rideterminato l'importo dal quale calcolare il 20% In particolare, l'amministrazione comunale ha proceduto a detta liquidazione, visto unicamente il conto consortile per l'anno 2015 e la documentazione giustificativa offerta in comunicazione, dal quale era dato ricavarsi dalla voce “Spese di gestione strade vicinali di uso pubblico” una spesa di €. 371.517,61. Sempre la stessa amministrazione ha valutato di pagina4 di 5 effettiva inerenza la minor somma di €. 240.603,79 […]. Sempre secondo l'amministrazione, il contributo dovuto, pari al 20% della complessiva somma di €. 240.603,79 era quindi pari ad
€. 48.120,75”. Con ciò va disattesa la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. Le spese di lite, liquidate secondo il DM 55/2014, secondo il valore della causa dichiarato da parte attrice e al di sotto dei valori medi in ragione della natura prettamente documentale della causa e dall'esigua attività processuale svolta, sono compensate per un terzo stante il rigetto della domanda di ripetizione di parte attrice mentre i restanti due terzi sono posti a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- accerta e dichiara l'illegittimità della cartella di pagamento n. 09720160163827144, notificata a mezzo pec, in data 25.05.2017 e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento;
- rigetta la domanda di ripetizione della somma corrisposta dal Parte_1
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna il a rimborsare Controparte_1 alla parte attrice i restanti due terzi, che si liquidano in € 346,00 per spese ed € 2.539,33 per onorari, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Velletri, 10 febbraio 2025 Il giudice Dott.ssa Prisca Picalarga
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