TAR
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02072/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/02/2026
N. 00314 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02072/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2072 del 2025, proposto da
DA ZA, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Picchi, Giorgio Leoncini
e IS SS, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 186/2024 del 15-3-2024 emessa dal Tribunale ordinario di Venezia,
Sezione Lavoro (R.G. n. 1042/2023).
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 02072/2025 REG.RIC.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. PO LL
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, che ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione
e del Merito (in seguito, il Ministero) in qualità di docente a tempo determinato, ha agito avanti al Tribunale di Venezia per ottenere il riconoscimento della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31-8-1999, e il contributo della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, della legge
13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 annui.
2. Con la sentenza n. 186/2024 depositata il 15-32024, il giudice ordinario:
- ha condannato il Ministero “a corrispondere al ricorrente € 1.535,68, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di Retribuzione
Professionale Docente”;
- ha accertato “il diritto del ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di €
2.000,00”, e conseguentemente ha condannato il Ministero a provvedere al relativo accredito a favore dello stesso.
3. In data 29-3-2024, l'interessato ha notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell'Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l'esecuzione.
4. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione,
l'interessato ha proposto il presente giudizio per l'ottemperanza della stessa, onde ottenere la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.), con il pagamento della somma di € 1.535,68, oltre alla maggior somma tra interessi legali e N. 02072/2025 REG.RIC.
rivalutazione monetaria, e altresì l'attivazione della Carta elettronica del docente con l'accredito della somma complessiva di € 2.000,00.
Il ricorrente ha anche chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento.
5. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. All'esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso dev'essere accolto.
7.1. In via preliminare, deve ritenersi che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire (certificato del 26-3-2025) e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
7.2. Nel merito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale.
È circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, nella parte in cui ha disposto la sua condanna al pagamento
Retribuzione Professionale Docenti e al rilascio della Carta elettronica del docente con accredito dei relativi importi annuali, e che quindi esso sia ancora inadempiente.
In conformità alle domande proposte, lo stesso Ministero deve essere conseguentemente condannato a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, che ha riconosciuto alla parte ricorrente la spettanza della Retribuzione Professionale Docenti
e altresì del contributo destinato all'aggiornamento e alla formazione professionale per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio quale docente precaria. N. 02072/2025 REG.RIC.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere al pagamento della somma di € 1.535,68 (millecinquecentotrentacinque/68), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, e altresì all'attivazione della Carta elettronica del docente con l'accredito della somma complessiva di €
2.000,00 (duemila/00), esclusi ulteriori accessori, atteso che quest'ultimo importo non può essere equiparato a voci retributive.
Il Ministero intimato dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Direttore generale pro tempore della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, con facoltà di subdelegare, anche in parte, gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ministero, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo di € 800,00
(ottocento/00), in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa – un importo che la decisione del Cons. Stato, Sez. VII, 9 dicembre 2024, n. 9832, resa in una causa del tutto sovrapponibile alla presente, ha ritenuto proporzionato all'attività difensiva svolta e rispettoso del decoro professionale –, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge,
a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. N. 02072/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di 800,00. (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA PA, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
PO LL, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
PO LL NA PA N. 02072/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 05/02/2026
N. 00314 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02072/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2072 del 2025, proposto da
DA ZA, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Picchi, Giorgio Leoncini
e IS SS, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 186/2024 del 15-3-2024 emessa dal Tribunale ordinario di Venezia,
Sezione Lavoro (R.G. n. 1042/2023).
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 02072/2025 REG.RIC.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. PO LL
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, che ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione
e del Merito (in seguito, il Ministero) in qualità di docente a tempo determinato, ha agito avanti al Tribunale di Venezia per ottenere il riconoscimento della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31-8-1999, e il contributo della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, della legge
13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 annui.
2. Con la sentenza n. 186/2024 depositata il 15-32024, il giudice ordinario:
- ha condannato il Ministero “a corrispondere al ricorrente € 1.535,68, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di Retribuzione
Professionale Docente”;
- ha accertato “il diritto del ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di €
2.000,00”, e conseguentemente ha condannato il Ministero a provvedere al relativo accredito a favore dello stesso.
3. In data 29-3-2024, l'interessato ha notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell'Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l'esecuzione.
4. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione,
l'interessato ha proposto il presente giudizio per l'ottemperanza della stessa, onde ottenere la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.), con il pagamento della somma di € 1.535,68, oltre alla maggior somma tra interessi legali e N. 02072/2025 REG.RIC.
rivalutazione monetaria, e altresì l'attivazione della Carta elettronica del docente con l'accredito della somma complessiva di € 2.000,00.
Il ricorrente ha anche chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento.
5. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. All'esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso dev'essere accolto.
7.1. In via preliminare, deve ritenersi che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire (certificato del 26-3-2025) e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
7.2. Nel merito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale.
È circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, nella parte in cui ha disposto la sua condanna al pagamento
Retribuzione Professionale Docenti e al rilascio della Carta elettronica del docente con accredito dei relativi importi annuali, e che quindi esso sia ancora inadempiente.
In conformità alle domande proposte, lo stesso Ministero deve essere conseguentemente condannato a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, che ha riconosciuto alla parte ricorrente la spettanza della Retribuzione Professionale Docenti
e altresì del contributo destinato all'aggiornamento e alla formazione professionale per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio quale docente precaria. N. 02072/2025 REG.RIC.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere al pagamento della somma di € 1.535,68 (millecinquecentotrentacinque/68), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, e altresì all'attivazione della Carta elettronica del docente con l'accredito della somma complessiva di €
2.000,00 (duemila/00), esclusi ulteriori accessori, atteso che quest'ultimo importo non può essere equiparato a voci retributive.
Il Ministero intimato dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Direttore generale pro tempore della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, con facoltà di subdelegare, anche in parte, gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ministero, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo di € 800,00
(ottocento/00), in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa – un importo che la decisione del Cons. Stato, Sez. VII, 9 dicembre 2024, n. 9832, resa in una causa del tutto sovrapponibile alla presente, ha ritenuto proporzionato all'attività difensiva svolta e rispettoso del decoro professionale –, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge,
a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. N. 02072/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di 800,00. (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA PA, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
PO LL, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
PO LL NA PA N. 02072/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO