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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/05/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di ConSIlio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto:
“Scioglimento del
matrimonio”. S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1747/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Leinì, viale Europa 67, elettivamente domiciliata in Cirié (TO), via Sismonda n. 31
presso lo studio dell'Avv. Francesca Marino che la rappresenta e difende per procura in atti e
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Leinì, Via Lombardore n. 71, elettivamente domiciliato in Torino (TO), via Palmieri n.
34, presso lo studio dell'Avv. Rosalia Marini, che lo rappresenta e difende per procura in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Leinì il 7.7.2007 dai SInori
e ordinando al competente ufficiale di stato civile la Parte_1 Parte_2
trascrizione dell'emananda sentenza nel Registro degli atti di matrimonio riguardante i coniugi, nonché di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle
parti;
2. nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il SInor Pt_2
si impegna a trasferire alla SI.ra , senza corrispettivo, la propria quota di Parte_1
comproprietà, pari al 50% dell'abitazione coniugale sita in Leinì, viale Europa 67, censita al
catasto foglio 22 numero 234 sub 126, cat A/3, RC 371,85 e relativo box auto pertinenziale
censito al foglio 23 numero 1043 sub5, cat C/6, consistenza 12 mq, rc € 61,97; la RA
, a fronte del trasferimento della proprietà, si impegna ad accollarsi per intero il mutuo Parte_1
fondiario ancora in essere nei confronti della banca erogante.
3. le parti concordano che il relativo atto di trasferimento della proprietà avverrà entro un anno
dal deposito del presente ricorso e a tal fine i SInori e chiedono ai sensi dell'art Pt_2 Parte_1
19 della Legge n.74/1987 l'esenzione da ogni imposta di bollo, registro o ogni altra tassa essendo
oggetto di accordo di divorzio e rappresentando condizione essenziale dell'accordo di divorzio;
4. le spese notarili saranno a carico della SI.ra ; Parte_1
5. dal mese di settembre 2024 il SI. cesserà di versare alla SI.ra il 50% della Pt_2 Parte_1
rata del mutuo;
5. nella casa coniugale rimarrà ad abitare la SI.ra con i figli, con tutti gli arredi che Parte_1
la compongono;
5. disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli e secondo il Per_1 Per_2
regime della legge 54/2006 in materia di affidamento condiviso, con esercizio separato della
potestà riguardo le decisioni di ordinaria amministrazione, con residenza anagrafica e dimora
prevalente presso la madre;
6. Disporre che le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione,
all'educazione ed alla salute, vengano assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto
delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
7. Nell'interesse dell'integrità psicofisica dei minori, nonché dei diritti bilaterali dei genitori di
trascorrere pari tempo con i figli, disporre che il PÀ li potrà vedere e tenere con sé ogni
qualvolta lo riterrà opportuno in accordo con le decisioni materne e la volontà dei figli compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei medesimi e comunque con
le seguenti modalità:
• il mercoledì e venerdì dal rientro dal lavoro fino alle ore 21,30 circa quando, dopo averne
curato la cena, li riaccompagnerà presso la residenza materna;
• a fine settimana alternati dal venerdì, dal rientro dal lavoro, fino alle ore 21,30 della
domenica sera quando li riaccompagnerà presso la residenza materna;
• per tre settimane consecutive o frazionate durante le vacanze estive dei minori
• (dalla chiusura della scuola, a giugno, sino alla ripresa dell'anno scolastico, a settembre) in
un periodo da concordare con la moglie entro il 31 maggio di ogni anno;
• le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• le vacanze pasquali ad anni alterni;
• in occasione delle altre festività infrasettimanali ed il giorno del compleanno, in alternanza
tra padre e madre;
• in ogni caso, ciascun genitore, ogni qualvolta si allontani con i minori dalla città di
residenza, si impegna a comunicare all'altro, con un congruo anticipo, il luogo di destinazione,
nonché la durata, di eventuali soggiorni e/o pernottamenti;
8. Disporre che il SInor contribuisca al mantenimento dei figli versando alla Parte_2
moglie, mediante bonifico, entro il giorno 15 di ogni mese - a decorrere dal mese di settembre
2024, un assegno di €.329,10 (euro TRECENTOVENTINOVE//10) per ciascun figlio, e così
per un totale di €.658,20 (euro SEICENTOCINQUANTOTTO//20), importo rivalutabile
annualmente su base ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e/o farmaceutiche
non coperte dal SSN, nonché di quelle scolastiche (pre/post scuola, acquisto materiale, libri,
quaderni, gite, scuolabus, etc) sportive e ludico ricreative preventivamente concordate o
comunque necessitate e documentate, così come previsto dal Protocollo di Intesa del Tribunale
di Ivrea fra magistrati e avvocati.
• Il genitore che sosterrà la spesa ha diritto a ricevere il rimborso dall'altro entro e non oltre
giorni 5 dall'esibizione dei relativi documenti giustificativi.
• disporre che i figli e siano fiscalmente a carico di entrambi i genitori che Per_1 Per_2
suddivideranno al 50 % le detrazioni fiscali, mentre l'assegno unico od altre sovvenzioni familiari eventualmente percepiti dal SInor verranno integralmente versati Parte_2
alla SI.ra ; Parte_1
9. Disporre che il contributo al mantenimento dei figli cessi automaticamente nel momento in
cui questi raggiungano la piena indipendenza e autonomia economica rispetto ad entrambi i
genitori;
Il P.M., così ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto” in data 27.08.24
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 26.07.24, Parte_1
e hanno premesso che:
[...] Parte_2
- hanno contratto matrimonio celebrato con rito civile in Leinì (TO), in data 07 luglio
2007 con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Leinì, Anno 2007,
Parte I, numero 13, in regime patrimoniale di separazione dei beni (atto notarile);
- dall'unione matrimoniale sono nati due figli: a Ciriè il 14.9.2007 e Persona_3
Ciriè il 22.12.2011; Persona_4
- dalla data della separazione sono decorsi i temini previsti per legge, non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
All'udienza del giorno 20 marzo 2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di scioglimento del matrimonio.
Il P.M. con provvedimento del 27.08.24 così concludeva “V° Il PM conclude per
l'accoglimento del ricorso congiunto”
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b)
L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea il 03.02.22, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 02.03.22; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi. La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento ed il mantenimento dei figli e per i rapporti economico-patrimoniali tra loro. Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole (cui, in ossequio al principio cd. di
“bigenitorialità” viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali), può
essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
celebrato con rito civile Leinì (TO) il 07 luglio 2007, con atto Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dall'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 13, Parte I Anno 2007, in regime patrimoniale della separazione dei beni (atto notarile);
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2) dà atto che la parti hanno dichiarato e concordato che nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il SInor si impegna a Pt_2
trasferire alla SI.ra , senza corrispettivo, la propria quota di comproprietà, Parte_1
pari al 50% dell'abitazione coniugale sita in Leinì, viale Europa 67, censita al catasto foglio 22 numero 234 sub 126, cat A/3, RC 371,85 e relativo box auto pertinenziale censito al foglio 23 numero 1043 sub5, cat C/6, consistenza 12 mq, rc € 61,97; la RA
, a fronte del trasferimento della proprietà, si impegna ad accollarsi per intero Parte_1
il mutuo fondiario ancora in essere nei confronti della banca erogante;
3) dà atto che la parti hanno dichiarato e concordato che il relativo atto di trasferimento della proprietà avverrà entro un anno dal deposito del presente ricorso e a tal fine i
SInori e chiedono ai sensi dell'art 19 della Legge n.74/1987 l'esenzione Pt_2 Parte_1
da ogni imposta di bollo, registro o ogni altra tassa essendo oggetto di accordo di divorzio e rappresentando condizione essenziale dell'accordo di divorzio;
4) dà atto che la parti hanno dichiarato e concordato che le spese notarili saranno a carico della SI.ra ; Parte_1
5a) dà atto che la parti hanno dichiarato e concordato che dal mese di settembre 2024
il SI. cesserà di versare alla SI.ra il 50% della rata del mutuo;
Pt_2 Parte_1
5b) dà atto che la parti hanno dichiarato e concordato che nella casa coniugale rimarrà
ad abitare la SI.ra con i figli, con tutti gli arredi che la compongono;
Parte_1
5c) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli e Per_1 Per_2
secondo il regime della legge 54/2006 in materia di affidamento condiviso, con esercizio separato della potestà riguardo le decisioni di ordinaria amministrazione,
con residenza anagrafica e dimora prevalente presso la madre;
6) dispone che le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione,
all'educazione ed alla salute, vengano assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
7) dispone, nell'interesse dell'integrità psicofisica dei minori, nonché dei diritti bilaterali dei genitori di trascorrere pari tempo con i figli, che il PÀ li potrà vedere e tenere con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno in accordo con le decisioni materne e la volontà dei figli compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei medesimi e comunque con le seguenti modalità:
• il mercoledì e venerdì dal rientro dal lavoro fino alle ore 21,30 circa quando, dopo averne curato la cena, li riaccompagnerà presso la residenza materna;
• a fine settimana alternati dal venerdì, dal rientro dal lavoro, fino alle ore 21,30 della domenica sera quando li riaccompagnerà presso la residenza materna;
• per tre settimane consecutive o frazionate durante le vacanze estive dei minori
• (dalla chiusura della scuola, a giugno, sino alla ripresa dell'anno scolastico, a settembre) in un periodo da concordare con la moglie entro il 31 maggio di ogni anno;
• le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6
gennaio;
• le vacanze pasquali ad anni alterni;
• in occasione delle altre festività infrasettimanali ed il giorno del compleanno, in alternanza tra padre e madre;
• in ogni caso, ciascun genitore, ogni qualvolta si allontani con i minori dalla città di residenza, si impegna a comunicare all'altro, con un congruo anticipo, il luogo di destinazione, nonché la durata, di eventuali soggiorni e/o pernottamenti;
8) dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre,
mediante bonifico, entro il giorno 15 di ogni mese - a decorrere dal mese di settembre
2024, un assegno di €.329,10 (euro TRECENTOVENTINOVE//10) per ciascun figlio, e così per un totale di €.658,20 (euro SEICENTOCINQUANTOTTO//20), importo rivalutabile annualmente su base ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie,
mediche e/o farmaceutiche non coperte dal SSN, nonché di quelle scolastiche (pre/post scuola, acquisto materiale, libri, quaderni, gite, scuolabus, etc) sportive e ludico ricreative preventivamente concordate o comunque necessitate e documentate, così
come previsto dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Ivrea fra magistrati e avvocati;
• Il genitore che sosterrà la spesa ha diritto a ricevere il rimborso dall'altro entro e non oltre giorni 5 dall'esibizione dei relativi documenti giustificativi.
• dà atto che la parti hanno dichiarato e concordato che i figli e iano Per_1 Per_2
fiscalmente a carico di entrambi i genitori che suddivideranno al 50 % le detrazioni fiscali, mentre l'assegno unico od altre sovvenzioni familiari eventualmente percepiti dal SInor verranno integralmente versati alla SI.ra ; Parte_2 Parte_1
9) dà atto che la parti hanno dichiarato e concordato che il contributo al mantenimento dei figli cessi automaticamente nel momento in cui questi raggiungano la piena indipendenza e autonomia economica rispetto ad entrambi i genitori;
10) compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di conSIlio del Tribunale di Ivrea il giorno 9 maggio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)