Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 54
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Notifica della cartella di pagamento da indirizzo PEC diverso da quello registrato

    La Corte ha ritenuto che l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto mittente, essendo necessario che il contribuente dimostri un pregiudizio sostanziale al proprio diritto di difesa.

  • Accolto
    Mancanza del visto di conformità sulle cartelle di pagamento

    La Corte ha richiamato un principio secondo cui, ai fini della riferibilità al mittente, l'atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, in base all'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 54
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 54
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo