Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 23
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Applicazione regime di non imponibilità ex art. 9, comma 1, nn. 5 e 6, DPR 633/1972

    La normativa interna e la norma interpretativa escludono la rilevanza della destinazione doganale, includendo i servizi di deposito e movimentazione resi in ambito portuale. La giurisprudenza di legittimità e unionale confermano che il requisito determinante è la natura del servizio e il luogo di esecuzione.

  • Accolto
    Legittimità recupero IVA teorica e gasolio

    L'Agenzia delle Entrate non ha fornito prova sufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa impositiva, limitandosi a presunzioni non corroborate da elementi oggettivi, in violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992.

  • Accolto
    Motivazione provvedimento sanzionatorio

    L'Agenzia delle Entrate non ha fornito prova sufficiente a dimostrare la fondatezza della pretesa impositiva, limitandosi a presunzioni non corroborate da elementi oggettivi, in violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 23
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
    Numero : 23
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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