Articolo 1 della Legge 10 ottobre 1950, n. 871
Articolo 2
Versione
24 novembre 1950
Art. 1.
Con decorrenza dal 1 luglio 1948 al personale civile dei ruoli tecnici della Marina militare, che per motivi di servizio abbia effettuato o debba effettuare lavori subacquei, spetta lo speciale soprassoldo previsto dalle disposizioni riguardanti gli operai statali che effettuano gli anzidetti lavori.
Entrata in vigore il 24 novembre 1950