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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OS HA, Presidente GRASSO PASQUALE, Relatore GIBELLI PAOLO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 618/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL306T200629/2025 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1154/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1. impugnava l'avviso di accertamento n. TL306T200629/2025, meglio indicato in epigrafe, relativo all'IVA 2018, con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova contestava l'indebita applicazione del regime di non imponibilità ex art. 9, comma 1, nn. 5 e 6, DPR 633/1972, per servizi di carico/scarico, deposito e accessori svolti in ambito portuale, irrogando altresì sanzioni per € 302.098,67.
Evidenziava la ricorrente che i servizi resi rientravano tra quelli espressamente contemplati dalla norma e dalla disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 3, comma 13, D.L. 90/1990, prescindendo dalla destinazione doganale dei beni, come confermato da prassi ministeriali e giurisprudenza consolidata (Cass. 26183/2014; CGUE C-33/16). Contestava inoltre la legittimità del recupero di IVA “teorica” e del gasolio presumibilmente ceduto, nonché la motivazione del provvedimento sanzionatorio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, sostenendo che le prestazioni non riflettevano direttamente il funzionamento degli impianti né presentavano i requisiti di specialità e accessorietà tipici dei servizi portuali, essendo rese nell'esclusivo interesse del committente. Richiamava la necessità di interpretazione restrittiva delle norme agevolative e la presunzione di cessione ex DPR 441/1997 per il gasolio.
Considerato che
- la normativa interna (art. 9, nn. 5 e 6 DPR 633/1972) e la norma interpretativa (art. 3, comma 13, D.L. 90/1990) escludono la rilevanza della destinazione doganale, includendo i servizi di deposito e movimentazione resi in ambito portuale;
- la giurisprudenza di legittimità (Cass. 26183/2014) e unionale (CGUE C-33/16) confermano che il requisito determinante è la natura del servizio e il luogo di esecuzione;
- l'Agenzia non ha fornito prova sufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa impositiva, limitandosi a presunzioni non corroborate da elementi oggettivi, in violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992; - merita pertanto accoglimento il ricorso, con annullamento dell'atto impugnato e compensazione delle spese di lite stante la natura della controversia e i motivi della decisione;
p.q.m.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, pronunciando definitivamente, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
accoglie il ricorso;
spese compensate.
Genova, 16.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott. Pasquale Grasso dott. Richard Goso
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OS HA, Presidente GRASSO PASQUALE, Relatore GIBELLI PAOLO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 618/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL306T200629/2025 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1154/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1. impugnava l'avviso di accertamento n. TL306T200629/2025, meglio indicato in epigrafe, relativo all'IVA 2018, con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova contestava l'indebita applicazione del regime di non imponibilità ex art. 9, comma 1, nn. 5 e 6, DPR 633/1972, per servizi di carico/scarico, deposito e accessori svolti in ambito portuale, irrogando altresì sanzioni per € 302.098,67.
Evidenziava la ricorrente che i servizi resi rientravano tra quelli espressamente contemplati dalla norma e dalla disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 3, comma 13, D.L. 90/1990, prescindendo dalla destinazione doganale dei beni, come confermato da prassi ministeriali e giurisprudenza consolidata (Cass. 26183/2014; CGUE C-33/16). Contestava inoltre la legittimità del recupero di IVA “teorica” e del gasolio presumibilmente ceduto, nonché la motivazione del provvedimento sanzionatorio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, sostenendo che le prestazioni non riflettevano direttamente il funzionamento degli impianti né presentavano i requisiti di specialità e accessorietà tipici dei servizi portuali, essendo rese nell'esclusivo interesse del committente. Richiamava la necessità di interpretazione restrittiva delle norme agevolative e la presunzione di cessione ex DPR 441/1997 per il gasolio.
Considerato che
- la normativa interna (art. 9, nn. 5 e 6 DPR 633/1972) e la norma interpretativa (art. 3, comma 13, D.L. 90/1990) escludono la rilevanza della destinazione doganale, includendo i servizi di deposito e movimentazione resi in ambito portuale;
- la giurisprudenza di legittimità (Cass. 26183/2014) e unionale (CGUE C-33/16) confermano che il requisito determinante è la natura del servizio e il luogo di esecuzione;
- l'Agenzia non ha fornito prova sufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa impositiva, limitandosi a presunzioni non corroborate da elementi oggettivi, in violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992; - merita pertanto accoglimento il ricorso, con annullamento dell'atto impugnato e compensazione delle spese di lite stante la natura della controversia e i motivi della decisione;
p.q.m.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, pronunciando definitivamente, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
accoglie il ricorso;
spese compensate.
Genova, 16.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott. Pasquale Grasso dott. Richard Goso