Art. 1.
Con decorrenza dal 1 luglio 1948 al personale civile dei ruoli tecnici della Marina militare, che per motivi di servizio abbia effettuato o debba effettuare lavori subacquei, spetta lo speciale soprassoldo previsto dalle disposizioni riguardanti gli operai statali che effettuano gli anzidetti lavori.
Con decorrenza dal 1 luglio 1948 al personale civile dei ruoli tecnici della Marina militare, che per motivi di servizio abbia effettuato o debba effettuare lavori subacquei, spetta lo speciale soprassoldo previsto dalle disposizioni riguardanti gli operai statali che effettuano gli anzidetti lavori.