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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/11/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.07.1974 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. WALTER BARTOLINI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Forlì, via Mascagni n. 28
ATTORE/I contro (C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ANNA ANDRACCHIO ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via Pasquale Leonardi Cattolica n. 6
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 06.03.2025, ove insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso. Parte convenuta concludeva come da note scritte depositate in data 07.03.2025, ove insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta. Il Pubblico Ministero concludeva in data 13.11.2024 chiedendo al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 08.01.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a San Severo (FG) in data 13.07.1974 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune Anno 1974 – Numero 207 – Parte II – Serie A – Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni:
- Porre a carico del SI. , a titolo di assegno divorzile, l'obbligo di Controparte_1 corrispondere all'ex coniuge SI.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, la Parte_1 somma di € 250,00 (duecentocinquanta) soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat sul costo della vita. Con vittoria di spese del giudizio”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 29.01.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 16.05.2024. In data 15.02.2024, il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 15.04.2024 al fine di chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale di Ravenna adito, nel merito, così provvedere: A) in via principale
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi celebrato in data 13/07/1974 a San Severo (Fg) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune Anno 1974 – numero 207 – Parte II – Serie A;
2) rigettare la richiesta di assegno divorzile proposta dalla ricorrente per i motivi sopra ampiamente esposti;
B) In via subordinata
3) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso proposta di corresponsione di un assegno divorzile a carico del sig. ridurre la predetta somma in quella di Controparte_1 euro 100,00 o comunque in quella minore ritenuta di giustizia;
In via riconvenzionale
4) revocare il provvedimento di assegnazione a favore della moglie della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi sita in Forlì Via Somalia n. 24 con ogni consequenziale provvedimento. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Le parti provvedevano a depositare nei rispettivi termini le memorie ex art. 473-bis.17, nn. 1 e 2, c.p.c.. Esperito negativamente il tentativo di conciliazione da parte del Giudice delegato, il procedimento veniva istruito mediante prove documentali. All'udienza del 24.10.2024, le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in esse rassegnate, e il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, quarto comma, c.p.c..
pagina 2 di 7 In data 13.11.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Con ordinanza emessa in data 06.02.2025, il Collegio, dopo aver rilevato che parte attrice aveva prodotto in giudizio il decreto di omologa della separazione consensuale ma non il ricorso congiunto contenente le condizioni di separazione, disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato al fine di consentire alla parte più diligente di produrre il ricorso, fissando udienza innanzi al medesimo in data 19.03.2025. In data 10.02.2025, la difesa di parte attrice depositava telematicamente il ricorso congiunto di separazione consensuale. Su istanza di parte convenuta, con ordinanza emessa in data 01.03.2025, il Giudice delegato disponeva che l'udienza già fissata si svolgesse con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 06.03.2025 e dello 07.03.2025. Con ordinanza emessa in data 29.06.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è senz'altro fondata e va accolta. Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono infatti i presupposti previsti per l'ipotesi di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015. Le parti si sono separate consensualmente come risulta dal decreto di omologa cron. n. 176/2023 del 24.03.2023 e il ricorso di divorzio è stato presentato oltre sei mesi dopo la data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale. In tale lasso temporale, come esposto nel ricorso, non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza. La perduranza dello stato di separazione e l'insistenza nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte di entrambi i coniugi sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento a suo favore di un assegno divorzile mentre quest'ultimo, in via riconvenzionale, ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale disposta a favore della sig.ra in forza del decreto di Parte_1 omologa. Con riferimento dapprima alla domanda riconvenzionale, osserva il Collegio come la stessa non possa essere accolta. Al momento della separazione consensuale, i quattro figli della coppia erano già autosufficienti dal punto di vista economico e, pertanto, l'assegnazione della casa familiare a favore della sig.ra concordata tra i coniugi non deve intendersi in senso tecnico come statuizione adottata ai Parte_1 sensi dell'art. 337 sexies c.c. bensì come l'effetto di un negozio giuridico privato concluso tra le parti, di carattere eventuale, riguardante il godimento della casa familiare e facente parte del più ampio accordo di separazione. Ne consegue che, stante la natura di patto privato di tale condizione, alcuna revoca può essere disposta dal Collegio.
pagina 3 di 7 Quanto alla domanda di assegno divorzile, al fine di valutare l'eventuale sussistenza nel caso di specie dei presupposti per il suo riconoscimento a favore dell'attrice, è necessario esaminare in punto di diritto i requisiti costitutivi del diritto a tale contributo economico, come interpretati dalla più recente giurisprudenza di legittimità. L'art. 5, sesto comma, l. n. 898/1970 stabilisce che “(c)on la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico data da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. La Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza emessa in data 11.07.2018, n. 18287, ha operato un netto revirement giurisprudenziale rispetto al precedente orientamento da essa inaugurato con la sentenza n. 11490/1990, ove aveva sancito la funzione esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, specificando come l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente fosse da parametrare al criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e che i criteri enunciati nell'art. 5 sopra riportato (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio individuale e comune) attenessero esclusivamente alla determinazione della misura dell'assegno. Nella sentenza n. 18287/2018, la Suprema Corte ha affermato in particolare quanto segue in relazione alla natura composita dell'assegno divorzile e ai criteri attributivi e determinativi dello stesso: “(i)l legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri o sia priva di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti di entità variabile. In entrambe le ipotesi, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza. Pertanto, esclusa la separazione e la graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Solo così viene in luce, in particolare, il valore assiologico, ampiamente sottolineato dalla dottrina, del principio di pari dignità che è alla base del principio solidaristico anche in relazione agli illustrati principi CEDU, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo
pagina 4 di 7 economico-patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio. Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio che debba essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel “contesto sociale” del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il criterio attributivo e quello determinativo non sono più in netta separazione ma si coniugano nel c.d. criterio assistenziale-compensativo. L'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. Il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio non determina, infine, un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6 essendo necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopra indicati sulla sperequazione determinatasi, ed infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati, non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in dottrina”.
pagina 5 di 7 All'esito di tale articolata argomentazione, la Corte di Cassazione ha quindi posto il seguente principio di diritto: “(a)i sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. La giurisprudenza di legittimità successiva ha reiteratamente affermato, in linea con la suddetta pronuncia a sezioni unite, che “(l)'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ., sez. I, 29.07.2024, n. 21101; Cass. civ., sez. I, 28.02.2020, n. 5603). A fondamento della domanda di assegno divorzile l'attrice, che ha attualmente 77 anni, ha allegato di aver svolto attività di casalinga nel corso del lungo matrimonio per scelta condivisa con il marito e di non godere allo stato di alcun trattamento pensionistico o di altro reddito, essendo pertanto impossibilitata a provvedere al proprio mantenimento che, allo stato, è garantito solo dall'aiuto dei figli. In particolare, la sig.ra ha dedotto di aver richiesto all'Inps, in considerazione del suo stato Parte_1 di bisogno economico, la corresponsione dell'assegno sociale ma che l'ente previdenziale rigettava la richiesta alla luce della declaratoria di autosufficienza economica contenuta nella sentenza di separazione. Le suddette allegazioni non sono state specificatamente contestate da parte convenuta. Ebbene, nel caso di specie, è evidente che l'attrice, avendo svolto per tutta la vita l'attività di casalinga, non possa godere allo stato di alcun reddito pensionistico e si trovi pertanto in una condizione di bisogno economico. Sussistono pertanto i requisiti di legge, come elaborati dalla giurisprudenza sopra riportati, per l'attribuzione a suo favore dell'assegno divorzile. Al fine di procedere alla quantificazione di tale assegno, è però necessario esaminare attentamente la condizione economica del sig. e tenere conto della circostanza per cui, in forza dell'accordo CP_1 trasfuso nelle condizioni di separazione, la sig.ra può godere della casa coniugale e non ha Parte_1 dunque spese di alloggio. Per quanto riguarda il convenuto, si rileva come il medesimo goda di un trattamento pensionistico modesto pari a circa 1300,00 euro mensili, debba sostenere il costo mensile del canone di locazione per pagina 6 di 7 un importo pari ad euro 380,00 mensili nonché rimborsare tramite pagamento rateale due finanziamenti contratti con BL BA e NC TA per un importo mensile di circa 400,00 euro. Tenuto conto della difficile condizione economica del sig. si reputa congruo fissare CP_1
l'importo dovuto a titolo di assegno divorzile a favore della moglie nella somma di euro 100,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat. La corresponsione di una somma maggiore non sarebbe infatti sostenibile per il sig. che CP_1 deve rimanere in grado, seppur in condizioni di ristrettezza, di provvedere al proprio sostentamento mentre la sig.ra potrà reiterare la domanda di assegno sociale all'ente previdenziale. Parte_1
In considerazione della natura della causa e dell'esito della stessa, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, definitivamente decidendo, con l'intervento del Pubblico Ministero, sul ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...]
[...] Controparte_1 il 21.08.1949, unitisi in matrimonio in data 13.07.1974 a San Severo (FG) con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 207, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1974;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Severo (FG) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- STABILISCE che il sig. corrisponda alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
a titolo di assegno divorzile entro il giorno 15 di ogni mese la somma di euro 100,00,
[...] annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale di revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 17.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.07.1974 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. WALTER BARTOLINI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Forlì, via Mascagni n. 28
ATTORE/I contro (C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ANNA ANDRACCHIO ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via Pasquale Leonardi Cattolica n. 6
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 06.03.2025, ove insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso. Parte convenuta concludeva come da note scritte depositate in data 07.03.2025, ove insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta. Il Pubblico Ministero concludeva in data 13.11.2024 chiedendo al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 08.01.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a San Severo (FG) in data 13.07.1974 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune Anno 1974 – Numero 207 – Parte II – Serie A – Ufficio 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni:
- Porre a carico del SI. , a titolo di assegno divorzile, l'obbligo di Controparte_1 corrispondere all'ex coniuge SI.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, la Parte_1 somma di € 250,00 (duecentocinquanta) soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat sul costo della vita. Con vittoria di spese del giudizio”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 29.01.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 16.05.2024. In data 15.02.2024, il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 15.04.2024 al fine di chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale di Ravenna adito, nel merito, così provvedere: A) in via principale
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi celebrato in data 13/07/1974 a San Severo (Fg) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune Anno 1974 – numero 207 – Parte II – Serie A;
2) rigettare la richiesta di assegno divorzile proposta dalla ricorrente per i motivi sopra ampiamente esposti;
B) In via subordinata
3) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso proposta di corresponsione di un assegno divorzile a carico del sig. ridurre la predetta somma in quella di Controparte_1 euro 100,00 o comunque in quella minore ritenuta di giustizia;
In via riconvenzionale
4) revocare il provvedimento di assegnazione a favore della moglie della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi sita in Forlì Via Somalia n. 24 con ogni consequenziale provvedimento. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Le parti provvedevano a depositare nei rispettivi termini le memorie ex art. 473-bis.17, nn. 1 e 2, c.p.c.. Esperito negativamente il tentativo di conciliazione da parte del Giudice delegato, il procedimento veniva istruito mediante prove documentali. All'udienza del 24.10.2024, le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in esse rassegnate, e il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, quarto comma, c.p.c..
pagina 2 di 7 In data 13.11.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Con ordinanza emessa in data 06.02.2025, il Collegio, dopo aver rilevato che parte attrice aveva prodotto in giudizio il decreto di omologa della separazione consensuale ma non il ricorso congiunto contenente le condizioni di separazione, disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato al fine di consentire alla parte più diligente di produrre il ricorso, fissando udienza innanzi al medesimo in data 19.03.2025. In data 10.02.2025, la difesa di parte attrice depositava telematicamente il ricorso congiunto di separazione consensuale. Su istanza di parte convenuta, con ordinanza emessa in data 01.03.2025, il Giudice delegato disponeva che l'udienza già fissata si svolgesse con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 06.03.2025 e dello 07.03.2025. Con ordinanza emessa in data 29.06.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è senz'altro fondata e va accolta. Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono infatti i presupposti previsti per l'ipotesi di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015. Le parti si sono separate consensualmente come risulta dal decreto di omologa cron. n. 176/2023 del 24.03.2023 e il ricorso di divorzio è stato presentato oltre sei mesi dopo la data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale. In tale lasso temporale, come esposto nel ricorso, non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza. La perduranza dello stato di separazione e l'insistenza nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte di entrambi i coniugi sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento a suo favore di un assegno divorzile mentre quest'ultimo, in via riconvenzionale, ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale disposta a favore della sig.ra in forza del decreto di Parte_1 omologa. Con riferimento dapprima alla domanda riconvenzionale, osserva il Collegio come la stessa non possa essere accolta. Al momento della separazione consensuale, i quattro figli della coppia erano già autosufficienti dal punto di vista economico e, pertanto, l'assegnazione della casa familiare a favore della sig.ra concordata tra i coniugi non deve intendersi in senso tecnico come statuizione adottata ai Parte_1 sensi dell'art. 337 sexies c.c. bensì come l'effetto di un negozio giuridico privato concluso tra le parti, di carattere eventuale, riguardante il godimento della casa familiare e facente parte del più ampio accordo di separazione. Ne consegue che, stante la natura di patto privato di tale condizione, alcuna revoca può essere disposta dal Collegio.
pagina 3 di 7 Quanto alla domanda di assegno divorzile, al fine di valutare l'eventuale sussistenza nel caso di specie dei presupposti per il suo riconoscimento a favore dell'attrice, è necessario esaminare in punto di diritto i requisiti costitutivi del diritto a tale contributo economico, come interpretati dalla più recente giurisprudenza di legittimità. L'art. 5, sesto comma, l. n. 898/1970 stabilisce che “(c)on la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico data da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. La Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza emessa in data 11.07.2018, n. 18287, ha operato un netto revirement giurisprudenziale rispetto al precedente orientamento da essa inaugurato con la sentenza n. 11490/1990, ove aveva sancito la funzione esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, specificando come l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente fosse da parametrare al criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e che i criteri enunciati nell'art. 5 sopra riportato (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio individuale e comune) attenessero esclusivamente alla determinazione della misura dell'assegno. Nella sentenza n. 18287/2018, la Suprema Corte ha affermato in particolare quanto segue in relazione alla natura composita dell'assegno divorzile e ai criteri attributivi e determinativi dello stesso: “(i)l legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri o sia priva di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti di entità variabile. In entrambe le ipotesi, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza. Pertanto, esclusa la separazione e la graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Solo così viene in luce, in particolare, il valore assiologico, ampiamente sottolineato dalla dottrina, del principio di pari dignità che è alla base del principio solidaristico anche in relazione agli illustrati principi CEDU, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo
pagina 4 di 7 economico-patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio. Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio che debba essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel “contesto sociale” del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il criterio attributivo e quello determinativo non sono più in netta separazione ma si coniugano nel c.d. criterio assistenziale-compensativo. L'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. Il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio non determina, infine, un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6 essendo necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopra indicati sulla sperequazione determinatasi, ed infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati, non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in dottrina”.
pagina 5 di 7 All'esito di tale articolata argomentazione, la Corte di Cassazione ha quindi posto il seguente principio di diritto: “(a)i sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. La giurisprudenza di legittimità successiva ha reiteratamente affermato, in linea con la suddetta pronuncia a sezioni unite, che “(l)'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ., sez. I, 29.07.2024, n. 21101; Cass. civ., sez. I, 28.02.2020, n. 5603). A fondamento della domanda di assegno divorzile l'attrice, che ha attualmente 77 anni, ha allegato di aver svolto attività di casalinga nel corso del lungo matrimonio per scelta condivisa con il marito e di non godere allo stato di alcun trattamento pensionistico o di altro reddito, essendo pertanto impossibilitata a provvedere al proprio mantenimento che, allo stato, è garantito solo dall'aiuto dei figli. In particolare, la sig.ra ha dedotto di aver richiesto all'Inps, in considerazione del suo stato Parte_1 di bisogno economico, la corresponsione dell'assegno sociale ma che l'ente previdenziale rigettava la richiesta alla luce della declaratoria di autosufficienza economica contenuta nella sentenza di separazione. Le suddette allegazioni non sono state specificatamente contestate da parte convenuta. Ebbene, nel caso di specie, è evidente che l'attrice, avendo svolto per tutta la vita l'attività di casalinga, non possa godere allo stato di alcun reddito pensionistico e si trovi pertanto in una condizione di bisogno economico. Sussistono pertanto i requisiti di legge, come elaborati dalla giurisprudenza sopra riportati, per l'attribuzione a suo favore dell'assegno divorzile. Al fine di procedere alla quantificazione di tale assegno, è però necessario esaminare attentamente la condizione economica del sig. e tenere conto della circostanza per cui, in forza dell'accordo CP_1 trasfuso nelle condizioni di separazione, la sig.ra può godere della casa coniugale e non ha Parte_1 dunque spese di alloggio. Per quanto riguarda il convenuto, si rileva come il medesimo goda di un trattamento pensionistico modesto pari a circa 1300,00 euro mensili, debba sostenere il costo mensile del canone di locazione per pagina 6 di 7 un importo pari ad euro 380,00 mensili nonché rimborsare tramite pagamento rateale due finanziamenti contratti con BL BA e NC TA per un importo mensile di circa 400,00 euro. Tenuto conto della difficile condizione economica del sig. si reputa congruo fissare CP_1
l'importo dovuto a titolo di assegno divorzile a favore della moglie nella somma di euro 100,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat. La corresponsione di una somma maggiore non sarebbe infatti sostenibile per il sig. che CP_1 deve rimanere in grado, seppur in condizioni di ristrettezza, di provvedere al proprio sostentamento mentre la sig.ra potrà reiterare la domanda di assegno sociale all'ente previdenziale. Parte_1
In considerazione della natura della causa e dell'esito della stessa, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, definitivamente decidendo, con l'intervento del Pubblico Ministero, sul ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...]
[...] Controparte_1 il 21.08.1949, unitisi in matrimonio in data 13.07.1974 a San Severo (FG) con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 207, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1974;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Severo (FG) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- STABILISCE che il sig. corrisponda alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
a titolo di assegno divorzile entro il giorno 15 di ogni mese la somma di euro 100,00,
[...] annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale di revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 17.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
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