Sentenza 29 maggio 2014
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Il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo ha natura permanente e cessa solo quando vengano meno l'uso ed il godimento illegittimi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2014, n. 27071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27071 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 29/05/2014
Dott. SAVINO Maria Pia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1555
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - N. 5841/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
DI DO N. IL 22/02/1984;
avverso la sentenza n. 618/2006 TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, del 17/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBUCA UDIENZA del 29/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia;
udito il difensore avv. Montella Roberto in sost. avv. Dell'Anno Pierpaolo.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza del 17.06.2013, pronunciando nei confronti di DI DO ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato previsto dagli artt. 54 e 1161 c.n., per avere abusivamente occupato lo specchio d'acqua antistante il cantiere nautico mediante la posa in opera di una banchina in cemento per ormeggio natanti di 50 metri, Fiumicino 20.01.2006.
2. Ricorre in appello il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma il quale deduce che il reato di occupazione abusiva ex art. 1161 c.n. ha carattere permanente e cessa solo quando viene meno l'esercizio del potere di fatto sullo spazio demaniale.
Nel caso di specie non risulta intervenuta la cessazione dell'occupazione abusiva del demanio marittimo ovvero intervenuto un provvedimento che legittimi l'occupazione dello specchio d'acqua, pertanto la prescrizione sarebbe stata erroneamente dichiarata. Gli atti venivano rimessi innanzi a questa Corte, qualificando il gravame come ricorso per Cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo ha natura permanente e cessa solo quando vengano meno l'uso ed il godimento illegittimi, (cfr. ex plurimis, questa sez. 3, n. 16417 del 16.3.2010; Apicella, rv. 246765; conf. Sez. 3, n. 47436 del 6.11.2003, PG in proc. Armanno rv. 227067), Il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. contestato all'indagato cessa, in altri termini, solo quando venga meno l'esercizio del potere di fatto sul bene, vale a dire che si protrae fino a quando persistano, conservando il possesso dell'immobile, l'uso ed il godimento illegittimi.
Irrilevanti sono, conseguentemente, le vicende esterne di natura amministrativa o giurisdizionale. Continuando l'occupazione senza titolo o con titolo illegittimo dell'area demaniale, persiste il reato in quanto il bene viene mantenuto nella esclusiva disponibilità di chi lo utilizza. La permanenza del reato cessa, conseguentemente, solo o con lo sgombero del bene o con il rilascio della concessione.
3. Il Pm di Civitavecchia non da atto, nelle poche righe di cui consta la motivazione della sentenza, redatta compilando un modulo prestampato, che vi sia stata cessazione dell'occupazione abusiva del demanio marittimo ovvero che sia intervenuto un provvedimento che abbia legittimato l'occupazione dello specchio d'acqua per cui la prescrizione è stata erroneamente dichiarata.
L'impugnata sentenza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Civitavecchia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Civitavecchia.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2014