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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
ROMITA IA TERESA, Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2139/2020 depositato il 28/07/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 447/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 12 e pubblicata il 12/05/2020
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01476201900003182000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01476201900003182000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione – Bari propone appello avverso la sentenza n. 447/2020 emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 12, in data 04 marzo 2020 e pubblicata il 12/05/2020, con cui era stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria n. 01476201900003182000 per il mancato pagamento dei crediti contenuti nelle cartelle di pagamento n. 01420180030547133000 e n. 01420190014193365000 relativi a tassa auto e diritto camerale, per difetto di notifica degli atti prodromici.
Non si è costituito l'appellato Resistente_1.
All'odierna udienza è comparso solo il difensore dell'appellante che, nel riportarsi integralmente ai propri atti e scritti difensivi, insiste per l'accoglimento delle sue conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Con la sentenza appellata i primi giudici hanno ritenuto che la notifica effettuata dall'Ente della Riscossione al Pamieri sarebbe priva di effetti giuridici, con conseguente nullità degli atti, poiché effettuata da un indirizzo
PEC diverso da quello contenuto nei pubblici registri. Inoltre è stato affermato che le stesse cartelle non hanno il visto di conformità, ma trattasi di semplici “file.pdf”” e, quindi, anche sotto questo profilo sarebbero nulle.
Osserva la Corte che, nel caso di specie, le cartelle di pagamento n. 01420180030547133000 e n.
01420190014193365000 sono state correttamente notificate, rispettivamente in data 23.7.2018 e 22.3.2019, mediante invio dall'indirizzo pec di Email_2 Email_3 all'indirizzo pec Email_4, così come attestato dalle “ricevute di avvenuta consegna” allegate al presente ricorso in appello (all.3).
A tal riguardo, ed in particolare con riferimento ad analoga fattispecie in cui il contribuente lamentava la provenienza della notifica dell'atto impugnato da un diverso indirizzo rispetto a quello contenuto nel registro INI-Pec, è stato affermato dalla Suprema Corte il seguente principio: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.” (Cass. sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023).
Pertanto laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro
INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023). Di tale concreto pregiudizio il ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue, quindi, l'infondatezza della censura.
Con riferimento poi al profilo relativo al visto di conformità delle cartelle, è stato di recente affermato il principio secondo il quale: “In tema di notificazione telematica, ai fini della riferibilità al mittente, l'atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, giacché - ai sensi dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017 - le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.(Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 35541 del 19/12/2023 ).
Pertanto anche sotto tale aspetto la sentenza appellata va riformata.
L'appello va quindi accolto con conseguente condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio in favore dell'appellante, come liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del'avv.Ruccia dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado di Bari, V sezione, accoglie l'appello proposto dall' Agenzia delle
Entrate - Riscossione – Bari avverso la sentenza della CTP di Bari n. 447/2020 emessa in data 04 marzo
2020, ed in riforma della stessa così provvede:
-rigetta il ricorso proposto da Resistente_1 e, per l'effetto conferma la legittimità della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria n. 01476201900003182000;
-condanna l'appellato al pagamento, in favore appellante, delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 (€ 1.000,00 per il primo grado ed € 1.000,00 per il presente grado) oltre accessori, da distrarre in favore dell'avv. Difensore_1 dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari, 17/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Romita Dott.Salvatore Grillo
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
ROMITA IA TERESA, Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2139/2020 depositato il 28/07/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 447/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 12 e pubblicata il 12/05/2020
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01476201900003182000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01476201900003182000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione – Bari propone appello avverso la sentenza n. 447/2020 emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 12, in data 04 marzo 2020 e pubblicata il 12/05/2020, con cui era stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria n. 01476201900003182000 per il mancato pagamento dei crediti contenuti nelle cartelle di pagamento n. 01420180030547133000 e n. 01420190014193365000 relativi a tassa auto e diritto camerale, per difetto di notifica degli atti prodromici.
Non si è costituito l'appellato Resistente_1.
All'odierna udienza è comparso solo il difensore dell'appellante che, nel riportarsi integralmente ai propri atti e scritti difensivi, insiste per l'accoglimento delle sue conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Con la sentenza appellata i primi giudici hanno ritenuto che la notifica effettuata dall'Ente della Riscossione al Pamieri sarebbe priva di effetti giuridici, con conseguente nullità degli atti, poiché effettuata da un indirizzo
PEC diverso da quello contenuto nei pubblici registri. Inoltre è stato affermato che le stesse cartelle non hanno il visto di conformità, ma trattasi di semplici “file.pdf”” e, quindi, anche sotto questo profilo sarebbero nulle.
Osserva la Corte che, nel caso di specie, le cartelle di pagamento n. 01420180030547133000 e n.
01420190014193365000 sono state correttamente notificate, rispettivamente in data 23.7.2018 e 22.3.2019, mediante invio dall'indirizzo pec di Email_2 Email_3 all'indirizzo pec Email_4, così come attestato dalle “ricevute di avvenuta consegna” allegate al presente ricorso in appello (all.3).
A tal riguardo, ed in particolare con riferimento ad analoga fattispecie in cui il contribuente lamentava la provenienza della notifica dell'atto impugnato da un diverso indirizzo rispetto a quello contenuto nel registro INI-Pec, è stato affermato dalla Suprema Corte il seguente principio: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.” (Cass. sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023).
Pertanto laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro
INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023). Di tale concreto pregiudizio il ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue, quindi, l'infondatezza della censura.
Con riferimento poi al profilo relativo al visto di conformità delle cartelle, è stato di recente affermato il principio secondo il quale: “In tema di notificazione telematica, ai fini della riferibilità al mittente, l'atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, giacché - ai sensi dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017 - le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.(Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 35541 del 19/12/2023 ).
Pertanto anche sotto tale aspetto la sentenza appellata va riformata.
L'appello va quindi accolto con conseguente condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio in favore dell'appellante, come liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del'avv.Ruccia dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado di Bari, V sezione, accoglie l'appello proposto dall' Agenzia delle
Entrate - Riscossione – Bari avverso la sentenza della CTP di Bari n. 447/2020 emessa in data 04 marzo
2020, ed in riforma della stessa così provvede:
-rigetta il ricorso proposto da Resistente_1 e, per l'effetto conferma la legittimità della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria n. 01476201900003182000;
-condanna l'appellato al pagamento, in favore appellante, delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 (€ 1.000,00 per il primo grado ed € 1.000,00 per il presente grado) oltre accessori, da distrarre in favore dell'avv. Difensore_1 dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari, 17/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Romita Dott.Salvatore Grillo