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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 8314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8314 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della discussione della causa mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26053/2024 RG Lav. /Prev.
TRA
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
DA NO, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Ponticelli n. 52, come da procura versata in atti
-Ricorrente
E
persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, giusta procura generale alle liti depositata in atti
-Resistente
Oggetto: pagamento TFR Fondo di Garanzia
FATTO E DIRITTO Con ricorso in data 27.11.2024, la ricorrente in epigrafe indicato ha esposto: che con sentenza n°7044/2021 del 09.12.2021 resa dal Tribunale di Napoli Sezione Lavoro il veniva condannato al pagamento in proprio favore della Controparte_2 complessiva somma di € 36.147,64 a titolo di differenze retributive, di cui € 6.081,36 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione;
che la sentenza n.7044/2021, con pedissequo atto di precetto di pagamento, veniva notificata a mani proprie del liquidatore, sig. Parte_2
, in data 11.07.2022; che, in data 08.09.2022 la ricorrente esperiva con esito
[...] negativo procedura di pignoramento mobiliare;
che ella provvedeva quindi a depositare, innanzi al Tribunale di Napoli Sezione Fallimentare, ricorso di fallimento in danno del Centro Ester a Responsabilità Limitata in liquidazione;
che con ordinanza del 10.11.2022 il Tribunale di Napoli Sezione Fallimentare dichiarava improcedibile il ricorso di fallimento;
che, pertanto, esaurito l'iter della procedura esecutiva, presentava in data 13.01.2023 domanda all' di , per il pagamento del TFR a carico di quest'ultimo; CP_3 CP_4 che, con comunicazione del 30.01.2024 l'Istituto rigettava la domanda con la seguente motivazione: << La societa' e' stata assoggettata alla procedura concorsuale della liquidazione giudiziale presso il Tribunale di Napoli n.7/2023, ai fini dell'accesso al fondo di garanzia – necessario l'ammissione del credito al passivo >> ; che, pertanto, depositava
1 istanza tardiva di insinuazione al passivo fallimentare;
che di contro il Tribunale di Napoli con decreto dichiarava la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale n.7/2023 del Centro in Liquidazione per insufficienza dell'attivo; che, pertanto, in data 15.07.2024 CP_2 CP_ la ricorrente inoltrava nuovamente all' Fondo di garanzia, domanda per il riconoscimento del TFR pari ad € 6.081,36 allegando tutta la documentazione necessaria;
CP_ che a tutt'oggi, l' – Fondo di Garanzia non aveva fornito alcun riscontro. Tanto premesso, ha concluso per sentire accertare il proprio diritto ad ottenere dal Fondo di garanzia dell' la somma di euro € 6.081,36 a titolo di TFR, con conseguente CP_3 condanna dell' al pagamento della stessa, oltre interessi e rivalutazione;
spese vinte CP_5 con attribuzione. Si è costituito l che ha eccepito preliminarmente la decadenza annuale di cui all'art CP_3
47 dpr 639/1979, essendo decorso un lasso di tempo superiore ad un anno e 300 gg tra la data della domanda amministrativa del 13.01.2023 e la data di iscrizione a ruolo del ricorso (27.11.2024). Nel merito, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti di legge per l'intervento del Fondo Garanzia, in mancanza di prova adeguata circa lo stato di insolvenza del datore di lavoro, tornato in bonis dopo la chiusura della procedura concorsuale. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione nelle modalità della cd. trattazione scritta;
scaduto il termine assegnato, lette le note depositate, il giudice pronunciava la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** ** Nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi di cui agli artt. 132 c.p.c e 118 disp. att.c.p.c., osserva il Tribunale che la domanda è infondata. L'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297 ha istituito il Fondo di garanzia avente lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro insolvente nel pagamento in favore di un lavoratore del trattamento di fine rapporto. Successivamente, il d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, attuativo, a sua volta, della delega di cui all'art. 48 L. 29 dicembre 1990 n. 428, ha previsto l'intervento del medesimo Fondo, alimentato finanziariamente mediante aumento dei contributi già corrisposti al Fondo per il trattamento di fine rapporto, per i (diversi) crediti di lavoro relativi agli ultimi tre mesi del rapporto, i quali, peraltro, sono garantiti entro un certo massimale, non sono compatibili con redditi alternativi ricevuti dal lavoratore nello stesso periodo, sono prescrittibili entro il breve termine di un anno e comprendono gli accessori, decorrenti dalla data di presentazione della relativa domanda. I presupposti per accedere alla tutela fornita dalle prestazioni a carico del Fondo sono, in alternativa, o la sentenza dichiarativa di fallimento e la conseguente ammissione del credito del lavoratore allo stato passivo, ovvero, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alla procedura fallimentare, uno stato di insolvenza del datore di lavoro. In più occasioni, la Suprema Corte ha ribadito la necessità, per l'affermazione del diritto del lavoratore alle prestazioni del Fondo di Garanzia, della ricorrenza dei requisiti dell'insolvenza del datore di lavoro - accertata con la dichiarazione di fallimento o, in mancanza, con l'esperimento infruttuoso di un serio tentativo di esecuzione forzata, salva la risultanza di altri beni aggredibili con azione esecutiva (cfr. ex multis Cass., 1 luglio 2010, n. 15662; Cass., 20 novembre 2017, n. 27467) - e dell'esistenza e misura del credito
2 accertata in sede di ammissione al passivo, ovvero sulla base di un titolo esecutivo definitivo (Cass., 28 luglio 2011, n. 16617; Cass., 9 giugno 2014, n. 12971; Cass., 25 agosto 2020, n. 17643). Dunque, in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare l'esistenza del proprio credito, consacrato in un titolo esecutivo, e di aver intentato nei confronti del datore di lavoro una seria e adeguata azione esecutiva, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili de jure alla persona del debitore, all'esito della quale il patrimonio di quest'ultimo si sia rivelato in tutto o in parte insufficiente a soddisfare il suddetto credito (Cass., Sez. Lav., 05.09.2016, n. 17593). Nel caso concreto, la parte ricorrente ha documentato:
-di vantare un credito per differenze retributive pari alla somma di € 6.081,36 a titolo di TFR, nei confronti della Centro Ester Società Sportiva Dilettantistica a r.l. in liquidazione, come accertato con sentenza del Tribunale di Napoli sez. Lav. n°7044/2021 del 09.12.2021;
-di avere esperito procedura di pignoramento mobiliare in data 9.09.2022, risultata infruttuosa, svoltosi tuttavia presso l'indirizzo di via G. Jannelli n. 554 in Napoli, corrispondente alla abitazione del liquidatore, e non presso la sede della Parte_2 società, sita in Napoli via Vela n. 91;
-di avere appreso, all'esito della comunicazione del 30.01.2024 (di rigetto della prima CP_3 domanda del 13.01.2023 rivolta al Fondo) che la societa' era stata assoggettata alla procedura concorsuale della liquidazione giudiziale presso il Tribunale di Napoli n.7/2023;
-di avere quindi depositato istanza tardiva di insinuazione al passivo fallimentare;
-che tuttavia- che con pronuncia del Tribunale di Napoli VII sez.- la procedura di liquidazione giudiziale della società -istanza n. 7/2023-veniva rigettata per insufficienza di attivo;
-che in data 15.07.2024 inoltrava nuova domanda al Fondo di garanzia per il CP_3 pagamento del TFR, corredata della ulteriore documentazione. Sulla scorta della richiamata documentazione, ritenute assorbite tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- per il quale si rinvia a Cass. SS. UU. 8 Maggio 2014 N° 9936), il Tribunale osserva quanto segue. Avuto riguardo a quanto emerge dalla lettura del verbale di pignoramento versato in atti, non può ritenersi che la ricorrente abbia posto in essere una seria ed adeguata azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro, all'esito della quale poter dire che il patrimonio di quest'ultimo si sia rivelato in tutto o in parte insufficiente a soddisfare il credito per cui è causa. In particolare, il tentativo di pignoramento risultato infruttuoso era effettuato presso l'indirizzo di via G. Jannelli n. 554 in Napoli, corrispondente alla abitazione del liquidatore,
e non presso la sede della società, sita in Napoli via Vela n. 91 (v. Parte_2 verbale in atti).
3 Inoltre, non risulta che a fronte dell'esito negativo della esecuzione mobiliare prescelta, la parte ricorrente si sia attivata per compiere ulteriori attività di ricerca di beni nella titolarità della debitrice: sul punto, l'estrazione di certificazione catastale depositata in atti, attestante l'assenza di beni immobili nella titolarità della società, non è sufficiente ad escludere la sussistenza di beni diversi nel patrimonio della società utili alla soddisfazione del credito vantato, considerato pure che la procedura di liquidazione giudiziale si chiudeva per insufficienza e non per insussistenza dell'attivo Ne deriva il rigetto del ricorso. In mancanza di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 c.p.c disp. att., la parte ricorrente, soccombente, non può essere tenuta esente dalle spese di lite che si pongono pertanto a carico della stessa, liquidate come in dispositivo. La natura della controversia e la peculiarità delle questioni affrontate costituiscono tuttavia giustificato motivo per disporne la compensazione tra le parti nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa le spese nella misura della metà e condanna parte ricorrente al pagamento della residua metà che liquida in euro 600,00 a titolo di onorario, oltre contributo spese e oltre Iva e Cpa come per legge.. Si comunichi Napoli, 12.11.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Gabriella Gagliardi
4
Il TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della discussione della causa mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26053/2024 RG Lav. /Prev.
TRA
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
DA NO, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Ponticelli n. 52, come da procura versata in atti
-Ricorrente
E
persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, giusta procura generale alle liti depositata in atti
-Resistente
Oggetto: pagamento TFR Fondo di Garanzia
FATTO E DIRITTO Con ricorso in data 27.11.2024, la ricorrente in epigrafe indicato ha esposto: che con sentenza n°7044/2021 del 09.12.2021 resa dal Tribunale di Napoli Sezione Lavoro il veniva condannato al pagamento in proprio favore della Controparte_2 complessiva somma di € 36.147,64 a titolo di differenze retributive, di cui € 6.081,36 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione;
che la sentenza n.7044/2021, con pedissequo atto di precetto di pagamento, veniva notificata a mani proprie del liquidatore, sig. Parte_2
, in data 11.07.2022; che, in data 08.09.2022 la ricorrente esperiva con esito
[...] negativo procedura di pignoramento mobiliare;
che ella provvedeva quindi a depositare, innanzi al Tribunale di Napoli Sezione Fallimentare, ricorso di fallimento in danno del Centro Ester a Responsabilità Limitata in liquidazione;
che con ordinanza del 10.11.2022 il Tribunale di Napoli Sezione Fallimentare dichiarava improcedibile il ricorso di fallimento;
che, pertanto, esaurito l'iter della procedura esecutiva, presentava in data 13.01.2023 domanda all' di , per il pagamento del TFR a carico di quest'ultimo; CP_3 CP_4 che, con comunicazione del 30.01.2024 l'Istituto rigettava la domanda con la seguente motivazione: << La societa' e' stata assoggettata alla procedura concorsuale della liquidazione giudiziale presso il Tribunale di Napoli n.7/2023, ai fini dell'accesso al fondo di garanzia – necessario l'ammissione del credito al passivo >> ; che, pertanto, depositava
1 istanza tardiva di insinuazione al passivo fallimentare;
che di contro il Tribunale di Napoli con decreto dichiarava la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale n.7/2023 del Centro in Liquidazione per insufficienza dell'attivo; che, pertanto, in data 15.07.2024 CP_2 CP_ la ricorrente inoltrava nuovamente all' Fondo di garanzia, domanda per il riconoscimento del TFR pari ad € 6.081,36 allegando tutta la documentazione necessaria;
CP_ che a tutt'oggi, l' – Fondo di Garanzia non aveva fornito alcun riscontro. Tanto premesso, ha concluso per sentire accertare il proprio diritto ad ottenere dal Fondo di garanzia dell' la somma di euro € 6.081,36 a titolo di TFR, con conseguente CP_3 condanna dell' al pagamento della stessa, oltre interessi e rivalutazione;
spese vinte CP_5 con attribuzione. Si è costituito l che ha eccepito preliminarmente la decadenza annuale di cui all'art CP_3
47 dpr 639/1979, essendo decorso un lasso di tempo superiore ad un anno e 300 gg tra la data della domanda amministrativa del 13.01.2023 e la data di iscrizione a ruolo del ricorso (27.11.2024). Nel merito, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti di legge per l'intervento del Fondo Garanzia, in mancanza di prova adeguata circa lo stato di insolvenza del datore di lavoro, tornato in bonis dopo la chiusura della procedura concorsuale. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione nelle modalità della cd. trattazione scritta;
scaduto il termine assegnato, lette le note depositate, il giudice pronunciava la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** ** Nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi di cui agli artt. 132 c.p.c e 118 disp. att.c.p.c., osserva il Tribunale che la domanda è infondata. L'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297 ha istituito il Fondo di garanzia avente lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro insolvente nel pagamento in favore di un lavoratore del trattamento di fine rapporto. Successivamente, il d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, attuativo, a sua volta, della delega di cui all'art. 48 L. 29 dicembre 1990 n. 428, ha previsto l'intervento del medesimo Fondo, alimentato finanziariamente mediante aumento dei contributi già corrisposti al Fondo per il trattamento di fine rapporto, per i (diversi) crediti di lavoro relativi agli ultimi tre mesi del rapporto, i quali, peraltro, sono garantiti entro un certo massimale, non sono compatibili con redditi alternativi ricevuti dal lavoratore nello stesso periodo, sono prescrittibili entro il breve termine di un anno e comprendono gli accessori, decorrenti dalla data di presentazione della relativa domanda. I presupposti per accedere alla tutela fornita dalle prestazioni a carico del Fondo sono, in alternativa, o la sentenza dichiarativa di fallimento e la conseguente ammissione del credito del lavoratore allo stato passivo, ovvero, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alla procedura fallimentare, uno stato di insolvenza del datore di lavoro. In più occasioni, la Suprema Corte ha ribadito la necessità, per l'affermazione del diritto del lavoratore alle prestazioni del Fondo di Garanzia, della ricorrenza dei requisiti dell'insolvenza del datore di lavoro - accertata con la dichiarazione di fallimento o, in mancanza, con l'esperimento infruttuoso di un serio tentativo di esecuzione forzata, salva la risultanza di altri beni aggredibili con azione esecutiva (cfr. ex multis Cass., 1 luglio 2010, n. 15662; Cass., 20 novembre 2017, n. 27467) - e dell'esistenza e misura del credito
2 accertata in sede di ammissione al passivo, ovvero sulla base di un titolo esecutivo definitivo (Cass., 28 luglio 2011, n. 16617; Cass., 9 giugno 2014, n. 12971; Cass., 25 agosto 2020, n. 17643). Dunque, in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare l'esistenza del proprio credito, consacrato in un titolo esecutivo, e di aver intentato nei confronti del datore di lavoro una seria e adeguata azione esecutiva, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili de jure alla persona del debitore, all'esito della quale il patrimonio di quest'ultimo si sia rivelato in tutto o in parte insufficiente a soddisfare il suddetto credito (Cass., Sez. Lav., 05.09.2016, n. 17593). Nel caso concreto, la parte ricorrente ha documentato:
-di vantare un credito per differenze retributive pari alla somma di € 6.081,36 a titolo di TFR, nei confronti della Centro Ester Società Sportiva Dilettantistica a r.l. in liquidazione, come accertato con sentenza del Tribunale di Napoli sez. Lav. n°7044/2021 del 09.12.2021;
-di avere esperito procedura di pignoramento mobiliare in data 9.09.2022, risultata infruttuosa, svoltosi tuttavia presso l'indirizzo di via G. Jannelli n. 554 in Napoli, corrispondente alla abitazione del liquidatore, e non presso la sede della Parte_2 società, sita in Napoli via Vela n. 91;
-di avere appreso, all'esito della comunicazione del 30.01.2024 (di rigetto della prima CP_3 domanda del 13.01.2023 rivolta al Fondo) che la societa' era stata assoggettata alla procedura concorsuale della liquidazione giudiziale presso il Tribunale di Napoli n.7/2023;
-di avere quindi depositato istanza tardiva di insinuazione al passivo fallimentare;
-che tuttavia- che con pronuncia del Tribunale di Napoli VII sez.- la procedura di liquidazione giudiziale della società -istanza n. 7/2023-veniva rigettata per insufficienza di attivo;
-che in data 15.07.2024 inoltrava nuova domanda al Fondo di garanzia per il CP_3 pagamento del TFR, corredata della ulteriore documentazione. Sulla scorta della richiamata documentazione, ritenute assorbite tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- per il quale si rinvia a Cass. SS. UU. 8 Maggio 2014 N° 9936), il Tribunale osserva quanto segue. Avuto riguardo a quanto emerge dalla lettura del verbale di pignoramento versato in atti, non può ritenersi che la ricorrente abbia posto in essere una seria ed adeguata azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro, all'esito della quale poter dire che il patrimonio di quest'ultimo si sia rivelato in tutto o in parte insufficiente a soddisfare il credito per cui è causa. In particolare, il tentativo di pignoramento risultato infruttuoso era effettuato presso l'indirizzo di via G. Jannelli n. 554 in Napoli, corrispondente alla abitazione del liquidatore,
e non presso la sede della società, sita in Napoli via Vela n. 91 (v. Parte_2 verbale in atti).
3 Inoltre, non risulta che a fronte dell'esito negativo della esecuzione mobiliare prescelta, la parte ricorrente si sia attivata per compiere ulteriori attività di ricerca di beni nella titolarità della debitrice: sul punto, l'estrazione di certificazione catastale depositata in atti, attestante l'assenza di beni immobili nella titolarità della società, non è sufficiente ad escludere la sussistenza di beni diversi nel patrimonio della società utili alla soddisfazione del credito vantato, considerato pure che la procedura di liquidazione giudiziale si chiudeva per insufficienza e non per insussistenza dell'attivo Ne deriva il rigetto del ricorso. In mancanza di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 c.p.c disp. att., la parte ricorrente, soccombente, non può essere tenuta esente dalle spese di lite che si pongono pertanto a carico della stessa, liquidate come in dispositivo. La natura della controversia e la peculiarità delle questioni affrontate costituiscono tuttavia giustificato motivo per disporne la compensazione tra le parti nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa le spese nella misura della metà e condanna parte ricorrente al pagamento della residua metà che liquida in euro 600,00 a titolo di onorario, oltre contributo spese e oltre Iva e Cpa come per legge.. Si comunichi Napoli, 12.11.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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