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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/05/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2551/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 2551/2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per mancato pagamento fatture, promossa DA ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Marco Mezzanoglio e Stefano Mezzanoglio, come da procura in atti OPPONENTE CONTRO
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'omonimo titolare, con il patrocinio dell'Avv. Chiara Allocco, come da procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE l'Ill. mo Tribunale adito voglia dichiarare nullo, annullabile e/o privo di efficacia il Decreto Ingiuntivo n. 713/2022, emesso dal Tribunale di Cuneo, Dott. Ruggiero Berardi in data 18.7.2022, notificato a mezzo pec in data 27.7.2022, per i motivi esposti in narrativa e, in ogni caso, accertare che nulla è dovuto dalla alla Parte_1
Controparte_1
In via di estremo subordine, previa, qualora necessaria, idonea CTU: dichiarare tenuta e condannare l'opponente al pagamento della minor somma accertanda in giudizio, tenuto conto delle opere eseguite nonché del loro reale valore commerciale. Con espressa riserva di agire in separato giudizio per richiedere all'odierno opposto il risarcimento del danno subito a causa del dedotto inadempimento. Con il favore delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, CPA ed IVA come di legge.
1 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Piaccia al Tribunale Ill.mo; Contrariis rejectis. Previa, senza inversione dell'onere probatorio, ammissione di prova per interpello e testi su tutti i capitoli di prova dedotti dall'esponente in memoria autorizzata ex art. 183, ultimo comma n. 2 c.p.c. del 27.05.2023, con i testi ivi indicati e delle altre istanze istruttorie espletate nella citata memoria e negli altri atti di causa;
Previo ogni altro incombente istruttorio che si renderà necessario in relazione alle avversarie difese;
Nel merito, Respingere la proposta Opposizione, in uno con tutte le domande ex adverso proposte, sia in via principale che subordinata, perché infondate in fatto e in diritto, nonché espletate a fini meramente dilatori, e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 713/2022 (RG. 1834/2022), emesso dal Tribunale di CUNEO (decreto ingiuntivo telematico); per l'effetto, Dichiarare tenuta e condannare , codice fiscale e Parte_1 partita iva avente sede legale in Milano, Piazza san P.IVA_1
Sepolcro n. 2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente e odierna convenuta opposta Controparte_1
corrente in Carmagnola, Via Fra' Luigi n. 6/c, (già
[...] corrente in Racconigi, Via Dott. Aldo Mainardi 3) p. iva
, c.f. , in persona del suo titolare P.IVA_2 C.F._1
- legale rappresentante, Sig. della somma di €. Controparte_1
12.600,00 maggiorata degli interessi al tasso stabilito dall'art. 5 D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 a decorrere, ex art. 4 D. Lgs. 231/02, dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per il pagamento delle fatture insolute, sino al saldo effettivo, oltre i compensi liquidati e spese tutte;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse revocato, annullato e/o dichiarato nullo, inefficace il decreto ingiuntivo opposto, condannare , codice fiscale e partita iva Parte_1
avente sede legale in Milano, Piazza san Sepolcro n. P.IVA_1
2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'esponente, la somma di € 12.600,00 o veriore somma accertanda in corso di causa, quale corrispettivo dovuto per le causali di cui in premessa e per quanto provato ed emerso in corso di causa, per fatture insolute dall'attrice in opposizione, oltre interessi al tasso stabilito dall'art. 5 D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 a decorrere, ex art. 4 D. Lgs. 231/02, dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per il pagamento delle fatture
2 insolute, sino al saldo effettivo, oltre spese legali tutte;
Con vittoria, in ogni caso, dei compensi e delle spese di causa, oltre rimborso forfettario e accessori di legge e vittoria anche delle spese della fase monitoria, con pronuncia sulle spese anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc. nei confronti di parte attrice opponente , codice fiscale e partita iva Parte_1
avente sede legale in Milano, Piazza san Sepolcro n. P.IVA_1
2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per il comportamento processuale consistito nel non avere espletato la domanda riconvenzionale per i pretesi danni riguardanti i lavori per cui è causa, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, azionandola invece in un'altra causa contro la convenuta opposta (Tribunale Asti RG. 2254/2024, ad oggi con prima udienza di comparizione parti indicata al 30.04.2025), con violazione di ogni principio di economia processuale e correttezza nel comportamento processuale;
Si richiamano le produzioni in atti. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso espletate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 713/2022, reso il 18 luglio 2022 dal Tribunale di Cuneo, con cui è stata ingiunta di pagare, in favore dell'impresa individuale , in persona Controparte_1 del suo titolare , la somma di € 12.600,00, oltre interessi e spese relative Controparte_1 alla procedura monitoria, per il mancato pagamento di tre fatture, emesse dal convenuto per lavori eseguiti in favore della società opponente presso due diversi cantieri, in Salice D'Ulzio e Pragelato. Con l'atto di opposizione, parte attrice rappresenta di esser appaltatrice di lavori commissionati dalla società Gruppo Abitare, presso i cantieri di Pragelato e Sauze D'Oulx. Quanto al cantiere di Pragelato, allega l'attrice di aver incaricato l'impresa convenuta della esecuzione di rilievi per gli interventi di rifacimento dei manti di copertura e la rimozione e installazione dei predetti manti;
la subappaltatrice non soltanto aveva trasmesso i rilievi dai materiali con grave ritardo ma aveva altresì subappaltato a sua volta i lavori ad altra impresa.
1.1. Il ritardo nella consegna dei rilievi aveva causato il complessivo ritardo nell'esecuzione dei lavori, con conseguente addebito di responsabilità all'impresa appaltatrice da parte della committente, che aveva sospeso i pagamenti, rimuovendo i ponteggi anche per il sopraggiungere della stagione invernale, in conformità a quanto previsto dal regolamento del Comune di Pragelato. Nonostante numerosi solleciti, l'impresa convenuta non aveva portato a termine i lavori pattuiti, sicchè la società attrice era stata costretta a incaricare altra impresa per la conclusione dei lavori. Quanto al
3 cantiere di Sauze d'Oulx, l'impresa convenuta era stata incaricata della rimozione della vecchia copertura dell'immobile e installazione della nuova;
nondimeno, la società committente aveva lamentato la parziale esecuzione delle opere e la difformità alle regole dell'arte. Pur a seguito di sopralluogo effettuato presso il cantiere e del riconoscimento dei vizi, l'impresa convenuta non aveva provveduto al ripristino.
1.2. Per l'effetto, la società attrice si era rivolta ad altre imprese per il completamento delle opere e i necessari ripristini, sostenendone i relativi costi. Successivamente, su Pa richiesta della e al fine di definire le questioni economiche tra le parti, la CP_1 aveva emesso nota di credito su fattura già emessa in data 11 novembre 2021, ricevendo la differenza dall'attrice a tacitazione di ogni pretesa. Nondimeno, l'impresa convenuta ha preteso il pagamento delle ulteriori fatture, oggetto dell'odierna ingiunzione. La pretesa creditoria della convenuta è stata quindi fermamente contestata dall'attrice, che ha invocato la sussistenza di vizi e difformità delle opere oggetto del subappalto intervenuto tra le parti e i ritardi nella consegna delle opere, in conseguenza dei quali la società attrice si era rivolta ad altre imprese, sostenendo i relativi costi. L'attrice ha pertanto concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà, in subordine chiedendo l'accertamento della minor somma dovuta, anche all'esito di CTU volta a valutare le opere effettivamente eseguite dalla convenuta, con riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei danni conseguente all'inadempimento della CP_1
2. L'impresa convenuta si è costituita contestando fermamente la prospettazione attorea, allegando di aver concluso con l'attrice contratto di subappalto avente ad oggetto la posa della copertura e lattoneria, con fornitura di materiale a carico dell'appaltatrice, di 17 casette in legno presso il cantiere del villaggio Club Med di Pragelato, senza alcuna previsione in ordine alla conclusione dei lavori e con facoltà, per la convenuta, di sospendere il servizio in caso di mancato pagamento;
non era stata invece incaricata di eseguire i rilievi. I lavori erano stati materialmente eseguiti dall'impresa Nova STM di Eros Piazza, di Alessandria. I lavori erano stati eseguiti nel luglio 2021, con la posa di lamiera e lattoneria e ulteriori lavori extra per dodici delle diciassette casette del cantiere. Deduce altresì la convenuta che tutti i ritardi erano imputabili alle altre imprese presenti in cantiere per altre lavorazioni e di non essere stata informata dello smontaggio dei cantieri da parte della committente.
2.1. Sulla base della contabilità di cantiere, l'impresa convenuta aveva pertanto emesso una prima fattura, relativamente alla quale la società attrice, per problemi di liquidità aveva richiesto l'emissione di nota di credito parziale, procedendo al saldo della restante somma. All'esito del pagamento e dell'emissione delle altre due fatture, la società attrice aveva contestato di dover alcunchè; aveva quindi fatto seguito la sospensione dei lavori da parte dell'impresa subappaltatrice, in conformità all'accordo tra le parti, chiedendo vanamente il pagamento delle fatture emesse all'esito dei lavori. Quanto al cantiere di Sauze d'Oulx, parimenti la convenuta contesta la ricostruzione attorea, allegando la sottoscrizione dell'accordo nel luglio 2021, senza alcuna previsione di un termine per la consegna dei lavori, peraltro essendo l'immobile ancora in fase di
4 costruzione, e con lavori materialmente eseguiti dalla medesima Nova STM, con facoltà per la convenuta di sospendere i lavori in caso di mancato pagamento. La convenuta, pertanto, nel contestare fermamente la sussistenza dei danni allegati da parte attrice, ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutorietà. All'udienza di trattazione, le parti hanno chiesto fissarsi udienza per il tentativo di conciliazione. All'esito, è stata formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., accettata dalla convenuta e rifiutata dall'attrice. Concessa la provvisoria esecutorietà, la causa è stata quindi istruita con prove orali. Esauriti gli incombenti istruttori, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 3. Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria. Trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento del debitore, valgono i criteri di riparto dell'onere probatorio indicati dalla pronuncia resa da C. Civ. Sez. Un. 13533/2001, in base alla quale spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della controparte contrattuale, incombendo su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore.
3.1. La pretesa creditoria della opposta trae origine dall'esecuzione di lavori effettuati in subappalto in favore della società attrice, che aveva ricevuto incarico dalla committente Gruppo Abitare per la realizzazione di villette di una struttura turistica in Pragelato e della realizzazione di un immobile in Sauze d'Oulx. In tal senso, risultano in atti entrambi i preventivi dei lavori da eseguire presso i due cantieri, il primo sottoscritto il 2 luglio 2021 e il secondo, quanto ai lavori presso il cantiere di Sauze d'Oulx, del 20 luglio 2021, aventi ad oggetto la posa della copertura e della lattoneria, con i materiali forniti dall'appaltatrice, per entrambi i cantieri (doc. 9 fascicolo parte convenuta). Entrambi i preventivi recano l'espressa previsione della facoltà, per di Controparte_1 sospendere il servizio in caso di mancato pagamento o di scadenza insoddisfatta. Per il rilievo che avrà in prosieguo, giova sin d'ora osservare che nessuno dei preventivi riporta espressamente un termine di consegna dei lavori.
3.2. All'esito dei lavori, l'impresa convenuta ha emesso le tre fatture, rimaste insolute e oggetto dell'ingiunzione oggi opposta: la n. 5/2022, del 10 febbraio 2022, dell'importo di euro 5.000,00 per i lavori effettuati presso il cantiere di Pragelato;
la n. 27, dell'importo di euro 5.100,00, per i lavori eseguiti presso il cantiere di Sauze d'Oulx e la n. 28 dell'importo di euro 2.500,00, per lavori extracapitolato, concordati tra leparti, eseguiti presso il cantiere di Pragelato, emesse entrambe l'11 maggio 2022 (docc.
3-4 fascicolo
5 monitorio). Giova rilevare che era stata emessa originariamente la fattura n. 63 dell'11 novembre 2021, dell'importo di euro 10.157,50; detta fattura è stata parzialmente stornata, giusta nota di credito di euro n. 5/2021 del 30 dicembre 2021, dell'importo di euro 5.000,00; il residuo importo è stato richiesto con la fattura n. 5/2022.
3.3. In conformità alle richiamate coordinate interpretative, si deve pertanto ritenere che parte convenuta abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico, dimostrando l'esistenza del titolo su cui si fonda la pretesa creditoria – i due preventivi sottoscritti da entrambe le parti e le fatture oggetto di ingiunzione – allegando l'inadempimento della società attrice, su cui incombe pertanto l'onere di provare l'esistenza di fatti estintivi o modificativi dell'altrui pretesa. Sotto tale profilo, parte attrice contesta in primo luogo, alla impresa convenuta, di non aver portato a compimento i lavori oggetto di subappalto tempestivamente e secondo le regole dell'arte, lamentando pertanto la sussistenza di vizi delle opere realizzate e che la realizzazione di opere extra-contratto fossero già contemplate nei preventivi. Alla luce delle risultanze probatorie, rivenienti sia dall'istruttoria orale che da quella documentale, la prospettazione di parte attrice deve ritenersi infondata.
4. Nel dettaglio, parte opponente addebita alla convenuta il ritardo nella Parte misurazione dei materiali e la relativa tardiva comunicazione a 'assunto è smentito sia dalla documentazione in atti e sia dalle risultanze delle prove orali. In primo luogo, si deve osservare come non fosse a carico della convenuta l'obbligo di provvedere ai rilievi e alle misurazioni, posto che i preventivi, sottoscritti dalla società opponente, avevano ad oggetto la sola posa delle coperture e che la fornitura dei materiali era a carico della società opponente. In secondo luogo, il teste riferisce genericamente Testimone_1 di aver preso con il convenuto “delle misure dei pannelli e delle gronde e dei faldali”; più dettagliate e circostanziate sono invece le dichiarazioni del teste , peraltro Testimone_2 presente al momento dell'accordo tra le parti. Il teste riferisce del montaggio e della posa delle lamiere, lattonerie e dei faldali, avendo assistito personalmente a tale operazione.
4.1. Quanto alle dichiarazioni del teste , responsabile acquisti della società Tes_3 opponente, indicato a prova contraria dall'attrice, parte opposta ha invocato l'incapacità del teste, stante l'interesse alla causa da parte del medesimo e richiamando la circostanza che il soltanto pochi mesi dopo la sua escussione era divenuto socio al 50% Tes_3 della società attrice. In disparte la circostanza che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il socio di una società di capitali non può ritenersi incapace a testimoniare, vantando egli un interesse di mero fatto in relazione all'attività contrattuale della società, che non gli consente di partecipare come parte al giudizio (C. Civ. n. 24980/2020), nondimeno la sua testimonianza va valutata in termini di attendibilità.
4.2. Ciò posto, le dichiarazioni del teste appaiono in parte qua contraddittorie, vieppiù se riscontrate con gli ulteriori elementi probatori. In primo luogo, si deve rilevare come il teste avesse riferito che l'impresa convenuta era stata incaricata della posa in opera del materiale fornito dalla medesima, in particolare dichiarando espressamente che
“…l'accordo prevedeva la posa in opera del materiale da noi fornito per la realizzazione della copertura…”. Non vi è pertanto alcun riferimento all'impegno assunto dalla convenuta in
6 ordine alle misurazioni e ai rilievi, né ai conseguenti ritardi che l'attrice pretende di addebitare alla In altri termini, la circostanza che i rilievi fossero a carico CP_1 dell'attrice, oltre a essere smentita dalle risultanze documentali, come innanzi già rilevato, non ha trovato conferma nemmeno nell'istruttoria orale. Correlativamente, non vi è alcuna prova che dei ritardi che parte attrice pretende di addebitare alla convenuta, in conseguenza del ritardo nelle misurazioni e nei rilievi.
4.3. Al contrario, risulta dimostrata la circostanza che l'impresa convenuta avesse effettuato le lavorazioni extra-contratto, relativamente ai quali aveva emesso la fattura 28/2022. Tanto risulta, dalle dichiarazioni del teste : “…ero a conoscenza della variante Tes_2 aggiunta rispetto al contratto e descritta nel capo perché: se non si fossero montate queste lattonerie non si sarebbe potuto chiudere il lavoro e poi perché gli accordi erano quelli di cui sopra. Non so poi quanti pezzi dovessero essere montati”. Le precise affermazioni del teste smentiscono quanto dedotto da parte attrice sul punto, secondo cui i lavori ulteriori erano già compresi nell'accordo iniziale. Lo stesso teste , indicato dall'attrice a prova contraria, Tes_3 aveva affermato: “…quando ci sono questi lavori e il subappaltante ci fa notare che ci sono altri lavori da fare, in un rapporto di cordialità si trova sempre la quadra …”. Il teste fa peraltro riferimento alle chat con il titolare dell'impresa convenuta, , prodotte in Controparte_1 estratto da parte convenuta e relative al periodo di settembre 2021. Dall'estratto della chat si evince peraltro l'impegno della società attrice ad effettuare i pagamenti del dovuto: in tal senso, la “promessa” del di eseguire il pagamento di un Parte_2
“acconto importante”, il giorno 16 settembre 2021; il giorno 15 novembre 2021, lo stesso riferisce che avrebbero “sistemato tutto” entro la fine del mese, così Parte_2 come il medesimo riferisce, il 6 dicembre 2021, che avrebbe effettuato un bonifico dopo il 15 dicembre.
4.4. Parimenti, non vi è alcuna prova dei danni subiti dall'attrice in conseguenza dell'asserito inadempimento della convenuta. Ferme restando le osservazioni innanzi svolte, si deve rilevare che parte attrice produce, a sostegno della propria prospettazione, una comunicazione inviata dalla committente, indicata come “denuncia dei vizi” e le fatture di pagamento degli interventi eseguiti da altre imprese al fine di completare i lavori. Nessuno dei documenti indicati può ritenersi idoneo a provare la prospettazione dell'attrice. In primo luogo, risulta come la comunicazione relativa alla denuncia dei vizi del 30 agosto 2021 (doc. 3 fascicolo parte attrice), contiene taluni rilievi che non risulta siano stati poi contestati alla impresa convenuta, nell'ambito del rapporto di subappalto. Del pari, le fatture relative agli interventi di altre imprese (docc. 1, 2, 5 e 6) non recano alcuno specifico riferimento alle opere necessarie al completamento dei lavori;
né si può trascurare che la stessa società Nova STM, per stessa ammissione di parte attrice e per quanto emerso dall'istruttoria orale, era stata incaricata dalla stessa subappaltatrice per l'esecuzione delle opere. La circostanza è stata difatti confermata dal teste , che Tes_2 aveva confermato l'esecuzione delle opere da parte della Nova STM di Eros Piazza, essendo presente al momento del montaggio delle converse tonde. Tali lacune probatorie hanno precluso l'ammissione della CTU richiesta da parte attrice che, in mancanza di specifiche e puntuali allegazioni, doveva ritenersi del tutto esplorativa e, come tale,
7 inammissibile. Per tutte le osservazioni fin qui svolte, l'opposizione deve essere rigettata, non risultando la prova degli addebiti mossi dall'attrice alla convenuta, quando all'obbligo di provvedere ai rilievi e al conseguente ritardo nella consegna, nonché nella negligente e incompleta esecuzione delle opere. 5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia. Per l'effetto, considerata la complessiva attività processuale svolta e le questioni giuridiche affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che la società attrice sarà tenuta a rifondere alla impresa convenuta in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Deve invece essere rigettata la domanda di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non emergendo la manifesta temerarietà dell'iniziativa processuale dell'attrice, atteso che, peraltro, l'accertamento dei fatti ha richiesto in ogni caso una articolata attività istruttoria e non potendo essere tale contegno desumibile dalla mancata proposizione di domanda riconvenzionale, trattandosi di scelta processuale della parte.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n. 713/2022, reso il 18 luglio 2022 dal Tribunale di Cuneo, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 della impresa , spese che si liquidano in complessivi CP_1 Controparte_1 euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. Cuneo, 13 maggio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 2551/2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per mancato pagamento fatture, promossa DA ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Marco Mezzanoglio e Stefano Mezzanoglio, come da procura in atti OPPONENTE CONTRO
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'omonimo titolare, con il patrocinio dell'Avv. Chiara Allocco, come da procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE l'Ill. mo Tribunale adito voglia dichiarare nullo, annullabile e/o privo di efficacia il Decreto Ingiuntivo n. 713/2022, emesso dal Tribunale di Cuneo, Dott. Ruggiero Berardi in data 18.7.2022, notificato a mezzo pec in data 27.7.2022, per i motivi esposti in narrativa e, in ogni caso, accertare che nulla è dovuto dalla alla Parte_1
Controparte_1
In via di estremo subordine, previa, qualora necessaria, idonea CTU: dichiarare tenuta e condannare l'opponente al pagamento della minor somma accertanda in giudizio, tenuto conto delle opere eseguite nonché del loro reale valore commerciale. Con espressa riserva di agire in separato giudizio per richiedere all'odierno opposto il risarcimento del danno subito a causa del dedotto inadempimento. Con il favore delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, CPA ed IVA come di legge.
1 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Piaccia al Tribunale Ill.mo; Contrariis rejectis. Previa, senza inversione dell'onere probatorio, ammissione di prova per interpello e testi su tutti i capitoli di prova dedotti dall'esponente in memoria autorizzata ex art. 183, ultimo comma n. 2 c.p.c. del 27.05.2023, con i testi ivi indicati e delle altre istanze istruttorie espletate nella citata memoria e negli altri atti di causa;
Previo ogni altro incombente istruttorio che si renderà necessario in relazione alle avversarie difese;
Nel merito, Respingere la proposta Opposizione, in uno con tutte le domande ex adverso proposte, sia in via principale che subordinata, perché infondate in fatto e in diritto, nonché espletate a fini meramente dilatori, e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 713/2022 (RG. 1834/2022), emesso dal Tribunale di CUNEO (decreto ingiuntivo telematico); per l'effetto, Dichiarare tenuta e condannare , codice fiscale e Parte_1 partita iva avente sede legale in Milano, Piazza san P.IVA_1
Sepolcro n. 2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente e odierna convenuta opposta Controparte_1
corrente in Carmagnola, Via Fra' Luigi n. 6/c, (già
[...] corrente in Racconigi, Via Dott. Aldo Mainardi 3) p. iva
, c.f. , in persona del suo titolare P.IVA_2 C.F._1
- legale rappresentante, Sig. della somma di €. Controparte_1
12.600,00 maggiorata degli interessi al tasso stabilito dall'art. 5 D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 a decorrere, ex art. 4 D. Lgs. 231/02, dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per il pagamento delle fatture insolute, sino al saldo effettivo, oltre i compensi liquidati e spese tutte;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse revocato, annullato e/o dichiarato nullo, inefficace il decreto ingiuntivo opposto, condannare , codice fiscale e partita iva Parte_1
avente sede legale in Milano, Piazza san Sepolcro n. P.IVA_1
2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'esponente, la somma di € 12.600,00 o veriore somma accertanda in corso di causa, quale corrispettivo dovuto per le causali di cui in premessa e per quanto provato ed emerso in corso di causa, per fatture insolute dall'attrice in opposizione, oltre interessi al tasso stabilito dall'art. 5 D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 a decorrere, ex art. 4 D. Lgs. 231/02, dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per il pagamento delle fatture
2 insolute, sino al saldo effettivo, oltre spese legali tutte;
Con vittoria, in ogni caso, dei compensi e delle spese di causa, oltre rimborso forfettario e accessori di legge e vittoria anche delle spese della fase monitoria, con pronuncia sulle spese anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc. nei confronti di parte attrice opponente , codice fiscale e partita iva Parte_1
avente sede legale in Milano, Piazza san Sepolcro n. P.IVA_1
2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per il comportamento processuale consistito nel non avere espletato la domanda riconvenzionale per i pretesi danni riguardanti i lavori per cui è causa, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, azionandola invece in un'altra causa contro la convenuta opposta (Tribunale Asti RG. 2254/2024, ad oggi con prima udienza di comparizione parti indicata al 30.04.2025), con violazione di ogni principio di economia processuale e correttezza nel comportamento processuale;
Si richiamano le produzioni in atti. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso espletate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 713/2022, reso il 18 luglio 2022 dal Tribunale di Cuneo, con cui è stata ingiunta di pagare, in favore dell'impresa individuale , in persona Controparte_1 del suo titolare , la somma di € 12.600,00, oltre interessi e spese relative Controparte_1 alla procedura monitoria, per il mancato pagamento di tre fatture, emesse dal convenuto per lavori eseguiti in favore della società opponente presso due diversi cantieri, in Salice D'Ulzio e Pragelato. Con l'atto di opposizione, parte attrice rappresenta di esser appaltatrice di lavori commissionati dalla società Gruppo Abitare, presso i cantieri di Pragelato e Sauze D'Oulx. Quanto al cantiere di Pragelato, allega l'attrice di aver incaricato l'impresa convenuta della esecuzione di rilievi per gli interventi di rifacimento dei manti di copertura e la rimozione e installazione dei predetti manti;
la subappaltatrice non soltanto aveva trasmesso i rilievi dai materiali con grave ritardo ma aveva altresì subappaltato a sua volta i lavori ad altra impresa.
1.1. Il ritardo nella consegna dei rilievi aveva causato il complessivo ritardo nell'esecuzione dei lavori, con conseguente addebito di responsabilità all'impresa appaltatrice da parte della committente, che aveva sospeso i pagamenti, rimuovendo i ponteggi anche per il sopraggiungere della stagione invernale, in conformità a quanto previsto dal regolamento del Comune di Pragelato. Nonostante numerosi solleciti, l'impresa convenuta non aveva portato a termine i lavori pattuiti, sicchè la società attrice era stata costretta a incaricare altra impresa per la conclusione dei lavori. Quanto al
3 cantiere di Sauze d'Oulx, l'impresa convenuta era stata incaricata della rimozione della vecchia copertura dell'immobile e installazione della nuova;
nondimeno, la società committente aveva lamentato la parziale esecuzione delle opere e la difformità alle regole dell'arte. Pur a seguito di sopralluogo effettuato presso il cantiere e del riconoscimento dei vizi, l'impresa convenuta non aveva provveduto al ripristino.
1.2. Per l'effetto, la società attrice si era rivolta ad altre imprese per il completamento delle opere e i necessari ripristini, sostenendone i relativi costi. Successivamente, su Pa richiesta della e al fine di definire le questioni economiche tra le parti, la CP_1 aveva emesso nota di credito su fattura già emessa in data 11 novembre 2021, ricevendo la differenza dall'attrice a tacitazione di ogni pretesa. Nondimeno, l'impresa convenuta ha preteso il pagamento delle ulteriori fatture, oggetto dell'odierna ingiunzione. La pretesa creditoria della convenuta è stata quindi fermamente contestata dall'attrice, che ha invocato la sussistenza di vizi e difformità delle opere oggetto del subappalto intervenuto tra le parti e i ritardi nella consegna delle opere, in conseguenza dei quali la società attrice si era rivolta ad altre imprese, sostenendo i relativi costi. L'attrice ha pertanto concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà, in subordine chiedendo l'accertamento della minor somma dovuta, anche all'esito di CTU volta a valutare le opere effettivamente eseguite dalla convenuta, con riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei danni conseguente all'inadempimento della CP_1
2. L'impresa convenuta si è costituita contestando fermamente la prospettazione attorea, allegando di aver concluso con l'attrice contratto di subappalto avente ad oggetto la posa della copertura e lattoneria, con fornitura di materiale a carico dell'appaltatrice, di 17 casette in legno presso il cantiere del villaggio Club Med di Pragelato, senza alcuna previsione in ordine alla conclusione dei lavori e con facoltà, per la convenuta, di sospendere il servizio in caso di mancato pagamento;
non era stata invece incaricata di eseguire i rilievi. I lavori erano stati materialmente eseguiti dall'impresa Nova STM di Eros Piazza, di Alessandria. I lavori erano stati eseguiti nel luglio 2021, con la posa di lamiera e lattoneria e ulteriori lavori extra per dodici delle diciassette casette del cantiere. Deduce altresì la convenuta che tutti i ritardi erano imputabili alle altre imprese presenti in cantiere per altre lavorazioni e di non essere stata informata dello smontaggio dei cantieri da parte della committente.
2.1. Sulla base della contabilità di cantiere, l'impresa convenuta aveva pertanto emesso una prima fattura, relativamente alla quale la società attrice, per problemi di liquidità aveva richiesto l'emissione di nota di credito parziale, procedendo al saldo della restante somma. All'esito del pagamento e dell'emissione delle altre due fatture, la società attrice aveva contestato di dover alcunchè; aveva quindi fatto seguito la sospensione dei lavori da parte dell'impresa subappaltatrice, in conformità all'accordo tra le parti, chiedendo vanamente il pagamento delle fatture emesse all'esito dei lavori. Quanto al cantiere di Sauze d'Oulx, parimenti la convenuta contesta la ricostruzione attorea, allegando la sottoscrizione dell'accordo nel luglio 2021, senza alcuna previsione di un termine per la consegna dei lavori, peraltro essendo l'immobile ancora in fase di
4 costruzione, e con lavori materialmente eseguiti dalla medesima Nova STM, con facoltà per la convenuta di sospendere i lavori in caso di mancato pagamento. La convenuta, pertanto, nel contestare fermamente la sussistenza dei danni allegati da parte attrice, ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecutorietà. All'udienza di trattazione, le parti hanno chiesto fissarsi udienza per il tentativo di conciliazione. All'esito, è stata formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., accettata dalla convenuta e rifiutata dall'attrice. Concessa la provvisoria esecutorietà, la causa è stata quindi istruita con prove orali. Esauriti gli incombenti istruttori, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 3. Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria. Trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento del debitore, valgono i criteri di riparto dell'onere probatorio indicati dalla pronuncia resa da C. Civ. Sez. Un. 13533/2001, in base alla quale spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della controparte contrattuale, incombendo su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore.
3.1. La pretesa creditoria della opposta trae origine dall'esecuzione di lavori effettuati in subappalto in favore della società attrice, che aveva ricevuto incarico dalla committente Gruppo Abitare per la realizzazione di villette di una struttura turistica in Pragelato e della realizzazione di un immobile in Sauze d'Oulx. In tal senso, risultano in atti entrambi i preventivi dei lavori da eseguire presso i due cantieri, il primo sottoscritto il 2 luglio 2021 e il secondo, quanto ai lavori presso il cantiere di Sauze d'Oulx, del 20 luglio 2021, aventi ad oggetto la posa della copertura e della lattoneria, con i materiali forniti dall'appaltatrice, per entrambi i cantieri (doc. 9 fascicolo parte convenuta). Entrambi i preventivi recano l'espressa previsione della facoltà, per di Controparte_1 sospendere il servizio in caso di mancato pagamento o di scadenza insoddisfatta. Per il rilievo che avrà in prosieguo, giova sin d'ora osservare che nessuno dei preventivi riporta espressamente un termine di consegna dei lavori.
3.2. All'esito dei lavori, l'impresa convenuta ha emesso le tre fatture, rimaste insolute e oggetto dell'ingiunzione oggi opposta: la n. 5/2022, del 10 febbraio 2022, dell'importo di euro 5.000,00 per i lavori effettuati presso il cantiere di Pragelato;
la n. 27, dell'importo di euro 5.100,00, per i lavori eseguiti presso il cantiere di Sauze d'Oulx e la n. 28 dell'importo di euro 2.500,00, per lavori extracapitolato, concordati tra leparti, eseguiti presso il cantiere di Pragelato, emesse entrambe l'11 maggio 2022 (docc.
3-4 fascicolo
5 monitorio). Giova rilevare che era stata emessa originariamente la fattura n. 63 dell'11 novembre 2021, dell'importo di euro 10.157,50; detta fattura è stata parzialmente stornata, giusta nota di credito di euro n. 5/2021 del 30 dicembre 2021, dell'importo di euro 5.000,00; il residuo importo è stato richiesto con la fattura n. 5/2022.
3.3. In conformità alle richiamate coordinate interpretative, si deve pertanto ritenere che parte convenuta abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico, dimostrando l'esistenza del titolo su cui si fonda la pretesa creditoria – i due preventivi sottoscritti da entrambe le parti e le fatture oggetto di ingiunzione – allegando l'inadempimento della società attrice, su cui incombe pertanto l'onere di provare l'esistenza di fatti estintivi o modificativi dell'altrui pretesa. Sotto tale profilo, parte attrice contesta in primo luogo, alla impresa convenuta, di non aver portato a compimento i lavori oggetto di subappalto tempestivamente e secondo le regole dell'arte, lamentando pertanto la sussistenza di vizi delle opere realizzate e che la realizzazione di opere extra-contratto fossero già contemplate nei preventivi. Alla luce delle risultanze probatorie, rivenienti sia dall'istruttoria orale che da quella documentale, la prospettazione di parte attrice deve ritenersi infondata.
4. Nel dettaglio, parte opponente addebita alla convenuta il ritardo nella Parte misurazione dei materiali e la relativa tardiva comunicazione a 'assunto è smentito sia dalla documentazione in atti e sia dalle risultanze delle prove orali. In primo luogo, si deve osservare come non fosse a carico della convenuta l'obbligo di provvedere ai rilievi e alle misurazioni, posto che i preventivi, sottoscritti dalla società opponente, avevano ad oggetto la sola posa delle coperture e che la fornitura dei materiali era a carico della società opponente. In secondo luogo, il teste riferisce genericamente Testimone_1 di aver preso con il convenuto “delle misure dei pannelli e delle gronde e dei faldali”; più dettagliate e circostanziate sono invece le dichiarazioni del teste , peraltro Testimone_2 presente al momento dell'accordo tra le parti. Il teste riferisce del montaggio e della posa delle lamiere, lattonerie e dei faldali, avendo assistito personalmente a tale operazione.
4.1. Quanto alle dichiarazioni del teste , responsabile acquisti della società Tes_3 opponente, indicato a prova contraria dall'attrice, parte opposta ha invocato l'incapacità del teste, stante l'interesse alla causa da parte del medesimo e richiamando la circostanza che il soltanto pochi mesi dopo la sua escussione era divenuto socio al 50% Tes_3 della società attrice. In disparte la circostanza che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il socio di una società di capitali non può ritenersi incapace a testimoniare, vantando egli un interesse di mero fatto in relazione all'attività contrattuale della società, che non gli consente di partecipare come parte al giudizio (C. Civ. n. 24980/2020), nondimeno la sua testimonianza va valutata in termini di attendibilità.
4.2. Ciò posto, le dichiarazioni del teste appaiono in parte qua contraddittorie, vieppiù se riscontrate con gli ulteriori elementi probatori. In primo luogo, si deve rilevare come il teste avesse riferito che l'impresa convenuta era stata incaricata della posa in opera del materiale fornito dalla medesima, in particolare dichiarando espressamente che
“…l'accordo prevedeva la posa in opera del materiale da noi fornito per la realizzazione della copertura…”. Non vi è pertanto alcun riferimento all'impegno assunto dalla convenuta in
6 ordine alle misurazioni e ai rilievi, né ai conseguenti ritardi che l'attrice pretende di addebitare alla In altri termini, la circostanza che i rilievi fossero a carico CP_1 dell'attrice, oltre a essere smentita dalle risultanze documentali, come innanzi già rilevato, non ha trovato conferma nemmeno nell'istruttoria orale. Correlativamente, non vi è alcuna prova che dei ritardi che parte attrice pretende di addebitare alla convenuta, in conseguenza del ritardo nelle misurazioni e nei rilievi.
4.3. Al contrario, risulta dimostrata la circostanza che l'impresa convenuta avesse effettuato le lavorazioni extra-contratto, relativamente ai quali aveva emesso la fattura 28/2022. Tanto risulta, dalle dichiarazioni del teste : “…ero a conoscenza della variante Tes_2 aggiunta rispetto al contratto e descritta nel capo perché: se non si fossero montate queste lattonerie non si sarebbe potuto chiudere il lavoro e poi perché gli accordi erano quelli di cui sopra. Non so poi quanti pezzi dovessero essere montati”. Le precise affermazioni del teste smentiscono quanto dedotto da parte attrice sul punto, secondo cui i lavori ulteriori erano già compresi nell'accordo iniziale. Lo stesso teste , indicato dall'attrice a prova contraria, Tes_3 aveva affermato: “…quando ci sono questi lavori e il subappaltante ci fa notare che ci sono altri lavori da fare, in un rapporto di cordialità si trova sempre la quadra …”. Il teste fa peraltro riferimento alle chat con il titolare dell'impresa convenuta, , prodotte in Controparte_1 estratto da parte convenuta e relative al periodo di settembre 2021. Dall'estratto della chat si evince peraltro l'impegno della società attrice ad effettuare i pagamenti del dovuto: in tal senso, la “promessa” del di eseguire il pagamento di un Parte_2
“acconto importante”, il giorno 16 settembre 2021; il giorno 15 novembre 2021, lo stesso riferisce che avrebbero “sistemato tutto” entro la fine del mese, così Parte_2 come il medesimo riferisce, il 6 dicembre 2021, che avrebbe effettuato un bonifico dopo il 15 dicembre.
4.4. Parimenti, non vi è alcuna prova dei danni subiti dall'attrice in conseguenza dell'asserito inadempimento della convenuta. Ferme restando le osservazioni innanzi svolte, si deve rilevare che parte attrice produce, a sostegno della propria prospettazione, una comunicazione inviata dalla committente, indicata come “denuncia dei vizi” e le fatture di pagamento degli interventi eseguiti da altre imprese al fine di completare i lavori. Nessuno dei documenti indicati può ritenersi idoneo a provare la prospettazione dell'attrice. In primo luogo, risulta come la comunicazione relativa alla denuncia dei vizi del 30 agosto 2021 (doc. 3 fascicolo parte attrice), contiene taluni rilievi che non risulta siano stati poi contestati alla impresa convenuta, nell'ambito del rapporto di subappalto. Del pari, le fatture relative agli interventi di altre imprese (docc. 1, 2, 5 e 6) non recano alcuno specifico riferimento alle opere necessarie al completamento dei lavori;
né si può trascurare che la stessa società Nova STM, per stessa ammissione di parte attrice e per quanto emerso dall'istruttoria orale, era stata incaricata dalla stessa subappaltatrice per l'esecuzione delle opere. La circostanza è stata difatti confermata dal teste , che Tes_2 aveva confermato l'esecuzione delle opere da parte della Nova STM di Eros Piazza, essendo presente al momento del montaggio delle converse tonde. Tali lacune probatorie hanno precluso l'ammissione della CTU richiesta da parte attrice che, in mancanza di specifiche e puntuali allegazioni, doveva ritenersi del tutto esplorativa e, come tale,
7 inammissibile. Per tutte le osservazioni fin qui svolte, l'opposizione deve essere rigettata, non risultando la prova degli addebiti mossi dall'attrice alla convenuta, quando all'obbligo di provvedere ai rilievi e al conseguente ritardo nella consegna, nonché nella negligente e incompleta esecuzione delle opere. 5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia. Per l'effetto, considerata la complessiva attività processuale svolta e le questioni giuridiche affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che la società attrice sarà tenuta a rifondere alla impresa convenuta in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Deve invece essere rigettata la domanda di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non emergendo la manifesta temerarietà dell'iniziativa processuale dell'attrice, atteso che, peraltro, l'accertamento dei fatti ha richiesto in ogni caso una articolata attività istruttoria e non potendo essere tale contegno desumibile dalla mancata proposizione di domanda riconvenzionale, trattandosi di scelta processuale della parte.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n. 713/2022, reso il 18 luglio 2022 dal Tribunale di Cuneo, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 della impresa , spese che si liquidano in complessivi CP_1 Controparte_1 euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. Cuneo, 13 maggio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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