Decreto presidenziale 25 novembre 2024
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2024
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 15/05/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01659/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02957/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DI
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2957 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alvise Arvalli e Veronica Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università Commerciale Luigi-OMISSIS- , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca e Alessandro Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) del provvedimento disciplinare – matricola 3280056, 4 ottobre 2024, prot. n. 0202330;
2) del verbale della riunione della Commissione " Provvedimenti disciplinari " del 12 settembre 2024, n. 8/2024;
3) del verbale della riunione del Consiglio Accademico dell'Università -OMISSIS- di Milano dell'1 ottobre 2024;
4) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e, in particolare, per quanto occorrer possa, dell'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo, del punto 14 del Codice di comportamento degli studenti-OMISSIS- allegato al D.R. 8 novembre 2023, n. 11, e dell'Honor Code.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università Commerciale Luigi-OMISSIS- ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Concetta Plantamura e udito per la parte resistente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 18/11/2024 l’esponente ha chiesto l’annullamento del provvedimento sanzionatorio, in epigrafe specificato, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
Si è costituita l’intimata Università controdeducendo alle censure avversarie e insistendo per il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 17/12/2024, n. 1486, la Sezione ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento disciplinare impugnato, fissando nondimeno per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13 maggio 2025.
In vista dell’udienza di merito parte ricorrente, con « atto di rinuncia » depositato in giudizio il 14/04/2025, in precedenza ritualmente notificato, ha dichiarato di rinunciare al ricorso in epigrafe, chiedendo al TAR di compensare le spese di lite tra le parti in considerazione dell’adesione espressa in tal senso da parte resistente. L’atto è stato invero sottoscritto « per accettazione della rinuncia e della compensazione delle spese » da parte della difesa dell’Università-OMISSIS-.
All’udienza pubblica del 13-05-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia.
Ai sensi dell’art. 84 del c.p.a.:
«1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue ».
Nella specie, ricorrono i presupposti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo da ultimo citato, avendo parte ricorrente depositato in giudizio la dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dall’avvocato munito di mandato speciale e notificata alle controparti a mezzo pec in data 31/03/2025 e 01/04/2025.
Nessun interesse alla prosecuzione del giudizio è stato, inoltre, rappresentato dall’unica controparte costituita che, anzi, non si è opposta all’estinzione del giudizio e ha aderito alla compensazione delle spese di lite.
In siffatte evenienze, non resta al Collegio che dichiarare estinto il giudizio per rinuncia, ex art. 35, u.co., lett. c) del c.p.a. (cfr., ex multis, Cons. Stato, VII, 29-03-2023, n. 3242).
Quanto alle spese di lite, il Collegio non ravvisa ostacoli alla compensazione delle stesse fra le parti, così come da esse concordemente richiesto, tenuto anche conto della particolarità della fattispecie concreta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il giudizio estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e la controinteressata.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Concetta Plantamura | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.