Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 3933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3933 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26246 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente per oggetto: impugnazione di testamento, vertente
TRA
codice fiscale: , in Parte_1 C.F._1
qualità di curatore dell'eredità giacente di codice Persona_1
fiscale: , con l'avv. Gianluca Minniti C.F._2
-ATTORE-
E
codice fiscale: , con Controparte_1 C.F._3
l'avv. Cecilia Maria Lucia Conti
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/05/2025 le parti hanno così concluso:
“L'avv. Cecilia Maria Lucia Conti e l'avv. Roberta Gaia Bonari in via preliminare chiedono concordemente che la causa sia decisa mediante sentenza che pronunci la nullità del testamento per apocrifia come da consulenza grafologica in atti redatta nell'ambito della procedura di eredità giacente;
vi è altresì accordo tra le parti circa la compensazione delle spese processuali con riferimento ai compensi legali, mentre la parte attrice chiede che a carico del convenuto siano poste esclusivamente le spese vive sostenute in ragione di
Euro 3.763,16; l'avv. Conti si oppone su tale ultimo aspetto tenuto conto anche delle non buone condizioni economiche del sig. .” CP_1
1
Il dott. , agendo in qualità di curatore dell'eredità Parte_1
giacente di nata a [...] il [...] ed ivi Persona_1
deceduta il 10/10/2022, ha chiesto dichiararsi la nullità del testamento datato
08/01/2021, apparentemente sottoscritto dalla sig.ra e pubblicato, su Per_1
istanza del convenuto , con verbale ricevuto il 02/08/2023 Controparte_1
dal dott. , Notaio in Milano, repertorio n. 32126, raccolta n. 18598, Persona_2
del seguente tenore: “Io sottoscritta nomino erede il mio unico e solo amico
. Controparte_1
Tanto sulla base di una consulenza grafologica redatta su incarico del Giudice
della curatela dalla dott.ssa che ha concluso per la completa Persona_3
apocrifia della scheda testamentaria (doc. 14).
Il curatore ha contestualmente domandato il sequestro giudiziario dei beni immobili relitti dalla defunta, costituiti da un appartamento sito a Milano, viale
Certosa n. 125, in catasto fabbricati identificato al foglio 180, particella 416,
subalterno 501 e da un negozio sito sempre a Milano, viale Certosa n. 119, in catasto fabbricati identificato al foglio 180, particella 427, subalterno 34;
l'istanza di sequestro è stata accolta con ordinanza del 18/02/2025, resa nel subprocedimento n. 26246-1/2024.
La parte convenuta, che inizialmente si era costituita chiedendo di respingere la domanda, all'udienza del 25/03/2025 ha tuttavia dichiarato di voler rinunciare alle sue pretese e di aderire a quelle avversarie, in particolar modo agli esiti della consulenza di parte attrice redatta dalla dott.ssa Persona_3
Quindi, non si è dato seguito al conferimento dell'incarico al nominato c.t.u.
grafologico e la causa è stata rinviata all'udienza del 14/05/2025, ove all'esito
2 della discussione orale è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Nel merito, alla luce dell'adesione del convenuto agli esiti della consulenza grafologica prodotta dall'attrice, non può che essere accolta la domanda intesa alla declaratoria di nullità del testamento, in applicazione dell'art. 606,
comma primo, del codice civile.
Consegue da quanto sopra il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni, spiegata dal convenuto su presupposto della ritenuta infondatezza dell'azione di nullità del testamento.
Quanto infine alle spese processuali, sempre secondo le congiunte conclusioni delle parti nulla deve provvedersi in ordine ai compensi legali siccome oggetto dell'accordo di compensazione mentre il convenuto, per la regola della soccombenza, deve essere condannato a rimborsare la curatela dei soli esborsi sostenuti per la mediazione obbligatoria (Euro 273,28 +
1.005,28), per il contributo unificato di iscrizione a ruolo e marca
(Euro 518,00 + 27,00), per la trascrizione dell'atto di citazione (Euro 698,60)
e a titolo di contributo unificato per la fase cautelare (Euro 1.241,00), per un totale di Euro 3.763,16.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)dichiara la nullità dell'impugnato testamento olografo datato 08/01/2021 e pubblicato, su istanza del convenuto , con verbale ricevuto Controparte_1
il 02/08/2023 dal dott. , Notaio in Milano, repertorio n. 32126, Persona_2
raccolta n. 18598;
2)rigetta la domanda riconvenzionale;
3 3)condanna al pagamento, in favore della curatela Controparte_1
dell'eredità giacente di della somma di Persona_1
Euro 3.763,16 a titolo di rimborso delle spese vive sostenute per il presente giudizio.
Milano, 15 maggio 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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